Sommario





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LA PROFESSIONALITÀ PER IL CAMBIAMENTO

Caro Collega,
Un altro anno è iniziato e stiamo arrivando al termine del mandato sulla base del quale questo Consiglio ha operato nell’interesse dei propri associati e della categoria degli intermediari.
Il periodo trascorso ci ha procurato notevoli soddisfazioni e abbiamo visto la nostra associazione crescere ed affermarsi tra mille difficoltà con riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale, che ci hanno gratificato e confermato la valenza degli interventi e degli argomenti trattati.


Come sapete ci attendono importanti sfide nel prossimo futuro e noi intendiamo affrontarle con l’aiuto di tutti voi e con l’impegno che ci contraddistingue, dobbiamo difendere la nostra professionalità ed affermare il nostro ruolo che diventa sempre più centrale ed indispensabile a beneficio dell’assicurato.

ACB è oggi una realtà autorevole del mercato e grazie alla sua presenza su tutto il territorio nazionale e alle aree che sono state organizzate, può sempre più soddisfare le esigenze dei propri associati aiutandoli nel loro impegnativo lavoro quotidiano.

Abbiamo in programma ulteriori attività di potenziamento e di sviluppo per affrontare ciò che i nuovi regolamenti ci imporranno: ci aspetta la IDD con tutte le sue conseguenze, la nuova Privacy, i nuovi rischi, le scelte che dovranno essere fatte per seguire i nuovi mercati, e tanto altro.

L’impegno che il nuovo Consiglio dovrà assumersi sarà quello di creare le premesse e i presupposti affinché ACB possa diventare una guida per tutti coloro che vogliono essere degli intermediari professionali o meglio dei professionisti del settore.

Il nuovo Consiglio dovrà essere pragmatico e concreto , disegnare gli scenari del mercato rispettando la qualità e la rappresentatività del Broker: chiunque ne rivesta il ruolo, dal singolo operatore alla grande struttura, dovrà essere in grado di diffondere cultura assicurativa e di formare tutti coloro che desiderano inserirsi nel nostro settore.

Il percorso è già iniziato con il Consiglio uscente , un esempio ne è la partecipazione al Master "Risk Management per le PMI ed Emerging Risk Assessment & Management" iniziato presso l’Università di Parma al quale ACB ha aderito con propri docenti, mettendo a disposizione tre borse di studio per altrettanti studenti interessati all’approfondimento della materia e all’inserimento nel mercato del domani.

Un comune denominatore ci ha sempre ispirato: la semplicità, la vicinanza all’associato, l’affrontare i problemi di tutti i giorni, il dialogo con le Istituzioni sui problemi reali senza strumentalizzazioni o personalismi sono elementi che non dovranno mai essere dimenticati ma anzi sono destinati ad essere un riferimento costante nei confronti di tutti coloro che vorranno far parte di ACB.

Per superare le situazioni difficili che ci attendono nei prossimi mesi e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati abbiamo bisogno della partecipazione di tutti voi.

Vi aspettiamo.

Luigi ViganottiPresidente ACB






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LE ATTIVITA’ PER IL NUOVO ANNO 2018

Il 2018 è ormai iniziato e ci auguriamo che in questi primi mesi il bilancio delle attività abbia portato buoni risultati grazie alla riorganizzazione che tutti noi ci ripromettiamo con l’arrivo del nuovo anno.


Come di consueto, ACB, sempre presente nel supporto dei suoi associati, ha pianificato una serie di attività per il nuovo anno che riguardano sia l’Associazione che l’Officina del Sapere, proponendo una Formazione sempre più rilevante a partire da una pluralità di prospettive e una serie di Manifestazioni, che coinvolgono tutti gli associati, chiamati, come sempre, ad essere presenti agli eventi che l’Associazione organizza.

L’EVENTO DEL 2018 – IL CONVEGNO PRIVACY E CYBER RISK
SINERGIE DELLA PROTEZIONE E DELLA GESTIONE DEI DATI ALLA LUCE DEL NUOVO GDPR

Il 12 Aprile, presso il Milan Marriott Hotel, il Convegno sulla Privacy e sul Cyber Risk, temi di grande interesse, soprattutto per la complessa normativa che influirà sull’attività dell’intermediazione assicurativa. Nella giornata, diversi gli interventi dei relatori che affronteranno alcuni argomenti tra i più significativi di queste novità, mentre il dibattito della tavola rotonda riprenderà il tema del Convegno con l’analisi da parte di alcuni esponenti di rilievo del Mondo Assicurativo e delle Istituzioni sul Cyber Risk, GDPR e Coperture Assicurative: recepimento della Lettera al Mercato Ivass.

