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RIFLESSIONI DEL PRIMO SEMESTRE

I primi sei mesi del 2017 sono già passati ed è inevitabile alla luce di tutto ciò che abbiamo finora realizzato, fermarci per una pausa di riflessione. L’Associazione è da sempre disponibile ad un confronto con tutti i nostri Associati ed ora anche con le società di Brokeraggio che intervengono alle tappe del nostro Road Show, per analizzare insieme le singole esperienze e valutare proposte innovative e concrete.


Il nostro obiettivo rimane quello dell’attenzione al cliente come soggetto le cui esigenze hanno la necessità di essere prese in considerazione e seguite con attenzione per la tutela del suo patrimonio.

Un nuovo Broker, la cui immagine è sempre più aderente ai bisogni ed alle necessità del cittadino, viene di conseguenza a crearsi con l’inesorabile trascorrere del tempo, diventando un bisogno sempre più avvertito dalla collettività.

Una svolta culturale nel cercare di conquistare nuovi spazi di natura commerciale per ottenere risultati importanti sotto l’aspetto economico e produttivo, è la conseguenza naturale di uno scambio di sinergie che può arricchire e trasformare i valori, e soprattutto migliorare la qualità dell’offerta del servizio.

Come abbiamo già detto...Anche se il futuro è lontano, in realtà comincia proprio adesso.

Luigi ViganottiPresidente ACB



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ASSEMBLEA ACB – UNA GIORNATA PER RITROVARSI

Mercoledì 28 giugno , presso l’Hotel Sheraton Diana Majestic, in Viale Piave 42 a Milano, ha avuto luogo il consueto appuntamento di ACB per la riunione dell’Assemblea Annuale.
Vogliamo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti alla giornata e con cui abbiamo condiviso i momenti di confronto e di discussione, oltre che di convivialità.


L' Assemblea Annuale costituisce per ACB un appuntamento irrinunciabile all’interno delle sue attività e la preparazione della giornata è frutto di grande attenzione, impegno e di energia.

Dopo il benvenuto alla platea, il presidente Viganotti ha aperto i lavori presentando la Relazione dell’Assemblea 2017 che riassume alcune considerazioni del difficile momento politico e finanziario e della continua instabilità economica che il nostro Paese sta vivendo oggi.

L’analisi del Mercato Assicurativo che in questo contesto europeo mostra delle nuove tendenze e delle nuove regolamentazioni, presenta la necessità che la figura dell’intermediario si trasformi radicalmente grazie alla sua fondamentale e imprescindibile professionalità, sempre più manageriale e più vicina alle esigenze del cliente.

La Relazione ha sottolineato anche gli aspetti del rapporto che ACB ha instaurato con le Istituzioni, con la partecipazione al tavolo di lavoro ANIA sulla semplificazione e al significativo contributo all’IVASS sulla ricerca e sullo sviluppo del mercato Cyber e le proposte al MISE sulla Concorrenza, oltre che con le Associazioni che vedono impegnata ACB nel progetto “Automatic Communication Broker” con Share e che è ora in fase di attivazione.

Le Attività Internazionali dell’Associazione sono state ricordate con la partecipazione al BIPAR nello sviluppo e monitoraggio delle normative Europee del comparto Assicurativo, IDD in primis.

Rilevante il parterre degli Ospiti presenti all’incontro, che hanno reso vivace lo scambio di opinioni sui diversi argomenti, tra cui l’avv. Carlo Galantini, dello studio Legale G&P Galantini & Partners e Consulente ACB, e Aziende Partner che da tempo collaborano con l’Associazione, in aggiunta ai Referenti che rappresentano le Associazioni di categoria che ACB incontra regolarmente, e con cui ha consolidato rapporti di stima e apprezzamento.

Notevole la partecipazione degli associati ACB che hanno aderito all’invito e sono arrivati a Milano da altre regioni, in aggiunta ai delegati nazionali delle Aree Territoriali.

Alla giornata erano presenti anche i referenti della stampa di settore che hanno intervistato il presidente Viganotti ed altri componenti del Consiglio sui temi più attuali e scottanti relativi alla categoria.

Al termine dei lavori è iniziata la parte conviviale della giornata, e tutti gli intervenuti sono stati invitati a prendere posto nel gazebo posizionato nel giardino dell’hotel.

E’ seguito l’aperitivo e successivamente la cena con un divertente intermezzo “thriller” dove tutti i presenti hanno messo in campo e dimostrato la loro spiccata capacità investigativa, e di concentrazione, per la soluzione di un importante caso ispirato ad un famoso “noir” di una delle più conosciute autrici di romanzi polizieschi.

Una serata creativa che ha sorpreso gli ospiti che hanno avuto l’occasione di confrontare la loro sagacia partecipando ad un serrato confronto di “indagini poliziesche” con premiazione finale in un’atmosfera divertente e informale.

Cinzia Rovida
ACB



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IL ROADSHOW ACB 2017 LE PRIME TRE TAPPE : DUE CITTÀ D’ARTE E UNA CITTÀ MARINARA
VERONA – FIRENZE – GENOVA

Qualche riflessione dopo aver concluso la prima parte delle tappe del Road Show 2017 con soddisfazione per la partecipazione degli intervenuti nelle varie tappe.
Il confronto e l’interazione con broker indipendenti, era l’elemento di differenza che l’Associazione voleva inserire nei suoi incontri, in questa nuova edizione, per sottolineare l’importanza della forza che deriva dal senso di appartenenza ad una realtà come ACB, elemento imprescindibile per una crescita professionale.


VERONA - 15 Marzo

Verona, con la sua atmosfera particolare e affascinante, e con l’eco lontano dei duelli tra Montecchi e Capuleti che si perde tra le vecchie strade, ha ospitato la prima tappa della nuova edizione del Road Show 2017, manifestazione ormai consolidata per la nostra Associazione all’interno delle sue attività annuali per incontrare i suoi associati. Ma quest’anno una novità : il Road Show ACB è stato pensato OPEN e cioè aperto anche ai NON iscritti ACB, con un totale di 7 tappe in diversi capoluoghi di provincia, disegnando così un differente percorso sul territorio nazionale. Buona partecipazione con un vivace dialogo e un importante confronto, e con una platea interessata ed attenta alla scaletta degli argomenti presentati, affrontati e discussi, con una particolare attenzione alla nuova direttiva Europea.

FIRENZE - 24 maggio

Una Firenze dantesca e assolata, ma sempre “signoria” ha ospitato in un hotel del centro, la seconda tappa del Road Show ACB.
Per la prima volta a Firenze, in questa splendida città d’arte e museo a cielo aperto, l’Associazione ha trovato una cordiale accoglienza da una platea di Associati e da una presenza di NON Associati che hanno dimostrato un considerevole interesse ai temi affrontati.
IDD : luci e ombre della nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa.

Quaderno dell’associato : gli obblighi a carico degli intermediari e l’adeguatezza con l’ottica delle nuove direttive. I due argomenti che in primo piano sono stati approfonditi per le innumerevoli declinazioni di interpretazione e che possono far aumentare le incertezze se non affrontati con modalità corrette.

E ancora una volta, nell’ambito della formazione, la “mission” della figura del Broker , per rafforzare e determinare le valenze peculiari delle diverse specifiche attività e potenziarne l’efficacia per il nuovo ruolo che lo attende nel prossimo futuro.

GENOVA - 13 luglio

E “bordesando bordesando” arriviamo al Porto Antico di Genova, e al di là del mare nuovi mondi ci aspettano, ma noi abbiamo raggiunto la nostra meta.

L’hotel che accoglie la terza tappa del Road Show ACB, si affaccia direttamente sul molo da cui partirono le caravelle di Colombo, e anche per questo primo appuntamento a Genova si ritrovano società associate e NON, sottolineando così l’interesse per gli argomenti che vengono affrontati in questi incontri.

La ricerca di mercati diversi e di nuovi interlocutori, l’esigenza di fare rete per essere più performanti, la richiesta di una formazione specialistica e professionale e la creazione di nuove opportunità e prospettive, la necessità di creare l’offerta di prodotti e di soluzioni innovative e personalizzate per far fronte alle esigenze del cliente finale.

Buona la partecipazione degli intervenuti che hanno contribuito al successo dell’incontro integrando con le loro esperienze il programma della giornata.

Vi ringraziamo per la presenza e vi aspettiamo numerosi per il prossimo appuntamento...!!!

