GIURISPRUDENZA

Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni

La Sezione contiene una raccolta delle pronunce pubblicate a partire dal 2010 dalla Corte di Giustizia, dalla Suprema Corte e dalle Corti d’Appello in materia di diritto assicurativo.
L’obiettivo della raccolta è offrire uno strumento di consultazione agevole per reperire la pronunce giurisprudenziali, particolarmente significative, per il settore assicurativo.
Le sentenze sono state catalogate per argomento e sono pubblicate nelle parti salienti (e non solo nel principio giuridico) per evidenziare il percorso logico giuridico seguito dalla pronuncia.

ATTIVITA' DEL BROKER

DIRITTO ALLE PROVVIGIONI

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. III, CIV.251672018
Dispositivo Sentenza
Alla luce della complessiva disciplina di cui alla l. n. 792 del 1984 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8), il "broker" assicurativo svolge – accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui; peraltro, tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva negato ad una società di intermediazione nel settore assicurativo il diritto a conseguire le provvigioni quale "broker" per i rinnovi di polizza, in quanto la prevista possibilità di rinnovo automatico non richiedeva ulteriore mediazione, omettendo però di considerare il ruolo professionale del "broker" nelle attività successive alla mera conclusione del contratto).

BROKER ASSICURATIVO - RESPONSABILITA'

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
ENGLAND AND WALES HIGH COURTCOMMERCIAL COURT EWHC 442 (COMM)2021
Dispositivo Sentenza

The Commercial Court's decision in ABN Amro Bank NV v Royal & Sun Alliance Insurance plc [2021] EWHC 442 (Comm) makes for a sobering read for insurance brokers and cargo insurers. Insurers and insurance brokers involved were held liable for losses of some £33.5 million in circumstances where the cover claimed had no precedent in the market.

The Court handed down a lengthy and detailed judgment exploring many aspects of insurance law but, from a broker's perspective, this case is about how far a broker must go to protect its client from the risk of unnecessary litigation. We examine the key take away points for insurance brokers and their professional indemnity insurers.

What happened?

The claimant bank sought an indemnity of some £33.5 million under a marine cargo insurance policy when two of the leading players in the world's cocoa market collapsed and the bank was left with a significant shortfall between the value of the cocoa cargo and the loan repayments due. The claim was made on the basis that the policy included a bespoke clause drafted by the bank's solicitors which provided credit risk cover ("the Transaction Premium clause" (TPC)).

The policy was placed by the bank's brokers in the marine market in London with 14 subscribing underwriters who were specialists in insuring cargo in warehouses and in transit, and in particular, the risk of physical loss and damage to that cargo. Insurers denied liability under the TPC on a number of grounds including the argument that they did not agree to underwrite credit risks which would normally be insured under trade credit insurance and not by cargo insurers. The crux of the dispute centred around the construction of the bespoke TPC. Insurers also deployed arguments around estoppel and non-disclosure/ misrepresentation.

The court held that the TPC responded to the bank's claim which meant that the claims against the majority of insurers succeeded. The bank's claim against two insurers (Ark and Advent) failed because the bank was precluded from relying upon the TPC by reason of an estoppel arising from statements made by the brokers on renewal to those insurers.

The court went on to consider the brokers' liability for failing to procure cover which clearly and indisputably met the bank's requirements and did not expose it to an unnecessary risk of litigation.

Brokers' duty

Jacobs J examined what the brokers should have done to avoid the risk of litigation. He concluded that the brokers should not have proceeded to place the risk with the cargo market without informing the bank that the credit market was the appropriate market in which to place the cover which the bank was seeking. Such advice would have allowed the bank to take an informed decision as to how to proceed. This was not a situation where the bank was insistent on the cargo market being approached.

Moreover, if the cargo underwriters were nevertheless to be approached, then Jacobs J observed that "going to see the wrong market made it all the more important, for the broker to explain to the underwriter what the transaction premium clause was intended to address". This was because the cover was of considerable importance to the client; had no precedent in the marine cargo market; there was an established market in which such risks would usually be placed; and the risk materially increased the potential for losses and the full import of the TPC might not have necessarily been grasped on a first reading. This approach would not only have avoided the scope for disputes but it would also have highlighted whether credit risk insurance fell outside the authority of the cargo underwriters who were being approached.

In considering the brokers' defence that the bank was looking to its solicitors to protect its interest and that the brokers could not be expected to identify problems in the drafting of the TPC which had escaped the attention of the solicitors, Jacobs J held that "it is wrong to assert – as a general proposition – that a broker can have no responsibility where a particular clause has been carefully drafted by a lawyer". In some cases, the broker is better placed than a solicitor to recognise a problem – and it was noted that the underwriters' points on construction were all about the market and specifically about facts known to underwriters and brokers. Moreover, the judge held that underwriters' arguments were not spurious (as contended by the brokers).

Causation and Quantum

In considering causation, Jacobs J followed the two stage process established in case law [1]. The first question was, on the balance of probabilities, what would the bank have done if the brokers had acted competently? Specifically would the bank have taken out the necessary insurance or, if that was not possible, taken other steps to avoid the risk such as unwinding the uncovered transactions or declining to enter into new transactions which would not be covered?

Having heard factual witness evidence from the bank which demonstrated that it took a "thoughtful and thorough approach to risk management and the role of insurance in that context", Jacobs J concluded that the bank would have sought credit insurance equivalent to cover it thought it was getting under the TPC. Alternatively, it would have taken steps to avoid the risk.

Jacobs J then considered the second test; namely was there a real and substantial chance that credit insurers would have agreed to write the insurance which would have provided protection against the bank's losses? The judge had no doubt that the answer was yes based on the evidence before him – there was sufficient capacity in the market at the time the risk was placed and insurers were actively looking for business. The judge found that, although some cover was provided on the basis of a 50% retention, the evidence was that 75-80% of all policies issued in the credit and political risks market were at 90% and accordingly held that "if the Bank's claim against underwriters had completely failed….I would have assessed damages on the basis of 90% of the Bank's losses less the premium described." It is notable that the judge would not apply a loss of chance discount on the facts.

Of course, it was not strictly necessary for the court to determine this issue as the bank's claim against all but two underwriters succeeded. The brokers were found liable for 100% of the recovery that the bank would, but for the estoppel, have made against Ark and Advent.

This decision provides a stark example of why it is in everyone's interest, not least the insurance broker's, to ensure that there is no doubt in the minds of the client and from a market perspective about the nature of the cover underwritten in any given situation.

The court has affirmed a broker's duty to procure cover that clearly and indisputably meets its client's requirements, and does not expose the client to an unnecessary risk of litigation. There are no fixed rules which set out what the broker should or should not do in order to meet this duty. It will depend on the circumstances and the facts of each case.

However, where there is any doubt about whether a form of wording provides the cover needed, or indeed any doubt about the underwriter's authority to write the risk in question, brokers should:

  • have a specific discussion with the underwriter
  • discuss the wording and the consequences with the underwriter
  • make sure the substance of the conversation is documented; and
  • keep the client informed.

 

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE D'APPELLO MILANO SEZ. IV10412019
Dispositivo Sentenza
Nel rapporto tra broker e assicurato - pur in assenza di un contratto - la natura professionale dell'attività svolta dal broker assicurativo iscritto in un apposito albo fa sorgere tra l'utente e il professionista un rapporto di tipo contrattuale con conseguente responsabilità ex art. 1218 c.c. in caso di inadempimento o di insufficiente diligenza qualificata con la connseguenza che il professionista è gravato dell'onere di dimostrare di aver bene adempiuto ovvero di non aver potuto ademiere per causa a lui non imputabile.
OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. III, CIV.84122015
Dispositivo Sentenza

Il dovere di una informazione esaustiva, chiara e completa, e quello di proporre al contraente polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell’assicurato, sono doveri primari dell’assicuratore e dei suoi 

Tali doveri scaturiscono dagli articoli 1175, 1337 e 1375 del Codice civile, e la loro violazione costituisce una condotta negligente, in forza dell’articolo 1176, comma 2, Codice Civile. Infatti, l’articolo 1175 impone al creditore e al debitore di comportarsi con correttezza. Il dovere di correttezza, in materia assicurativa, impone all’assicuratore ed ai suoi intermediari o incaricati due precisi obblighi: proporre ai contraenti non contratti assicurativi qualsiasi, cioè genericamente e astrattamente coerenti con le loro esigenze di previdenza o di risparmio, ma proporre prodotti assicurativi utili, cioè coerenti con il profilo di rischio (nell’assicurazione danni) o con gli intenti previdenziali (nell’assicurazione vita) del contraente; mettere il contraente in condizione di compiere una scelta consapevole, e dunque informarlo in modo esaustivo sulle caratteristiche del prodotto, nulla lasciando di occulto. Si tratta, da un lato, dell’obbligo di adeguatezza e, dall’altro, dell’obbligo di informazioni circa le caratteristiche del prodotto.

Proprio in relazione a questi obblighi il broker, almeno nella fase che precede la messa in contatto dell’assicurando con l’assicuratore, non è equidistante dall’uno e dall’altro, ma agisce per iniziativa del primo e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali offerti sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui . In riferimento invece alla diligenza di cui all’articolo 1176 Codice civile, si tratta di nozione che rappresenta l’inverso logico della nozione di colpa. Il debitore inadempiente non è infatti per ciò solo in colpa: quest’ultima sussisterà soltanto nel caso in cui il debitore non solo non abbia adempiuto la propria obbligazione, ma l’abbia fatto violando norme giuridiche o di comune prudenza. Le norme di comune prudenza cui è tenuto l’assicuratore, nell’adempimento delle proprie obbligazioni, sono quelle dell’homo eiusdem generis et condicionis (articolo 1176, comma 2, Codice civile): vale a dire le regole che qualunque assicuratore saggio, prudente e zelante avrebbe osservato nelle medesime circostanze. L’articolo 1337 Codice civile impone alle parti di comportarsi secondo buona fede non solo nello svolgimento delle trattative, ma anche «nella formazione del contratto». L’obbligo di buona fede durante le trattative può imporre, secondo le circostanze del caso, varie condotte, tra le quali: informare la controparte su tutte le circostanze rilevanti relative all’affare ; usare espressioni chiare e intelligibili ; non indurre la controparte a stipulare contratti inutili, invalidi, inefficaci o dannosi per la controparte . In ultimo, l’articolo 1375 Codice civile impone ai contraenti di eseguire il contratto in buona fede. Tale obbligo, nei contratti di durata qual è l’assicurazione sulla vita, impone all’assicuratore il dovere di tenere informato il contraente sui costi che sta applicando per la riscossione dei premi e per la gestione della polizza, sino allo spirare del termine di efficacia di essa.

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. II, CIV. 65262012
Dispositivo Sentenza

La responsabilità prevista dall'art. 1337 c.c., oltre che in caso di rottura ingiustificata delle trattative, può derivare anche dalla violazione dell'obbligo di lealtà reciproca che si concretizza nella necessità di osservare il dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun mutamento delle circostanze possa risultare idoneo a legittimare la reticenza o la maliziosa omissione di informazioni rilevanti nel corso della prosecuzione delle trattative finalizzate alla stipulazione del contratto.

GLI OBBLIGHI DI ADEGUATEZZA IN CAPO AL BROKER

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE D'APPELLO MILANO SEZ. I2017
Dispositivo Sentenza
Grava sul broker di assicurazione un preciso obbligo di consiglio e consulenza nei confronti del proprio cliente; obbligo che non si limita ad una mera informativa sulle carattereistiche del contratto proposto, ma si sostanzia in una vera e propria ricognizione delle necessità dell'assicurato al fine di proporre un prodotto adeguato alle sue esigenze. Viola tale obbligo il broker che, svolgendo un'attività di promozione commerciale, induca il cliente ad abbandonare le preesistenti coperture assicurative, più adeguate e più convenienti, in favore di nuove meno vantaggiose. E tale inadempimento risulta a amggior ragione grave quando egli, nell'orientare il cliente a cambiare polizza, non si sia curato di conoscere le condizioni delle precedenti soluzioni di garanzia

INCARICO DI BROKERAGGIO IL RUOLO DEL BROKER

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. III, CIV.129732010
Dispositivo Sentenza

ll broker assicurativo svolge – accanto all’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione – un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui

ASSICURAZIONE CONTRO DANNI

INDENNIZZO -OBBLIGO DELL'ASSICURATORE DI PAGARE - DEBITO DI VALORE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONEIIIORDINANZA N. 10686/20232023
Dispositivo Sentenza

MASSIMA: ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica di eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma deve anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato.

Fonte: Quotidiano Giuridico, 2023

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONECASS. CIV. N. 26247 DELL'11 SETTEMBRE 20232023
Dispositivo Sentenza

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale contrattualmente previsto non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato. Ne consegue che il rilievo relativo all'esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto, costituisce un'eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d'ufficio, restando ininfluente l'allegazione del contratto con previsione del massimale in assenza di tempestiva allegazione del fatto impeditivo del diritto.

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
43432017
Dispositivo Sentenza
Il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato costituisce, in base al dettato degli artt. 1905 e 1908 c.c., un debito di valore. Infatti, in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.