LE COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE

Verranno attivate nei prossimi mesi delle opportunità di collaborazione con un Istituto Universitario di Milano per la ricerca di “stagisti”, ricerca che verrà profilata con l’Istituto, sulle specifiche esigenze dell’azienda. Fin dalla nascita, e in seguito con la realizzazione de L’Officina del Sapere, ACB ha sempre puntato sull’importanza delle competenze e delle professionalità, che ogni società deve avere all’interno del proprio organico. La presenza di risorse qualificate, da formare con la preparazione necessaria per ruoli specifici, offre all’azienda la possibilità di migliorare la propria immagine sul territorio e di dare un’impronta di consapevolezza sociale verso le generazioni dei futuri imprenditori.

IL ROADSHOW 2018

Anche quest’anno, seguendo la prima edizione OPEN del 2017, il Road Show sarà aperto a tutti coloro che desiderano partecipare agli incontri, siano associati e NON di ACB. L’apertura anche alle società di Brokeraggio NON iscritte ad ACB crea l’opportunità di un confronto costruttivo tra realtà diverse , che può essere sinergica in una difficile situazione economica facendo entrare in contatto tutte le società di brokeraggio presenti sul territorio. L’Associazione sta definendo il percorso con le nuove tappe che raggiungeranno città diverse e non appena pronto verrà reso noto il calendario completo.

L’ASSEMBLEA

Un appuntamento da non perdere , importante come sempre per ACB , e che quest’anno sarà ordinaria e straordinaria con il rinnovo delle cariche istituzionali del consiglio direttivo, del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri. La collaborazione e la presenza di tutti gli associati è fondamentale.

Buon lavoro a tutti !!!

Cinzia Rovida
Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa ACB





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L’ OFFICINA DEL SAPERE – Il calendario dei Corsi di Formazione e Aggiornamento per il nuovo anno 2018 – 1° Semestre -

Anche quest'anno L' Officina del Sapere offre ai suoi Associati un calendario di Corsi preparati sui temi più importanti e di attualità del mondo assicurativo , senza tralasciare l'aggiornamento per gli addetti ai lavori.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria ACB:
Tel. 02 – 89058102 info@acbbroker.it


AGGIORNAMENTO

MASTER CLASS

FORMAZIONE

Programma del corso e-learning formazione 60h
Regolamento Ivass n°6/2014

Area giuridicaModuli
Impresa di assicurazione e riassicurazione – condizioni di accesso e di esercizio
La Vigilanza assicurativa
Regole generali di comportamento degli intermediari
Contratto di assicurazione e di riassicurazione
Tutela del consumatore e Codice del consumo
Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
Principi generali sul sistema finanziario e sull’intermediazione del credito
Area tecnica assicurativa e riassicurativaModuli
Classificazione per rami di attività
Assicurazione Vita
Assicurazione Infortuni
Assicurazione Malattia
Assicurazione RCA
RCA e CVT
Assicurazione trasporti
Assicurazione Incendio e altri danni
Rischi tecnologici
Responsabilità civile
RC Prodotti
RC Professionale
Le Polizze D&O
Assicurazione Crediti
Assicurazione Cauzioni
Perdite pecuniarie
Tutela legale
Assistenza
Elementi tariffari
Elementi di tecniche di analisi dei rischi
Trattamento fiscale dei vai tipi di polizze vita e pensionistiche
Area amministrativa e gestionaleModuli
Ciclo operativo ed economico delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Elementi di contabilità
Attività e Gestione dell’intermediario
Gestione dei sinistri
Gestione dei rapporti d’intermediazione con clienti
Marketing e tecniche di comunicazione
Analisi e Prospettive
Area informaticaModuli
Navigazione web e utilizzo di internet
Strumenti di Office Automation
Area riassicurativaModuli
Riassicurazione
Area aggiornamentoModuli
Rischi catastrofali
Terrorismo
M&A
Reputazionali
Cyber Risk
Adeguatezza


I Roadshow di ACB






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DISTRIBUZIONE ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA: UNA NUOVA RIVOLUZIONE?

Il 2018 si apre con l’entrata in vigore della Direttiva comunitaria 97/2016, meglio nota come IDD, la cui efficacia è nel frattempo stata rinviata al prossimo ottobre. Novità rilevanti, se consideriamo che viene definitivamente regolata anche la distribuzione operata direttamente dalle Compagnie, e quella attuata da soggetti che distribuiscono coperture assicurative in quanto accessorie ai propri servizi o prodotti.


L’evidente obiettivo di rafforzare i presidi a tutela di clienti prevede anche una specifica procedura che le Compagnie ed i Broker che progettano prodotti assicurativi devono attivare al fine di verificare già in fase progettuale la capacità del prodotto di rispondere alle esigenze assicurative della tipologia di clientela cui è destinato.

