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NUOVI CONTENUTI PER LA NEWSLETTER ACB

Come ormai tutti sappiamo ACB nasce con il preciso obiettivo e intento di essere il punto di riferimento e di stimolo per favorire la crescita professionale dei Broker italiani. Interlocutore e rappresentante della categoria delle società di intermediazione italiane , l’Associazione afferma il valore e la necessità del suo intervento ispirato all' importanza strategica che gli intermediari rivestono nel mercato assicurativo.


Da sempre strumento di informazione e di espressione della comunicazione dell’Associazione verso gli Associati per approfondire tematiche normative, legislative e legali, la Newsletter costituisce un ottimo veicolo per comunicare importanti appuntamenti ed eventi associativi alle diverse categorie dei suoi lettori, associati e NON.

La sua struttura e il suo piano editoriale sono cambiati nel tempo con l’inserimento e la creazione di rubriche dedicate, di news in pillole oltre che alla sua nuova linea grafica, che aiutata dalla versione digitale ha creato interesse e curiosità offrendo una diversa panoramica di argomenti.

Anche quest’anno è stato programmato un restyling delle sue aree tematiche per meglio far conoscere il mondo ACB ed accrescere e consolidare la forza dell’Associazione tramite nuove rubriche e servizi, sottolineando l’importanza e la qualità del rapporto che vogliamo mantenere con tutti i nostri Associati.

E’ stata potenziata la voce delle Attività dell’Associazione portando a conoscenza degli associati la presenza di ACB ai diversi tavoli di lavoro dove l’Associazione è stata chiamata per esprimere il suo pensiero e il suo parere in importanti dibattiti e dialoghi con le Istituzioni.

E sono state inserite due nuove sezioni : ACB risponde e Gli Speciali.

ACB risponde
La rubrica nasce da un’esigenza dei nostri Associati che pongono in modo costante quesiti e interrogativi sugli argomenti più diversi, con richiesta di soluzioni a questioni che riscontrano nella loro attività quotidiana e su cui necessitano di un supporto tecnico o di un parere per trovare la soluzione migliore.
Si presenta come uno scambio di esperienze e un confronto per condividere modalità comuni per affrontare particolari e complesse problematiche.

Gli Speciali
La sezione "Gli Speciali" nasce dalla volontà di creare un contenitore che affronta argomenti di molteplici tipologie ma con un registro narrativo, quasi di utilizzo quotidiano, e che propone una sperimentazione dove si viene sostenuti e stimolati nel percorso di lettura e di comprensione.
Il primo argomento affrontato è infatti un argomento che tutti gli associati potranno condividere e apprezzare.

Le sezioni incrementeranno i temi e svilupperanno gli argomenti, tra i più diversi, in funzione del continuo scambio di richieste e informazioni che perverranno all’Associazione.

Un costante impegno per garantire l’efficacia e l’efficienza del sostegno che ACB offre ai suoi associati ed alla categoria degli intermediari.

Luigi ViganottiPresidente ACB



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INIZIATIVE ED APPUNTAMENTI DI ACB

ACB è sempre attenta agli sviluppi del mercato assicurativo con l’attiva partecipazione ai principali congressi e gruppi di lavoro e studio.
Ed è in quest’ottica che l’Associazione è intervenuta anche quest’anno all’Italy Protection Forum - uno dei principali eventi nazionali dedicato alla previdenza complementare ed al welfare aziendale - nel corso del quale abbiamo dato il nostro contributo alla tavola rotonda relativa all’impatto della IDD sulle modalità di vendita delle polizze.


Altro apporto significativo è stato dato nell’ambito della riunione del CESIA – Centro Studi di Intermediazione Assicurativa – in cui si sono affrontati le problematiche dell’adeguatezza, vista con gli occhi degli intermediari in relazione alle specifiche problematiche future.

Va inoltre sottolineata la presenza di ACB nel costituendo Osservatorio ANIA della Distribuzione che, congiuntamente con le diverse associazioni di categoria del mondo assicurativo e finanziario, si ripromette di studiare gli scenari internazionali, di individuare gli approcci più idonei per meglio misurare la soddisfazione dei clienti, di teorizzare i possibili bisogni nella fruizione dei servizi e di elaborare progetti di educazione finanziaria e assicurativa.

Infine, va ricordato il costante impegno di ACB nel mantenimento di un’aggiornata conoscenza sui progressi in ambito tecnico e legale, che sono emersi nel recente convegno della A.I.D.A. – Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni – sulle novità della responsabilità sanitaria e l’obbligo di assicurazione dopo la "Legge Gelli".

Altri impegni aspettano l’Associazione che è sempre attenta e costantemente presente su attività che sono necessarie per un continuo e costante miglioramento delle informazioni su prodotti e servizi del mondo assicurativo.

ACB sarà presente al Convegno di Insurance Trade del mese di Giugno, durante il quale il presidente Viganotti parteciperà alla tavola rotonda ed il tema dell’incontro sarà il confronto sui rischi tra gestione del territorio, la globalizzazione e il mondo virtuale.

In aggiunta a quanto sopra, anche l’Officina del Sapere ha programmato una serie di nuovi interventi di carattere formativo sia in aula che in e-learning, strutturando una formazione più accurata ed incisiva.

Mario Ferrari
ACB



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LE MASTER CLASS DI ACB - "LE STIME DEL RAMO DANNI"

Il 23 marzo scorso si è tenuta presso le sale dello Sheraton Diana Majestic a Milano, la Master Class organizzata dall’Associazione sul tema "Le stime del Ramo Danni", che ha riscosso un notevole consenso e una ragguardevole partecipazione .