PERDITA E AVARIA DI MERCI TRASPORTATE - TITOLARITA' DEL DIRITTO ALL'INDENIZZO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. III CIV.220442017
Dispositivo Sentenza

Nel caso di assicurazione contro la perdita e le avarie di merci trasportate, la titolarità del diritto all’indennizzo deve essere individuata con riferimento all’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita o al deterioramento delle cose trasportate. La questione riguarda l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, dove il rischio assicurato è quello della perdita, avaria o della sottrazione della merce nell’ambito di un trasporto su strada e  quali sono le regole da applicare per individuare l’avente diritto alla prestazione assicurativa, ovvero alla corresponsione dell’indennizzo, nel caso si verifichi uno degli eventi dannosi per scongiurare il cui rischio è stata contratta l’assicurazione. La norma di riferimento è l’art. 1689, sui diritti del destinatario del contratto di trasporto, e l’art. 1891 c.c., sull’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. Nell’ipotesi di assicurazione contro la perdita e le avarie di merci trasportate, per stabilire la titolarità del diritto all’indennizzo occorre considerare l’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell’art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore. 

Si è riconosciuta la qualifica di assicurato ex art. 1904 c.c. al mittente della merce, atteso che il subentro del destinatario nella posizione del mittente non si era verificato, perché la merce non era mai arrivata destinazione per essere stata oggetto di furto. Ne consegue che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell’art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del principio citato, non avendo affatto considerato su chi ricade effettivamente il pregiudizio derivante dalla sottrazione delle merci, al fine di individuare chi abbia diritto alla prestazione assicurativa. Essa infatti, laddove ha ritenuto che il vettore, contraente della polizza assicurativa e cessionario dei diritti del mittente, non fosse legittimato a pretendere il pagamento dell’indennizzo assicurativo neppure a fronte della cessione in suo favore dei propri diritti da parte del venditore-mittente, pur non essendo contestato che il destinatario, a fronte della sottrazione della merce, non si sia mai fatto avanti per pretenderne la consegna, non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra indicati, non avendo considerato che, sulla base delle circostanze di fatto in sé non contestate, nel caso di specie, il pregiudizio concreto conseguente alla sottrazione della merce è ricaduto non sui destinatari, ma sui mittenti; e il vettore, proprio per tenerli indenni e non perdere la clientela, li ha rimborsati del costo delle merci, ottenendo in cambio la cessione dei diritti dei mittenti verso l’assicurazione.

Analoga affermazione è contenuta in altre recenti sentenze che hanno fatto applicazione di un principio analogo anche in relazione ad un contratto di trasporto internazionale di merci su strada, soggetto all’applicazione dell’art. 13 della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa appunto al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.).

In particolare, Cass. n. 2075 del 2014 ha affermato che il predetto art. 13 attribuisce, al pari dell’art. 1689 c.c., la titolarità del diritto all’indennizzo in ragione dell’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

RITARDO PAGAMENTO DEL PREMIO ED INFORTUNIO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE APPELLO MILANOSEZ. IV CIV. 42562017
Dispositivo Sentenza
L'accettazione da parte dell'assicuratore di un pagamento tardivo, non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa, essendo solo idonea ad impedire la risoluzione di diritto del contratto (Cass., n. 23901/15). Quand'anche la riscossione dei premi fosse stata tardiva o, in generale, poco collaborativa, ciò non rimuove l'inadempimento dell'assicurato al suo specifico obbligo principale di pagare tempestivamente le rate di premio, non essendo sicuramente sufficiente la concessione di dilazioni di pagamento a derogare alle condizioni contrattuali pattuite.

CLAUSOLA CLAIM

SENTENZE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONEIII31232024
Dispositivo Sentenza

"Non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 c.c., la clausola claims made perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo, giacché l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito è da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cui l'operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato"

Fonte: Massima redazionale, 2024, su banca dati Wolters Kluwer

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
III294832024
Dispositivo Sentenza

La Corte di Cassazione, Terza Sezione, con sentenza n. 29483/2024, ha ribadito la legittimità delle clausole "claims made" nell'ambito dei contratti di assicurazione danni (nello specifico, a copertura della responsabilità civile professionale).

La Corte Suprema ha infatti chiarito che la clausola "claims made" non può essere considerata una decadenza contrattuale che rende eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto, clausola che sarebbe nulla ai sensi dell'art. 2965 c.c., poiché la disciplina dell'art. 2965 c.c. e della clausola "claims made" si trovano su due piani non comunicanti. 

Riprendendo la motivazone della sentenza n. 22437/2018 delle Sezioni Unite, la Terza Sezione chiarisce che la "clausola claims" è una clausola che delimita l'oggetto del contratto e "non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 c.c." poiché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo (il terzo danneggiato), poiché la richiesta del terzo, in quanto evento futuro, imprevisto e imprevedibile al momento della conclusione del contratto "è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni [...] in cui l'operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato". 

In motivazione la Corte dà atto di un arresto contrario della Terza Sezione, sent. 8894/2020, rimasto tuttavia isolato, in cui la clausola claims made è stata ritenuta nulla se non specificatamente sottoscritta, poiché pone "a carico dell'assicurato un termine di decadenza per denunciare l'evento, la decorrenza del quale non dipende dalla sua volontà". 

 

Fonte: Wolters Kluwer, banca dati One Legale 

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. III CIV.104472019
Dispositivo Sentenza

Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis“, quale deroga convenzionale all’art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c., comma 2, e, per lo specifico caso in esame, non si pone la questione della verifica, ai sensi dell’art. 1322 c.c., co. 1, della rispondenza della conformazione del tipo adottato ai limiti imposti dalla legge (da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale), in quanto non dedotta né richiesta.

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONE S.U.224372018
Dispositivo Sentenza

Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto - sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. III CIV.49122018
Dispositivo Sentenza

Non  sono meritevoli di tutela le clausole claims made  che  determinano un contrasto con i doveri di solidarietà in conseguenza del fatto che restano escluse dalla copertura le richieste cadenti oltre il termine di validità contrattuale, anche se riferite a sinistri verificatosi durante  il periodo di copertura assicurativa. Ai fini dello scrutinio di meritevolezza della garanzia assicurativa   prestata, deve essere presa  in  esame la circostanza che  dalla successione delle polizze emerga  un "buco  di copertura" 

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. III CIV.10502017
Dispositivo Sentenza

In un contratto di assicurazione della responsabilità civile sanitaria, la clausola c.d. claim's made che prevede la  copertura alla responsabilità dell'assicurato a condizione  che non   solo il fatto illecito ma anche la richiesta di risarcimento del danno formulata dal terzo avvengano   nel periodo di vigenza  di contratto, è un  patto atipico immeritevole di tutela ai sensi del 2 comma  dell'art. 1322 c.c. in quanto pone l'assicurazione in una condizione  di ingiusto e sproporzionato vantaggio  e l'assicurato in una situazione di indeterminata soggezione che lo costringe ad operare contrariamente ai superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti     

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONE S.U.91402016
Dispositivo Sentenza

Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (clausola claims made c.d. mista o impura), non è vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.. Tuttavia non é precluso al giudice di vagliare in concreto la meritevolezza della clausola anzidetta all’interno dell’assetto negoziale e la possibilità di dichiararne per tale ragione la nullità. Inoltre, laddove tale clausola sia inserita in un contratto dei consumatori, in base della disciplina del d.lgs. 206 del 2005, questa potrà essere dichiarata nulla ove determini a carico della parte debole un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. III CIV.228912015
Dispositivo Sentenza

La clausola claims made non è illegittima e la sua sola presenza non può giustificare, in quanto derogante la'rt. 19717, comma 1, c.c. la valutazione di vessatorietà. Se si considera un contratto assicurativo che preveda una clausola cliams made come atipico, non vietato dall'art. 1917 comma 1 c.c. e dalle altre norme sulla disciplina delle assicurazioni, il referente per il successivo giudizio di vessatorietà della clausola, in qualto limitativa della responsabilità, cui si debba procedere per essere in presenza di contratto riconducibile alle norme deglia rt. 1341 e 1342 c.c., non può essere espresso semplicemente rilevando che la clausola segna una deroga al modello legale tipico, perchè quel modello non è imperativo. Quando la clausola claims made è inserita nella parte del contratto deputata in via esclusiva alla definizione della copertura assicurativa, la limitazione di responsabilità sfugge all'art. 1241, comma 1, c.c. La clausola claims made è, invece, vessatoria quando esplica la sua efficacia limitativa rispetto a quella di altra previsione contrattuale generale, contenuta nelle condizioni generali o nel modulo o formulario.

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. III CIV.28722015
Dispositivo Sentenza

La clausola cosidetta " a richiesta fatta" (claims made) inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile (in virtù della quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l'assicurazione) è valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

CLAUSOLE VESSATORIE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV. 14652018
Dispositivo Sentenza

Nei contratti di assicurazione contro i danni non è consentito alle parti elevare al rango di sinistri fatti diversi da quelli previsti dall'art. 1882 c.c. ovvero, nella assicurazione della responsabilità civile, dall'art. 1917, comma 1, c.c. Inoltre, nell'assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell'art. 1322 c.c., la clausola la quale stabilisca che la spettanza, la misura e i limiti dell'indennizzo siano stabiliti non già in
base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l'assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all'assicurato di essere risarcito.

CLAUSOLA VESSATORIA E TRASFERIBILITA' DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE APPELLO MILANOSEZ. IV CIV.47862017
Dispositivo Sentenza

Deve ritenersi vessatoria la clausola di un contratto di assicurazione che abbia previsto l'intrasmissibilità del diritto all'indennizzo nell'eventualità in cui l'assicurato sia deceduto, per cause diverse dall'infortunio, prima della concreta liquidazione dell'indennità stessa in quanto essa non riguarda in alcun modo né l'oggetto del contratto, né il rischio garantito, trattandosi per contro di una limitazione di responsabilità dell'assicuratore. La delimitazione contrattuale del rischio (o alea) riguarda il luogo, il tempo, le cose o le parti del corpo umano, contemplati nella comune volontà negoziale, quali elementi determinanti dell'esistenza e del contenuto del danno. Ciò spiega l'imperatività dell'arit. 1905, comma 2, c.c. Secondo il quale l'as­sicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro: imperatività che indica, in modo eufemistico, ii danno-oggetto del contratto nei modi e nei limiti della sua essenza materiale patita dall'assicurato. Di modo che ogni altra previsione con­trattuale che limiti, riduca o escluda la responsabilità dell'assicuratore per fatti estranei al "danno" come sopra inteso, non attiene alla sfera della limitazione del rischio ma quella diversa dei limiti all'obbligo di risarcimento del danno già sorto e definito nella sua entità di fatto e di diritto; è, pertanto, evidente che la clausola limitativa della responsabilità patrimoniale dell'assicuratore per un fatto estraneo, (al danno) all'oggetto del contratto ed inserito nelle condizioni generali di polizza (assicurativa) - cioè la morte per fatto non dipendente dall'infortunio dell'assicurato prima della liquidazione dell'indennizzo - altera il normale equilibrio contrattuale a vantaggio dell'as­sicuratore anche se visto nella sola convenienza di sottrarsi all'immediata esecuzione della prestazione in attesa fiduciosa del verificarsi dell'evento causativo dell'estinzione della sua obbligazione giuridica.

CLAUSOLA VESSATORIA E RIDUZIONE DI INDENNIZZO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE APPELLO MILANOSEZ. IV CIV.24922017
Dispositivo Sentenza

Le clausole di un contratto assicurativo che contengono una riduzione di indennizzo in caso di sinistro non sono da considerarsi vessatorie ai sensi degli art. 1341- 1342 c.c. e 33 - 37 Cod. del Consumo; né considerate singolarmente né in quanto tra loro cumulate.
Tali clausole non contengono pattuizioni limitative della responsabilità della Compagnia, ma sono legittimamente previste nelle polizze di assicurazione allo scopo Adente di dare contenuto alla condotta responsabile dell'assicurato nel momento in cui questi non adempie diligentemente al contratto - omettendo di adottare le tutele espressamente indicate in polizza.
clausole in parola costituiscono dunque una predeterminazione convenzionale della sanzione applicabile l'assicurato in caso di condotta non diligente.
stesse pertanto non necessitano di specifica sottoazione.

