L'IVASS ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Provvedimento di Cancellazione dal Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi per mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni.

Il Provvedimento è corredato da un allegato contenente l’elenco degli intermediari che versavano nella situazione descritta. 

L'IVASS informa che la reiscrizione nel Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi potrà essere richiesta in ogni momento, ai sensi degli artt. 114 del D. Lgs. N. 209/2005 e 31 del Reg. Ivass n. 40/2018, purché l’interessato dimostri di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di pagamento del contributo annuale di vigilanza, nonché agli obblighi di aggiornamento professionale e al pagamento della tassa di concessione governativa.

Contro il Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Fonte_IVASS