Il Corso, che si svolto in aula, per l’intera giornata con una sessione di 8 ore, è stato realizzato nell’ambito del calendario di aggiornamento della Scuola di Formazione di ACB, "L’Officina del Sapere", e finalizzato ad arricchire e approfondire le tematiche in ambito peritale, oltre che a presentare "Case History" di sinistri accaduti ed affrontati con soluzioni diverse . L’obiettivo del Corso infatti era quello di fornire strumenti utili e validi per la comprensione del danno in caso di sinistro in ambito assicurativo.

Importante la partecipazione di broker e intermediari assicurativi interessati all’esposizione, all’analisi ed allo sviluppo delle differenti tecniche di gestione.

In particolare, la metodologia didattica ha visto l’intervento attivo dei partecipanti su tematiche eterogenee, quali : l’esplosione di un’abitazione civile, il furto in un negozio di abbigliamento con clausola Selling Price, il furto di un’opera d’arte presso terzi, gli atti vandalici avvenuti in una casa venduta all’asta giudiziaria, il fenomeno elettrico su un parco fotovoltaico con l’applicazione clausole e degrado, nonché la caduta di una pala eolica o l’esclusione danni usura su polizza guasti macchine.

Grazie alla professionalità ed alla competenza dei relatori, Mario Resmini e Anna Saralieva, che fanno parte del team della "Dei Ex Machina", équipe guidata da Francesco Bertani, la giornata è stata costruttiva e molto efficace . Tramite l’analisi dei contenuti trattati, i relatori hanno sottolineato le potenzialità di una necessaria conoscenza degli argomenti, oltre alla capacità di rendere corale e interattiva la partecipazione dell’aula mettendo a confronto i vari partecipanti e creando una partecipazione viva e interessata, oltre che unanime.

Diventare un punto di riferimento nel mondo della formazione dei broker assicurativi e migliorare qualità e performance della formazione in ambito Assicurativo e Manageriale, è l’obiettivo che ACB si è proposta di raggiungere tramite tutti i Corsi che vengono organizzati da "L’Officina del Sapere".

Cultura e professionalità, competenza specialistica ed esperienza, capacità di relazione e di organizzazione sono caratteristiche e peculiarità che l’Associazione ritiene necessarie per un broker assicurativo ed è questo il motivo della differenziazione dei corsi di formazione offerti ai propri associati per una crescita costante e continua.

Cinzia Rovida
Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa ACB


Le Master Class de "L’Officina del Sapere"

  • RISK MANAGEMENT IL RISCHIO CON L'OTTICA DEL CLIENTE 11 LUGLIO 2017 - DALLE 9 ALLE 18 - 8 ORE
  • GLI AMBITI DI RESPONSABILITÀ VERSO TERZI, DIPENDENTI, PROFESSIONALE, PRODOTTI, D&O 13 SETTEMBRE 2017 - 8 ore
  • GLI AMBITI DI RESPONSABILITÀ VERSO TERZI, DIPENDENTI, PROFESSIONALE, PRODOTTI, D&O 14 SETTEMBRE 2017 - 8 ore


I Roadshow di ACB

  • GENOVA 13 LUGLIO 2017 - DALLE 9:00 - 13:00
    ISCRIZIONE
  • BARI 19 SETTEMBRE 2017 - DALLE 9:00 - 13:00
    ISCRIZIONE
  • CATANIA 21 SETTEMBRE 2017 - DALLE 9:00 - 13:00
    ISCRIZIONE
  • ROMA 10 OTTOBRE 2017 - DALLE 9:00 - 13:00
    ISCRIZIONE
  • MILANO 24 OTTOBRE 2017 - DALLE 9:00 - 13:00
    ISCRIZIONE



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LA CASSAZIONE "RICAMA" ULTERIORMENTE IN MATERIA DI CLAUSOLE "CLAIMS MADE" – URGE L’INTERVENTO DEL LEGISLATORE

La Sezione III della Corte di Cassazione civile – Relatore Dott. Rossetti – con la recente sentenza n. 10506 del 20.1.2017 – 28.4.2017, ha ritenuto di introdurre un ulteriore tassello al mosaico dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n.9140 del 6 maggio 2016, nel tentativo di individuare alcuni criteri generali che dovrebbero guidare l’interprete nella difficile decisione circa la meritevolezza dell’interesse che, nel singolo caso concreto, le parti si prefiggono di tutelare mediante l’introduzione nel contratto assicurativo della clausola claims made.


Per descrivere in sintesi quale sia la soluzione adottata dal Supremo Collegio nella decisione n.10506/2017 in commento ne riproduco la massima che recita: "La clausola c.d. claim’s made inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura assicurativa è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art.1322, comma secondo, c.c., in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione"

Detto in altri termini, con la nuova decisione la Sezione III, pur affermando di voler condividere il decisum delle Sezioni Unite nella sentenza 9140/2016, confermando preliminarmente il fatto che la clausola claims made di per sé non è vessatoria, purtuttavia, nel momento in cui passa a verificare se la stessa abbia – nel singolo caso concreto – l’effetto di realizzare un interesse non meritevole di tutela, la stessa Cassazione sembra non tener conto dei suggerimenti dettati dalle Sezioni Unite con specifico riferimento ai contratti di assicurazione stipulati in virtù di un obbligo di legge in materia di coperture in campo sanitario.