FRANCHIGIA OPERATIVITA'

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE APPELLO MILANOSEZ. I CIV.23120
Dispositivo Sentenza

Occorre verificare se la sussistenza ed operatività della franchigia, che vale a limitare il diritto all'indennizzo azionato, sia un'eccezione in senso stretto, per la quale operano le decadenze di cui all'art. 183 c.p.c., ovvero costituisca una mera difesa, e pertanto l'esame della stes¬sa non subisce alcuna limitazione da parte del giudice. Ad avviso di questa Corte deve ritenersi che la sussistenza della franchigia non possa essere qualificata eccezione in senso stretto, ma anzi attenga all'accertamento del fatto costitutivo del diritto azionato.
Le eccezioni in senso stretto invero sono solo i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto che pos¬sono essere fatti valere solo dalla parte. Sicuramente la sussistenza di un limite all'ampiezza del diritto azionato non fa parte di tale categoria.
Nel caso di specie pertanto la deduzione circa la pre¬senza della franchigia si configura come allegazione difensiva in ordine alla sussistenza del diritto azionato dalla controparte. Non pub ritenersi al proposito che sussista un limite alla proponibilità delle allegazioni difensive, quando queste si fondino su atti o prove già ritualmente acquisite al processo. Invero un'allegazione difensiva nuova può trovare un limite nelle deduzioni istruttorie, ma se la stessa si configuri unicamente come sollecitazione al giudice a verificare i fatti costitutivi del diritto sulla base della documentazione in atti, essa non può subire limitazioni

OBBLIGO INDENNITARIO DELL'ASSICURATORE - RESPONSABILITA' SOLIDALE CON L'ASSICURATO - PRESUPPOSTI E LIMITI

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE APPELLO MILANOSEZ H CIV.28732017
Dispositivo Sentenza

In caso di responsabilità solidale dell'assicurato, l'obbligo indennitario dell'assicuratore non è, di norma, riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali, cui l'assicurato, in solido col coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo così risultando attuata la causa del negozio in parola, cioè la liberazione del patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria, salva, peraltro, la surroga, ex art. 1203 n. 3 cc, nel diritto di regresso dell'assicurato verso il coobbligato

OMISSIONE DI COMUNICAZIONE DI STIPULA DI ALTRA ASSICURAZIONE PER I MEDESIMI RISCHI - CONSEGUENZE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE APPELLO MILANOSEZ. H CIV. 43432017
Dispositivo Sentenza

La clausola di polizza, inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte dall'assicuratore, che preveda la decadenza dell'assicurato dal diritto di indennizzo per il caso in cui ometta di comunicare la stipulazione di altro contratto di assicurazione per il medesimo rischio, ma non Consenta di stabilire se le parti abbiano inteso rifarsi al principio di cui all'art. 1910 co. 2 c.c., circa la perdita dell'indennizzo per la sola ipotesi di omissione dolosa, ovvero derogare a tale norma, prescindendo dal dolo, resta soggetta al criterio ermeneutico fissato dall'art. 1370 c.c., con conseguente soluzione del dub­bio interpretativi) in senso sfavorevole all'autore della clausola medesima. Conseguentemente, la clausola che si assume violata non richiede che debbano essere svolti accertamenti circa la buona fede dell'utilizzatore nel momento in cui omette la comunicazione. Si deve però sottolineare che la decadenza dalla garanzia opera solo se l'omessa comunicazione riguardi le altre assi­curazioni contratte per gli stessi rischi, esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti.

ASSICURAZIONE RC - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO SUCCESSIVO AL PRIMO - PERIODO DI COMPORTO -

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZI III CIV261042016
Dispositivo Sentenza

Il mancato pagamento, da parte dell'assicurato, di un premio successivo la primo determina, ai sesni dell'art. 1901, comma 2, c.c, la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del c.d. periodo di tolleranza (o di rispetto o di comporto) e cioè, di 15 giorni dalla scadenza del premio medesimo; Questo principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l'indicato periodo, ed anche in caso di protrarsi dell'inadempienza dell'assicurato e dieventuale successiva risoluzione di diritto del contratto a norma dell'art. 1901, comma 3. c.c., nel senos che l'effetto retroattivo di tale risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio ma dallo spirare del periodo di tolleranza.

TUTELA LEGALE - NOMINA DI AVVOCATI NON DESIGNATI O ACCETTATI DALL'ASSICURATORE - LEGITTIMITA' CLAUSOLA

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZI VI CIV23180 ORD2016
Dispositivo Sentenza

Nel caso in cui non si ponga una questione di interpretazione del contenuto della clausola contrattuale escludente il diritto all'assicurato di ottenere l'indennizzo nel caso di nomina di avvocati non designati o non autorizzati dall'assicuratore, in quanto non vi è divergenza tra il senso che a tale clausola attribuiscono le parti, ma si tratta solo di accertare se vi fu, la richiesta di autorizzazione o accettazione, si pone in realtà una mera questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, non essendo consentito alla Corte esaminare i documento offerti dalle parti e stabilire se siano stati valutati correttamente.
a decisione in commento segnala la piena liceità che, nell'ambito delle assicurazioni di tutela legale, viene attribuita alla clausola che esclude il diiritto alla prestazione assicurativa nel caso in cui l'assicurato nomini il proprio avvocato senza l'autorizzazion da parte dell'assicuratore.

COPERTURA ASSICURATIVA DELL'UCI - COPERTURA COSE TRASPORTATE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III CIV.46692016
Dispositivo Sentenza

Nei sinistri in cui sono coinvolti veicoli a motore immatricolati all'estero, la copertura assicurativa dell'UCI (Ufficio Centrale Italiano), così come per i mezzi immatricolati in Italia, comprende anche i danni causati alle cose trasportate e non solo alle persone.

CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SECONDO RISCHIO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZI III CIV118192016
Dispositivo Sentenza

La clausola di secondo rischio, copre il rischio nella parte eccedente il massimale di una prima polizza.
Per essere operativa, deve essere adeguatamente formulata. In caso di clausola contrattuale dubbia, occorre applicare le norme sull'interpretazione dei contratti.
Una compagnia assicurativa liquidava un sinistro e, successivamente, conveniva in giudizio una seconda compagnia assicurativa che, a suo dire, era obbligata per il medesimo sinistro, affinché fosse condannata a pagare la quota di sua competenza.Il Tribunale respinge la domanda, decisione confermata dalla Corte di Appello.
La Corte di Cassazione, sul ricorso presentato dalle parti, ha osservato che la clausola come formulata è controversa, ed ha espresso i seguenti principi
a) nel dubbio occorre attribuire alla clausola il significato più favorevole all'assicurato, (cioè quello ricollegabile all'operatività a primo rischio) ai sensi dell'art. 1370 c.c.;
b) dì attribuire prevalenza alle clausole aggiunte rispetto al contenuto delle condizioni generali di assicurazione, redatte su modulo predisposto dall'assicuratrice, ai sensi dell'art. 1342 c.c.; (certificato di assicurazione contenente la espressa indicazione della garanzia come operante a primo rischio);
c) di ricostruire il senso della clausola in contestazione tenendo conto anche delle altre clausole contrattuali, (clausola «2.2» sull'obbligo di comunicazione da parte dell'assicurato della eventuale successiva stipulazione di altre polizze per il medesimo rischio, anche ai fini dell'art. 1910 c.c., nonché la clausola «A13», che prevedeva uno sconto sull'entità del premio, per il caso di garanzia prestata a secondo rischio)
d) di ricercare la comune intenzione dei contraenti, valutando a tal fine il loro comportamento complessivo ai sensi dell'art. 1362 c.c. (non era stata resa dall'assicurato, sull'apposita scheda di adesione, la dichiarazione relativa all'esistenza di una polizza ospedaliera operante a primo rischio; che l'assicurato stesso aveva pagato sempre il premio pieno previsto per la garanzia operante a primo rischio; che la stessa compagnia aveva emesso certificato di assicurazione che indicava l'operatività della garanzia a primo rischio; la non comunicazione all’assicurato dell’esistenza di un'altra assicurazione operante a secondo rischio nell'ambito della medesima convenzione professionale.

DECRETO BERSANI E L'EFFICACIA DEL RECESSO NELLE POLIZZE PLURIENNALI

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZI III CIV93862016
Dispositivo Sentenza

E’ valido ed efficace il recesso dell’assicurato da un contratto di assicurazione pluriennale, avvenuto ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.l. n. 7/2007 (c.d. decreto Bersani) e perfezionatosi prima dell’entrata in vigore delle modifiche apporte alla legge di conversione.
Con la sentenza del 10 maggio 2016, n. 9386, il S.C. chiarisce le modalità di applicazione del recesso ad nutum dal contratto di assicurazione pluriennale come consentito dal c.d. decreto Bersani e successivamente integrato, quanto alle modalità, dalla legge di conversione.

RISCHIO PUTATIVO - VALIDITA'

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. UN.91402016
Dispositivo Sentenza

Il rischio putativo è espressione riconosciuto nel nostro ordinamento dall'art. 514 Cod. Nav.con disposizione che non c'è motivo di ritenere eccezionale.

ASSICURAZIONE PER CONTO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III CIV.32752016
Dispositivo Sentenza

In tema di assicurazione, la circostanza che un ente (nella specie, una Direzione Didattica) stipuli una polizza a copertura della responsabilità civile per danni dei quali esso stipulante non può, per legge, essere chiamato a rispondere (per esserlo, nella specie, unicamente il Ministero per fatto dei suoi dipendenti), impone al giudice del merito, che abbia già utilizzato i fondamentali canoni ermeneutici, una scelta interpretativa che, nel dubbio, tenga conto del sussidiario criterio di cui all’art. 1367 c.c. (cd. interpretazione utile), che, compatibilmente con la volontà delle parti, tenda ad attribuire al contratto (anche con l’eventuale riferimento alla disposizione dell’art. 1891 c.c.) un qualche effetto, anziché negarglielo affatto.
ll giudizio trae origine dall’infortunio subito da una piccola alunna mentre si trovava nei bagni della scuola elementare. I genitori agirono in giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del dirigente scolastico.
Il Tribunale condannò il solo Ministero, in solido con la compagnia di assicurazioni, da questo chiamata in garanzia sulla base del contratto di assicurazione per la responsabilità civile stipulato dalla Direzione Didattica.

QUALIFICAZIONE DELLE CLAUSOLE - ARBITRATO O PERIZIA CONTRATTUALE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III CIV.29962016
Dispositivo Sentenza

Il patto contenuto nel contratto di assicurazione, in virtù del quale le parti demandino a terzi la composizione di eventuali contrasti, può essere di due tipi. Ove le parti demandino a terzi la soluzione di questioni prettamente giuridiche (come l'interpretazione del contratto, l'accertamento della sua validità, la valutazione della sua efficacia), tale patto va qualificato come arbitrato, salvo valutare caso per caso, se le parti abbiano inteso stipulare un arbitrato libero o rituale. Ove, invece, le parti abbiano inteso demadare a terzi il mero accertamento e rilievo di dati tecnici ( esistenza del danno, valore delle cose danneggiate, stima dell'indennizzo) tale patto va qualificato come "perizia contrattuale". 

DISDETTA COMUNICATA IN FORMA DIVERSA DA QUELLA CONTRATTUALE - C.D. CLAUSOLA BROKER

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE APPELLO MILANOSEZ. I CIV.2652016
Dispositivo Sentenza

La disdetta contrattuale data mediante raccomandata a mezzo mani del broker e non mediante raccomandata a mezzo posta, in presenza della c.d. Clausola Broker è valida. Tale clausola contiene, infatti, la semplice prescrizione che le comunicazioni inerenti al contratto assicurativo sono valide se inviate al broker, tanto da parte dell'assicurato, quanto da parte dell'assicuratore. La clausola in questione prevede, relativamente alle comunicazioni, che "tutte le comunicazioni inviate dall'assicurato al broker si intendono come inviate alla Società così come le comunicazioni della Società al broker si intendono fatte all'assicurato". La tesi della Compagnia, secondo la quale tale clausola non può derogare, in tutto o in parte alle condizioni di polizza è infondata. Infatti, ne la clausola broker, nè la lettera di brokeraggio, prescrivono una particolare forma ad substantiam per le comunicazioni tra broker ed assicurato; pertanto l'unica prescrizione posta a carico dell'assicurato è il rispetto del termine temporale di disdetta di tre mesi prima della scadenza della polizza, che - nel caso di specie - è stato rispettato dall'assicurato. La Compagnia lamenta inoltre che il broker ha provveduto a comunicare la disdetta tramite fax; essa contesta, poi, la mancanza di consegna dell'originale della disdetta da parte del broker, ma, al proposito va ritenuto che la pretesa di ricevere dal broker la missiva originale non attiene alla mainifestazione di volontà negoziale, ma, alla forma del documento; infatti, la clausola broker ha il valotre di rendere nota nei confronti della compagnia la manifestazione di cìvolontà dell'assicurato, resa al broker con anche la conseguenza che il contratto è statao disdettato nel momento di ricezione della disdetta da parte del  broker. Conclusivamente, le modalità di trasmissione eseguita dall'assicurato deve ritenersi equipollente a quella della raccomandata  contrattualmente prevista, ritenendo anzi che, fermo il rwquisito della forma scritta, la consegna a mani dell'atto valga quale piena prova non solo dell'invio - come per il caso della semplice lettera raccomandata - ma anche della stessa ricezione dell'atto da parte del destinatario 

COPERTURA ASSICURATIVA - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV.257352015
Dispositivo Sentenza

Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessara e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le cosneguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono perciò assoggettate al regime previsto dal comma 2 della suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito.