Cinzia Rovida
Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa ACB


I Roadshow di ACB

  • BARI 19 SETTEMBRE 2017 - DALLE 9:00 - 13:00
    ISCRIZIONE
  • CATANIA 21 SETTEMBRE 2017 - DALLE 9:00 - 13:00
    ISCRIZIONE
  • ROMA 10 OTTOBRE 2017 - DALLE 9:00 - 13:00
    ISCRIZIONE
  • MILANO 24 OTTOBRE 2017 - DALLE 9:00 - 13:00
    ISCRIZIONE


Le Master Class de "L’Officina del Sapere"

  • GLI AMBITI DI RESPONSABILITA' VERSO TERZI, PRESTATORI D'OPERA, PROFESSIONALE, PRODOTTI, D&O, RC NEL TRASPORTO MERCI, P&I FINALE, INQUINAMENTO
    13 SETTEMBRE 2017 - 8 ore
  • 27 SETTEMBRE 2017 - 8 ore
  • ISCRIVITI


REGOLAMENTO IVASS N°6/2014


Area giuridica

Moduli:

  • Impresa di assicurazione e riassicurazione – condizioni di accesso e di esercizio
  • La Vigilanza assicurativa
  • Regole generali di comportamento degli intermediari
  • Contratto di assicurazione e di riassicurazione
  • Tutela del consumatore e Codice del consumo
  • Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
  • Principi generali sul sistema finanziario e sull’intermediazione del credito

Area tecnica assicurativa e riassicurativa

Moduli:

Classificazione per rami di attività

  • Assicurazione Vita
  • Assicurazione Infortuni
  • Assicurazione Malattia
  • Assicurazione RCA
  • RCA e CVT
  • Assicurazione trasporti
  • Assicurazione Incendio e altri danni
  • Rischi tecnologici
  • Responsabilità civile
  • RC Prodotti
  • RC Professionale
  • Le Polizze D&O
  • Assicurazione Crediti
  • Assicurazione Cauzioni
  • Perdite pecuniarie
  • Tutela legale
  • Assistenza
  • Elementi tariffari
  • Elementi di tecniche di analisi dei rischi
  • Trattamento fiscale dei vai tipi di polizze vita e pensionistiche

Area amministrativa e gestionale

Moduli :

  • Ciclo operativo ed economico delle imprese di assicurazione e riassicurazione
  • Elementi di contabilità
  • Attività e Gestione dell’intermediario
  • Gestione dei sinistri
  • Gestione dei rapporti d’intermediazione con clienti
  • Marketing e tecniche di comunicazione
  • Analisi e Prospettive

Area informatica

Moduli:

  • Navigazione web e utilizzo di internet
  • Strumenti di Office Automation

Area riassicurativa

Moduli:

  • Riassicurazione

Area aggiornamento

Moduli:

  • Rischi catastrofali
  • Terrorismo
  • M&A
  • Reputazionali
  • Cyber Risk
  • Adeguatezza

LA COMPLIANCE DELL'AZIENDA BROKER.
OBBLIGHI E NORMATIVE 7H

RAPPORTI CON IVASS

Moduli :

  • Gestione responsabili e addetti all’attività d’intermediazione Adempimenti RUI e formazione e aggiornamento professionale
  • Comunicazioni obbligatorie Variazione elementi informativi, nomine e cessazioni
  • Conservazione documentazione Obblighi quinquennali e razionalizzazione
  • Adempimenti amministrativi annuali Polizza RC professionale, fondo garanzia e contributo vigilanza
  • Sanzioni Richiamo, censura, radiazione

ASPETTI TECNICO/COMMERCIALI

Moduli :

  • Rapporti con altri intermediari - Collaborazione con iscritti ad altre sezioni del RUI
  • Gestione dei conflitti d’interesse - Identificazione, trasparenza e correttezza
  • Informativa precontrattuale - Gestione documentazione (fascicolo informativo, 7A e 7B)
  • Trasparenza dei premi e condizioni RC auto e natanti - Obblighi e metodologia informativa
  • Promozione e collocamento a distanza - Comunicazioni e documentazione (gestione call center)
  • Pubblicità dei prodotti assicurativi - Informativa e necessità autorizzative

ASPETTI GESTIONALI/AMMINISTRATIVI

Moduli :

  • Separazione patrimoniale e responsabilità incasso premi - Gestione conto separato/fidejussione - pagamento POS/ online
  • Adempimenti antiriciclaggio - Obblighi di verifica e interazione con le Compagnie
  • Adempimenti privacy - Trattamento dei dati e responsabilità
  • Responsabilità Amministrativa degli Enti - Modelli di organizzazione e organismo di vigilanza

AGGIORNAMENTI E PROSPETTIVE

Moduli:

  • Semplificazione e dematerializzazione - Aspetti gestionali
  • Gestione dei reclami - Obblighi organizzativi e possibilità di outsourcing
  • Adeguatezza dei contratti - Informativa, obblighi e responsabilità
  • IDD e direttive sulla distribuzione assicurativa - Prospettive ed evoluzioni future (POG PID – ADVICE)

AGGIORNAMENTO

06 LUGLIO 2017 LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE

07 SETTEMBRE 2017 P&I

28 SETTEMBRE 2017 IL RAMO CREDITO E CAUZIONE

05 OTTOBRE 2017 IL MERCATO DEI LLOYD’S

19 OTTOBRE 2017 RCT/O E RC PROFESSIONALE

26 OTTOBRE 2017 LE AUTO STORICHE

23 NOVEMBRE 2017 LE PROCEDURE DELLA P.A.



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IDD REGOLAMENTAZIONE EUROPEA SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA
Lo stato dell’arte in Italia e negli altri Paesi Europei

Circa 1 anno fa, Vi raccontavo come, dopo diversi anni di lavoro, con l’approvazione della nuova Direttiva sulla distribuzione assicurativa (chiamata IDD), si concludeva l’iter di revisione della Direttiva Europea sulla Intermediazione Assicurativa (la c.d. IMD) a suo tempo tradottasi nel nostro ordinamento con l’introduzione nel 2006 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/05) e di numerosi successivi relativi Regolamenti di attuazione, Provvedimenti, Chiarimenti applicativi, Circolari dispositive da parte dell’Organismo di Vigilanza (IVASS).


Il riassetto delle norme relative al mercato assicurativo mira a garantire una sempre maggiore trasparenza al fine di raggiungere una vera, competitiva e leale concorrenza a tutela non solo dell’utente finale, ma anche dell’intermediario.

Il questi ultimi mesi EIOPA –l’autorità Europea di Vigilanza sulle assicurazioni e sulle pensioni aziendali e professionali- unitamente alla Commissione, a ESMA – l’autorità Europea di Vigilanza sui mercati finanziari- e ad EBA –l’autorità Europea di Vigilanza sulle banche- hanno lavorato per la preparazione della regolamentazione complementare di II° livello soprattutto con riguardo alla POG - Product Oversight Governance - per tutti i prodotti di natura assicurativa nonché ai conflitti di interesse, agli inducements -incentivi e retrocessioni - ed ai concetti di suitability and appropriateness relativi agli IBIPS - i Prodotti di Investimento assicurativi-.

I distributori (Assicuratori ed Intermediari) dovranno adottare procedure adeguate per identificare il gruppo di consumatori al quale dovrà essere rivolto ciascun prodotto assicurativo (il cosiddetto “target market”), così da allineare le caratteristiche del prodotto agli interessi e agli obiettivi degli investitori e assicurare il ricorso a tecniche di distribuzione appropriate. Dovranno inoltre rafforzare le loro procedure di controllo da svolgere non solo prima, ma anche durante e soprattutto dopo la distribuzione dei prodotti, al fine di mettere in atto qualsiasi possibile politica idonea a mitigare eventuali rischi non previsti, ma che possono verificarsi durante la vita dei contratti assicurativi.

Il recepimento in Italia

In Italia, nonostante tutte le Associazioni di categoria stiano facendo molta pressione sulle Istituzioni, non si è ancora cominciato a parlare apertamente del recepimento della IDD, che dovrà essere trasposta nella nostra legislazione nazionale entro il prossimo febbraio 2018.

Sappiamo per certo che dovrebbe essere stato già approvato il DDL 2384 di delegazione europea 2016, (Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa) con cui si danno alcune linee guida per la trasposizione della Direttiva IDD nel nostro ordinamento: si seguito i punti principali contenuti all’art. 4):