Siamo quindi entrati in una nuova fase delle regole sulla distribuzione di polizze di assicurazione, che vedono definitivamente posto al centro dell’attività distributiva, già in fase di progettazione dei prodotti, il cliente e le sue esigenze assicurative.

I punti caratteristici della normativa, che si avvicina sempre di più a quella prevista per il collocamento di prodotti finanziari, possono sintetizzarsi nella regolazione di tutto il settore della distribuzione di prodotti assicurativi, comprendendo in questa categoria sia l’attività svolta dagli intermediari tradizionali (agenti, broker), sia quella svolta da altri soggetti, come quelli che si limitano a distribuire prodotti assicurativi associati a prodotti o servizi diversi dall’assicurazione. Tutti coloro che operano nel settore della distribuzione assicurativa, pertanto, osserveranno le stesse regole di comportamento a tutela dei clienti, e cureranno la rispettiva formazione ed aggiornamento professionale, in base allo specifico contenuto dell’attività distributiva svolta.

Quando il broker avvierà il progetto e la costruzione di prodotti assicurativi, dovrà svolgere un’attività preliminare, secondo una specifica procedura denominata “Governo del prodotto” (Product Oversight Governance - POG), con la quale determinando a priori la capacità del prodotto ad assolvere alle esigenze assicurative di una individuata tipologia di clienti cui il prodotto è destinato, potrà garantire il rispetto di una generale adeguatezza del prodotto.

La Direttiva in sostanza richiede che, prima della sua emissione, il prodotto assicurativo sia già stato costruito con l’obiettivo di coprire adeguatamente i rischi connessi alle caratteristiche della clientela considerata nella fase di progettazione della polizza. Siamo quindi di fronte ad un nuovo modo di impostare e costruire i prodotti assicurativi, che parte dall’analisi dei bisogni assicurativi dei clienti rispetto al tradizionale criterio della costruzione delle polizze come prodotti di massa, e genericamente definiti, salve le modifiche per le condizioni speciali di rischio.

La centralità del cliente nella costruzione del prodotto, con l’obiettivo di rafforzarne l’adeguatezza, consente quindi di progettare nuove tipologie di offerta assicurativa, in considerazione dell’analisi degli effettivi rischi delle diverse tipologie di clienti, e calibrare in questo modo, fino alla costruzione di nuovi prodotti “tailor made”, più adeguatamente performanti alla reale consistenza dei rischi assicurativi dei clienti.

Se uniamo tali nuove regole della distribuzione allo sviluppo tecnologico che consente di verificare con un dettaglio impressionante le abitudini, i comportamenti e i movimenti dei soggetti/clienti, si capisce come anche la costruzione di prodotti assicurativi modellati su tali esigenze possa ormai diventare una realtà dell’immediato futuro, consentendo contestualmente il rispetto dei principi di comportamento degli intermediari che sono tenuti – nella loro quotidiana attività – a verificare l’adeguatezza dei prodotti assicurativi alle esigenze del cliente.

Tale operazione, se la procedura di Governo del prodotto sarà stata efficace, potrà risultare più facile, e tutelerà meglio anche il cliente, considerando l’oggettiva difficoltà per l’intermediario di proporre un prodotto assicurativo che già a monte non si presenta adatto al cliente che non possiede le caratteristiche del settore di riferimento per il quale il prodotto è stato pensato e progettato.

A tale rilevante novità va aggiunta la previsione dell’attività di consulenza assicurativa, da associare alla distribuzione del prodotto, e che ora assume una sua specifica identità, pure già presente nel sistema vigente ma non definita nei termini così netti proposti dalla Direttiva. La consulenza abbinata alla distribuzione del prodotto qualificherà ulteriormente quell’intermediario che sarà in grado di prestarla al cliente con capacità professionale adeguata, e consentirà di rafforzare la distinzione tra un intermediario assicurativo professionista ed un distributore di prodotti assicurativi.

Un altro aspetto da approfondire è quello dell’introduzione della nuova figura dell’intermediario a titolo accessorio, per il quale è stato introdotto l’obbligo dell’iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi. Tali figure hanno finora operato con l’iscrizione nella sezione e) del RUI, mentre ora acquisiscono una loro autonoma individuazione come intermediari assicurativi legittimati ad operare anche direttamente, seppure con la forte limitazione della distribuzione di prodotti assicurativi legati al proprio servizio o prodotto “core business”, con esclusione quindi della possibilità di distribuire altre tipologie di polizze, non accessorie alla propria ordinaria attività commerciale o produttiva.

L’iscrizione di tali soggetti al RUI comporta quindi il pieno assoggettamento alle regole di comportamento, diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei clienti, oltre che di aggiornamento e formazione professionale, secondo specifiche regole e proporzionalmente alla tipicità dei prodotti assicurativi distribuiti.