LA SURROGA DELL'ASSICURATORE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV.183042015
Dispositivo Sentenza

La surrogazione ex art. 1916 c.c. determina la successione a titolo particolare (totale o parziale) dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, talchè nella relativa azione non viene in considerazione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernenete gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o, in sua vece, l'assicuratore che gli abbia anticipato l'indennizzo, sicchè il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli safrebbe tenuto nei confronti del danneggiato 

CLAUSOLE VESSATORIE E CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV.170242015
Dispositivo Sentenza

La Corte di Cassazione ha riconosciuto il carattere vessatorio di una serie di previsioni contrattuali presenti in una polizza di assicurazione sulla vita, aventi ad oggetto gli oneri posti in capo al beneficiario per ottenere la liquidazione del capitale in caso di morte dell’assicurato.
In particolare, la sentenza ha considerato vessatorie tipiche, e quindi nulle, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera q, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, le seguenti clausole in quanto subordinano il pagamento dell’indennizzo ad adempimenti eccessivamente onerosi da parte del beneficiario: a) sottoscrivere una domanda su apposito modulo predisposto dall’assicuratore, e per
di più farlo presso l’agenzia di competenza; b) produrre una relazione medica sulle cause della morte, scritta da un medico su un
modulo predisposto dall’assicuratore; c) produrre una dichiarazione del medico autore della relazione di cui sopra, nella quale
questi attesti di avere “personalmente curato le risposte”; d) produrre, a semplice richiesta dell’assicuratore, le cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall’assicurato; e) produrre un atto notorio “riguardante lo stato successorio” dell’assicurato deceduto;
f) produrre l’originale della polizza.
La Corte ha ritenuto la vessatorietà delle clausole in quanto:
a) contrasta con il principio di libertà delle forme nella materia delle obbligazioni la previsione per cui il beneficiario deve formulare domanda di indennizzo su un modulo predisposto dall’assicuratore e con quello di libertà personale e di movimento del
beneficiario il doversi recare presso l’agenzia di competenza;
b) la richiesta di produrre una relazione medica sulla morte dell’assicurato pone un rilevante onere economico a carico del beneficiario e, ancor più grave, gli trasferisce l’onere di documentare le cause del sinistro, onere che per legge non ha. La Corte ricorda che nelle assicurazioni sulla vita il beneficiario ha il solo onere di provare l’avverarsi del rischio e, quindi, la morte della persona sulla cui vita è stata stipulata l’assicurazione;
c) la possibilità, a semplice richiesta, che il beneficiario debba fornire le cartelle cliniche relative ai ricoveri della persona deceduta non è soggetta a limiti temporali, è di “sconfinata latitudine” e pone a carico del beneficiario le spese di estrazione delle relative copie, nonché l’onere di contrastare il possibile rifiuto delle strutture sanitarie giustificato dalla tutela della riservatezza;
d) la necessità di produrre un atto notorio riguardante lo “stato successorio” del deceduto è inutile dal momento che il beneficiario acquista il diritto all’indennizzo jure proprio e non a titolo ereditario;
e) il dover produrre l’originale della polizza è previsione inutilmente gravosa dal momento che di essa l’assicuratore è già necessariamente in possesso (art. 1888 c.c.).

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO RETICENZA - DOLO - ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV. 120862015
Dispositivo Sentenza

In tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c., non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifizi o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente; quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia il frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto 

SOSPENSIONE TERMINI DI PRESCRIZIONE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV. 45482014
Dispositivo Sentenza

In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in materia di prescrizione dall'art. 2935 c.c. - secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorerre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere - viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952 , quarto comma, del Codice Civile, la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato; tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o di terzo, all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI DIRITTO - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEL PREMIO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV. 232642010
Dispositivo Sentenza

Nel caso di risoluzione di diritto del contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 1901 c.c. comma 3, non sempre il contraente deve versare il premio per l'intero anno. Il periodo di assicurazione relativamente al quale è dovuto il pagamento del premio - nonostante la risoluzione del contratto - è solo il periodo che sarebbe stato coperto dalla garanzia assicurativa, se il premio o la rata del premio non assolti fossero stati pagati.
Ove quindi il contratto abbia durata annuale e il pagamento è stato suddiviso in periodi più brevi (trimestrale, semestrale) il periodo in corso è quello trimestrale o semetrale, coperto dalla singola rata.
La Suprema Corte è pervenuta a tale conclusione rilevando che il terzo comma dell'art. 1901 c.c., che attribuisce all'assicuratore il pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deroga in materia assicurativa, al generale principio di cui all'art. 1458 c.c. per cui la risoluzione del contratto ha efficacia retroattiva che, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, quali sono i contratti di assicurazione, non si estende alle prestazioni già eseguite ma non consente che il contratto possa avere i suoi effetti oltre la data di scioglimento o oltre l'esecuzione della prestazione.
Infatti, poichè nel contratto assicurativo il pagamento del premio o della rata di premio è previsto in via anticipata, il diritto ad ottenere il pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso comporta che l'assicuratore può percepire qualcosa in più rispetto a quello che la rigorosa applicazione dei principi sulla retroattività degli effetti della risoluzione dei contratti di durata comporta.
Tale diritto, però deve essere contenuto nel senso di limitare il periodo di tempo in cui una delle parti può essere obbligata ad eseguire la sua prestazione, nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto e nonostante la mancanza della prestazione corrispettiva.

Il principio di cui all'art. 1903 comma 3 c.c., che comporta l'imposizione per l'assicurato di pagare nonostante la mancanza di una copertura assicurativa trova una sua giustificazione nel fatto che nei contratti di assicurazione il calcolo dei rischi e dei costi, quindi la determinazione dell'entità dei premi, avvengono anteriormente alla conclusione dei contratti, prima ancora di sapere se l'assicurato si renderà o meno inadempiente, e tendenzialmente in previsione che i rapporti vengano correttamente eseguiti; nella circostanza che la garanzia si estende fino a ricoprire il periodo di 15 giorni di tolleranza successivo alla scadenza della rata, con obbligo dell'assicuratore, fino a che non abbia notizia dell'inadempimento, di predisporre i mezzi per adempiere .Ciò però vale limitatamente al periodo in cui si riferisce la singola data poichè successicamente l'assicuratore - acquisita conoscenza dell'inadempimento - si trova in grado di compiere consapevolmente le sue scelte, attivadosi per esigere i premi o lasciando che il contratto si risolva di diritto. Nel caso in cui opti per la seconda soluzione sarebbe davero contrario ad ogni principio di equità conentirgli di protrarre gli effetti contrattuali soltanto a suo favore, esigendo il pagamento del premio integrale senza alcun obbligo, ma anzi essendo sciolto dall'obbligo di prestare la garanzia corrispettiva al premio medesimo. Sulla base delle considerazioni della Suprema Corte - con riferimento all'ingiusta locupletazione di cui si gioverebbe l'Assicuratore nel garantirsi il diritto ad esigere il premio senza fornire alcuna prestazione - deve ritenersi che la Compagnia non abbia diritto al pagamento dei premi successivi alla risoluzione del contratto.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATTO E INTERPRETAZIONE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV. 105962010
Dispositivo Sentenza

L'Iinterpretazione di un contratto di assicurazione deve procedere, in ragione della natura sinallagmatica del vincolo, alla luce del principio di necessaria corrispondenza tra ammontare del pfremio dovuto dall'assicurato e contenuto dell'obbligazione dell'assicuratore, sicchè proprio per la determinazione del premio dipolizza assume valore determinante ai fini dell'individuazione del tipo e del limite massimo del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto rispettato l'equiibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che, con motivazione carente e contrastante con gli ordinari canoni ermeneutici, aveva attribuito insufficiente rilievo alla circostanza costituita dalla corrispondenza del premio corrisposto dall'assicurato per una polizza furto al tipo di garanzia c.d "a primo rischio assoluto", che la compagnia assicuratrice aveva asserito non essere coperta dallo stipulato contratto di assicurazione contro i danni

AZIONE DI ANNULAMENTO DEL CONTRATTO -TERMINI - ESCLUSIONI- PRESUPPOSTI

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV. 277282005
Dispositivo Sentenza

Il primo comma dell' art. 1892 dispone che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente precisate relative alle circostanze ivi sono causa di annullamento del contratto quando lo stesso contraente ha agito con dolo o colpa grave, ma l'annullamento può tuttavia essere fatto valere dall'assicuratore non solo in via di azione  ma anche, come nella specie, di eccezione. Deve infatti ribadirsi che l'onere imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni reticenti od inesatte dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto, ed ancor più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.

DOLO E COLPA

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO RETICENZA - DOLO - ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV. 120862015
Dispositivo Sentenza

In tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c., non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifizi o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente; quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia il frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto 

SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE DI COLPA

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONE5248SEZ. III, CIV. 2014
Dispositivo Sentenza

Per il sueramento della presunzione di copla concorsuale posta dall'art. 2054, comma 2 c.c. non è sufficiente l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, occorrendo anche che l'altro fornisca la prova liberatoria, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente

DANNO DOLOSAMENTE PROVOCATO DAL CONDUCENTE E GARANZIA ASSICURATIVA

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV. 207862018
Dispositivo Sentenza

In tema di assicurazione   obbligatoria  dei  veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il  danno dolosamente  provocato   dal conducente  nei  confronti  danneggiato, il quale, pertanto,  ha diritto di ottenere dall'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non  trovando applicazione  la  norma  di cui all'art.  1917 c.c. - che non  costituisce il paradigma tipico  della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee  che  affermano il principio di solidarietà verso il  danneggiato   - salva la facoltà della  compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell'assicurato - danneggiante, ove la copertura contrattuale non operi     

ONERE DELLA PROVA

ONERE DELLA PROVA

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONEIII31251 2023
Dispositivo Sentenza

Massima: "in materia di contratto di assicurazione, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è rappresentato dall'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Pertanto, l'assicurato, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza e che esso abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza".

Fonte: Massima redazionale, 2023 - Banca Dati Wolters Kluwer 

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III CIV.15582018
Dispositivo Sentenza

In tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo, pertanto, onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro.

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III CIV.306562017
Dispositivo Sentenza

In tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo, pertanto, onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro.

ONERE DELLA PROVA - ART. 2697 c.c. - CLAUSOLE LIMITATIVE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE APPELLO MILANOSEZ. IV CIV.16422018
Dispositivo Sentenza

In tema di contratto di assicurazione sia contro i danni, che per la responsabilità civile, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato, e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa cade sull'assicurato ai sensi dell'art. 2697 c.c. Parimenti l'assicurato deve provare che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o di cui chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (Cass. n. 30656/2017, Cass. n. 6267/2012, Cass. n. 4422/1997).
In particolare in caso di assicurazione per la respon¬sabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri norma¬tivi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore e soggetto assicurato (Cass. n. 4234/2012). Se, invece, l'assicuratore vuole far valere clausole di delimitazione del rischio indennizza-bile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali) contenute nel contratto, la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provata dall'assicuratore (Cass. n. 1558/2018)

RCA- ONERE DELLA PROVA - TERZO TRASPORTATO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III CIV.206542016
Dispositivo Sentenza

In ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisce in giudizio ai sensi dell'art. 141 CAP, er il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma nache fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire.

ONERE DELLA PROVA IL DANNO DA FERMO TECNICO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV206202015
Dispositivo Sentenza

Il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell'incidente. Esso può essere risarcito soltanto al cospetto "di esplicita prova" non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica ce ritraeva dall'uso dei mezzo. Nel nostro ordinamento non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. VI - 3 CIV.226872013
Dispositivo Sentenza

E’ consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale il c.d. danno da ‘fermo tecnico’, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.

POLIZZA FIDEIUSSORIA

POLIZZA FIDEIUSSORIA - GARANZIA ATIPICA -

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE APPELLO MILANOSEZ. I CIV. 46732017
Dispositivo Sentenza

La caratteristica principale del contratto autonomo consiste, nell'impossibilità per il garante di opporre eccezioni al beneficiario relative al rapporto garantito. L'impossibilità, per il garantito, di opporre al garante le eccezioni che avrebbero potuto opporre al beneficiario è coerente con la natura del contratto autonomo di garanzia, in quanto tale previsione avvalora l'indipendenza del rapporto di garanzia rispetto al rapporto principale garantito.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - sia di merito che di legittimità - la deroga all'art. 1945 c.c., che caratterizza il contratto autonomo di garanzia, non prelude di per sé al garante di eccepire, nei confronti del beneficiario, l'exceptio doli generalis, eccezione che trova il suo fondamento nell'esecuzione del contratto secondo buona fede e correttezza.
La polizza fideiussoria costituisce garanzia atipica allorquando ha la precipua funzione di evitare l'immobilizzazione di capitali, consentendo al garantito di mettere a disposizione del beneficiario il patrimonio di un istituto di credito o di un'impresa di assicurazioni. La mancanza della consegna immediata del denaro è, quindi, giustificata dalla natura stessa del contratto. L'infungibilità della prestazione del debitore fa venir meno la solidarietà del garante, che non è tenuto ad adempiere alla prestazione originaria in luogo del garantito, ma a indennizzare il creditore per la perdita subita in relazione all'inadempimento del debitore. La polizza fideiussoria è autonoma rispetto all'obbligazione principale e non presenta, dunque, il carattere tipico del contratto di fideiussione: l'accessorietà.