  • • dovranno venire apportate alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento degli ordinamenti, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili, e, in particolare, al CAP (codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), al TUF (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/97, facendo salvo l'esercizio dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza degli organismi ivi previsti.
  • • saranno attribuiti all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nell'ambito delle rispettive competenze, i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97, prevedendo opportune forme di collaborazione per garantire l'effettivo espletamento delle relative funzioni nonché i necessari poteri regolamentari, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento, per semplificare gli oneri dei soggetti vigilati.
  • • IVASS avrà il potere di vietare la vendita di un'assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia ritenuta dannosa per i consumatori.
  • • IVASS potrà introdurre disposizioni più rigorose per la tutela degli assicurati per quanto riguarda gli obblighi di informazione di cui al capo V della direttiva (UE) 2016/97, tenuto conto del carattere di armonizzazione minima della direttiva
  • • Le informazioni pre-contrattuali di cui agli articoli 29 e 30 della direttiva (UE) 2016/97 andranno fornite anche ai clienti professionali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (imprese di investimento e agli enti creditizi autorizzati quando vendono o consigliano ai clienti depositi strutturati)
  • • gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio dovranno essere registrati da apposito organismo posto sotto il controllo dell'IVASS, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite con regolamento con la collaborazione nella registrazione degli intermediari verificandone contestualmente il rispetto delle condizioni di registrazione.
  • • le imprese di assicurazione e riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi con riferimento ai propri dipendenti, nonché agli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro responsabilità, impartiranno essi stessi la formazione necessaria o forniranno appositi strumenti di aggiornamento professionale corrispondenti ai requisiti relativi ai prodotti proposti
  • • il PID -documento informativo del prodotto distribuito, di cui all'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/97 dovrà essere fornito dal distributore contestualmente alle altre informazioni richieste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite dall'IVASS con regolamento.
  • • il Governo dovrà disciplinare la prestazione di consulenza da parte dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, escludendo oneri a carico dei consumatori (un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato, e non include: i prodotti assicurativi non vita; i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; i prodotti pensionistici riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi; i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE.
  • • dovranno essere introdotte procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie, per ragioni di armonizzazione della disciplina, anche fra i clienti e le imprese di assicurazione e riassicurazione, nel rispetto dei princìpi, delle procedure e dei requisiti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
  • • dovrà essere modificato, con riguardo alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché ai distributori assicurativi e riassicurativi, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 della direttiva (UE) 2016/97, l'impianto relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dal CAP, anche mediante l’introduzione di misure alternative e misure accessorie alle sanzioni medesime, a fini di armonizzazione della predetta disciplina con il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni di obblighi contenuti nella direttiva.
  • • andrà realizzata, nel rispetto della specificità del settore assicurativo, un’armonizzazione con la disciplina recata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al TUB (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385) attribuendo all'IVASS il potere di applicare, in via generale, le sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o alle imprese di partecipazione assicurativa o alle imprese di partecipazione finanziaria mista, nei cui confronti siano accertate le violazioni della normativa primaria e secondaria di riferimento; introducendo una più estesa responsabilizzazione delle persone fisiche rispetto all'attuale disciplina prevista dal CAP con la possibilità, che la sanzione sia irrogata anche nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione, controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, individuando le tipologie di violazione, i presupposti che determinano la responsabilità delle persone fisiche, le condizioni in relazione alle funzioni ricoperte nella struttura dell'impresa che ne determinano la sanzionabilità; prevedendo in capo all'IVASS il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie secondo importi edittali minimi e massimi in coerenza con i limiti indicati dalla direttiva e, per le violazioni diverse da quelle concernenti l'attività di distribuzione assicurativa, con i limiti minimi e massimi previsti per le persone fisiche e le persone giuridiche dal testo unico di cui al TUB, assicurando il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività, adeguatezza e coerenza con la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione ovvero in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati; stabilendo che più violazioni commesse in un determinato arco temporale costituiscono oggetto di accertamento unitario da parte dell'IVASS e che le violazioni della stessa indole sono contestate con un unico atto.
  • • l'entità delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni diverse da quelle concernenti l'attività di distribuzione assicurativa è così stabilita: per le società tra un minimo di euro trentamila e un massimo pari al 10 per cento del fatturato; per le persone fisiche tra un minimo di euro cinquemila e un massimo di euro cinque milioni. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi precedentemente indicati le sanzioni sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale vantaggio sia determinabile.
  • • l'entità delle sanzioni amministrative concernenti l'attività di distribuzione assicurativa, è così stabilita; per le società tra un minimo di euro cinquemila e un massimo pari ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al 5 per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione; per le persone fisiche è compresa tra un minimo di euro mille e un massimo di euro settecentomila.
  • • per le violazioni connesse alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, le sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei distributori sono stabilite in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/97: per le società almeno euro cinque milioni o fino al 5 % del fatturato totale annuo in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di amministrazione o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva. Se la persona giuridica è un’impresa madre o una filiazione dell’impresa madre che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio il fatturato complessivo da considerare è il fatturato complessivo annuo risultante dagli ultimi conti consolidati disponibili approvati dall’organo di amministrazione dell’impresa madre capogruppo; oppure fino al doppio dell’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati; per le persone fisiche almeno euro settecento mila o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva; oppure fino al doppio dell’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati.

Qualche spunto di riflessione

Potremmo trovarci nell’assurda situazione in cui una normativa di II° livello pienamente in vigore (non appena vengano approvati i Delegated Acts), avrebbe da fare i conti con l’attuale impianto normativo, pur in assenza della normativa di I° livello, cui si deve riferire.

Il recepimento in Europa

Sebbene sull’apposita pagina del sito della Commissione Europea dedicato a monitorare lo stato di trasposizione della IDD nei Paesi UE al momento non risulti comunicata alcuna misura di recepimento
https://ec.europa.eu/info/publications/insurance-distribution-directive-transposition-status_en
segnaliamo che la

Germania

è il primo dei Paesi UE che, che a far corso dallo scorso 7 luglio, dovrebbe aver recepito e trasposto nel proprio ordinamento le regole della nuova IDD.

Di seguito i principali contenuti:

1. continuerà ad esserci una differenziazione tra due tipiche figure di intermediari assicurativi:

  • • gli agenti (Versicherungsvertreter), che rappresentano o che lavorano in esclusiva per una sola Compagnia, i quali potranno essere remunerati solo dalla Compagnia di Assicurazione.
  • • i brokers (Versicherungsmakler), che rappresentano il Cliente, i quali solo per servizi di consulenza, ma non di intermediazione, potranno venire remunerati a fees (aggiuntive alle commissioni percepite dalle Compagnie) solo da clienti “non-consumer” o “business customers” (persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale)

alle quali si affiancherà la nuova figura dei consulenti assicurativi indipendenti (“insurance consultant”) i quali potranno essere remunerati solo tramite fees e solo da clienti “consumer” (persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta). Nel caso l’attività di intermediazione dovesse generare commissioni da parte delle Compagnie, tale forma di remunerazione dovrà essere obbligatoriamente retrocessa al Cliente.

2. non è previsto obbligo di disclosure sulle commissioni percepite

3. i comparatori on line che vendono prodotti assicurativi, sono considerati alla stregua degli altri intermediari di assicurazione

4. per gli intermediari vige ora un divieto di percepire fees, brokerage o commissioni qualora i prodotti assicurativi siano venduti ai Clienti con uno sconto rispetto ai premi «di tariffa» (in accordance): non varrà più quindi la regola pubblicitaria del se compri ora, per te un mese gratis; se compri da me risparmi «X» o «x%». La competizione andrà fatta sul piano servizio e non sul prezzo!!

5. gli Assicuratori avranno l’obbligo di destinare l’80% della remunerazione percepita su un conto a favore dei Clienti e di trattenere il restante 20% a copertura dei costi di gestione e amministrativi

6. con riguardo al POG sono state introdotte specifiche procedure di approvazione preventiva da parte di Assicuratori e Intermediari

  • a. del contenuto e della forma dei prodotti da distribuire
  • b. per l’individuazione del target market e dei rischi da coprire

7. Assicuratori e intermediari dovranno agire secondo il principio del “migliore interesse” del Cliente (sezione 48a VAG Versicherungsaufsichtsgesetz) riportando periodicamente ai Clienti la composizione di fondi di investimento nei quali gli stessi detengono quote

8. sono state regolamentate le pratiche di vendita abbinata e aggregata (tying e bundling) con una precisa informativa pre-contrattuale da rendere ai Clienti (sezione 7 VVG Versicherungsvertragsgesetz)

9. relativamente all’intermediazione a distanza di contratti assicurativi, vige un obbligo di consulenza continuativa

10. gli intermediari ed i loro dipendenti avranno un obbligo formativo minimo di almeno 15 ore l’anno.

È poi da segnalare, relativamente ai prodotti assicurativi legati al credito, spesso costosi e poco trasparenti per i Clienti, che potrebbe essere introdotto un divieto di vendita congiunta.
Le autorità stanno altresì pensando di introdurre e regolamentare una sorta divieto di doppia consulenza per assicuratori e intermediari (una volta che il broker ha fornito la sua raccomandazione personalizzata al Cliente, la compagnia di assicurazioni non può più fare altrettanto – ma non è ancora chiaro se la regola varrà anche viceversa).

Lituania

Una bozza della nuova normativa nazionale è stata predisposta alla fine del mese di maggio e la relativa consultazione è terminata il 19 giugno scorso.
In attesa della versione definitiva ecco i principali punti sui quali soffermare l’attenzione:

  • 1. le raccomandazioni personalizzate rese dagli intermediari in forma indipendente ai Clienti dovranno essere fornite per tutti i prodotti assicurativi e dovranno essere remunerate a fee dai clienti stessi
  • 2. per qualsiasi attività di distribuzione assicurativa dovranno essere evitati e/o gestiti secondo determinate procedure eventuali conflitti di interesse, e in questo caso presentati al momento della prestazione o in tempo utile prima della conclusione di un contratto
  • 3. un broker ha il diritto previa acquisizione di idoneo mandato rilasciato dal Cliente di rappresentare e svolgere attività di consulenza, conclusione, gestione di contratti assicurativi e relativi sinistri.
  • 4. con riguardo alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo (IBIPS) o di un servizio ad essi collegato, nel momento in cui gli Assicuratori o gli intermediari percepiscano direttamente o indirettamente un compenso di qualsiasi natura (diverso da quello percepito dal Cliente sotto forma di fee) dovranno provare che tale compenso non lede e non costituisce pregiudizio degli interessi del Cliente.
  • 5. nel testo viene purtroppo fatta “confusione” tra diversi termini fondamentali quali “consumer” (consumatore), “customer” (cliente), “policyholder” (contraente), “insured person” (assicurato), “beneficiaries” (beneficiari” e “injured third parties” (terzo danneggiato) : cosa che può comportare non poche criticità in quanto, a seconda del modo in cui viene costruita la frase, i vari termini possono assumere significati sensibilmente diversi tra loro.
  • 6. tutti i distributori devono rifarsi al principio di adeguatezza nella vendita di prodotti assicurativi

L’associazione degli intermediari si sta adoperando per correggere l’uso anomalo dei termini (cosa che peraltro se ben ricordate avevamo fatto anche noi durante i lavori di trasposizione della IMD nel CAP) e per far sì che:

  • • gli Assicuratori siano più trasparenti,
  • • ci sia maggiore flessibilità per gli intermediari nel poter rappresentare i clienti,
  • • sia prevista adeguata informazione ai clienti che utilizzano siti internet per i loro acquisti (secondo quanto previsto dall’art. 23.5 della IDD)
  • • le sanzioni amministrative/pecuniarie siano differenziate in modo da garantire certezza e garanzia di congruità all’errore o alla violazione commessa

Belgio

La legislazione nazionale prevede :

  • • l’utilizzo delle norme mutuate da MiFID I per il settore assicurativo (prodotti di investimento assicurativo IBIPs + polizze vita legate al solo rischio di premorienza + prodotti danni)
  • • l’obbligo di informativa al cliente anche sulla natura e sull’importo delle commissioni
  • • l’obbligo di distribuire solo prodotti adeguati (suitability)

L’associazione dei brokers si è impegnata a fornire ai propri iscritti vari tools per aiutarli a:

  • • gestire e dirimere eventuali conflitti di interesse
  • • fornire la necessaria informativa pre-contrattuale
  • • rendere trasparente la politica di remunerazione
  • • rapportarsi correttamente con gli “inducements” (incentivi e retrocessioni)

Polonia

In Polonia si discute e ci si domanda quale agente (dipendente) di una Compagnia assicurativa abbia interesse a seguire le previsioni di un atto che implementi la IDD nella legislazione nazionale, in quanto un Agente deve agire “fedelmente” nei confronti della propria Mandante.

