L'ISVAP RISPONDE
<p>Pubblichiamo il quesito formulato dall''Associazione all''ISVAP e la risposta dell''Autorità di Vigilanza in materia di adeguatezza</p> <p style="text-align: center;"><strong>IL QUESITO</strong></p> <p> </p> <p style="text-align: justify;"><em>Verificando il Regolamento 5/2006, l''art. 52, stabilisce</em></p> <p style="text-align: justify;"><em> - <strong>al comma 2 che:</strong> «in ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale»;</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>- <strong>al comma 5 che</strong> :«gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il cliente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell''informativa, inclusi i motivi dell''inadeguatezza, è data evidenza in un''apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall''intermediario».</em></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Poichè la disposizione è attuativa dell''art. 120, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, desideriamo conoscere come le norme sopra citate si coordino con quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 120 del C.d.A.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Nella specie desidereremmo sapere se gli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi siano esonerati dagli obblighi di cui all''art. 120, comma 3, C.d.A. e di cui all''art. 52 commi 2 e 5 Reg. ISVAP 5/2006</em></p> <p> </p>