POLIZZE VITA

QUALIFICAZIONE DELLE POLIZZE VITA

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV.10333 ORD2018
Dispositivo Sentenza

Va confermata la sentenza di merito che, in mancanza di garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, abbia considerato la polizza "linked" non già come contratto di assicurazione suVa confermata la sentenza di merito che, in mancanza di garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, abbia considerato la polizza "linked" non già come contratto di assicurazione sulla vita, bensì alla stregua di investimento da parte di coloro che figurano come assicurati, con la conseguenza che trova applicazione la disciplina specifica degli strumenti finanziari (massima non ufficiale).lla vita, bensì alla stregua di investimento da parte di coloro che figurano come assicurati, con la conseguenza che trova applicazione la disciplina specifica degli strumenti finanziari (massima non ufficiale).

PREMORIENZA DEL BENEFICIARIO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE APPELLO MILANOSEZ. IV, CIV. 45972017
Dispositivo Sentenza

In caso di premorienza del beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita rispetto alla persona contraente non si verifica, in mancanza - come nel caso in esame - della specifica indicazione di un altro beneficiario o di elementi i quali rivelino la volontà di designarne senz'altro un altro e consentano di individuarlo, il trasferimento del diritto di credito concernente l'indennizzo agli eredi del beneficiario ma tale diritto di credito rimane destinato a sorgere nel patrimonio del contraente concretizzandosi in capo ai di lui eredi al momento della sua morte o in capo a chi venga dal contraente indicato come nuovo beneficiario.

RISCATTO POLIZZE VITA - FALLIMENTO DELL'ASSICURATO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. I, CIV.122612016
Dispositivo Sentenza

Le somme versate dalla compagnia assicuratrice all'assicurato fallito a titolo di riscatto della polizza vita sono sottratte all'azione di inefficacia di cui all'arto 44 L. Fall. In virtù del combinato disposto degli art. 1923 cc e 46, comma 1, n. 5 stessa legge, poichè l'esonero dalla disciplina del fallimento ha ad oggetto tutte le possibili finalità dell'assicurazione sulla vita e, dunque, non solo la funzione previdenziale, ma nache quella di risparmio.
Le somme spettanti all'assicurato fallito a titolo di riscatto della polizza sulla vita non rientrano, pertanto, tra i beni ricompresi nel fallimento ai senis del combinato disposto del ricordato art. 46, comma 1 n. 5 (che esclude dalla procedura i beni che non possono essere pignorati per disposizione di legge) e dell'art. 1923 c.c (secondo il quale le somme dovute dall'assicuratore al cintraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva e cautelare).
Di qui la sottrazione di tali somme all'azione di inefficacia eventualmente promossa dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 44 L. Fall.

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. I, CIV.22562015
Dispositivo Sentenza

Qualora la compagnia assicuratrice abbia versato al fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, gli importi dovuti a titolo di riscatto in relazione al contratto di assicurazione sulla vita stipulato dallo stesso in bonis, il pagamento così effettuato non assume funzione previdenziale e non rientra, pertanto, tra i crediti impignorabili ex art. 1923 comma 1 c.c., non compresi nel fallimento ai sensi dell'art. 46, comma 1 n. 5 L. Fall., ma soggiace alla sanzione di inefficacia di cui all'art. 44, comma 2, della stessa legge.

PRESTAZIONE CASO MORTE ED EREDI

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV. 192102015
Dispositivo Sentenza

Quando in un contratto di assicurazione sulla vita sia stato previsto per il caso di morte dello stipulante che l'indennizzo debba corrispondersi agli eredi tanto con formula generica, quanto e a maggior ragione con formulazione evocativa degli eredi testamentari o in mancanza degli eredi legittimi, tale clausola, sul piano della corretta applicazione delle norme di esegesi del contratto e, quindi, conforme a detta disposizione, dev'essere intesa sia nel senso che le parti abbiano voluto tramite dette espressioni individuare per relationem con riferimento al modo della successione effettivamente verificatosi negli eredi chi acquista i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (art. 1920 c.c., commi 2 e 3), sia nel senso di correlare l'attribuzione dell'indennizzo ai più soggetti così individuati come eredi in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto secondo la modalità di successione effettivamente verificatasi, dovendosi invece escludere che, per la mancata precisazione nella clausola contrattuale di uno specifico criterio di ripartizione che a quelle modalità di individuazione delle quote faccia riferimento, che le quote debbano essere dall'assicuratore liquidate in misura eguale

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. I93881994
Dispositivo Sentenza

Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo, cui si applica la disciplina dell'assicurazione sulla vita, la disposizione contenuta nell'art. 1920, comma 3, cod. civ. (secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione) deve essere interpretato nel senso che il diritto del beneficiario alla prestazione dell'assicuratore trova fondamento nel contratto ed è autonomo, cioè non derivato da quello del contraente. Pertanto, quando in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, compreso l'evento morte, sia stato previsto, fin dall'origine, che l'indennità venga liquidata ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, tale clausola va intesa nel senso che il meccanismo sussidiario di designazione del beneficiario è idoneo a far acquistare agli eredi i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (art. 1920, comma secondo e terzo, cod. civ.). Mentre l'individuazione dei beneficiari-eredi va effettuata attraverso l'accertamento della qualità di erede secondo i modi tipici di delazione dell'eredità (testamentaria o legittima: artt. 475, comma primo, e 565 cod. civ.) e le quote tra gli eredi, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione, devono presumersi uguali, essendo contrattuale la fonte regolatrice del rapporto e non applicandosi, quindi, la disciplina codicistica in materia di successione con le relative quote. (Nella specie, trattavasi di successione legittima del coniuge con i genitori ed i fratelli del "de cuius").

CLAUSOLE VESSATORIE E CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV.170242015
Dispositivo Sentenza

La Corte di Cassazione ha riconosciuto il carattere vessatorio di una serie di previsioni contrattuali presenti in una polizza di assicurazione sulla vita, aventi ad oggetto gli oneri posti in capo al beneficiario per ottenere la liquidazione del capitale in caso di morte dell’assicurato.
In particolare, la sentenza ha considerato vessatorie tipiche, e quindi nulle, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera q, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, le seguenti clausole in quanto subordinano il pagamento dell’indennizzo ad adempimenti eccessivamente onerosi da parte del beneficiario: a) sottoscrivere una domanda su apposito modulo predisposto dall’assicuratore, e per
di più farlo presso l’agenzia di competenza; b) produrre una relazione medica sulle cause della morte, scritta da un medico su un
modulo predisposto dall’assicuratore; c) produrre una dichiarazione del medico autore della relazione di cui sopra, nella quale
questi attesti di avere “personalmente curato le risposte”; d) produrre, a semplice richiesta dell’assicuratore, le cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall’assicurato; e) produrre un atto notorio “riguardante lo stato successorio” dell’assicurato deceduto;
f) produrre l’originale della polizza.
La Corte ha ritenuto la vessatorietà delle clausole in quanto:
a) contrasta con il principio di libertà delle forme nella materia delle obbligazioni la previsione per cui il beneficiario deve formulare domanda di indennizzo su un modulo predisposto dall’assicuratore e con quello di libertà personale e di movimento del
beneficiario il doversi recare presso l’agenzia di competenza;
b) la richiesta di produrre una relazione medica sulla morte dell’assicurato pone un rilevante onere economico a carico del beneficiario e, ancor più grave, gli trasferisce l’onere di documentare le cause del sinistro, onere che per legge non ha. La Corte ricorda che nelle assicurazioni sulla vita il beneficiario ha il solo onere di provare l’avverarsi del rischio e, quindi, la morte della persona sulla cui vita è stata stipulata l’assicurazione;
c) la possibilità, a semplice richiesta, che il beneficiario debba fornire le cartelle cliniche relative ai ricoveri della persona deceduta non è soggetta a limiti temporali, è di “sconfinata latitudine” e pone a carico del beneficiario le spese di estrazione delle relative copie, nonché l’onere di contrastare il possibile rifiuto delle strutture sanitarie giustificato dalla tutela della riservatezza;
d) la necessità di produrre un atto notorio riguardante lo “stato successorio” del deceduto è inutile dal momento che il beneficiario acquista il diritto all’indennizzo jure proprio e non a titolo ereditario;
e) il dover produrre l’originale della polizza è previsione inutilmente gravosa dal momento che di essa l’assicuratore è già necessariamente in possesso (art. 1888 c.c.).

PRESCRIZIONE E DIRITTI DELL'ASS

PRESCRIZIONE SOSPESA DURANTE LE OPERAZIONI PERITALI

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV.ORDINANZA 183792017
Dispositivo Sentenza

In tema di assicurazione contro i danni, ove l'assicuratore abbia dato incarico al proprio perito di compiere accertamenti tecnici di cui sia stato informato l'assicurato, le comunicazioni dell'assicurato al perito incaricato dall'assicuratore, non idonee come atti di costituzione in mora, valgono senz'altro a dar conto di un persistente interesse dell'assicurato a far valere la propria pretesa e a giustificare l'interruzione del termine di prescrizione fintantoché l'assicurato non venga reso edotto (dal perito o dall'assicurazione) dell'avvenuta ultimazione dell'accertamento, così da potersi orientare sulle iniziative da assumere nei confronti dell'assicuratore e da subire gli effetti dell'eventuale successiva inerzia, anche in termini di maturazione della prescrizione

RCA E NATANTI

COSTATAZIONE AMICHEVOLE RILEVANZA PROBATORIA

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. VI, CIV. ORDINANZA 217442019
Dispositivo Sentenza

In tema di incidenti stradali, il Gudice può desumere i fatti dalla circostanza che gli stessi non siano stati contestati dalle parti durante la compilazione del modulo di constatazione amichevole dell'incidente

VEICOLO STAZIONATO IN LUOGO PRIVATO - OBBLIGO ASSICURATIVO - FONDO DI GARANZIA

RAPPORTI TRA ASSICURATORE DEL DANNEGGIATO E ASSICURAZIONE DEL DANNEGGIANTE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONEIII295382023
Dispositivo Sentenza

Massima: "in tema di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli, la tutela rafforzata riconosciuta al terzo trasportato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Ne consegue che tale tutela non spetta nel caso in cui nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo".

Fonte: Massima redazionale, 2023 - Banca Dati Wolters Kluwer

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV. 245482018
Dispositivo Sentenza

Nell'assicurazioneper la responsabilità civile degli autoveicoli, ove il danneggiato abbia inviato la richiesta di risarcimento dei danni alla propria impresa di assicurazione, ex art. 149, D.lgs n.209 del 2005, e per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, e siano decorsi i termini di cui all'art. 145 del medesimo decreto, qualora la fase stragiudiziale non si concluda con un esito positivo, il danneggiato può proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell'impresa assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto.

DANNO DOLOSAMENTE PROVOCATO DAL CONDUCENTE E GARANZIA ASSICURATIVA

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONE20786SEZ. III, CIV. 2018
Dispositivo Sentenza

In tema di assicurazione   obbligatoria  dei  veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il  danno dolosamente  provocato   dal conducente  nei  confronti  danneggiato, il quale, pertanto,  ha diritto di ottenere dall'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non  trovando applicazione  la  norma  di cui all'art.  1917 c.c. - che non  costituisce il paradigma tipico  della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee  che  affermano il principio di solidarietà verso il  danneggiato   - salva la facoltà della  compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell'assicurato - danneggiante, ove la copertura contrattuale non operi     

SINISTRO CON VEICOLO NON IDENTIFICATO O NON ASSICURATO - DIRITTI DEL TERZO TRASPORTO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV.164772017
Dispositivo Sentenza

In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, ed alla stregua di un'interpretazionde costituzionalmente orientata dell'art. 141 cap, la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può esercitare l'azione diretta  ex art. 141 CAP nei confronti dell'assicuratore del mezzo su cui si trovava a bordo, anche se il sinistro sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto in veicolo non identificato o non  assicurato

TERMINE DI TOLLERANZA

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. VI, CIV. ORDINANZA 172072017
Dispositivo Sentenza

Nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'assicurtaore è tenuto a risarcire il terzo danneggiato anche quando il sinistro si sia verificato entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del periodo indicato sul contrassegno, sebbene non sia statao pagato il pemio per il periodo successivo, anche nell'ipotesi in cui la suddetta scadenza coincida con la scadenza dellintero contratto assicurtaivo che non viene rinnovato

INTERVENTO FONDO DI GARANZIA - AZIONE DI REGRESSO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV.9302017
Dispositivo Sentenza

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l’azione di regresso di cui al comma 1 dell’art. 29 della legge del 24 dicembre 1969 n. 990 (nella specie applicabile ratione temporis) è accordata all’impresa designata direttamente dalla legge, in via autonoma rispetto al diritto del danneggiato (soggetta, non già al termine di prescrizione biennale applicabile all’azione risarcitoria a quest’ultimo spettante, ma al termine di prescrizione decennale), ha pure evidenziato che tale azione è diversa da quella prevista dal comma 2 del medesimo articolo, che consente all’impresa designata di agire in surroga dei diritti dell’assicurato e del danneggiato, riconducibile, invece, alla surrogazione legale, di cui all’art. 1203, n. 5, c.c. (soggetta al termine breve di prescrizione previsto, rispettivamente, per l’esercizio dei diritti risarcitori o di quelli derivanti dal contratto di assicurazione verso l’impresa posta in liquidazione coatta, salvo il caso di pagamento avvenuto a seguito di giudizio definito con sentenza di condanna, cui si applica l’art. 2953 c.c.).