La definizione di “distribuzione” da un punto di vista legale nel sistema polacco è particolarmente ampia in quanto include:

  • • l’attività di informazione, proposizione e studio e consulenza, propedeutica alla conclusione di contratti assicurativi
  • • la predisposizione di accordi di collaborazione tra compagnie e intermediari, atti a fornire un servizio ai clienti
  • • l’attività di assistenza nell’esecuzione e nella gestione (anche in caso di sinistro) di contratti assicurativi e di garanzie assicurative

Inoltre in Polonia molti brokers detengono quote azionarie di società agenziali plurimandatarie

Il draft di implementazione della IDD anticipa parecchie previsioni che vanno a regolamentare il conflitto di interessi e la trasparenza, statuendo:

  • • il divieto per i brokers di detenere quote azionarie nel capitale sociale di società agenziali e viceversa
  • • il divieto di esercitare contemporaneamente l’attività di broker e agente ( separazione delle competenze) in quanto risulterebbero in concorrenza tra loro
  • • l’obbligo per un agente di agire onestamente, professionalmente e con correttezza nell’ottica di raggiungere il “miglior interesse” del proprio Cliente (art. 17 IDD); principio che contrasta con l’attuale obbligo di “servire” la Compagnia
  • • la raccomandazione personalizzata costituisce già, per definizione, parte integrante dell’attività di distribuzione assicurativa, quindi ci si domanda su cosa debba vertere la raccomandazione personalizzata fatta da un Agente

Regno Unito

Il Regno Unito attuerà la trasposizione della direttiva nonostante i piani per lasciare l'UE nel 2019.

La IDD avrà comunque un impatto limitato poiché replica molte delle disposizioni di fatto già in vigore attraverso una combinazione di previsioni normative contenute nel Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA”) cui sono affiancate le regole dettate dalla FCA - Financial Conduct Authority- .

Il 22 maggio 2017 si è conclusa la pubblica consultazione richiesta dal Ministero del Tesoro britannico, ed il 5 giugno 2017 quella richiesta dalla FCA sulla base di alcune proposte di modifica che prevedono:

  • • la creazione di nuove regole per rafforzare la promozione del “miglior interesse dei clienti” - customers’ best interests- anche sotto il profilo della remunerazione degli intermediari,
  • • un maggior controllo delle catene di distribuzione (inclusa l’attività dei wholesale brokers),
  • • nuove regole di disclosure pre-contrattuale che prevedano di specificare se l’intermediario agisca per conto del cliente o per conto degli assicuratori,
  • • la disclosure sulla natura (in relazione al tipo di remunerazione) e la provenienza (in relazione alla base della remunerazione: premio pagato o fondi dell’Assicuratore) delle commissioni percepite
  • • che sulla base delle informazioni acquisite con il test di “demand and needs” la proposta di un contratto sia ritenuta appropriata quando l’intermediario abbia fornito una polizza che risponda semplicemente alle sue generiche richieste e alle esigenze dichiarate
  • • diverse modifiche all'esenzione esistente per gli intermediari ausiliari che vendono prodotti assicurativi, complementari al servizio primario o ai prodotti che essi forniscono
  • • deregolamentare il semplice rilascio di informazioni riguardanti i prodotti assicurativi nei confronti di potenziali clienti

La FCA dovrebbe pubblicare il draft contenente le nuove regole il prossimo mese di settembre.

Conclusioni

ACB è sempre in prima linea pronta a raccogliere le nuove sfide ed a raggiungere nuovi obiettivi e nuovi traguardi al fianco degli intermediari.

Il prossimo appuntamento BIPAR per fare il punto sul recepimento della IDD è fissato a Bruxelles per i giorni 23 e 24 Ottobre 2017. Torneremo quindi in argomento per aggiornarvi sullo scenario, che si va via via configurando.

Siamo sempre più convinti che la figura del broker, forte di una comprovata capacità di sintesi nonchè di analisi del mercato, sarà sempre più cruciale e richiesta, data la crescente necessità da parte dei clienti di ottenere risposte e soluzioni personalizzate per le proprie necessità di tutela.

Attraverso il nostro impegno e gli strumenti che quotidianamente stiamo mettendo a disposizione, di seguito ne cito solo i principali:

  • • i corsi specialistici a vario livello organizzati dalla nostra scuola di formazione, l’Officina del Sapere, che si è recentemente dotata di un comitato scientifico di tutto rispetto;
  • • la convenzione con l’Università Bocconi per il tirocinio di stagisti;
  • • le verifiche di compliance e governance mirate ad anticipare gli effetti legati agli adempimenti del POG e della IDD;
  • • la predisposizione dei “Quaderni” di Master Class, in particolare il primo volume riguarda la compliance dell’Azienda Broker, mentre il secondo, di prossima uscita, verterà sull’approccio da seguire con il Cliente
  • • la partecipazione attiva al progetto A C B -Automatic Communication Broker – ora in fase di attivazione da parte di SHARE -l’Associazione delle Software House Assicurative in Rete- per consentire alle piattaforme informatiche dei broker di “colloquiare” con quelle degli Assicuratori al fine di scambiare in sicurezza e con rapidità dati tecnici ed amministrativi
  • • la “app” per smartphone e tablet che consente di restare sempre informati sul mondo dell’intermediazione e sulle iniziative di ACB
  • • l’archivio dei “curriculum” accessibile dal sito internet dell’Associazione, che consente di unire domanda e offerta di prestazioni professionali
  • • il servizio di gestione dei reclami, secondo le procedure previste da IVASS

siamo convinti che gli intermediari “ACB” avranno costantemente le giuste chiavi di accesso per cercare, identificare, creare e proporre soluzioni sempre più innovative nel processo di trasferimento dei rischi, offrendo ai propri Clienti un servizio sempre al più alto livello e diventando al contempo un partner sempre più affidabile e ricercato anche da parte degli Assicuratori.

Davide Vacher
Responsabile Intermediazione Mansutti SpA
membro Giunta Esecutiva ACB



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30 MAGGIO - MASTER FINE ART

Il 30 maggio scorso, nell’ambito delle ore di aggiornamento professionale previste da L’Officina del Sapere, la Scuola di Formazione di ACB, si è tenuta un’interessante iniziativa concretizzatasi in una Master Class che si è svolta allo Sheraton Diana Majestic di Viale Piave 42 a Milano, e che aveva come tema una sfaccettatura del mondo assicurativo non privo di un suo particolare fascino: Fine Art e Auto Classiche.


Con la collaborazione di AXA Art, Compagnia come noto specializzata in questi settori, si sono approfondite le tematiche relative alle opere d’arte, non solo in relazione al rischio furto ma anche dei più importanti aspetti relativi a danneggiamento e deprezzamento, con l’illustrazione delle particolari garanzie che possono venir concesse per una copertura modulare e completa.

Una specifica parte della trattazione è stata dedicata, con la partecipazione di un esperto conosciuto a livello internazionale, anche agli aspetti delle auto d’epoca, di cui sono state evidenziate caratteristiche e problematiche burocratiche e assicurative.

Il rilevante interesse dimostrato dai partecipanti alla giornata ha portato a programmare una web conference definendo la data del 26 ottobre prossimo per approfondire questi particolari ambiti talvolta poco analizzati .

Mario Ferrari
ACB



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CYBER RISKS & IT SECURITY – Il Workshop

Il 23 maggio scorso si è tenuto a Roma, presso la prestigiosa sede del broker GBSAPRI SpA, in Via Nomentana, il workshop "Cyber Risks & IT Security", organizzato da ACB in collaborazione con “L’Officina del Sapere”.
La materia è di grande attualità e di sicuro interesse, tenuto conto che gli attacchi cyber sono sempre più frequenti e sofisticati, con un grado di complessità crescente che richiede alle imprese continui aggiornamenti.


Il convegno ha visto la partecipazione, in qualità di relatori, di esperti tecnici del settore - rappresentanti di prestigiose compagnie assicuratrici - ed esperti legali, riuniti per parlare di cyber risks e rischi legati alla sicurezza informatica all’interno delle strutture aziendali, con ampi approfondimenti inerenti le novità giurisprudenziali in tema di crimini informatici, investigazioni digitali, spionaggio industriale elettronico, novità normative in tema di diritto e informatica.

E’ stato anche dato ampio spazio alla descrizione degli “incident cases” più eclatanti, accaduti recentemente. Ospiti dell’iniziativa alcuni risk managers di importanti aziende, pubbliche e private, che hanno dimostrato vivo interesse per la materia.