In conclusione, il recepimento della Direttiva – il cui schema di decreto legislativo ha già visto l’avvio del procedimento di approvazione da parte del Governo e si è in attesa della sua conclusione – consentirà di rafforzare non solo tra gli intermediari, come già in verità è per la maggior parte dei broker, la centralità del cliente rispetto ad altri interessi, ma soprattutto fornirà l’occasione per ricercare nuove soluzioni innovative da proporre al mercato della domanda come dell’offerta assicurativa, e garantire un generale miglioramento del servizio di intermediazione assicurativa e della relativa attività di consulenza.

Avv. Antonio Longo
Docente di Diritto degli intermediari finanziari Università della Tuscia - Viterbo










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GARANZIA LEGALE: ESPOSTO ALL’AGCM VERSO FOOT LOCKER

Quando facciamo un esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non siamo particolarmente contenti, vuol dire che qualcosa non ha funzionato o quantomeno noi abbiamo ritenuto che qualcuno abbia ignorato che il Codice del Consumo è una legge dello Stato, non è un successo e neanche qualcosa di cui vantarsi.
Il Codice del Consumo è una Legge neanche troppo recente, è in vigore da 12 anni.


Quando diventa stringente ricorrere alle authority può anche capitare che ci si sbagli, l’esposto non è una condanna, è un sistema di garanzia dove qualcuno che è deputato a controllare, in questo caso l’AGCM, controlli; se poi ci siamo sbagliati tante scuse da parte nostra e la certezza che quanto esposto non mina i diritti del consumatore, neanche quelli del mercato.

Abbiamo sempre ritenuto che un mercato composto da aziende sane e corrette sia il miglior viatico per la libera e consapevole scelta del Consumatore, che il dialogo e l'applicazione di best practice anche in sinergia tra aziende e consumatori sia non solo auspicabile ma modalità di sistema. Al contrario, aziende decotte, poco trasparenti e truffaldine, al Consumatore portano solo dannose preoccupazioni e conseguenze dopo un acquisto mal riuscito o un servizio mal reso. Pensate ad una compagnia di assicurazione sull'orlo del fallimento nella quale avete affidato la difesa del vostro patrimonio. A che vi servirebbe aver acquistato la garanzia, magari risparmiando, se poi non paga al momento del bisogno? Meglio pagare qualcosa in più ed affidarsi ad una compagnia solida che al momento del bisogno risponda alle aspettative riposte nell'acquistare la polizza.

Ciò che è accaduto con Foot Locker però, va oltre il semplice aspetto giuridico della “presunta”, ad oggi, violazione dei diritti dei Consumatori. Va oltre il dato di concorrenzialità della merce posta in vendita e/o della sua qualità. A nostro parere sconfina nella burla e nel non rispetto verso il mercato ed i consumatori su cui approccia, quello italiano. Un vero e proprio atto di sufficienza nel considerare il consumatore italiano degno dell'attenzione che si dà normalmente ai propri stakeholder. Ciò che abbiamo trovato nel sito Foot Locker ne è un palese esempio. E' la derisione dell’italiano e degli italiani verso cui, senza alcun rispetto, si prospetta una simile traduzione delle condizioni di vendita proposte in un'improbabile lingua che pur avendo caratteri e parole simili all’italiano, ha il senso delle frasi di Fra Remigio da Varagine, chi ha visto In nome della Rosa lo ricorderà, il Frate eretico Dolciniano.

Come ormai anche i sassi sanno, ci siamo avventurati in un controllo certosino di tutti i siti di e-commerce rispetto a come sia spiegata e siano riportate le condizioni in cui viene prestata la garanzia legale per i prodotti venduti. Un lavoro che impegna numerose risorse, che fortunatamente sta trovando qualche rispondenza positiva tra le imprese, che ci sta procurando anche numerose diffide, perché come al solito si può tollerare che si dica il peccato, ma mai dire il peccatore e noi invece lo diciamo; bene nel sito Foot Locker, nelle faq, alla domanda “Qual è la garanzia in caso di prodotto/i difettoso/i?” questa di seguito è la risposta:

“Come consumatore vanti il diritto di beneficiare della garanzia valida nel paese in cui risiedi. Le presenti “Regole delGioco” lascia impregiudicati i tuoi diritti di garanzia previsti ai sensi di legge. Qualora una delle “Regole del Gioco” si scostasse dai diritti di garanzia a tuo svantaggio, la regola in questione resterà inapplicata e si applicherà quanto previsto ai sensi della legge vigente nel paese in cui risiedi”.

Francamente noi, consumatori italiani, non ci sentiamo un po' presi in giro da chi, comunque sempre a noi, vuol vendere i suoi prodotti? Noi si, crediamo di sì!