DANNI CAGIONATI DA VEICOLO SCONOSCIUTO - FGVS

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV. 237102016
Dispositivo Sentenza

Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato potrà agire nei confronti dell'impresa desiganta per conto del FGVS (Fondo di Garanzia Vittime della Strada) allegando e provando, oltre al fatto che il soinistro soi è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non era identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza; la legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dell'impresa designata rispetto a atale sinistro rimarrà stabilizzata per tutto il corso del giudizio, anche nel caso in cui si accerti successivamente l'identità del responsabile, nei cui confronti la stessa impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, potrà agire in via di regresso.

INDENNIZZO DIRETTO - LITISCONSORZIO NECESSARIO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV. 237062016
Dispositivo Sentenza

La partecipazione in giudizio del responsabile del danno, quale litisconsorte necessario, è richiesta in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal Codice delle Assicurazioni Private: sia in quella ordinaria ex art. 144, sia in quella prevista all'art. 149 perm l'ipotesi di risarcimento diretto

RICHIESTA RISARCITORIA STRAGIUDIZIALE EX ARTT. 145 E 148 CAP

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV. 193542016
Dispositivo Sentenza

La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, prevista dall'art. 145 CAP, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perchè l'assicuratore possa accertare la responsabilità, stimare il danno e formulare la congrua offerta.
Ne consegue che è irrilevante, ai fini della proponibilità della domanda, la circostanza che quella richiesta fosse priva di uno o più dei contenuti richiesti dall'art. 148 CAP, quando gli elementi mancanti (nella specie la dichiarazione di cui all'atrt. 142 CAP) erano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.

CERTIFICATO ASSICURATIVO - VALIDITA' - RILASCIO DOPO IL SINISTRO - RETRODATAZIONE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV. 69742016
Dispositivo Sentenza

Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo, il possesso di un certificato assicurativo, ad esso relativo, formalmente valido, ma rilasciato dopo il sinistro e fraudolentemente retrodatato, costituisce circostanza non opponibile al terzo danneggiato quando la falsità provenga dall'agente per il tramite del quale è stato stipulato il contratto, potendo, tuttavia, l'assicuratore - una volta adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo - agire in rivalsa nei confronti dell'intermediario infedele e in via di regresso nei confronti dell'assicurato.

MALA GESTIO IMPROPRIA DELL'ASSICURATORE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV47652016
Dispositivo Sentenza

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro, l’assicuratore deve provvedere, usando la normale di-ligenza, all’identificazione di tutti i danneggiati, atti-vandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta ai sensi dell’art. 27, comma 1, della L. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" vigente). Ne consegue che l’assicuratore, convenuto in giudizio con azione diretta da parte di uno dei danneg-giati, non può opporre, al fine della riduzione dell’in-dennizzo, la somma già concordata e versata in sede stragiudiziale ad un altro danneggiato, pur nella con-sapevolezza che nel sinistro erano rimaste coinvolte più persone, dovendo imputare a propria negligenza il non avere provveduto - o richiesto che si provvedesse in ede giudiziale - alla congiunta disamina delle pretese risarcitorie dei danneggiati per la riduzione proporzio-nale dei correlativi indennizzi.

IMPROPONIBILITA' DELLA DOMANDA RISARCITORIA

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV. 47542016
Dispositivo Sentenza

L'eventuale pronuncia di improponibilità della domanda risarcitoria per vizi di contenuto (come per mancato rispetto dello spatium liberandi per l'assicuratore) di cui agli art. 145 e 148 CAP esaurisce i suoi effetti sul piano processuale ( non investendo il merito della controversia) e non preclude la reiterabilità della domanda nel rispetto delle condizioni di cui alle predette disposizion, mediante autonoma vocatio in ius, senza che la durata del precedente giudizio rilevi ai fini del decorso del termine di prescrizione (art. 2945, comma 2 in relazione all'art. 2943 comma 1 cc). Il giudice del merito dichiarava improcedibile la domanda risarcitoria rivolta dalla danneggiata verso la compagnia assicuratrice per incompletezza della richiesta di risarcimento, ai sensi del D.lgs 7 settembre 2005 n.  209 art. 145 e 148, osservando che nella raccomandata contenente la richiesta di risarcimento diretto, la danneggiata non aveva compiutamente descritto le circostanze e le modalità del sinistro, nonostante la richiesta scritta di integrazione dei dati formulata dall'assicuratrice. 

FONDO DI GARANZIA - OMESSA DENUNCIA ALL'AUTORITA' DI POLIZIA

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV. 30192016
Dispositivo Sentenza

Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della L. 24 dicembre 1969 n.990, nei cinfronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sè stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto.
Entrambre le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro.

URTO TRA NAVI E AZIONE DIRETTA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. UORD 46862015
Dispositivo Sentenza

Nel caso di azione diretta nei confronti dell'assicuratore straniero (nella specie croato) esperita da un cittadino italiano per ottenere il risarcimento del danno subito, iure proprio e iure successioni, per il decesso di coniugi a seguito di urto tra navi (nella specie tra due imbarcazioni di diporto) avvenuto in acque territoriali straniere (nella specie croate) trovano applicazione i criteri di collegamento alternativi individuati dall'art. 1 della Convenzione di Brixelles del 10 maggio 1952 (ratificata dall'Italia con legge 25 ottobre 1977 n. 880, e in vigore in Croazia, quale ex successore della ex Jugoslavia, a partire dall'8 ottobre 1991) e non già i criteri di cui agli art. 9(1)(b) e 11 (2) del Regolamento n. 44/2001/CE del 22 dicembre 200, concernente la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, il cui riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia particolare. 

FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA - ONERE PROBATORIO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV. 183082015
Dispositivo Sentenza

Ai fini dell'intervento del FGVS nell'ipotesi di danno cagionato da veicolo rimasto non identificato, se è vero che la prova richiesta al danneggiato di non aver potuto identificare il veicolo non può comportare che egli sia tenuto ad adottare condotte inesigibili (ma solo a dimostrare che l'identificazione sia risultata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima, tenuta semplicemente a dimostrare di aver al riguardo mantenuto una condotta improntata alla buon padre di familia) ne consegue che il danneggiato non può essere ammesso a beneficiare del sistema solidaristico imperniato sul FGVS nel caso in cui la mancata identificazione sia imputabile a sua negligenza.

ALTRO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEAICAUSA C-236/232024
Dispositivo Sentenza

La questione pregiudiziale rimessa dalla Corte di Cassazione francese alla Corte di Giustizia UE è la seguente: «Se gli articoli 3 e 13 della [direttiva 2009/103] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che la nullità del contratto di assicurazione [della] responsabilità civile auto sia dichiarata opponibile al passeggero vittima, qualora egli sia anche il contraente dell’assicurazione che ha reso una falsa dichiarazione dolosa al momento della conclusione del contratto, all’origine di tale nullità».

Interpretazione della Corte di Giustizia UE 

"L’articolo 3, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, devono essere interpretati nel senso che: salvo che il giudice del rinvio constati l’esistenza di un abuso di diritto, essi ostano a una normativa nazionale che consente, da un lato, di opporre al passeggero di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, che è vittima di tale incidente, qualora quest’ultimo sia anche il contraente dell’assicurazione, la nullità del contratto di assicurazione della responsabilità civile auto risultante da una falsa dichiarazione di tale contraente, resa al momento della conclusione di detto contratto, in merito all’identità del conducente abituale del veicolo di cui trattasi e, dall’altro, all’assicuratore, nell’ipotesi in cui una siffatta nullità sia effettivamente inopponibile a un tale «passeggero vittima», di ottenere il rimborso della totalità delle somme che egli ha versato a tale passeggero in esecuzione del contratto di assicurazione mediante un ricorso proposto contro quest’ultimo, fondato sul comportamento doloso dallo stesso tenuto al momento della conclusione di tale contratto, dal momento che un siffatto rimborso porterebbe a privare di ogni effetto utile le disposizioni di tale direttiva, limitando in modo sproporzionato il diritto della vittima di ottenere un risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli".

RESPONSABILITA' CIVILE

COSE IN CUSTODIA E RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. VI, CIV.49632019
Dispositivo Sentenza

La P.A., in qualità di ente proprietario/gestore di beni demaniali, è liberarata da responsabilità ex art. 2051 c.c. quando dimostra che l'evento dannoso sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee provocate da terzi, impossibili da conoscere ed eliminare nell'immediatezza, neppure con la più diligente attività; rientra pertanto nell'ipotesi di caso fortuito la presenza di una macchia di olio sul manto stradale, momento che essa esplica la sua potenzialità offensiva prima che sia ragionevolmente esigibile l'intervento dell'ente gestore. 

INDENNIZZO DIRETTO AL TERZO TRASPORTATO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. III, CIV.164772017
Dispositivo Sentenza

In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, ed alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, la persona trasportata pub avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.

INFORTUNIO SPORTIVO E RESPONSABILITA' CIVILE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV112702018
Dispositivo Sentenza

Nel risarcimento danni per responsabilità civile conseguente a un infortunio sportivo, qualora siano derivate  lesioni personali a un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il   criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabi  lità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se   l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo  di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta. La responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza  di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in  presenza di violazione delle regole proprie   dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa fun  zionalmente connesso.  

COSE IN CUSTODIA

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV58772016
Dispositivo Sentenza

Posto che è dato invocare il caso fortuito solo laddove il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, di tal che esso possa essere cinsiderato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, una pioggia intensa e persistente, dal carattere eccezionale, può integrarne gli estremi, salva l'ipotesi (ricorrente nella specie) in cui si accerti l'esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una responsabilità del soggetto che onvoca l'esimente in questione.

ONERE DELLA PROVA SULL'ESISTENZA E LA MISURA DEL MASSIMALE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV31732016
Dispositivo Sentenza

La pattuizione di un massimale non è elemento essenziale del contrato di assicurazione della responsabilità civile: nelle assicurazioni di responsabilità la misura la misura del massimale garantito è lasciata alla libera pattuizione delle parti el il contratto potrebbe dunque essere stipulayo per un qualsiasi massimale, senza che ciò incida sulla natura o sulla causa del contratto, così come potrebbe essere stipulato per un massimale illimitato, ipotesi non sconosciura alla prassi commerciale. Infatti, il "fatto costitutivo" della pretesa dell'assicurato ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilirtà civile è l'avverarsi d'un sinistro che abbia le carattersitiche nel contratto. L'esistenza del massimale e la sua misura non costiuiscono, dunque, i fatti generatori del credito dell'assicurato, ma piuttosto i fatti limitativi del debito dell'assicuratore. In quanto tali, essi debbono essere allegati e provati da quest'ultimo, secondo la regola di cui all'art. 2697 c.c. Ne consegue che la mancata dimostrazione della misura del massimale nuoce all'assicuratore, e non all'assicurato, e non è ostativa all'accoglimento della domanda di garanzia da questi proposta. 

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV7572016
Dispositivo Sentenza

Il contratto di assicurazione stipulato dal datore di lavoro a copettura della propria responsabilità civile nei confronti dei propri prestatori di lavoro, per le ipotesi di danno cagionati per morte o lesioni personali da infortunio non può essere interpretato nel senso di escluedere la prestazione assicurativa a favore dei terzi, congiunti del lavoratore, in caso di suo decesso in conseguenza dell'infortunio 

ASSICURAZIONE RC STIPULATA DAL DATORE DI LAVORO

RESPONSABILITA' CIVILE MEDICA

RESPONSABILITA' DELL'EQUIPE MEDICA

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV.319662018
Dispositivo Sentenza

Sul paziente che agisce per il risarcimento del danno grava l'onere di provare la relazione causale che in­tercorre tra l'evento dannoso e l'azione o l'omissione, mentre grava sulla controparte, struttura sanitaria e medico, l'onere di dimostrare il sopravvenire di un evento imprevedibile ed inevitabile secondo l'ordinaria diligenza. Dal professionista che faccia parte sia pure in posizione di minor rilievo di una equipe si pretende pur sempre una partecipazione all'intervento chirurgico non da mero spettatore ma consapevole e informata, in modo che egli possa dare il suo apporto professio­nale non solo in relazione alla materiale esecuzione della operazione, ma anche in riferimento al rispetto delle regole di diligenza e prudenza ed alla adozione delle particolari precauzioni imposte dalla condizione specifica del paziente che si sta per operare.