Le promotrici dell’evento – Marisa Abbati e Antonella Pantano – amministratori di GBSAPRI (Marisa è anche la Vicepresidente di ACB, ndr) , hanno dato vita a questa iniziativa nella consapevolezza che in questo momento socio-culturale approfondire il tema del rischio cyber possa dare un importante contributo, sia alle aziende, allo scopo di definire una strategia di difesa, sia agli assicuratori, affinché si sentano invogliati, dall’interesse della platea, ad affinare e migliorare i prodotti esistenti.

Per quanto riguarda ACB, il team dell’Associazione si è reso disponibile, non solo per organizzare e coordinare i vari interventi, ma anche per stabilire tempi e modi di “somministrazione”, in modo da rendere l’evento vivace e ricco di spunti di interesse.

La durata del convegno – 8 ore – ha consentito anche di apprezzare un momento conviviale, durante il quale è stata possibile una simpatica interazione tra gli ospiti e l’approfondimento di tematiche soggettive, relative a procedure aziendali specifiche, che hanno dato ancora più risalto alle soluzioni prospettate durante il convegno.

Marisa Abbati
GBSapri SpA



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ATTACCHI INFORMATICI E CYBER SECURITY; A CHE PUNTO SIAMO?

Breve rassegna dei principali interventi del legislatore comunitario, in vista del loro recepimento nel nostro Paese
Nell’ambito del presente intervento faremo il punto sulle ultime novità normative in materia di Cyber risk, un tema sempre più al centro dell’attenzione, come testimoniato dalle notizie riportate dagli organi di informazione e dalle statistiche, sia a livello locale che globale.


Secondo il Garante della Privacy, infatti, nel 2015 i Cyber crimini in Italia hanno subito un incremento del 30%, con una particolare concentrazione nell’ambito delle imprese. La tendenza è confermata anche a livello mondiale; sempre nel 2015, infatti, la spesa per la sicurezza informatica è stata di 84 miliardi di dollari, valore che per gli analisti è destinato a crescere fino a 125 miliardi di dollari entro il 2020.

Nel contesto che abbiamo sinteticamente descritto, il legislatore comunitario non è rimasto alla finestra; oltre al noto Regolamento europeo sulla privacy (Regolamento UE 2016/679, da ora anche il “Regolamento”), infatti, l’Unione europea è intervenuta con la Direttiva UE 2016/1148 del Parlamento e del Consiglio del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'Unione - «Direttiva NIS».

La Direttiva NIS, che deve essere recepita dai Paesi membri entro il maggio 2018 (data importante, perché rappresenta anche quella di entrata in vigore del Regolamento), impone agli Stati membri di adoperarsi al fine di rafforzare la cooperazione tra gli stessi, nell'ottica di un maggiore scambio delle informazioni.

I punti focali della Direttiva NIS sono:

  • • aumento dei livelli di Cyber security ed incremento della cooperazione tra i singoli Stati dell’Unione
  • • gestione dei rischi di «reporting» degli incidenti più rilevanti, da parte degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali
  • • adozione di una strategia nazionale in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi.

Ogni Stato dovrà individuare uno o più CSIRT (Computer Security Incident Response Team) responsabili del monitoraggio degli incidenti a livello nazionale, con lo scopo di diffondere informazioni su rischi ed incidenti, condividendo le informazioni in suo possesso.

Per sostenere e agevolare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri, la Direttiva prevede l’istituzione di un gruppo di cooperazione, composto da rappresentati degli Stati membri stessi, della Commissione UE e dall’ENISA (European Union for Network and Information Security Agency), con l’obiettivo di pianificare, guidare, segnalare e condividere.

Gli Stati membri dovranno provvedere, affinché gli operatori di servizi essenziali adottino misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Ma chi sono gli operatori dei servizi essenziali? Sono tali i soggetti pubblici o privati che, appartenendo alle categorie (cfr. allegato 2 della Direttiva) energia, trasporti, settore bancario, settore sanitario, fornitura e distribuzione di acqua potabile, infrastrutture digitali, infrastrutture dei mercati finanziari, soddisfano i criteri di seguito riportati:

  • 1. si deve trattare di un soggetto che fornisce un servizio essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali
  • 2. la fornitura di tale servizio dipende dalla rete e dai sistemi informativi
  • 3. un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura di tale servizio.

Il tema dei criteri di identificazione degli operatori dei servizi essenziali non è di poco conto, rappresentando uno dei punti focali della Direttiva NIS, a mente della quale, tra l’altro, gli stessi d evono essere sottoposti a riesame periodico.

Attenzione, anche i fornitori di servizi digitali, tra i quali la Direttiva cita i mercati on-line, i servizi di cloud e i motori di ricerca, saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza appropriate e a notificare incidenti rilevanti.

E in Italia nel frattempo che cosa succede? Nelle more del recepimento della Direttiva NIS, il 17 febbraio 2017 è stato approvato il DPCM (decreto del presidente del consiglio dei ministri), che ha definito il nuovo programma nazionale in materia di Cyber Security.

Il decreto attribuisce più ampi poteri al DIS (Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), inserendo al suo interno il NSC (Nucleo Sicurezza Cibernetica), con l’obiettivo di realizzare una risposta coordinata ed efficace contro le cyber minacce.

Avv. Andrea Maura



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CYBER RISK & CYBER SECURITY
COME DIFENDERSI DAI RISCHI INFORMATICI

Il 2016 è stato un anno nero per gli attacchi informatici subiti in Italia.
Secondo il Rapporto Clusit 2017, realizzato dall’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, l’Italia è entrata per la prima volta nella top ten dei paesi che hanno registrato gli attacchi più gravi e con il maggior numero di vittime.


Nel nostro Paese sono diffusi in particolare i “ransomware” (+116% dei casi nel 2016), attacchi realizzati attraverso dei malware che criptano i file dell’hard disk, recuperabili poi dall’utente attraverso il pagamento di un riscatto. E proprio questa forte diffusione denota la scarsa preparazione degli utenti, che non si rendono conto del pericolo a cui espongono sé stessi o la propria azienda cliccando su link non affidabili.

Il data breach, ovvero la violazione dei dati personali, che ha colpito Yahoo e i suoi utenti, oltre ad un forte danno di immagine ha portato anche alla diminuzione delle quotazioni di Yahoo nell’ambito dell’acquisizione di Verizon. E WannaCry, l'attacco hacker messo a segno lo scorso 12 maggio che ha colpito oltre 150 paesi e fatto almeno 200.000 vittime, ha dato nuovamente risonanza all’importanza della sicurezza informatica.

Tutelare la propria azienda dagli attacchi informatici dovrebbe quindi essere fra le priorità di qualsiasi impresa: i danni che possono conseguire possono infatti compromettere la continuità del business e la reputazione dell’azienda con danni ingenti ai conti economici.

Tuttavia, secondo l’“Osservatorio Information Security e Privacy” del Politecnico di Milano, nel 2016 gli investimenti in Italia in Information Security sono aumentati solo del 5% rispetto all’anno precedente (raggiungendo quota 972 milioni di euro) e solo il 28% delle imprese ha dato vita a progetti strutturati. In generale si rileva una scarsa maturità organizzativa e una consapevolezza limitata delle implicazioni dei Cyber Risk: gli investimenti sono stati motivati principalmente da necessità di adeguamento normativo (48%) o come conseguenza di attacchi subiti (38%).

Per fornire alle imprese soluzioni integrate per una migliore e più efficiente gestione dei rischi informatici, lo scorso settembre Assiteca, in partnership con una società di consulenza informatica, ha costituito una nuova società: Assiteca Sicurezza Informatica.

I cambiamenti di mercato, lo sviluppo della supply chain delle aziende, che sempre più spesso si interfacciano con un'ampia base di fornitori, e l’irrompere dell'innovazione tecnologia fanno sì che la strategia di risk management debba necessariamente essere focalizzata sulle attività di prevenzione al fine di evitare gli eventi dannosi e, ove si presentino, mitigarne l'impatto trasferendo al mercato assicurativo un rischio residuo conosciuto e correttamente valutato.

La conoscenza delle vulnerabilità fornisce gli elementi necessari per predisporre un adeguato piano di sicurezza. In quest’ottica rientrano le attività offerte da Assiteca Sicurezza Informatica di vulnerability assessment, mirate a individuare le vulnerabilità dell’azienda e identificare gli elementi potenzialmente oggetto di attacchi o tentativi di intrusione, e i penetration test, che simulano un vero e proprio attacco ai sistemi e consentono di programmare le azioni da intraprendere per eliminare le criticità emerse.

La prima breccia nella sicurezza di un sistema è però spesso riconducibile a comportamenti non corretti dei dipendenti dovuti principalmente a distrazione, superficialità o negligenza. La formazione dei propri collaboratori tesa a diffondere la cultura e la conoscenza dei rischi si rivela quindi fondamentale.

Il mercato assicurativo, seppur con un numero di compagnie specializzate nel ramo ancora limitato, mette a disposizione soluzioni specifiche per tutelarsi dai danni provocati dal Cyber Crime:

  • • Polizze cyber, che coprono i danni materiali (incendio, guasto, furto di macchinari) e immateriali (perdita di dati da virus), diretti e indiretti (perdite di profitto) e le Responsabilità Civili vs terzi (fornitori, clienti, etc.) dei quali l’azienda assicurata detiene informazioni sensibili, critiche, commerciali, che costituiscono proprietà intellettuale o personale, “protette” ai termini delle relative leggi.
  • • Polizze Crime, che proteggono da furti di denaro, valori, merci, e altri beni avvenuti tramite atti illeciti informatici, cioè frodi informatiche perpetrate sia all’interno (infedeltà dei dipendenti) sia all’esterno dell’azienda.
  • • Polizze di Responsabilità Civile Professionale, dedicate agli operatori dei servizi IT, che coprono le richieste di risarcimento per errori o omissioni occorsi nell’esecuzione di un servizio o di una prestazione informatica professionale, come ad esempio lo sviluppo di un software o di un sito informatico.