La controprova
Inoltriamo una mail da semplici consumatori in cui chiediamo se i prodotti venduti sul loro sito siano coperti da garanzia legale; volete sapere la risposta? NO non sono coperti di garanzia. E allora teneteveli
Ora la parola è all’Antitrust e non potevamo non segnalarlo.

Fabrizio Premuti
PRESIDENTE KONSUMER










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GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

A tre mesi dall’effettiva entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, enti e aziende europee rischiano di trovarsi impreparati.
Il 25 maggio 2018 diventerà direttamente applicabile in tutti gli Stati europei il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679). L’obiettivo è dare una risposta concreta alle sfide che l’innovazione tecnologica e i nuovi modelli di sviluppo economico impongono, garantendo il rispetto della privacy, un’esigenza sempre più sentita dai cittadini.


La Commissione europea ha erogato un totale di 1,7 milioni di euro ai Garanti privacy nazionali per l’implementazione nei tempi previsti, ma solo Austria e Germania sembrano aver già approvato tutte le leggi necessarie all’allineamento normativo con l’UE.

DIRITTI E RESPONSABILITÀ PER CITTADINI, AZIENDE ED ENTI PUBBLICI

Se le normative nazionali non sono ancora conformi al regolamento, spetta ad aziende ed enti pubblici affrettarsi per non incorrere nelle sanzioni che possono arrivare fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato annuale. Dovranno adempiere a nuovi obblighi d’informativa e di consenso sul trattamento dei dati, con specifici limiti temporali, sottostare a criteri per il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea e informare gli interessati di eventuali violazioni dei dati (data breach).
Il GDPR riconosce ai cittadini il diritto di reclamo del trattamento all'Autorità di controllo, il diritto all’oblio, cioè alla cancellazione dei propri dati, il diritto alla trasferibilità dei dati a un altro responsabile del trattamento e ad essere informati in caso di gravi violazioni (“data breach”).
I nuovi principi di Privacy by design e Privacy by default impongono che l’attenzione alla protezione dei dati faccia parte del progetto di sviluppo di processi aziendali, prodotti e servizi e che sia previsto automaticamente il più alto livello di tutela. Una nuova figura, il Data Protection Officer (DPO) responsabile della sicurezza dei dati, dovrà essere presente in tutti gli enti pubblici e nelle aziende private che presentano rischi specifici, per gestire le misure aziendali per la privacy e facilitare il dialogo con i consulenti.
A favore di un costante monitoraggio delle misure di protezione dei dati, il regolamento chiede di tenere un registro delle attività di trattamento e di svolgere valutazioni di impatto privacy prima di introdurre una qualsiasi applicazione, tecnologia o processo.

LA STRATEGIA DI GESTIONE DEL RISCHIO

Fondamentale è inquadrare l’adeguamento al nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali in una più ampia strategia di gestione del rischio. La protezione dei dati è infatti centrale, non solo nelle politiche di compliance di qualsiasi azienda o ente pubblico, ma anche per garantire la continuità del business.
Assiteca è al fianco delle aziende che devono predisporre le nuove procedure organizzative e adeguare i propri sistemi informatici, con un approccio pragmatico volto a minimizzare l’impatto della nuova normativa e, allo stesso tempo, cogliere le opportunità legate al miglioramento del livello di sicurezza dei sistemi aziendali.
Il metodo prevede un percorso progressivo e modulare, che inizia con un assessment integrato (su processi, aspetti legali e cyber security) in grado di dare all’azienda una visione sintetica della propria situazione e di indicare con precisione le attività da svolgere per allinearsi ai requisiti del GDPR. Le attività successive sono concentrate sull’implementazione del piano di adeguamento, sulla formazione necessaria per i ruoli coinvolti nelle attività di protezione dei dati, e sul trasferimento dei rischi non mitigabili al mercato assicurativo.
Assiteca supporta poi le aziende nelle necessarie attività periodiche di monitoraggio e controllo, volte a verificare la tenuta nel tempo delle strutture di protezione dei dati.

Ottorino Capparelli
GDPR Consultant - ASSITECA










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QUESITO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Spett.le Associazione siamo una società di brokeraggio assicurativo e vi scriviamo per avere dei chiarimenti in materia di antiriciclaggio; nello specifico i broker assicurativi sono tenuti a nominare un “Responsabile della Funzione Antiriciclaggio”.


L’Associazione risponde

Gentile Associato,
facciamo seguito alla richiesta di chiarimenti per precisare che l’istituzione della figura del “Responsabile della Funzione Antiriciclaggio” è prevista dal Regolamento ISVAP 41/2012, ma è un obbligo previsto per le Compagnie Assicurative; mentre le società di brokeraggio assicurativo non sono tenute a nominare tale figura.