Ed invero, nella citata sentenza 9140/2017 le S.U. – rendendo peraltro un obiter dictum per nulla necessario poiché reso con riferimento a provvedimenti normativi de lege ferenda – aveva ad affermare che, nel campo delle assicurazioni obbligatorie (ed in particolar modo quelle delle strutture sanitarie e dei medici per esse operanti), le clausole claims made impure dovrebbero considerarsi tese a realizzare interessi non meritevoli di tutela in quanto:

  • • le stesse non sarebbero compatibili con l’esigenza di proteggere gli interessi creditori dei terzi danneggiati i quali sia in epoca precedente la introduzione dell’azione diretta contro gli assicuratori della RC degli istituti di cura, sia in epoca successiva (come è la situazione attuale per effetto dell’art.12 della recentissima L. 17.3.2017 n.24), in difetto di copertura da parte dell’assicuratore rischiano di restare insoddisfatti in caso di insolvenza del medico o di eccessive difficoltà nell’esecuzione contro l’istituto di cura;
  • • le dette clausole claims made impure, lasciano troppe lacune e "buchi di copertura" rispetto all’attesa di protezione delle strutture sanitarie e dei medici

La nuova sentenza della Sezione III non richiama alcuno di questi argomenti preferendo divagare sul tema della meritevolezza degli interessi che sarebbe lecito tutelare in presenza di una clausola claims made, giungendo infine a concludere nel senso che la claims made inserita in un contratto di assicurazione della RC sanitaria

  • • è immeritevole di tutela, e pertanto nulla, poiché attribuisce all’assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato senza contropartita; secondo il Supremo Collegio infatti, poiché nella responsabilità medica può accadere che l’assicurato causi danno a terzi anche negli ultimi mesi o giorni precedenti alla scadenza del contratto, il difetto di operatività della garanzia in caso di reclamo notificato posteriormente alla scadenza contrattuale è inconciliabile con il tipo di responsabilità professionale cui può andare incontro il medico;
  • • è altrettanto immeritevole di tutela, e quindi nulla, in quanto pone la parte assicurata in una situazione di indeterminata soggezione rispetto all’altra; ciò si verifica per il fatto che la proposizione o meno del reclamo da parte del terzo entro i limiti di scadenza della copertura esula dalla sfera di controllo del medico o della struttura sanitaria;
  • • è inoltre immeritevole di tutela e dunque nulla in quanto può costringere l’assicurato a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti: difatti, se l’assicurato si induce a corrispondere volontariamente il risarcimento al terzo danneggiato in assenza di un reclamo da parte di questi, l’assicuratore può opporre il difetto di un simile reclamo come mancanza di una condizione di operatività della clausola claim; qualora poi l’assicurato sollecitasse il terzo a proporre reclamo entro la data di scadenza della polizza, l’assicuratore potrebbe respingere il sinistro invocando la violazione dei doveri di salvataggio ex artt.1914 e 1915 c.c..

Senonchè, anche a seguito di questa nuova decisione della Sezione III della Cassazione a firma del suo relatore di punta, dott.Rossetti, non sembra che la "saga" della vicenda giurisprudenziale legata alla clausola claims made possa dirsi giunta a conclusione.

Ed invero, il motivo sub a) non convince; non è infatti vero che all’assicuratore venga attribuito un vantaggio ingiusto e sproporzionato senza una contropartita, dal momento che, mediante la clausola claims made, l’assicurato può ottenere la copertura di sinistri pregressi all’inizio della durata del contratto, cosa che invece non può fare con una copertura loss occurrence. Il fatto poi che l’evento da cui insorge la responsabilità intervenga proprio a ridosso della scadenza del contratto, cosicchè il reclamo rischia di sopraggiungere dopo tale scadenza, non è una conseguenza insormontabile bastando rinnovare la copertura per l’anno successivo.

Quanto ai motivi sub lett. b) e c) si può obiettare che la proposizione del reclamo da parte del terzo in un momento piuttosto che in altro è sempre al di fuori della sfera di controllo dell’assicurato e rappresenta la normale alea cui va incontro l’assicurato, oltre che uno degli elementi della fattispecie di rischio assicurata, mentre l’aspetto del supposto incentivo a violare i doveri di solidarietà sociale imposti dalla Costituzione, nel senso specificato dalla Sentenza di Cassazione, sembra essere una situazione ricorrente in ogni contratto di assicurazione della responsabilità civile (la prestazione volontaria del risarcimento a favore del terzo danneggiato va sempre concordata con l’assicuratore ed il fatto che la richiesta risarcitoria non pervenga nel termine di durata della copertura attiene ad una questione di delimitazione della fattispecie di rischio assicurata che può essere mitigata con il rinnovo della garanzia).

In ogni caso, nella decisione in commento non viene detto se la claims made possa essere ritenuta meritevole di tutela nelle ipotesi in cui essa sia conformata in modo da contenere una garanzia postuma (anche solo di qualche anno) o di prevedere la c.d. deeming clause (in forza della quale la auto-denuncia dell’evento ingenerante responsabilità è equiparata al reclamo del terzo). Né nella citata sentenza (che è stata redatta in data precedente) si tiene conto dell’approvazione della Legge Gelli, al cui art.11 sembra prevedersi un riconoscimento implicito della legittimità, nell’assicurazione del rischio sanitario, della clausola claims made anche senza una garanzia postuma, ma con pregressa di almeno 10 anni.