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE - ONERE PROBATORIO DELLE PARTI - INADEMPIMENTO QUALIFICATO - DIMOSTRAZIONE DEL NESSO CAUSALE

RESPONSABILITA' MEDICA - CARTELLA CLINICA

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. III, CIV62092016
Dispositivo Sentenza

In tema di responsabilità medica, la difertosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comèortamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato.
Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente.
Un neonato, in occasione del parto, subisce lesioni esitate in tetraparesi e grave insufficienza mentale causate da asfissia perinatale. I genitori agiscono in via risarcitoria contro l'ospedale ed i suoi medici, per non aver prestato al bambino un'adeguata assistenza al parto e per non avergli assicurato un idoneo trattamento post-natale

RESPONSABILITA' CIVILE MEDICA PER NASCITA INDESIDERATA

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. III, CIV183922017
Dispositivo Sentenza

La S.C. riprende l’orientamento espresso della Sezioni Unite, per cui, in tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, «il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d’interrompere la gravidanza – ricorrendone le condizioni di legge – ove fosse stata tempestivamente informata dell’anomalia fetale; quest’onere può essere assolto tramite praesumptio hominis, in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova in atti, quali il ricorso al consulto medico funzionale alla conoscenza dello stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all’opzione abortiva, gravando sul medico la prova contraria, i.e. che la donna non si sarebbe determinata all’aborto per qualsivoglia ragione personale (cfr. Cass., Sez. Un., 22/12/2015, n. 25767 e, da ultimo Cass. civ. Sez. 3, Sent., 11-04-2017, n. 9251). Nella sentenza impugnata, la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione di tali principi laddove ha escluso di poter applicare il ragionamento presuntivo per ottenere la prova in questione, sulla base del rilievo che la malformazione da cui è risultato affetto il [bambino], privo degli arti superiori, non incide sull’espletamento di attività fisica e soprattutto psichiche, e quindi non sarebbe grave.

La ricordata giurisprudenza, viceversa, non richiede, per procedere mediante presunzioni, che ci si trovi di fronte ad una malformazione grave, né tantomeno che questa patologia affligga necessariamente le capacità intellettive del nato. Nella L. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b è espressamente previsto che idonei a determinare “un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna” che legittimi l’eccezionale possibilità di farsi luogo, dopo i primi 90 giorni di gravidanza, alla relativa interruzione, sono “rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro”, sicuramente sussistenti» in questo caso.

I giudici di legittimità rilevano poi come la Corte territoriale abbia sbagliato nel procedere a liquidare gli interessi compensativi a far data dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. Così facendo non si sarebbe attenuta infatti ai principi di diritto in materia. «Il risarcimento del danno da illecito aquiliano integra un debito di valore, dovendo il danno alla persona essere compensato con riferimento alla data dell’illecito, atteso che a tale data il danneggiato aveva diritto a conseguire l’equivalente monetario liquidato in forma equitativa, con la conseguenza che, ove il giudice di merito abbia inteso riconoscere – come nel caso di specie – gli interessi compensativi al tasso legale, quale tecnica risarcitoria della mancata tempestiva disponibilità dell’equivalente monetario (lucro cessante), non può prescindere dal riferimento temporale indicato».

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. U.257672015
Dispositivo Sentenza

L'impossibilità della scelta abortiva della madre, imputabile a negligente carenza informativa da parte del medico curante, è fonte di responsabilità civile, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6 della L. 22 maggio 1978 n. 194, cioè siano provate le rilevanti anomalie del nascituro e il loro nesso eziologico con un grace pericolo per la salute fisica e psichica della donna nonchè la conforme volontà abortiva di quest'ultima. Trattandosi di un accadimento complesso ed essendo impossibile fornire la dimostrazione analitica di tutti gli eventi e i comportamenti che lo compongono, è sufficiente porre ad oggetto della prova alcuni elementi rappresentataivi dell'insieme, dai quali possa derivare la conoscenza per estrapolazione, dell'intero fatto complesso. L'onere della prova del fatto psichico, nel caso di specie costituito dalla volontà abortiva della gestante, può essere assolto tramite dimostrazione di altre circostanze, anche atipiche, emergenti dai dati istruttori raccolti, dalle quali si possa ragionevolmente risalire, secondo un criterio di reglarità causale, all'sistenza del fatto psichico da accertare. Resta sul professionista la prova contraria che la donna non si sarebbe determinata comunque all'aborto, per qualisivoglia ragione a lei personale.

RESPONSABILITA' MEDICA - CONTENUTO DEL CONSENSO INFORMATO - INOSSERVANZA

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV.209842012
Dispositivo Sentenza

Lo status di medico di un paziente non esonera il sanitario che lo prende in cura dall’adempimento dell’obbligo di informazione nè dal conseguente obbligo di risarcimento del danno derivante dalla terapia somministrata in assenza di un consenso informato né tantomeno dall’onere della prova a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente. Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario in assenza del quale l’intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario obbligatorio ex lege o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando sia nell’interesse del paziente. Esso ha come correlato la facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche, se del caso, rifiutare la terapia e decidere consapevolmente di interromperla; e ciò in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. Il consenso informato, inoltre, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura, secondo la definizione della Consulta, quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’articolo 2 della Costituzione che tutela e promuove i diritti fondamentali dell’uomo, nonché nei principi di cui agli articoli 13 e 32 della Costituzione i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Da tali considerazioni si comprende il motivo per cui il consenso che il paziente deve esprimere prima di essere sottoposto a qualunque tipo di trattamento sanitario deve essere: - personale, cioè deve provenire dal paziente stesso; - specifico ed esplicito, cioè deve riguardare un preciso trattamento, intervento e/o terapia; - effettivo e non presunto, cioè il consenso deve essere manifestato chiaramente ed espressamente dal paziente non potendosi, invece, presumere che il soggetto in quel determinato contesto lo avrebbe sicuramente reso; - attuale e consapevole, cioè deve essere reso sulla base di informazioni dettagliate fornite dal medico e per ciò informato. In altri termini, il consenso deve tradursi in una manifestazione di volontà effettiva e reale. Infatti, la finalità dell’informazione che il sanitario è tenuto a dare al paziente consiste non solo nell’assicurare il diritto all’autodeterminazione del paziente, ma anche e soprattutto nella garanzia della sua libertà di accettare la prestazione medica ed, eventualemente, di rifiutarla.

RISARCIMENTO DANNO

DANNO NON PATRIMONIALE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV253452018
Dispositivo Sentenza

Il danno biologico (lesione della salute), quello morale (sofferenza interiore) e quello  dinamico-relazionale ("esistenziale", consistente nel peggioramento della vita quotidiana, risarcibile nel caso di violazione di diritti   fondamentali  della  persona)  integrano   componenti autonome   dell'unitario danno non patrimoniale  che, pur valutate nella loro differenza ontologica, devono  sempre  dar luogo ad una   valutazione globale.  Ne consegue che, ove  s'impugni la sentenza per la  mancata liquidazione del cosiddetto danno morale  non si può insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno.           

CONVIVENTE MORE UXORIO E RISARCIMENTO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIVORDINANZA 91782018
Dispositivo Sentenza

La convivenza more uxorio, rilevante anche ai fini della risarcibilità del danno subito da un convivente in caso di perdita della vita dell’altro, si configura qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale. Il dato della coabitazione, all'interno dell'elemento oggettivo della convivenza, è attualmente un dato recessivo. Esso deve essere inteso come semplice indizio o elemento presuntivo della esistenza di una convivenza di fatto, da considerare unitariamente agli altri elementi allegati e provati e non come elemento essenziale di essa, la cui eventuale mancanza, di per sé, possa legittimamente portare ad escludere l'esistenza di una convivenza.

RISARCIBILITA' FATTI COLPOSI - MANCANZA CLAUSOLE LIMITATIVE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE APPELLO MILANOSEZ. IV, CIV.44862017
Dispositivo Sentenza

A fronte di clausola contrattuale di tenore sovrapponibile a quella che qui si esamina - secondo il quale "l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copre alcune forme di colpa.
Pertanto, la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni "involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale", senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell'assicurato con la sola eccezione delle condotte dolose"

OBBLIGO INDENNITARIO DELL'ASSICURATORE - RESPONSABILITA' SOLIDALE CON L'ASSICURATO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE APPELLO MILANOSEZ. II, CIV.28732017
Dispositivo Sentenza

In caso di responsabilità solidale dell'assicurato, l'obbligo indennitario dell'assicuratore non è, di norma, riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo daneggiato, ivi compresa quella relativa alle  spese processuali, cui l'assicurato , in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo così risultando attuata la causa del negozio in parola,, cioè la liberazione del patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria, peraltro la surroga ex art. 1203 comma 3 c.c. nel diritto di regersso dell'assicurato verso il coobbligato .

RISARCIMENTO DEL DANNO MORTE E LESIONE DEL FAMILIARE DI FATTO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV80372016
Dispositivo Sentenza

In caso di morte a seguito di sinistro stradale, il compagno della madre della vittima può essere risarcito del danno non patrimoniale sofferto solo se viene provata una convivenza duratura.
La Corte di Cassazione affronta, con la sentenza, il telicato tema del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. in capo al convivente more uxorio, a seguito dell'uccisione del figlio della compagna.
La Ssprema Corte ha ammesso un tale risarcimento, indicandone i presupposti, che sussistono solo qualora il rapporto affettivo tra il figlio e il convivente del genitore della vittima sia inquadrabile nell'ambito della c.d. famiglia di fatto. Solo in tal caso, infatti, il vincolo affettivo tra il figlio e il compagno del genitore può acquisire rilevanza per l'ordinamento giuridico, venendosi in tal modo a costituire quella formazione sociale oggetto di tutela da parte dell'art. 2 Cost., idonea a giustificare un obbligo di tipo risarcitorio.

RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. II, CIV47182016
Dispositivo Sentenza

In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art, 1223 c.c., individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimonialli gia materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazionwe stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio danneggiato, consistenete nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare.

IL DANNO DA FERMO TECNICO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV206202015
Dispositivo Sentenza

Il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell'incidente. Esso può essere risarcito soltanto al cospetto "di esplicita prova" non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica ce ritraeva dall'uso dei mezzo. Nel nostro ordinamento non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. VI - 3 CIV.226872013
Dispositivo Sentenza

E’ consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale il c.d. danno da ‘fermo tecnico’, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.

LA SURROGA DELL'ASSICURATORE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV.183042015
Dispositivo Sentenza

La surrogazione ex art. 1916 c.c. determina la successione a titolo particolare (totale o parziale) dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, talchè nella relativa azione non viene in considerazione il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernenete gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o, in sua vece, l'assicuratore che gli abbia anticipato l'indennizzo, sicchè il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli safrebbe tenuto nei confronti del danneggiato 

RISARCIBILTA' DEI DANNI DERIVANTI DA MORTE NON IMMEDIATA

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV33742015
Dispositivo Sentenza

Nella liquidazione del danno non patrimoniale per morte di un proprio congiunto, l'utilizzo dei criteri equitativi correttivi è conforme alla legge in quanto l'uso delle tabelle non vieta la personalizzazione del caso concreto, sul rilievo che non è uguale la sofferenza della moglie e quella dei figli, che non è indifferente la circostanza della giovane o matura età dei coniugi e dei figli e la convivenza o meno degli stessi con la famiglia di origine 

PERDITA O AVARIA DEL CARICO OCCORESE DURANTE IL TRASPORTO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV20752014
Dispositivo Sentenza

Criterio dirimente ai fini dell'individuazione del titolare del diritto all'indennizzo assicurativo, in caso di perdita o di avaria del carico occorse durante il trasporto, è quello che tiene conto dell'incidenza del pregiudizio conseguente a tali accadimenti, e tanto sia con riferimento alla disciplina codicistica, sia con riferimento alla Convenzione di Ginevra.
Posto che la normativa codicistica mantiene integra, in relazione al destinatario, la costruzionie giuridica del contratto di trasporto come contratto a favore di terzi, si è affermato che la sostituzione del destinatario al mittente, nei diritti derivanti dal contratto (tra i quali pacificamente rientra quello del risarcimento del danno per perdita o avaria del carico), avviene nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per il loro arrivo, lo stesso ne richieda la consegna.
Nella medesima prospettiva si è anzi evidenziato che incombe sul vettore che, convenuto in giudizio il mittente, contesti la legittimazione dello stesso, l'onere di provare l'avvenuta richiesta di riconsegna della merce da parte del destinatario, ex art. 1689 cod.civ., e la conseguente perdita della facoltà di disporre in capo all'attore.
L'art. 13 della Convenzione di Ginevra del 19maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di marci su strada (C.M.R.) attribuisce. al pari dell'art. 1689 cod. civ., la titolarità dell'indennizzo in ragione dell'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate.
Ne deriva che la leggitimazione del destinatario sussiste solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore

DANNO DA MORTE: LA CONTROVERSA QUALIFICAZIONE DEL DANNO TANATOLOGICO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. LAV10722011
Dispositivo Sentenza

Nessun danno biologico è più grace di quello che - trovando causa nelle lesioni che sfociano nella morte - temporalmente le precede, essendo in tal caso compromessa ogni capacità recuperatorio o quanto meno stabilizzatrice della salute: l'entità di tale pregiudizio biologico di natura psichica non dipende dalla durata dell'intervallo tra lesione e decesso, bendì dall'intensità della sofferenza provata dalla vittima dell'illecito che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte: sofferenza la quale, rientrando nel danno biologico, non potà essere liquidata come danno morale, in quanto si perverebbe a una duplicazione del risarcimento.