ACB










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UNA VITA DA INTERMEDIARIO - AD USUM DELPHINI Quarta Puntata

Il rapporto tra Giuseppe, un padre titolare di una società di brokeraggio, e Giacomo, il figlio che vuole entrare nell’azienda di famiglia.
Una lettura da consigliarsi a chi vuol dare le necessarie informazioni a elementi nuovi da inserire nella propria struttura e a chi ritiene utile ricordare i passi essenziali dell’attività.


“Ciao papà, hai un momento?”

“Certo, accomodati nel mio ufficio. Ti vedo perplesso, qualcosa non va?”

“Nulla in particolare ma leggendo la stampa specializzata sia cartacea sia on line, come tu mi consigli sempre di fare, mi pare di aver capito che io non ho ancora incominciato a lavorare professionalmente e già mi cambiano le regole…”

“C’è qualcosa di vero in quello che dici. Facciamo un passo indietro. Tu ricorderai che il mondo dell’assicurazione si sviluppa in ambito europeo e fu proprio con la Direttiva 2002/92/CE che iniziò il processo di revisione anche dell’ambito dell’intermediazione, con il Codice della Assicurazioni Private ed i regolamenti attuativi allora da parte dell’ISVAP e poi dell’IVASS, a cominciare dal regolamento n° 5/2006, che può essere considerata la madre di tutti i regolamenti.”

“Questo lo so, me lo avevi spiegato tu e l’ho studiato nei corsi e nei testi dell’Associazione; ma adesso cosa sta cambiando di importante?”

“Ad esempio?”

“Evidentemente i gusti possono variare da individuo a individuo, ma come tu sai mi appassionano di più gli aspetti tecnici che quelli amministrativi. Mi sono reso conto che non si può totalmente ignorare nemmeno questi ultimi, che comunque, insieme ad aspetti più legali e normativi, fanno riferimento a tematiche interessanti, quali la gestione dei rapporti di intermediazione, le procedure e le modalità distributive e il marketing e le tecniche di comunicazione.”

“Bisogna ricordare che nel Febbraio 2016 è nata una nuova direttiva europea la 2016/97, la c.d. IDD Insurance Distribution Directive, specificatamente dedicata alla distribuzione assicurativa, che, dopo qualche rinvio, diventerà operativa anche in Italia entro il 2018. Se ne hai il tempo potremo vedere insieme alcune della novità normative a cui andremo incontro.”

“Fare l’intermediario assicurativo sta diventando veramente un impegno di cui non avevo previsto le dimensioni. Comunque andiamo avanti ...”

“Come vedrai neanche la definizione di intermediario assicurativo rimane immutata. Adesso si parla di distributori, in quanto il campo di applicazione della nuova normativa si estende alle stesse imprese di assicurazione ed anche ai comparatori, quali - per capirci – quei siti Internet che, sulla base di criteri scelti dal cliente, predispongono una classifica di prodotti assicurativi, compresi il confronto tra il prezzo e il contenuto del prodotto stesso. E viene inserita una nuova forma di intermediari, quelli c.d. a titolo accessorio, che in determinate circostanze devono o meno essere iscritti a quello che oggi chiamiamo RUI.”

“E cosa sono questi intermediari a titolo accessorio?”

“Sono soggetti, diversi da enti creditizi e imprese di investimento, che esercitano a titolo oneroso e accessorio attività di distribuzione assicurativa a condizione che la loro attività principale sia diversa da quella della distribuzione assicurativa e l’attività di distribuzione sia complementare a un prodotto o a un servizio fornito dall’intermediario accessorio stesso. Un buon esempio potrebbero essere le catene della grande distribuzione o i fabbricanti di beni di consumo”

“Ma hai detto che talvolta devono essere iscritti al registro e talvolta no …”

“E’ vero. Se i prodotti assicurativi che vendono sono complementari al prodotto fornito o al servizio prestato e il limite di premio annuo non supera i 600 Euro possono anche non essere iscritti al Registro ma non potranno comunque vendere polizze vita o di responsabilità civile. Ci sarebbero altri dettagli, ma per ora te li risparmio onde non dover subire la tua insofferenza.”

“La direttiva riguarda sia i rami Danni che il ramo Vita?”

“Si, in relazione ai prodotti di “investimento assicurativo” (Insurance Based Investment Products) ovvero quei prodotti assicurativi che prevedono prestazioni alla scadenza di un certo periodo, oppure riscatti, il cui valore sia in tutto o in parte esposto, direttamente o indirettamente, alle fluttuazioni dei mercati finanziari. Da queste normative specifiche sono esclusi i prodotti vita c.d. di pura protezione (polizze vita che prevedono prestazioni solo in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità) e quelli pensionistici e di previdenza integrativa. Ma almeno per ora limitiamoci a parlare dei rami Danni.