Come si vede, quindi, la questione della ‘tenuta’ o meno della clausola claims made resta ancora invischiata nel "pantano" della valutazione di meritevolezza da effettuarsi dal giudice nel singolo caso concreto, senza peraltro che la Cassazione riesca a mettersi d’accordo sui principi da applicare nell’operare simile valutazione. Insomma, una situazione che il mercato assicurativo e ancor di più i riassicuratori internazionali difficilmente saranno in grado di metabolizzare.

In questa situazione, mentre, da un punto di vista pratico, resta ferma la mia indicazione (già data in precedenza) di porre attenzione alla formulazione della clausola nel singolo caso, cercando di far in modo che venga prevista una garanzia pregressa ed una postuma (preferibilmente di almeno cinque anni la prima e di tre anni la seconda), accompagnata da una deeming clause ben formulata, il tutto con espressa approvazione scritta ex art.1341 c.c., sotto un profilo più generale, non si può che auspicare un intervento mirato del Legislatore che introduca nel codice civile un articolo 1917 bis, mirato a disciplinare in modo esplicito il contratto di assicurazione del tipo "claims made" recependo tutte quelle indicazioni, già implementate nella prassi contrattuale, e che hanno contribuito a mitigare le rigidità ed il potenziale disequilibrio tra le posizioni delle parti, rendendo nel contempo sostenibile la forma di assicurazione claims made e ponendo nell’ordinamento le basi per favorire una diminuzione del livello dei premi che faccia da naturale contropartita a fronte dell’oggettiva restrizione temporale dell’operatività della copertura.

Avv. Carlo Galantini
Studio Legale Galantini Heilbron e Associati



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SENTENZA ANAC

Riceviamo e pubblichiamo il testo delle delibera n. 244 dell’8.03.2017 con cui l’ANAC si è pronunciata positivamente sull’istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, formulata da GBSapri S.p.A. Ringraziamo Marisa Abbati, vice presidente dell’Associazione, per la segnalazione e ci congratuliamo per il successo ottenuto


L’Autorità in particolare, condividendo pienamente le considerazioni giuridiche rappresentate dall’azienda, ha chiaramente sancito che, nonostante nel nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) la previsione di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 163/06 non sia stata testualmente riprodotta, la rilevanza delle vicende soggettive che interessano i concorrenti durante la fase di evidenza pubblica (nella fattispecie si è trattato di un’operazione di cessione di ramo di azienda da parte della mandataria del RTI concorrente) si pone comunque come un principio immanente al sistema e all’ordinamento vigente, ferma restando, ovviamente, la necessaria attività di verifica da parte della Stazione Appaltante della permanenza completa e ininterrotta dei requisiti di partecipazione in capo a tutti i protagonisti dell’operazione societaria (nella fattispecie sia dei cedenti sia del cessionario); e ciò anche al fine di accertare che l’operazione medesima non sia stata finalizzata proprio all’elusione delle norme sui contratti pubblici".

Marisa Abbati
GBSAPRI



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QUESITO SULLA NORMATIVA FACTA

ACB RISPONDE
La nuova rubrica all’interno della Newsletter dove l’Associazione risponde ad alcuni quesiti che sono pervenuti alla nostra segreteria.
Quesito sulla normativa FACTA
Sono un broker assicurativo vostro Associato e un mio cliente mi ha chiesto di ricercare una compagnia per assicurare un rischio di fonte USA. In qualità di broker ho qualche obbligo di adempimento che ricada nella normativa FACTA?


Gentile Associato,
a partire dal 1° gennaio 2017 tutti i contratti assicurativi e riassicurativi intermediari al di fuori degli Stati Uniti, ma che coprono rischi USA di qualsiasi cliente (non solo clienti statunitensi), rientrano nell’ambito di applicazione FACTA. Conseguentemente il broker deve verificare se la compagnia assicurativa che coprirà i rischi di fonte statunitense (es.: polizze Rc prodotti di società che esportano in USA; captives; rischi a transito USA marine e aviation; riassicurazioni; polizze viaggio che coprono soggiorni negli USA) sia conforme a FACTA e quindi richiedere alla compagnia il c.d. "withholding certicate", che consiste in un modello di autocertificazione.

La FACTA (che è l’acronimo di Foreign Account Tax Compliance Act) è una normativa statunitense introdotta nel 2010 e volta a contrastare l’evasione fiscale dopo lo scoppio degli scandali sui conti off-shore, aperti da cittadini statunitensi in Paesi esteri in particolare la Svizzera.
L’impianto normativo prevede che gli Stati aderenti (tra cui l’Italia) e gli operatori finanziari (banche, assicurazioni, poste, SIM, ecc.) si scambino reciprocamente informazioni finanziarie sensibili.

In ambito assicurativo la normativa FACTA si riferiva originariamente solo ai contratti vita stipulati da cittadini e residenti negli Stati Uniti; ma come precisato sopra tale ambito è stato recentemente esteso a tutti i contratti assicurativi (ramo vita e ramo danni) a copertura di un rischio di fonte USA (di qualsiasi cliente non solo clienti USA).

In buona sostanza le compagnie assicurative devono trasmettere, qualora percepiscano dei premi di assicurazione a copertura di rischi di fonte statunitense, una serie di informazioni all’amministrazione finanziaria americana (Internal Revenue Service – IRS).
Qualora la compagnia assicurativa non effettui tali comunicazioni oppure non sia un soggetto compliant a FACTA, la normativa prevede l’applicazione di una sanzione sotto forma di ritenuta del 30% alla fonte.

