L'IVASS ha disposto la cancellazione d’ufficio dal Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione e Riassicurazione per mancato esercizio dell’attività senza giustificato motivo per oltre tre anni.

Gli intermediari interessati dal procedimento citato avevano tempo fino al 12 maggio per sottoporre all’attenzione dell’Istituto eventuali circostanze giustificative dell’inoperatività.

L’Istituto segnala che gli intermediari interessati dal Provvedimento di Cancellazione potranno richiedere la reiscrizione nel RUI in ogni momento – ai sensi di quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento ISVAP 5/2006 − “purché l'interessato dimostri di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di pagamento del contributo annuale di vigilanza, nonché agli obblighi di aggiornamento professionale e al pagamento della tassa di concessione governativa”.

Si ricorda che contro il Provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Fonte_ IVASS