“Immagino che ci saranno comunque delle normative concernenti regole di comportamento e conflitti di interesse …”

“Certamente ed ulteriormente enfatizzate: si parla dell’obbligo di agire sempre in modo onesto, imparziale e professionale nel miglior interesse dei clienti. Ed anche che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, devono essere imparziali, chiare e non fuorvianti. Vi è poi il divieto per i distributori di offrire ai propri dipendenti un compenso valutando le loro prestazioni in modo tale da confliggere con il loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Ed anche il divieto di adozione di disposizioni in tema di compenso o obiettivi di vendita che incentivino la raccomandazione ai clienti di un certo tipo di prodotto, quando possano fornire prodotti diversi che risponderebbero meglio alle esigenze del cliente.”

“Ho letto che viene inserito il termine advice …”

“Sì, può essere tradotto con il termine consulenza, che viene definita come la fornitura di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa del distributore, in relazione a uno o più prodotti assicurativi. Per semplificare: il distributore è tenuto ad effettuare il c.d. “needs and demands test” e a fornire un prodotto che sia in linea con le esigenze assicurative del cliente e le richieste da esso formulate; in altre parole, è tenuto a fornire un prodotto “adeguato”. In aggiunta, se il distributore offre appunto una consulenza cioè l’advice, egli è tenuto a fornire una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare prodotto sarebbe più indicato a soddisfare le esigenze e le richieste del cliente. L’advice sembra essere qualcosa in più rispetto a quella verifica dell’adeguatezza da condursi secondo il test dei bisogni e delle richieste del cliente. Comunque in tempo utile prima della conclusione del contratto sarà necessario informare il cliente se l’intermediazione è svolta con o senza advice.”

“Ho anche sentito parlare di PID e di POG; sembrano personaggi dei cartoni animati. …”

“Ma non lo sono. In estrema sintesi posso dirti che il distributore assicurativo, in relazione ai prodotti non vita e che non rientrino nella categoria dei “grandi rischi”, sarà tenuto a fornire al cliente il c.d. “PID” ossia il “Product Information Document”, vale a dire una scheda del prodotto che si sta per collocare, nella quale ne siano riassunte le principali caratteristiche.”

“Quindi si tratta di informazioni abbastanza simili a quelle già previste nel CAP e nei Regolamenti ISVAP/IVASS …”

“Sostanzialmente sì. Discorso nuovo è invece quello del POG “Product Oversight and Governance arrangements” relativo alle disposizioni sui requisiti organizzativi in materia di governo e controllo del prodotto assicurativo, che introduce in capo ai produttori e ai distributori di tali prodotti obblighi di product governance. Tali disposizioni introducono presìdi a tutela del consumatore dal momento del design e del lancio del prodotto, per assicurare che siano adeguatamente tenuti in considerazione gli interessi del mercato dei clienti a cui il prodotto è destinato, il c.d. target market. I presìdi di tutela si estendono lungo tutta la durata di vita del prodotto, prevedendone un monitoraggio nel tempo per garantire che lo stesso continui a rispondere agli interessi della tipologia di clienti per i quali è stato realizzato.”

“Anche il distributore è coinvolto in queste problematiche?”

“Ogni tanto provo a citarti qualche testo nella speranza di incuriosirti e spingerti a qualche consultazione in più. Il “Consultation Paper on Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive”, cioè il “Technical Advice” richiesto dalla Commissione Europea, riprende il contenuto delle linee guida, prevedendo che anche i distributori che si limitino a distribuire i prodotti progettati dalle imprese elaborino e attuino una policy sulla distribuzione dei prodotti, soggetta a periodica revisione. Ricorda che nel contesto generale della normativa in materia di POG, per “produttore” si intende sia l’impresa di assicurazione sia l’intermediario assicurativo c.d. “manufacturer de facto” che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti; per “distributore” si intende sia l’impresa che vende direttamente sia l’intermediario assicurativo che distribuisce prodotti assicurativi realizzati da altri. Secondo il Technical Advice anche un intermediario assicurativo è considerato “produttore” ove svolga un ruolo decisionale nella progettazione e sviluppo di un prodotto assicurativo per il mercato. In definitiva egli si qualifica come “manufacturer de facto” quando, sia nella realizzazione di un nuovo prodotto sia nella modifica di un prodotto esistente, ne determini autonomamente gli elementi significativi quali la copertura, i costi, le prestazioni e le garanzie, rispetto ai quali l’impresa di assicurazione, che assume i relativi rischi, non apporti modifiche sostanziali.”