Gabriele Giacoma,
Amministratore Delegato Assiteca Sicurezza Informatica



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ACB RISPONDE

La nuova rubrica all’interno della Newsletter dove l’Associazione risponde ad alcuni quesiti che sono pervenuti alla nostra segreteria.
Quesito su COWORKING AZIENDALE
Spett.le Associazione sono un broker assicurativo e vi scrivo per avere dei chiarimenti circa il c.d. coworking aziendale; nello specifico avrei necessità di sapere se a livello normativo vi siano delle esclusioni e/o impedimenti circa la possibilità per gli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A e B del RUI di condividere alcuni spazi dei propri uffici, attraverso la pratica del coworking.


L’Associazione risponde

Gentile Associato,
come da Lei rilevato si sta diffondendo in vari settori la pratica del c.d. coworking aziendale; trascriviamo qui di seguito quanto risposto dall’IVASS in merito alla problematica segnalata.

Si riscontra la comunicazione con la quale codesta Associazione fa presente che, nel settore nell’intermediazione assicurativa, si sta diffondendo il fenomeno del c.d. coworking aziendale, cioè di uno spazio di lavoro condiviso che offre possibilità di avere a disposizione un ufficio e i suoi servizi, pur mantenendo un’attività indipendente, e chiede se vi siano esclusioni e/o impedimenti circa la possibilità per gli intermediari assicurativi di condividere alcuni spazi dei propri uffici, attraverso la pratica del coworking.

Al riguardo, appare opportuno premettere che il coworking, dal punto di vista giuridico, è un contratto atipico che si caratterizza per la messa a disposizione di una postazione lavorativa e per l’erogazione di vari servizi quali ad esempio la linea telefonica, la connessione internet, la possibilità di fruire di sale di attesa o sale riunioni, la pulizia dei locali, il servizio di segreteria etc.

Trattandosi di un contratto atipico, i cui contenuti sono definiti di volta in volta nell’accordo intervenuto tra le parti, non è possibile valutarne a priori la conformità alla disciplina in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa.

D’altro canto, si richiama l’attenzione su alcune criticità che si collegano a questa e simili forme di organizzazione del lavoro:

  • 1. la condivisione degli ambienti, soprattutto se non supportata da un’efficiente organizzazione, può esporre l’intermediario e l’impresa a significativi rischi operativi. Si pensi ad esempio ai rischi connessi:
    • 1) alla sicurezza e affidabilità delle tecnologie informatiche utilizzate;
    • 2) alla corretta archiviazione della documentazione contrattuale;
    • 3) al rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
  • 2. la creazione di una comunità di coworking intesa come gruppo collaborativo e informale può generare confusione tra i consumatori, circa il ruolo e l’attività di ciascun intermediario rispetto agli altri coworkers.

Pertanto, pur nella consapevolezza del ruolo sociale ed economico di questa forma di organizzazione del lavoro, si ritiene che eventuali situazioni di coworking debbano essere valutate in concreto, ai fini della conformità alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di intermediazione assicurativa e debbano comunque garantire la piena e chiara identificabilità da parte della clientela del ruolo e dell’attività svolta da ciascun coworker, la sicurezza e la riservatezza dei dati gestiti, la univoca riconducibilità a ciascun coworker dei flussi generati dalla relativa attività.

Mario Ferrari
ACB



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UNA VITA DA INTERMEDIARIO - AD USUM DELPHINI Seconda Puntata

Il rapporto tra un padre titolare di una società di brokeraggio e il figlio che vuole entrare nell’azienda di famiglia. Una lettura da consigliarsi a chi vuol dare le necessarie informazioni a elementi nuovi da inserire nella propria struttura e a chi ritiene utile ricordare i passi essenziali dell’attività.


Giuseppe si fermò a parlare con il figlio Giacomo, che aveva affrontato il giorno precedente il test sulla formazione.

“Allora, come è andata?” chiese Giuseppe, tra l’incuriosito e il preoccupato.

“Benissimo naturalmente, buon sangue non mente...” rispose allegro Giacomo

“Scherzi a parte, raccontami qualcosa di più.”

“Sessanta ore di lezioni sono in effetti un impegno non indifferente ma fortunatamente ho scoperto che in Associazione avevano già predisposto una piattaforma di e-learning che ti permetteva di studiare secondo le tue esigenze, sul computer di casa e all’ora che ti era più congeniale, in totale autonomia. E gli argomenti, anche a prescindere dall’obbligatorietà, erano come mi avevi accennato piuttosto interessanti: Qualcuno di più e qualcuno di meno, ma si lasciavano studiare…”

“Ad esempio?”

“Evidentemente i gusti possono variare da individuo a individuo, ma come tu sai mi appassionano di più gli aspetti tecnici che quelli amministrativi. Mi sono reso conto che non si può totalmente ignorare nemmeno questi ultimi, che comunque, insieme ad aspetti più legali e normativi, fanno riferimento a tematiche interessanti, quali la gestione dei rapporti di intermediazione, le procedure e le modalità distributive e il marketing e le tecniche di comunicazione.”

“E nell’ambito tecnico?”

“Ho trovato più Rami di quello che pensavo… oltre a quelli Vita ce ne sono 18! E proprio quelli Vita mi sembrano i più ostici, mentre in quelli Danni ho trovato momenti interessanti: non esiste solo il Ramo RC Auto, ma si varia dagli altri aspetti di responsabilità – mi è piaciuta la RC Prodotti – ai Rami classici quali l’Incendio e Furto o gli Infortuni e Malattia, ad altri Rami di cui non conoscevo l’esistenza.”

“Mi pare che ti stia convincendo che fare l’assicuratore richieda una certa cultura: i Rami Vita non sono in genere il core business di una società di brokeraggio, ma bisogna conoscerne almeno i principi. Ma quali sono i Rami che ti sono apparsi completamente nuovi?”

“Più di uno: ad esempio i Rami Crediti e Cauzioni pensavo fossero un’attività bancaria e l’Assistenza un ambito non assicurativo. E le Perdite Pecuniarie, che mi pare lascino più spazio alla fantasia. E ci sono anche aspetti di rilevante attualità.”

“Spiegami…”

“Le parti di cui mi avevi accennato dedicate al Terrorismo, al Cyber Risk, ai Rischi Catastrofali sono quasi avvincenti e gli aspetti di Mergers & Acquisitions e dei Rischi Reputazionali suscitano curiosità diverse. Non vanno poi trascurati gli accenni informatici. Sono invece un po’ perplesso sulla Riassicurazione, ma non mi pare rientri nel campo delle nostre attività.”

“In effetti noi non ci occupiamo direttamente di riassicurazione, ma conoscerne il meccanismo ti potrà essere talvolta utile. Comunque complimenti, mi pare tu ti sia fatta una conoscenza complessiva che sarà un’ottima base su cui costruire le tue esperienze. Ma non mi hai ancora detto nulla del test finale…”

“Come previsto dall’IVASS, sono dovuto recarmi nella sede della nostra Associazione e rispondere alle domande predisposte in un apposito questionario elettronico: ne ho sbagliato solo due e sono passato alla grande!”

“Bravissimo. Adesso possiamo provvedere alla tua iscrizione alla sezione E del RUI. Ma come ci siamo detti lo studio non finisce qui: se vuoi diventare un Broker potenzialmente titolare della nostra società dovrai anche passare la prova di idoneità IVASS e iscriverti alla Sezione B.”

“Mi sono già informato. La prova consiste in un esame scritto articolato in quesiti a risposta multipla. Come mi avevi preannunciato, per i candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione assicurativa, le materie vanno dal diritto delle assicurazioni alla disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione, dalla tecnica assicurativa alla disciplina della tutela del consumatore. Non è poco… per chi poi vuole esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa la prova verte anche sulla disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione e sulla tecnica riassicurativa.”

“Di riassicurazione potremo eventualmente parlare in futuro, per ora occupiamoci di intermediazione assicurativa: ricomincia a studiare in attesa che l’IVASS indica la prova come fa una volta all’anno tutti gli anni.”

“E c’è chi dice che occuparsi di assicurazioni è sempre meglio che lavorare...”

“La professionalità, su cui mi sentirai ripetermi a costo di diventare noioso, è un requisito sempre più necessario: anche le nuove direttive europee di cui avremo occasione di parlare non potranno che portare a selezioni sempre più pesanti all’interno della nostra categoria, che potranno venir affrontate solo con preparazione e specializzazione. E tu quindi non potrai limitarti a studiare ma dovrai incominciare a vivere e capire la vita della nostra azienda.”

“Immagino ci siano diverse possibilità di affrontare l’attività aziendale…”

“Naturalmente sì, ma secondo me oggi il cliente deve necessariamente essere al centro dei processi aziendali. Le sue esigenze sono gli obiettivi di mercato, i servizi per informarlo il corretto modo di comunicare: una presenza e una assistenza costanti costituiscono la merce di scambio per coglierne i favori. Questo in sostanza è l’approccio Customer Centric, un modello di business che si è evoluto definendo nella centralità del cliente il vero valore aggiunto per sviluppare se stessi. Ti sembrerà forse più filosofia che pratica ma condividendo questa impostazione potremmo sempre più trovare soluzioni coerenti tra di loro in grado di supportare al meglio il nostro lavoro.”