Per effetto di quanto precede, i broker assicurativi italiani sono tenuti a verificare se le compagnie assicurative, che coprono i rischi di fonte USA, siano conformi a FACTA e quindi richiedere alle compagnie il c.d. "withholding certicate", che consiste in un modello di autocertificazione (Modello W8/BEN-E) predisposto dall’Amministrazione Finanziaria Statunitense (IRS), che attesti il proprio status di soggetto compliant.
Va comunque precisato che ad oggi la maggior parte degli operatori sono già soliti sottoscrivere il modello di autocertificazione e rilasciare agli intermediari, che ne facciano richiesta, la dichiarazione del proprio status di soggetto compliant.

Ulteriori informazioni di dettaglio sono consultabili nel sito dell’Agenzia delle Entrate a questo link

Mario Ferrari ACB



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UNA VITA DA INTERMEDIARIO - AD USUM DELPHINI

Il rapporto tra un padre titolare di una società di brokeraggio e il figlio che vuole entrare nell’azienda di famiglia. Una lettura da consigliarsi a chi vuol dare le necessarie informazioni a elementi nuovi da inserire nella propria struttura e a chi ritiene utile ricordare i passi essenziali dell’attività.


"Diploma conseguito, vacanze finite, università da identificare: e adesso cosa pensi di fare?" chiese Giuseppe, titolare di una nota società di brokeraggio assicurativo, al figlio Giacomo una mattina di inizio settembre.

"Pensavo di cominciare a frequentare l’azienda di famiglia" rispose Giacomo con allegria

"Non è poi così facile e scontato: se non vuoi andare oltre agli aspetti meramente amministrativi si può cominciare da subito, ma se vuoi anche occuparti di intermediazione bisogna prima programmare ed eseguire determinati passi."

"Cosa intendi per intermediazione?"

"Non è una definizione mia ma è prevista nel Codice delle Assicurazioni del 2005 - dai una occhiata almeno al titolo IX - che precisa come l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consista nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati."

"Non posso quindi incominciare ad occuparmi di questo, che mi pare il core business della nostra attività?"

"Per poter esercitare l’attività di intermediazione devi rispettare delle regole precise: checché se ne dica nel parlar comune, chi si occupa di intermediazione assicurativa deve essere un professionista e deve essere formato e istruito opportunamente."

"Che vuol dire formato e istruito?"

"Vuol dire che obbligatoriamente, così come già previsto dal Regolamento IVASS 5 del 2006 - anche questo merita una lettura - è necessario, prima di iniziare l’attività di intermediazione, fare dei corsi per un totale di 60 ore su materie fissate dall’IVASS stesso. L’IVASS è l’Istituto di Vigilanza che fino al 2012 si chiamava ISVAP e che oggi è sotto il controllo della Banca d’Italia."

"E come posso fare questa formazione?"

"La nostra associazione di categoria ha predisposto specifici corsi su una apposita piattaforma di e-learning, utilizzabile sul tuo computer, completati i quali dovrai sostenere un esame; superandolo potrai incominciare ad occuparti di intermediazione."

"Ma seguire questi corsi è un puro balzello burocratico?"

"Direi proprio di no. I corsi sono strutturati in diverse aree così come previsto dal Regolamento IVASS 6 del 2014 - dai un’occhiata anche a questo - e costituiscono un’utile formazione generale che spazia dagli aspetti giuridici a quelli tecnici e da quelli amministrativi a quelli informatici."

"Sembra essere interessante. Ma una volta superati questi corsi posso finalmente occuparmi di intermediazione?"

"Quasi. Sto scherzando, ma in effetti c’è ancora qualcosa da precisare, che sarà condivisibile o meno ma da cui non si può prescindere. Quando avrai passato l’esame su quei corsi, nella sede della nostra associazione, potrai contattare i nostri clienti presenti e futuri ma solo rimanendo all’interno dei nostri uffici."

"Quindi mi vuoi dire che se un cliente mi verrà a trovare in ufficio posso trattare delle sue polizze assicurative, me se mi inviterà a recarmi nei suoi uffici devo rifiutare?"

"Sostanzialmente è proprio così. Per poter svolgere l’attività di intermediazione anche all’esterno dei locali della sede, dovrai iscriverti al RUI, il Registro Unico degli Intermediari. Il RUI è diviso in varie sezioni: la A per gli Agenti, la B per i Broker, la C per i collaboratori delle Compagnie, la D per le banche e gli enti finanziari e la E per i collaboratori degli intermediari. Ed è appunto alla Sezione E che dovrai iscriverti se vorrai incominciare a fare intermediazione in maniera completa."

"E tu sei iscritto a questa Sezione?"

"No, io sono nella Sezione B, quella dei Broker, dei quali gli iscritti alla Sezione E possono essere collaboratori. La mia posizione deriva dal fatto che io ero a suo tempo iscritto nell’Albo Broker, albo che ha preceduto il RUI, e nel 2006 c’è stata la possibilità di iscrizione nel neonato Registro di quanti erano presenti in quel momento nell’Albo Broker."

"E c’era anche un Albo Agenti?"

"Sì certo, nato prima dell’Albo Broker. Ricorda che gli "agenti" sono intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione mentre i "mediatori o broker" sono intermediari che agiscono su incarico del cliente e non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione e che comunque non si può essere iscritti a più di una sezione del RUI."

"E se anch’io volessi entrare a far parte della sezione dei Broker?"