RIVALSA

CLAUSOLA DI RIVALSA NELLA GUIDA IN STATO DI EBREZZA

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV183242019
Dispositivo Sentenza

La polizza assicurativa che contenga clausole la cui correlazione tra loro o i cui contenuti siano ambigui o polisenso, devono essere ritenute vessatorie e non applicabili all'assicurato.
Nella specie, la clausola di rinuncia alla rivalsa (a fronte del pagamento di un maggior premio) da un lato, e la clausola inserita unilateralmente nelle condizioni generali di contratto che sclude la rinuncia all'azione di rivalsa per alcune fattispecie (ad esempio per il caso di guida in stato di ebrezza) dall'altro, sono clausole oscure perchè non sono agevolmente comprensibili dall'assicurato che è soggetto debole e il cui affidamento deve essere tutelato.
La loro interpretazione seguirà il dettato dell'art. 1370 del codice civile ed interpretate contro la compagnia ed in favore dell'assicurato con declaratoria della loro vessatorietà.

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

RESPONSABILITA' DELL'AVVOCATO PER OMISSIONE

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. I, CIV.103202018
Dispositivo Sentenza

Pluralità dei nessi e regola della "prepoderanza dell'evidenza": la Cassazione applica il "più probabile che non" anche alla causalità giuridica. In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (nella specie, in applicazione del principio, la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione non coltivata desunta "dagli stringenti vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della corte di cassazione").

COMMERCIALISTA - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE - OMESSA IMPUGNAZIONE DI UN AVVISO DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE APPELLO MILANO SEZ. H CIV. 6832018
Dispositivo Sentenza

La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, presuppone la prova del dan­no e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del commercialista incaricato dell'impugna­zione di un avviso di accertamento tributario, l'affer­mazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissio­ne tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito. (Cass., n. 9917/2010).

RESPONSABILITA' DEL BROKER ASSICURATIVO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONEIIISENTENZA, 24/01/2020, N. 1575 2020
Dispositivo Sentenza

Il diritto al risarcimento dei danni, causati da "broker" assicurativo, da parte del Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione si prescrive nel termine ordinario decennale e non in quello biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c., trattandosi di obbligazione nascente dalla legge e non derivante dal contratto di assicurazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 02/10/2017).

Fonti: CED Cassazione, 2020 /Studium juris, 2020

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE APPELLO MILANOSEZ. I, CIV.212017
Dispositivo Sentenza

Deve essere ritenuto responsabile l'intermediario assicurativo (Broker) che non svolga nei confronti del cliente "assicurando" una adeguata attività di informazione bensì proponga allo stesso una polizza senza essere a conoscenza delle effettive caratteristiche delle coperture assicurative necessitate dal futuro cliente, né di quelle delle polizze che lo stesso aveva al momento in corso, né sia stato in grado di segnalare alternative possibili con la conseguenza che il cliente si è trovato costretto a rivolgersi direttamente ad una compagnia per ottenere il prodotto desiderato.
L'intermediario assicurativo è tenuto, proprio come l'intermediario finanziario, sia al generale dovere di diligenza professionale, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., sia agli obblighi specifici imposti, nell'ambito dell'attività
di intermediazione di un prodotto assicurativo. Proprio in virtù della qualificazione di consulente del cliente di prodotti assicurativi, l'attività del broker assicurativo non può prescindere, in ragione della fiducia che tale profilo professionale induce presso il pubblico degli utenti, dall'osservanza del parametro di diligenza richiesto dall'art. 1176, comma 2, c.c., dato che altrimenti verrebbe significativamente sminuita la stessa ragione dell'esistenza di tale figura professionale, funzionale a porre il consumatore, che versa normalmente in una situazione di carenza informativa, in una posizione contrattuale più efficiente rispetto a quella in cui lo stesso si troverebbe nel rapporto diretto con l'agente (o con gli agenti) di Assicurazioni (cfr. Cons. Stato, n. 2746/2011). In particolare, obblighi specifici del broker sono disci plinati dettagliatamente dal algs. 7 settembre 2005, n. 209 (cd. Codice delle assicurazioni private). In esso l'art. 120, comma 3, prevede che "... prima della conclusione del contatto, l'intermediario assicurativo ... in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione".

L'art. 183 del medesimo decreto dispone, altresì, che gli intermediari, nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti, sono  tenuti a: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie   a  valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati. Alla luce di quanto sopra esposto, non risulta revocabile in dubbio, pertanto,l'espressa volontà  del legislatore  di voler  conferire all'intermediario non soltanto una mera  funzione di soggetto  deputato  alla  mediazione  dei contratti assicurativi, ma altresì quella di un professionista che - in quanto specialista  della materia - è chiamato a fornire una concreta informativa sui contenuti del contratto    proposto,  nonché un   prodotto adeguato alle  esigenze del suo  cliente. Grava, dunque, sull'intermediario un  obbligo di consiglio e  consulenza nei  confronti del cliente, che non  si limita ad una mera informativa sulle caratteristiche del contratto proposto, ma si sostanzia in una vera e, propria comprensione  delle necessità  dell'assicurato, al fine di proporre un prodotto adeguato alle sue esigenze. Trattasi di un principio mutuato dalle regole  che disciplinano  il collocamento di prodotti  finanziari (cd.adeguatezza  del  prodotto, rispetto alla propensione  al  rischio ed alla situazione patrimoniale del cliente).   Infatti con principio condivisibile, la Suprema  Corte ha statuito  che il broker,  almeno  - nella fase che  precede la  messa in contatto  dell'assicurando  con   l'assicuratore, non è equidistante dall'uno e dall'altro, ma agisce equidistante dall'uno e dall'altro, ma agisce per iniziativa del primo  e  come  consulente   dello stesso, analizzando i modelli contrattuali dello stesso, analizzando i modelli contrattuali dello stesso, analizzando i modelli contrattuali offerti sul mercato, rapportandosi alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una   copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando  a collocarne  i rischi nella maniera e alle condizioni più   convenienti per lui (cfr. Cass.n.  12973/2010)

Naturalmente, tale attività non può prescindere dal diligente e puntuale esame della situazione di rischio in cui si muove il client, dalle sue intenzioni e propensioni, dalle caratteristiche economiche dei prodotti assicurativi dallo stesso eventualmente in possesso. Infatti, il dovere di una informazione esaustiva, chiara e completa e quello di proporre al contraente polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell'assicurato sono doveri primari dell'assicuratore e dei suoi intermediari o promotori
OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. III, CIV.84122015
Dispositivo Sentenza

Il dovere di una informazione esaustiva, chiara e completa, e quello di proporre al contraente polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell’assicurato, sono doveri primari dell’assicuratore e dei suoi intermediari o promotori 

Tali doveri scaturiscono dagli articoli 1175, 1337 e 1375 del Codice civile, e la loro violazione costituisce una condotta negligente, in forza dell’articolo 1176, comma 2, Codice Civile. Infatti, l’articolo 1175 impone al creditore e al debitore di comportarsi con correttezza. Il dovere di correttezza, in materia assicurativa, impone all’assicuratore ed ai suoi intermediari o incaricati due precisi obblighi: proporre ai contraenti non contratti assicurativi qualsiasi, cioè genericamente e astrattamente coerenti con le loro esigenze di previdenza o di risparmio, ma proporre prodotti assicurativi utili, cioè coerenti con il profilo di rischio (nell’assicurazione danni) o con gli intenti previdenziali (nell’assicurazione vita) del contraente; mettere il contraente in condizione di compiere una scelta consapevole, e dunque informarlo in modo esaustivo sulle caratteristiche del prodotto, nulla lasciando di occulto. Si tratta, da un lato, dell’obbligo di adeguatezza e, dall’altro, dell’obbligo di informazioni circa le caratteristiche del prodotto.

Proprio in relazione a questi obblighi il broker, almeno nella fase che precede la messa in contatto dell’assicurando con l’assicuratore, non è equidistante dall’uno e dall’altro, ma agisce per iniziativa del primo e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali offerti sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui . In riferimento invece alla diligenza di cui all’articolo 1176 Codice civile, si tratta di nozione che rappresenta l’inverso logico della nozione di colpa. Il debitore inadempiente non è infatti per ciò solo in colpa: quest’ultima sussisterà soltanto nel caso in cui il debitore non solo non abbia adempiuto la propria obbligazione, ma l’abbia fatto violando norme giuridiche o di comune prudenza. Le norme di comune prudenza cui è tenuto l’assicuratore, nell’adempimento delle proprie obbligazioni, sono quelle dell’homo eiusdem generis et condicionis (articolo 1176, comma 2, Codice civile): vale a dire le regole che qualunque assicuratore saggio, prudente e zelante avrebbe osservato nelle medesime circostanze. L’articolo 1337 Codice civile impone alle parti di comportarsi secondo buona fede non solo nello svolgimento delle trattative, ma anche «nella formazione del contratto». L’obbligo di buona fede durante le trattative può imporre, secondo le circostanze del caso, varie condotte, tra le quali: informare la controparte su tutte le circostanze rilevanti relative all’affare ; usare espressioni chiare e intelligibili ; non indurre la controparte a stipulare contratti inutili, invalidi, inefficaci o dannosi per la controparte . In ultimo, l’articolo 1375 Codice civile impone ai contraenti di eseguire il contratto in buona fede. Tale obbligo, nei contratti di durata qual è l’assicurazione sulla vita, impone all’assicuratore il dovere di tenere informato il contraente sui costi che sta applicando per la riscossione dei premi e per la gestione della polizza, sino allo spirare del termine di efficacia di essa.

RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE DEL BROKER ASSICURATIVO

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI CASSAZIONESEZ. II, CIV. 65262012
Dispositivo Sentenza

La responsabilità prevista dall'art. 1337 c.c., oltre che in caso di rottura ingiustificata delle trattative, può derivare anche dalla violazione dell'obbligo di lealtà reciproca che si concretizza nella necessità di osservare il dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun mutamento delle circostanze possa risultare idoneo a legittimare la reticenza o la maliziosa omissione di informazioni rilevanti nel corso della prosecuzione delle trattative finalizzate alla stipulazione del contratto.

VENDITA ABBINATA

VENDITA ABBINATA FINANZIAMENTO - POLIZZA ASSICURATIVA

OrganoSezioneN.SentenzaAnno
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEAQUINTA14/11/2024 CAUSA C 646 222024
Dispositivo Sentenza

La Corte di Giustizia UE, Sez. V, 14 novembre 2024, C‑646/22, in seguito a rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato Italiano, si è espressa in merito alla vendita abbinata di finanziamenti personali ai consumatori e contratti di assicurazione non connessi al finanziamento.

In particolare, la decisione riguarda l’interpretazione di alcune direttive:

a) Insurance Distribution Directive (IDD, Direttiva UE n. 97/2016) che, all’art. 24, paragrafo 3, prevede                 che “Se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da un’assicurazione,                 come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al cliente                 la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente. Il presente paragrafo non si applica se un                 prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un servizio o attività di investimento quali definiti                 all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE, a un contratto di credito quale              definito all’articolo 4, punto 3), della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o      a un conto di pagamento quale definito all’articolo 2, punto 3), della direttiva 2014/92/UE del            Parlamento europeo e del Consiglio

b) Direttiva sulle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato                 interno (Direttiva CE n. 29/2005), che definisce le pratiche commerciali sleali e aggressive nei confronti del consumatore medio (artt. 2, lettera j; art. 5, paragrafi 2 e 5; art. 8; art. 9).

Secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia UE:

- la nozione di consumatore medio della Direttiva sulle pratiche commerciali sleali “deve essere definita con riferimento a un consumatore normalmente informato nonché ragionevolmente attento ed avveduto. Una siffatta definizione non esclude tuttavia che la capacità decisionale di un individuo possa essere falsata da limitazioni, quali distorsioni cognitive

- la pratica commerciale consistente nel proporre simultaneamente al consumatore un’offerta di finanziamento personale e un’offerta di un prodotto assicurativo non collegato a tale prestitonon costituisce né una pratica commerciale aggressiva né una pratica commerciale sleale, ai sensi di tale direttiva

- tuttavia, la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali “non osta a una misura nazionale che consente a un’autorità nazionale, una volta accertato il carattere «aggressivo» o, più in generale, il carattere «sleale» di una pratica commerciale adottata da un determinato professionista, di imporre a tale professionista di concedere a detto consumatore un periodo di riflessione ragionevole tra le date della sottoscrizione del contratto di assicurazione e del contratto di finanziamento, a meno che non esistano altri mezzi meno lesivi della libertà d’impresa che siano altrettanto efficaci per porre fine al carattere «aggressivo» o, più in generale, «sleale» di detta pratica”

- inoltre, anche l’art. 24, paragrafo 3 della IDD “non osta a che un’autorità nazionale esiga dal professionista, la cui pratica commerciale di incorniciamento è considerata «aggressiva», ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29, o, più in generale, «sleale», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, che, per porre fine a tale pratica, conceda al consumatore un periodo di riflessione ragionevole tra le date di sottoscrizione dei contratti di cui trattasi”.

Fonte: Corte di Giustizia UE https://curia.europa.eu/

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