“Fammi capire meglio...”

“Proviamo ad esemplificare in estrema sintesi. Premesso che mantenere un cliente costa meno di acquisirne uno nuovo, noi ci occupiamo delle esigenze assicurative dei nostri clienti, degli aspetti finanziari dei nostri clienti, dei sinistri dei nostri clienti, dei reclami dei nostri clienti e cerchiamo, anche tramite i nostri clienti, di acquisirne nuovi clienti. Abbiamo quindi un settore commerciale (che cura anche la Customer Satisfaction dei nostri clienti), un settore tecnico (che svolge anche attività di Risk Management per i nostri clienti), un settore sinistri (che segue la liquidazione dei sinistri dei nostri clienti), un settore amministrativo (che si occupa anche della regolarità contabile delle coperture dei nostri clienti) e una Direzione Generale che coordina e decide i rapporti tra gli uffici e i nostri clienti. Di ognuno di questi settori avremo occasione di approfondire insieme struttura e caratteristiche, ma spero che l’aver insistito sul concetto di ‘nostri clienti’ possa averti dato una prima sensazione d’insieme.”

“Penso di si. È in effetti intuibile come l’intermediazione delle polizze dei nostri clienti costituisca, tramite le provvigioni che ci corrispondono le Compagnie, la nostra principale fonte di ricavi.”

“Quanto dici è vero, ma merita un approfondimento. Tra i nostri ricavi possono esserci anche le c.d. fees, cioè gli onorari che talvolta otteniamo direttamente dai clienti, che possono anche aiutare a superare il naturale conflitto di interessi che è alla base della remunerazione provvigionale dalle Compagnie: se rimettendo sul mercato le polizze di un cliente otteniamo un risparmio p.e. del 30% complessivo, il cliente ci sarà grato e probabilmente si fidelizzerà sempre più, ma i nostri ricavi in quel contesto si saranno abbattuti del 30%! Ma è forse prematuro approfondire aspetti di politica aziendale che avremo sempre maggior occasione di trattare nel prossimo futuro.”

“Mi pare di aver capito l’importanza di gestire al meglio i nostri clienti. Ma qual è l’approccio con un potenziale cliente nuovo, quello che gli inglesi chiamano prospect?”

“Anche su questo aspetto, sopportami, devo parlanti di professionalità. Succede piuttosto spesso che il contatto tra intermediario e prospect si concretizzi in un’offerta di sconto sulle polizze in vigore, ma credo risulti evidente come se le polizze sono gravemente inadeguate tali rimangono anche costando un poco di meno. Solo per capirci al volo, professionalità dovrebbe voler dire prescindere almeno inizialmente dalla situazione assicurativa del prospect, esaminando prima le sue esigenze, possibilmente con strumenti adeguati, e solo dopo confrontando tali esigenze con le polizze in essere. Probabilmente una fatica iniziale maggiore, ma un investimento fruttuoso nel medio periodo.”

“Ferma restando, ormai l’ho capito, la necessità di continuare a studiare, da dove ritieni potrei cominciare per affrontare problematiche più tecniche?”

“Come sai, noi siamo certificati per la Qualità e tale certificazione ripercorre l’attività aziendale, certificandone appunto i processi e fissando degli obiettivi organizzativi da raggiungere quali indicatori di performance e livelli di customer satisfaction. Tu potresti semplicemente procedere come alcuni verificatori fanno durante le visite ispettive: partire da un sinistro complesso, ricostruirne la trattativa con Compagnia, Assicurato e Periti, confrontare le caratteristiche del sinistro con le condizioni di polizza e le condizioni di polizza con le effettive necessità del cliente al momento della stipulazione del contratto. Si potrebbe anche seguire l’iter opposto, l’importante che si mantenga sempre viva l’attenzione su teoria e pratica e sulle azioni di tutti i coinvolti: l’esperienza la si fa anche sul lavoro altrui.”

“Quindi dovrei anche verificare che sia gli aspetti di compliance che quelli amministrativi e finanziari vengano rispettati, così come i principi di trasparenza e adeguatezza nei confronti del cliente?”

“Proprio così: ogni momento della consulenza, dell’intermediazione e della gestione va coordinato nell’interesse del cliente e quindi nell’interesse della sicurezza anche futura della nostra azienda. Non c’è naturalmente la pretesa di sapere tutto di tutto, ma avere la sensibilità di quanto potrà essere gestito al meglio dalla nostra struttura e di quanto invece potrà richiedere interventi specialistici esterni può essere essenziale. Tu stesso ti sei stupito di quanti Rami Danni ci siano e di come alcuni di essi possano risultare sconosciuti. Dare il servizio migliore al cliente vuol dire dargli le migliori risposte in relazione alle sue effettive esigenze, che possono anche essere particolari e inusuali e quindi necessitare di conoscenze specifiche o dell’intervento di chi opera stabilmente nel settore: e tutto questo sarà fonte di esperienza per saper individuare le aree suscettibili di approfondimento e conoscerne gli aspetti peculiari.”

“Non si finisce mai di imparare, concetto accettato; mi auguro che non ci siano solo trattative complicate e difficili…”

“Le cose facili sono quelle che si conoscono, diceva qualcuno, e in effetti acquisire e gestire il portafoglio di un cliente può avere diversi gradi di difficoltà: è il metodo di approccio di cui ti accennavo prima che può fare la differenza.”

“Va bene, il perimetro in cui provare a muovermi mi sembra sufficientemente accennato; inizierò ad aggirami tra gli uffici per capirne qualcosa di più per poi seguire quelle tracce di certificazione di cui mi hai accennato.”

“Se vuoi, quale prima esemplificazione pratica, potremmo vedere insieme il General File di questo cliente che ho sulla scrivania e ripercorrerne i momenti essenziali.”

“Volentieri: credo vorrai dimostrarmi che, presupposto della certificazione, e comunque del lavorar bene, è il tenere traccia di tutto quanto si fa...”

“Assolutamente vero: l’avere il riscontro di ogni attività svolta ti permette di ricostruire le situazioni anche in assenza di chi le ha seguite in passato ed ha sempre un’importanza essenziale in eventuali conflitti con Clienti, Compagnie e, perché no, Enti di Vigilanza. Proviamo a sfogliare velocemente questo file cartaceo anche se saranno poi necessari approfondimenti che potrai ottenere anche dal software dei diversi settori.”

“Pronto alla partenza…”

“Il foglio che vedi per primo è la lettera di incarico che ci ha rilasciato questo cliente: è un incarico di questo tipo che ci legittima a poterci recare presso le imprese assicuratrici per porre in atto l’attività intermediativa e di assistenza. La lettera di incarico può essere ampia o ristretta, concernere tutto il portafoglio o solo particolari settori, essere in esclusiva o meno, prevedere se l’attività di consulenza e gestione è svolta a titolo oneroso o gratuito, essere a tempo determinato o indeterminato con possibilità di revoca e comprendere comunque tutti gli ambiti del rapporto. Il contenuto riassume tutti gli elementi essenziali del rapporto cliente/broker e quindi identifica quali sono le attività che quest’ultimo deve effettuare. È in base a tale lettera che si gestiscono anche i rapporti con gli eventuali broker precedentemente presenti per la titolarità delle provvigioni e si imposta il lavoro per le annualità future. Ma anche questo dovrà essere oggetto di approfondimento”

“E quando abbiamo ottenuto la lettera di incarico cosa dobbiamo fare?”

“Monsieur La Palice non potrebbe darti migliori consigli: cerchiamo di capire le effettive esigenze del cliente che potrebbero anche trovare soluzioni non solo assicurative. È questa la fase del Risk Management di cui avrai già assimilato qualche concetto nelle lezioni di formazione: capire e gestire cosa al cliente è utile e necessario. Ci sono tecniche consolidate che potremo applicare e, quando avremo ben dettagliato questi aspetti, dovremo identificare quali sono le soluzioni assicurative da proporre. Qui diventa determinante la conoscenza dei presupposti tecnici e della concreta conoscenza del mercato. E tutti quei Rami che ti sembravano tanti avranno una loro importanza nel risolvere i problemi dell’azienda oggetto delle nostre analisi. Prepareremo quindi un programma assicurativo che andremo a illustrare al cliente per trovare un equilibrio tra necessità di protezione e costi correlati. Quando avremo raggiunto un accordo (di cui dovremo sempre formalizzare presupposti e conclusioni) potremo rivolgerci al mercato assicurativo per verificare le offerte più complete ed economiche. Tali offerte dovranno essere sottoposte al cliente stesso (ho per ora tralasciato gli aspetti formali di informativa precontrattuale, moduli e questionari vari) dal quale ottenere il c.d. ordine fermo da passare alla o alle Compagnie, contenente tutti i dettagli per l’emissione corretta dei contratti voluti. Tali contratti dovranno, una volta emessi, essere da noi controllati, fatti sottoscrivere e restituiti alla Compagnia. E’ in questa prima fase che possono originarsi incomprensioni e problemi che finirebbero per coinvolgere anche la liquidazione dei sinistri: partire bene è una prima garanzia di poter svolgere i nostri compiti in maniera efficiente ed efficace.”

“Quindi senza trasparenza e tecnicità non si va da nessuna parte...”