"Per te oggi la situazione è più difficile: per essere iscritto alla Sezione B del RUI, fare il Broker ed eventualmente anche succedermi alla guida dell’Azienda - in un futuro che spero lontano - dovrai superare un esame di stato che l’IVASS organizza ogni anno. Tale prova di idoneità consiste in un esame scritto articolato in quesiti a risposta multipla e verte su materie quali il diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall’IVASS, la disciplina della previdenza complementare, la disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione, la tecnica assicurativa, la disciplina della tutela del consumatore, le nozioni di diritto privato e le nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.

"Difficile da superare?"

"Abbastanza, anche perché basato talvolta su argomenti che non fanno parte del quotidiano della nostra attività; credo che anch’io oggi farei fatica a superarlo, ma tu sicuramente, con l’utilizzo dei necessari supporti, non dovresti aver problemi eccessivi. Ma comunque le necessità di formazione e aggiornamento non finiscono qui; anche tu, come d’altronde anch’io, dovrai fare 60 ore di aggiornamento a biennio con un minimo di 15 ore annue - dai un’occhiata ancora al regolamento IVASS 6 del 2014. E dovrai comunque essere sempre in possesso di requisiti di onorabilità quali il godere dei diritti civili, non aver riportato specifiche condanne, non essere stato dichiarato fallito, ecc."

"Potrei far finta di nulla e non iscrivermi al RUI…"

"Scelta disinvolta, ma molto pericolosa. Il Codice delle Assicurazioni Private, che ti ho già citato, prevede espressamente che chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.

"D’accordo, anche senza essere un assicuratore ritengo lo si possa stimare un rischio eccessivo..."

"Si, tanto più che l’IVASS prevede la radiazione per l’esercizio dell’attività di intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al registro operanti al di fuori dei propri locali; non sarebbe proprio il caso che, oltre le tue conseguenze penali e amministrative, dovessimo subire la chiusura dell’azienda!"

"Ma allora è una cosa seria…"

"Spiritoso! Certo che lo è, così come sono serie le modalità tecniche e amministrative della nostra professione, la necessità di essere coperto dalla polizza di RC Professionale, i diversi aspetti operativi: ne parleremo a lungo man mano che diventerai sempre più operativo e dovrai fronteggiare le vaste problematiche di questa professione. Per intanto ricorda che esistono delle regole generali di comportamento quali l’osservare la diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati, il rispettare le disposizioni legislative e regolamentari, l’acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti e operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati, agendo senza recare pregiudizio ai loro interessi e garantendo la riservatezza delle informazioni acquisite. Queste regole, espressamente previste dall’ormai a te noto Regolamento 5 del 2006, sono assolutamente cogenti e ad esse deve conformarsi tutta la nostra attività. E a queste si aggiungono quelle sui conflitti di interesse."

"Conflitti di interesse???"

"Certo. Gli intermediari, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti, devono evitare di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Devono quindi proporre contratti e suggerire modifiche contrattuali, o altre operazioni, nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili, operare al fine di contenere i costi a carico dei contraenti e ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi, astenendosi da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri. Come incomincerai a renderti conto, la nostra attività non deve essere quella dei venditori di polizze, che tanto ha dato origine a battute sarcastiche e scarsa considerazione, ma porsi quale professione di elevato contenuto tecnico e sociale, coniugando gli aspetti di consulenza, mediazione e servizio."

"È perciò basilare quanto offriamo ai nostri clienti…"

"Assolutamente sì. Tra quanto previsto da quel Regolamento 5 del 2006 a cui finirai per affezionarti - scusa l’ironia - c’è anche il principio di adeguatezza dei contratti offerti. È lì che si sottolinea come, in ogni caso, gli intermediari siano tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. E che a tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o un contratto di assicurazione, devono acquisire dal contraente ogni informazione che ritengano utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto. Approfondiremo in seguito le conseguenze di carattere formale di tale impostazione, ma questo principio deve esserti chiarissimo. Anche perché da esso derivano molti aspetti di responsabilità che ci coinvolgono."

"Quindi la responsabilità di quanto facciamo è ampia e di tipo professionale…"

"Eccome. La nuova impostazione - io uso il termine nuova con riferimento al Codice delle Assicurazioni Private del 2005 e a quanto a esso seguito - ha comportato quasi un’inversione dell’onere della prova. Una volta, con una minor frequenza di casi, era il cliente che doveva dimostrare di aver subito un danno a causa della malpractice del broker e che quindi il responsabile era il broker stesso; adesso il cliente deve sì dimostrare di aver subito il danno, ma è spesso è il broker a dover dimostrare la sua innocenza: credo ti apparirà chiara la sostanziale differenza…"

"Se volevi un po’ spaventarmi ci stai riuscendo…"

"Non volevo spaventarti ma evidenziarti alcuni aspetti di cui tener conto. Tra le regole da affrontare troverai, ad esempio, anche l’antiriciclaggio e la privacy, ma non di spavento deve trattarsi ma solo di evitare la sottovalutazione. Per poter svolgere correttamente il core business del nostro lavoro - quella consulenza, mediazione e servizio di cui ti ho accennato - traendone possibilmente sufficienti ricavi, è necessario applicare le metodologie di Risk Management prima di tutto alla nostra stessa azienda, non nascondendo la testa sotto la sabbia per non vedere oneri e responsabilità ma approfondendone i vari aspetti al fine di poterli gestire razionalmente, diminuendo i rischi e contenendo i costi, proprio come dobbiamo fare con i nostri clienti. Tutto ciò va naturalmente visto nel contesto concreto del mercato, nei rapporti con i nostri concorrenti e con le Compagnie, ma sempre tenendo presenti le regole del gioco: evitare di conoscerle per non applicarle potrà forse nel breve periodo dare qualche effimero vantaggio, ma nel tempo medio-lungo sarà facile incorrere in problemi di difficile soluzione, che possono comportare conseguenze sulla vita stessa della nostra azienda. Non dimenticare che il nostro lavoro ha un respiro europeo e che concorrenti e compagnie non necessariamente devono essere nazionali, ma sono spesso espressione di realtà di altri paesi con cui sarà necessario confrontarsi."

