Segnaliamo l'intervenuta approvazione, in via definitiva, della legge di riforma della responsabilità medica.

Approvazione che pone termine a un iter legislativo lungo di circa tre anni; infatti, dopo il primo sì del Senato dello scorso 11 gennaio, è arrivato il via libera anche della Camera dei Deputati, che, nella seduta del 28 febbraio u.s., ha approvato il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Di seguito le principali novità:

Responsabilità penale del medico

È abrogata la disposizione dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi: non punibilità per colpa lieve per il sanitario che "nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica"), introducendosi, al suo posto, la nuova fattispecie della "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario" (art. 590-sexies c.p.).

Conseguentemente, in caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria si applicheranno le pene oggi previste, rispettivamente, dagli artt. 589 e 590 c.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose. È però fatto salvo il caso della eventuale "causa di non punibilità", costituita dall'osservanza delle linee guida: in caso di evento dovuto a imperizia, è esclusa la punibilità quando siano state rispettate le raccomandazioni (purché adeguate alle specificità del caso concreto) previste dalle linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali.

Responsabilità civile della struttura e del sanitario

Confermata, in tema di responsabilità civile della struttura sanitaria e dell'esercente la professione:

la natura contrattuale della responsabilità della struttura (pubblica o privata). Pertanto, la struttura che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria (anche se scelti dal paziente, ancorché non dipendenti della struttura stessa e anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria o nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica o in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale) risponderà delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.
La natura aquiliana/extracontrattuale (art. 2043 c.c.) della responsabilità del sanitario che agisce all'interno della struttura sanitaria: il sanitario, quindi, risponderà del proprio operato in base all'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.


Il tutto, con le rilevanti differenze e ricadute sul piano:

sostanziale, per il diverso regime della prescrizione che è decennale in caso di responsabilità contrattuale e quinquennale per quella aquiliana;
processuale, per la differente disciplina dell’onere della prova, a carico del danneggiato, nel caso della responsabilità aquiliana, della struttura sanitaria in caso di responsabilità contrattuale (per cui al paziente danneggiato sarà sufficiente provare il rapporto con la struttura e il danno patito mentre sarà la struttura a dover offrire la prova del corretto adempimento.

È poi stabilito che nella determinazione del danno il giudice deve tenere conto della condotta del sanitario in rapporto all'osservanza delle linee guida, e che per la liquidazione dei danni a carico della struttura e del sanitario si applicano le tabelle del danno biologico previste dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.

Condizione di procedibilità

Viene stabilito che l'azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria deve essere preceduta, a pena di improcedibilità, dal ricorso per consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 (art. 5, comma 1-bis).
La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno o comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

Obbligo di assicurazione

Viene disposto, per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, l'obbligo di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera; la copertura si estende anche ai danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private (compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica).
L'obbligo assicurativo riguarda anche le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.
Resta fermo l'obbligo di copertura assicurativa (già previsto dall'art 3, comma 5, lett. e, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138) per il sanitario che eserciti al di fuori di una delle strutture sopra indicate o che presti la propria opera all’interno della stessa in regime libero-professionale o si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Inoltre, il singolo sanitario - che operi a qualunque titolo in strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private -, per garantire efficacia all'eventuale azione di rivalsa, deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

È poi disposto che le strutture devono pubblicare sui rispettivi siti internet i dati riguardanti l'impresa assicuratrice, le polizze e le relative clausole contrattuali.

Un apposito decreto ministeriale, da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge previo concerto anche con le associazioni di categoria, dovrà fissare i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative. È comunque già stabilito che la garanzia assicurativa dovrà prevedere l'operatività temporale estesa anche agli eventi accaduti nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'assicuratore durante la vigenza temporale della polizza.

Azione diretta del soggetto danneggiato

Viene introdotta l'azione diretta del soggetto danneggiato, entro i limiti del massimale, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private e al sanitario. In tale ottica, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata o verso il sanitario.

Fondo di Garanzia per i danni da responsabilità sanitaria

Si prevede l'istituzione presso il Ministero della Salute di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, che sarà alimentato dal versamento di un contributo annuale da parte delle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria.
Un apposito regolamento del Ministro della Salute dovrà disciplinare in dettaglio la misura e le modalità di versamento del contributo e le forme di intervento del fondo.

Fonti:www.italiaoggi.it