All’interno degli articoli della sezione legale dell’anno 2016, sono due gli argomenti più significativi che vorremmo riprendere e riportare all’attenzione di tutti gli associati ACB :
- la Clausola “CLAIMS MADE”
- l' IVASS gioca d’anticipo sull’implementazione del POG
CLAIMS MADE è stata affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 9140 del 6 maggio 2016 e per riassumere i nuclei essenziali della decisione in commento si può dire che le Sezioni Unite hanno affermato che:
- la clausola claims made c.d. “mista” o “impura” è di per sé valida in quanto non vessatoria, ma tesa semplicemente a delimitare l’oggetto del contratto di assicurazione della responsabilità civile;
- il fatto che la claims made non sia vessatoria, però, non esclude che, trattandosi di una pattuizione atipica, seppure inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la stessa possa venir sottoposta dal giudice ad una valutazione di ‘meritevolezza’ in presenza di certe condizioni; con la precisazione che, nel caso in cui la clausola sia considerata in concreto non meritevole di tutela, la stessa andrà considerata nulla con conseguente sostituzione della medesima con il regime legale dettato dall’art.1917 c.c. ai sensi dell’art.1419, 2 co. c.c.;
- qualora poi la clausola claims made fosse inserita in un contratto con il consumatore, la stessa non potrebbe sfuggire ad una valutazione di vessatorietà in quanto è di per sè idonea a provocare squilibri in danno del contraente debole;
- la clausola claims made, infine, in quanto può comportare diverse aree di scopertura, sarebbe certamente inidonea a coprire la responsabilità dei professionisti ed in particolare degli esercenti le professioni medico-sanitarie una volta che essi siano gravati dell’obbligo di munirsi di assicurazione a copertura della propria responsabilità professionale.
Ciò detto, se si vogliono trarre le fila del discorso, crediamo che anche a seguito della pronuncia n.9140/1916 delle Sezioni Unite, i soggetti interessati a far valere la invalidità delle clausole claims made (di tipo misto) dispongano ancora di buoni argomenti per insistere nelle loro tesi difensive.
Dall’altro lato, chi voglia confidare nella possibilità di opporre validamente la claims made ha due strade: (i) formulare la clausola in modo che sia chiaro che l’evento dedotto in rischio sia il reclamo del terzo danneggiato e sulla base di questo dato commisurare il premio, oppure (ii) curare che la clausola claims made sia specificamente approvata con doppia sottoscrizione dal contraente.
Relativamente alla volontà di IVASS di anticipare l’implementazione del POG.
L’art.25 della direttiva IDD impone una serie di nuovi adempimenti in capo ai realizzatori di prodotti assicurativi (imprese di assicurazione e manufacturer de facto), che consistono nella istituzione, gestione e controllo di un processo di governo e controllo del prodotto assicurativo denominato Product Oversight Governance, meglio conosciuto con l’acronimo POG.
In estrema sintesi l’obiettivo di tale processo è quello di fare in modo che per ciascun prodotto sia individuato un mercato di riferimento (target market), che tutti i rischi di tale mercato di riferimento siano stati analizzati, che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso e adotti misure ragionevoli per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato.
Nell’ambito di tale processo, anche i distributori dei prodotti assicurativi che non realizzano i prodotti, debbono adottare opportune disposizioni per ottenere le informazioni di cui sopra e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato di ciascun prodotto assicurativo.
Per avere contezza dei singoli rilievi delle associazioni rimando ai documenti che si potranno trovare nei siti delle associazioni di categoria, mentre in questo intervento mi limito ad evidenziare alcuni degli aspetti che maggiormente andranno ad incidere sulla operatività dei broker e rispetto ai quali si auspica che l’IVASS voglia recepire i suggerimenti provenienti dal mercato.
La prima è più importante questione che va ad incidere sull’intero impianto del ruolo istituzionale dell’intermediario al punto vendita e delle tutele poste in atto a protezione del cliente è costituita dall’introduzione dell’obbligo, per l’intermediario, di allinearsi alle direttive elaborate dal realizzatore del prodotto assicurativo e contenute nel POG in relazione al singolo contratto da distribuire. Detto in soldoni, se sino ad ora la verifica dell’adeguatezza del prodotto in concreto era un adempimento affidato alla professionalità dell’intermediario al punto vendita, con l’avvento del POG l’intermediario, nella valutazione di adeguatezza, sarà tenuto a rispettare le valutazioni fatte in via generale ed astratta (riferite alle caratteristiche di un mercato target) dal realizzatore del prodotto.
A dire il vero, dall’ “explanatory text” alle Linee Guida preparatorie emerge come EIOPA si sia curata di avvertire che, in casi eccezionali, il distributore può collocare il prodotto ad un cliente anche se non rientrante nel target market individuato qualora egli sia in grado di giustificare e dimostrare che il prodotto risponde in modo adeguato all’interesse del cliente e tenga traccia di una simile analisi. Ci si augura quindi che, nel declinare le predette linee Guida preparatorie, IVASS disciplini in modo espresso la facoltà per l’intermediario di discostarsi dalle indicazioni del POG qualora ritenga che il prodotto sia comunque adeguato alle necessità del singolo cliente, anche se non rientrante nel target market previsto dall’impresa.
Qualora ciò non avvenisse, l’intermediario sarebbe esposto al rischio di essere ritenuto responsabile per inadempimento ogniqualvolta egli si avventurasse a tralignare dalle indicazioni di target market delineate nel POG, spingendo così gli stessi intermediari a sviluppare tecniche di “distribuzione difensiva” (in analogia con quanto accade nella professione medica per c.d. “medicina difensiva”) in base alle quali, piuttosto si rifiuta di collocare un prodotto in concreto adeguato pur di non andare in contrasto con le indicazioni del POG. La qual cosa finirebbe per limitare ingiustificatamente l’offerta di prodotti assicurativi in favore della clientela.
Avv. Carlo Galantini
Studio Legale Galantini Heilbron e Associati