"Mi par di capire che sia la professionalità il requisito primario da cui non si può prescindere…"

"Se si vuole avere delle prospettive anche nel lungo periodo, credo proprio di sì. Le nuove normative che si affacciano in ambito europee, e che saranno ratificate anche dal nostro paese, sembrano andare in quella direzione; probabilmente la tipologia stessa delle Società di brokeraggio è destinata a cambiare, necessitando sempre più di conoscenze e specializzazione. Ma anche di questo parleremo meglio quando incomincerai a calarti nella nostra realtà e quelle normative avranno concreti sviluppi."

"Quindi adesso cosa posso fare?"

"Inizia dal corso di formazione, a cui potrai iscriverti contattando la nostra associazione. Come ti ho accennato ti potrà essere sicuramente utile per avere le prime basi giuridiche del contratto di assicurazione, delle regole generali degli intermediari, della vigilanza nel settore assicurativo e della tutela del consumatore. Troverai anche degli elementi di tipo amministrativo riferiti alla contabilità, alla gestione dei sinistri, alle procedure e modalità distributive e così via. Particolarmente importante è poi la parte relativa ai rami tecnici, di ognuno dei quali è dato un riferimento più o meno approfondito a seconda della loro importanza e frequenza di utilizzo, con anche una trattazione sugli aspetti riassicurativi. Ci sono anche cenni all’area informatica e non vengono tralasciati aspetti di grande attualità, quali il terrorismo, i rischi catastrofali e i cyber risk, così come altri argomenti particolari quali Mergers and Acquisitions e impatti reputazionali."

"Impegno ampio ma non privo di lati interessanti, mi pare. E poi?"

"Superato il relativo esame potrai iscriverti alla Sezione E del Registro e, ad iscrizione avvenuta, potrai incominciare a fare il Broker e a renderti conto di quanto si nasconda dietro questa parola talvolta abusata. Nel frattempo potrai frequentare i nostri uffici dall’amministrazione ai sinistri e ai diversi settori assuntivi. E non dimenticarti di fare frequenti visite al mio di ufficio, così potremo continuare a chiacchierare e a chiarire quanto ti fosse oscuro. Permettimi per ora di citare Einstein: Non insegno mai nulla ai miei allievi. Cerco solo di metterli in condizione di imparare. E arrivederci a presto."

(fine prima puntata…segue)

Mario Ferrari ACB



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INNOVARE ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA
NUOVE IDEE CHE OGNI BROKER PUÒ REALIZZARE CON IL SUPPORTO DELLA TECNOLOGIA

Nei precedenti articoli, abbiamo parlato delle opportunità che la tecnologia mette a disposizione dei broker per migliorare la relazione con i propri clienti ed ottimizzare il lavoro d’ufficio.
Oggi vorrei che condividessimo la possibilità di realizzare, con i nuovi strumenti informatici a disposizione, le nuove idee, i nuovi progetti che fino ad ora sono rimasti relegati nella sfera dei desideri mai realizzati.


Molti lettori penseranno che sia troppo difficile modificare situazioni ormai assestate e abitudini consolidate. Credetemi, si può sempre migliorare. Come? Con una corretta organizzazione delle attività, con la giusta determinazione, ma, soprattutto, con la voglia di innovare.

La sfida che lancio a tutti gli associati ACB, è "PROVIAMOCI ASSIEME".

Noi di HIT GENIAS mettiamo a disposizione il nostro personale e le nostre competenze, per analizzare il Vostro attuale sistema di gestione dell’ufficio e per supportarvi a migliorare l’ottimizzazione delle operazioni quotidiane.

Per spiegare meglio come intendiamo procedere farò un esempio.

Pensate alla Vostra attività quotidiana, alla tipologia del Vostro portafoglio, al tempo che dedicate a soddisfare le esigenze di ogni cliente, ma soprattutto al numero di collaboratori interni che state utilizzando per il servizio di assistenza e supporto.

Riportate su un foglio i vari passaggi operativi che devono essere effettuati per completare la vendita di una polizza. Pensate ai preventivi che ogni cliente vi chiede e che dovete produrre ed inviare, pensate ai tempi di ricerca, memorizzazione, ma anche ai costi per la stampa dei modelli precontrattuali quali: Privacy, 7 A, 7 B, questionario adeguatezza. Non dimenticate di segnare la quantità di firme che ogni cliente deve apporre su ogni copia di ogni documento.
Il risultato sarà una enorme perdita di tempo.

Siamo consapevoli che cambiare l’impostazione del lavoro è sicuramente difficile, ma ormai, per esigenze di tempo e di performance, assolutamente necessario.