“No, almeno nel periodo medio-lungo. Avevo conosciuto un broker che richiedeva alle compagnie delle riduzioni di premio tramite appendici per apposizioni di franchigie che non consegnava né comunicava al cliente, risultando così sicuramente concorrenziale, almeno fino al momento del sinistro. Ma pur operando in un’area geografica piuttosto ampia, aveva saturato le sue possibilità in tempi molto brevi. Se voglio coinvolgerti nella mia attività prevedendo un tuo subentro positivo in questa azienda, dovremo avere idee chiare e capacità di adeguarci agli sviluppi normativi e commerciali. Questa volta permettimi di concludere citando Charles Darwin: - Non è la specie più intelligente a sopravvivere e nemmeno quella più forte. È quella più predisposta ai cambiamenti.”

Mario Ferrari ACB



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Chubb è la più grande compagnia assicurativa danni al mondo per capitalizzazione quotata in borsa. Opera in 54 paesi e offre, a livello globale, soluzioni assicurative a imprese di ogni dimensione, a professionisti e famiglie. Opera nel Property & Casualty (P&C) e nell’Accident & Health (A&H), con prodotti sia personalizzati sia standardizzati, attraverso una pluralità di canali.

L’elevata capacità sottoscrittiva e l’attenzione al servizio ci sono riconosciuti dal mercato, soprattutto riguardo l’equità e la tempestività con cui gestiamo i sinistri. Grazie al nostro lavoro accurato, alla passione che ci mettiamo e a decenni di esperienza, realizziamo e forniamo le migliori coperture assicurative a individui e famiglie, nonché alle imprese di ogni dimensione.

Disponiamo di una gamma di prodotti ampia, anche specialistici e innovativi in quanto centrati sui rischi emergenti. Abbiamo una visione globale del business e un’attenzione alle singole specificità locali in ciascuno dei territori in cui operiamo.

Serviamo clienti individuali e famiglie, con una specializzazione nel segmento “Private” dove elevate sono le esigenze di protezione del patrimonio.

Allo stesso modo serviamo imprese di ogni dimensione, anche multinazionali dove, in forza del nostro network che ci consente di operare in circa 200 Paesi, siamo in grado di soddisfare le esigenze più complesse e sofisticate.

Siamo infine tra gli attori protagonisti nel realizzare programmi affinity, dove è interesse del partner predisporre e offrire servizi assicurativi distintivi e specifici.

Le principali società assicurative del Gruppo Chubb si caratterizzano per una forte solidità finanziaria, con un rating AA da Standard & Poor’s e A++ da A.M. Best. Chubb Limited, la società capogruppo di Chubb, è quotata alla borsa valori di New York (NYSE: CB) e fa parte dell’indice S&P 500. Chubb Limited ha sede legale a Zurigo, mentre le Società del Gruppo hanno centinaia di uffici nel mondo e impiegano circa 31.000 persone.

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Allarme Cyber Risk: le soluzioni assicurative a uno scenario da incubo

Anche a causa dei recenti, gravissimi, eventi che hanno riguardato il mondo dell’informatica, per la prima volta nella storia l’attenzione mediatica sul rischio cyber è fortissima, ma non può dirsi altrettanto da parte di Aziende e Professionisti italiani.
Nonostante sia ancora poco diffusa la cultura di tale rischio, tuttavia, alcuni player italiani del settore assicurativo, come AEC, sono da tempo in grado di soddisfare le richieste di Professionisti ed Aziende, dalle PMI alle grandi Corporation.


Quel che è certo è che il 2016 è stato l’Annus horribilis della sicurezza cyber e questa prima parte del 2017 non è stata migliore. Infatti, il cyber crime a livello mondiale ha raggiunto un giro d’affari che supera 500 miliardi di Euro l'anno - poco dietro il narcotraffico, per avere un’idea dell’entità del fenomeno - e in Italia ha costanti incrementi a due cifre. Sono in decrescita gli attacchi con finalità di spionaggio e di tipo politico-attivistico mentre cresce costantemente quello con finalità estorsive o di arricchimento diretto. Le grandi corporation lo stanno iniziando a capire, ma in Italia, dove prevale il modello della pmi, questa sensibilità è ancora poco diffusa, ma il rischio c’è ed è sottovalutato.

Il rischio cyber riguarda, in realtà, tutti i settori, non solo quello dell’informatica come si potrebbe pensare, in quanto tutti - PPAA, pmi, nonché il cd. Terzo Settore - fanno ormai ampio uso di tecnologie e dati, diventando così potenziali vittime del cybercrimine. Pertanto, uno dei driver più forti in tema IT security è rappresentato dall’evoluzione normativa che la UE imporrà sul tema, in particolare, con il Reg. 679/2016 (che diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018).

La nuova regolamentazione tra le altre cose determinerà:
obbligo di designare una “Data Protection Officer”; incremento delle Responsabilità del titolare del trattamento dei dati personali; regolamentazione del contratto di appalto tra titolare dei dati e responsabile del trattamento; rafforzamento dell’obbligo di notifica da parte del titolare dei dati personali all’autorità competente e all’interessato in caso di violazione dei dati personali; creazione da parte del titolare dei dati personali di un registro di attività di trattamento svolte; inasprimento delle sanzioni; nuovi poteri all’autorità di controllo.

Guardando all’Italia, sicuramente, le categorie più esposte sono le pmi. PMI Primo, perché sono le realtà produttive più diffuse; secondo, ritengono di essere “immuni” da tali attacchi, considerandosi poco appetibili; ultimo, in quanto le pmi sottovalutano gli oneri economici e di ricaduta che un attacco hacker e la conseguente perdita dei dati, potrebbe avere sulla loro solidità. Sembrerà banale ma, sicuramente, più aumenta la cultura del rischio e più si assisterà a un progressivo ingrandimento del mercato, sia in termini di soluzioni offerte che di premi complessivamente raggiunti.

Primo obiettivo dei player assicurativi interessati a questo business è, dunque, quello di sensibilizzare le imprese alla sottoscrizione di polizze per contrastare il rischio cyber. Per quanto ci riguarda, il Gruppo AEC ha deciso di estendere ai rischi cyber quell’approccio specialistico che ci contraddistingue sul mercato rendendoci in grado di anticipare rischi e sensibilità che diventeranno, poco a poco, ai primi posti fra le priorità delle aziende italiane. Obiettivo è sviluppare lo small/middle market per consentire a tutte le piccole e medie aziende ed ai professionisti interessati da questi rischi di avere una buona copertura.

Per fare questo, anche attraverso il nostro sito interamente dedicato al tema (www.polizzacyber.it), occorre evidenziare loro i principali rischi corsi, ovvero: interruzione dell'attività commerciale; perdita di dati riservati riguardanti brevetti o strategie aziendali; perdita di dati personali relativi ai clienti; danneggiamento delle strutture network aziendali; rischio reputazionale.

Simona Biondi
Responsabile Commerciale di AEC Wholesale Group


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NEWS IN BREVE

SOLVENCY II: ACCORDO USA - UE

Firmato l’accordo bilaterale tra Stati Uniti ed Unione Europea in materia di Solvency II.
L’intesa allinea alcuni aspetti regolamentari tra i due mercati, che avevano subìto degli sfasamenti normativi dopo l’entrata in vigore di Solvency II.
In assenza di tale accordo le società statunitensi non sarebbero state in grado di rinnovare i contratti in essere e nemmeno sottoscrivere nuove attività nell’Unione Europea.

SONDAGGIO: LE AZIENDE FARMACEUTICHE E IL RISCHIO CREDITO

Le società farmaceutiche in Italia non si proteggono dal rischio credito.
Lo rileva una ricerca condotta da Ayming (società di consulenza strategica) su un campione di 150 aziende del settore attive in Italia.
Il sondaggio che si è svolto tra dicembre 2016 e aprile 2017 ha permesso di analizzare trend e approccio nella gestione del rischio credito.
La ricerca ha infatti dimostrato che le aziende del settore, in genere piuttosto solide finanziariamente, preferiscono non ricorrere ad assicurazioni del credito.

BREXIT: GLI ORIENTAMENTI DI EIOPA

A seguito della futura uscita del Regno Unito dall’UE, EIOPA ha pubblicato un documento con l’obiettivo di promuovere la convergenza degli organi di vigilanza degli Stati UE, che si trovano a dover autorizzare l’insediamento di compagnie che, altrimenti, potrebbero essere tagliate fuori dal mercato unico.
L’invito di EIOPA ai supervisori nazionali è di garantire un processo di autorizzazione efficiente, che non conceda riconoscimenti automatici delle autorizzazioni già esistenti.

INCIDENTI TRANSFRONTALIERI: UNA DIRETTIVA SUI TERMINI DI PRESCRIZIONE

E’ stata presentata al Parlamento Europeo una proposta di direttiva relativa a termini comuni di prescrizione per gli incidenti stradali transfrontalieri.
Infatti nell’ambito degli incidenti stradali può essere molto difficile per la vittima di un incidente all’estero ottenere dalla giurisdizione straniera le informazioni essenziali sull’incidente.
Secondo la proposta di direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire un termine di prescrizione di almeno quattro anni per le azioni relative alle richieste di risarcimento per lesioni personali e danni materiali derivanti da un incidente stradale transfrontaliero.

COORDINATORE RESPONSABILE: LUIGI VIGANOTTI

HANNO COLLABORATO:

ANDREA MAURA

CHUBB

CINZIA ROVIDA

DAVIDE VACHER

GABRIELE GIACOMA

INSURANCE CONNECT

LAURA GORLA

LUIGI VIGANOTTI

MARIO FERRARI

MARISA ABBATI

SIMONA BIONDI


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