Quindi la nostra consulenza sottolineerebbe la necessità di ottimizzare la gestione del flusso di informazioni per aiutarvi a diminuire sensibilmente l’intervento manuale con una minor perdita di tempo e di conseguenza una maggior qualità delle vostre "operazioni quotidiane" e del vostro lavoro.

Per facilitarvi nella ricerca di preventivi RCA, ad esempio, Vi possiamo offrire il programma QUOTUP, che vi permetterà di visualizzare in pochi minuti i preventivi delle Compagnie di cui avete il mandato e con cui potrete scegliere la proposta più vantaggiosa da presentare al cliente ed eventualmente effettuarne l’acquisto.

Le informazioni relative al cliente, confluiranno automaticamente nel Vostro gestionale, evitando inutili perdite di tempo.

Gli intermediari che lavorano direttamente o indirettamente con i Lloyd’s potranno accedere al programma RC QUOTUP che permetterà di scegliere la tipologia di preventivo, selezionare la professione ed indicare il Binder di riferimento.
Verranno prodotti in automatico i documenti precontrattuali (7 A, 7 B, Adeguatezza, Condizioni di Polizza, Offerta …), verrà effettuato tramite DOPRINT l’invio ai Lloyd’s per la firma della polizza e al termine verrà restituita la polizza convalidata. Tutti i dati ed i documenti confluiranno all’interno del programma GENIAS.

Per proseguire nell’elenco dei desiderata, che stanno diventando realtà, vi voglio parlare anche della possibilità di inviare alle Compagnie le segnalazioni di copertura e gli Estratti conto, e di ricevere conferma immediata senza attendere giorni.

Non è fantascienza : questa modalità di scambio è stata implementata dall’Associazione SHARE (Software House Assicurative in Rete) di cui HIT GENIAS è un socio fondatore.

Chi è SHARE?

Fondata nel marzo 2016, SHARE raggruppa le maggiori società di software assicurativo. Gli obiettivi dell’Associazione sono diversi e potete trovare tutte le informazioni sul sito www.associazioneshare.it. Con l’importante contributo di ACB abbiamo realizzato lo scambio di segnalazioni di copertura ed estratti conto, tra Broker e Compagnia, utilizzando il tracciato SSF (Share Standard Format).

La prima Compagnia che ha aderito allo standard ed ha implementato il processo è stata UNIPOL, ma diverse altre Compagnie stanno confermando il loro interesse all’iniziativa.

Noi di GENIAS siamo pronti.

Se desiderate informazioni più approfondite, Vi invitiamo a contattarci attraverso il sito www.genias.org oppure contattando il Dott. Nicola Tonegato al numero 045-6209711.

Maria Teresa Paroli
HIT

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NEWS IN BREVE

IVASS E LA DIGITALIZZAZIONE DEL RUI

Inaugurato da IVASS lo scorso 20 marzo il nuovo sistema digitalizzato di presentazione delle istanze e delle comunicazioni per l’aggiornamento dei Registro degli Intermediari Assicurativi (RUI).
Il nuovo sistema consentirà all’intermediario che presenta la richiesta all’IVASS di verificare, in corso di compilazione, la congruenza dei dati forniti evitando errori ed omissioni di informazioni necessarie.
Per consentire un passaggio graduale al nuovo sistema è stato previsto un periodo transitorio sino al 5 giugno 2017, in cui sarà possibile utilizzare ancora i moduli cartacei.

RICERCA BNP PARIBAS CARDIF TRA LE NUOVE GENERAZIONI

BNP Paribas Cardif ha promosso una ricerca per rilevare il sentiment dei millennials sulla customer experience nei mercati digitali, con un focus sul mercato assicurativo; secondo la compagnia i risultati sono sorprendenti sotto molti punti di vista.
E’ infatti emerso che i millennials (in buona sostanza i giovani nati tra i primo anni ’80 e i primi anni 2000) hanno una buona opinione del mondo assicurativo e sono tanti gli utenti che, nonostante la giovane età, sono in possesso di un’assicurazione oltre a quella dell’auto o della moto, con particolare preferenza per le polizze vita o per la protezione della casa.

BREXIT, LLOYD’S OF LONDON PRONTI A TRASFERIRSI A BRUXELLES

A seguito della futura uscita del Regno Unito dall’UE, il colosso assicurativo dei Lloyd’s ha ufficializzato il proprio trasferimento a Bruxelles con l’apertura di una compagnia di assicurazione.
I Lloyd’s manterranno la loro sede principale a Londra, mentre la nuova compagnia sottoscriverà i rischi provenienti da tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea; la soluzione adottata consentirà al mercato dei Lloyd’s di continuare a operare con l’Europa senza interruzione nel momento in Cui il Regno Unito lascerà l’UE.

ANTITRUST ALERT: L’AGCM DICHIARA VESSATORIE LE CLAUSOLE ANTI AVVOCATO

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato (Provvedimento 26255) la natura vessatoria delle clausole così dette "anti-avvocato" ed inserite in alcuni testi di polizza per la responsabilità civile auto di una compagnia assicurativa.
La clausola incriminata prevedeva l’applicazione di una penale qualora il cliente assicurato avesse affidato la gestione del sinistro ad un legale.

COORDINATORE RESPONSABILE: LUIGI VIGANOTTI

HANNO COLLABORATO:

CARLO GALANTINI

CHUBB

CINZIA ROVIDA

INSURANCE CONNECT

LAURA GORLA

LUIGI VIGANOTTI

MARIA TERESA PAROLI

MARIO FERRARI

MARISA ABBATI


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