“E quindi noi Broker possiamo venir considerati anche produttori di fatto …”

“Potenzialmente sì, ma tieni conto che lo stesso Technical Advice non considera attività idonee a qualificare l’intermediario come manufacturer de facto la personalizzazione e l’adattamento di prodotti assicurativi esistenti, quali l’attività di design di contratti c.d. “tailor-made” su richiesta di uno specifico cliente, al fine di soddisfarne le particolari esigenze assicurative, nonché la mera possibilità di proporre al cliente diverse linee di prodotti e clausole contrattuali, opzioni o sconti di premio. “

“E l’IVASS cosa dice?”

“L’IVASS con una lettera al mercato ha già incominciato a definire cosa è necessario iniziare a fare. I produttori dovranno effettuare una gap analysis dei processi e delle misure in essere relativi sia alla fase di design dei prodotti assicurativi sia alla fase di collocamento degli stessi, dovranno valutare se la propria struttura organizzativa sia adeguata, in termini di risorse umane e competenze, per lo svolgimento delle nuove attività richieste in materia di POG e verificare se la propria struttura informatica sia idonea a supportare le unità aziendali coinvolte nei nuovi processi e a consentire adeguati scambi informativi con la rete distributiva. Dovranno anche definire le procedure per individuare, con un sufficiente livello di granularità, le diverse tipologie di clienti a cui i prodotti saranno destinati, individuare le informazioni sui prodotti da fornire ai distributori in modo da agevolare gli stessi nel percorso di preparazione agli adempimenti richiesti dalla nuova disciplina e pianificare adeguate modalità di scambio di informazioni con la rete di vendita.”

“E invece noi distributori?”

“Noi dovremo valutare la compliance degli attuali flussi informativi esistenti per individuare le ulteriori informazioni che è necessario ottenere dal produttore al fine di adeguarsi alle nuove indicazioni e individuare i canali informativi più efficienti per gestire le comunicazioni con il produttore nonché con la nostra rete distributiva, affinché sia garantita l’osservanza delle modalità operative richieste dalla disciplina sul POG per il collocamento dei prodotti. Inoltre saremo anche noi tenuti ad effettuare una gap analysis dei processi in essere attinenti alla distribuzione dei prodotti per valutare se e quali misure correttive adottare per garantire il raggiungimento degli obiettivi.”

“E ritornando all’adeguatezza …”

“A titolo riassuntivo, potremmo dire che quando la distribuzione avviene con “advice”, il distributore è tenuto a collocare prodotti che siano adeguati e adatti alla situazione personale del singolo cliente, da valutarsi in concreto, la c.d. suitability; mentre se la distribuzione avviene senza “advice” il distributore è tenuto a chiedere quale sia la conoscenza e l’esperienza del cliente in relazione al tipo di prodotto intermediato, al fine di verificare che il prodotto sia appropriato, ossia adatto alla categoria di clientela cui appartiene il potenziale contraente, la c.d. appropriateness.”

“Non mi sembra una materia facile …”

“In effetti non lo è, anche perché ci sono ancora varie zone d’ombra non sufficientemente definite. Negli schemi di decreto relativi al recepimento di queste norme vengono trattati anche altri argomenti quali la revisione del RUI, le modalità nel versamento dei premi alle Compagnie da parte degli Agenti, il nuovo modello sanzionatorio e molteplici aspetti gestionali e tecnici che verranno in buona parte progressivamente regolati dall’IVASS. Vedremo quindi cosa accadrà durante il corrente anno e quale sarà a bocce ferme il contesto effettivo a cui dovremo riferirci.”

“Sembra proprio che il mondo assicurativo voglia rendere sempre più difficoltoso il mio ingresso tra i suoi operatori …”

“Vedi l’aspetto positivo. Anche in questo caso si incominciano a vedere i presupposti di un mercato a maggiore professionalità, in cui sarà proprio la professionalità a fare la differenza e a permettere lo sviluppo dei più preparati ed organizzati. Tu avrai anche il vantaggio di non essere condizionato da abitudini e consuetudini di un passato in cui ci si poteva permettere anche atteggiamenti più superficiali e talvolta più disinvolti. Se saprai documentarti e fare le scelte più appropriate per il futuro, sotto l’aspetto sia organizzativo sia tecnico commerciale, la nostra azienda potrà fare significativi passi avanti ed io riposarmi un po’ di più.”

“Va bene, conta su di me. Non contare invece sul tuo obiettivo di maggior riposo: temo che avrò ancora più bisogno di te. Ci vediamo”

Mario Ferrari ACB









Flexible

Inquinamento e PMI, c’è da preoccuparsi?
Casi reali e soluzioni concrete

La proposta assicurativa a tutela dell’ambiente assume una rilevanza sempre maggiore: molte le aziende di grandi dimensioni che hanno adottato un programma inquinamento. Lo stesso non si può dire per le aziende medie e medio piccole. In realtà il rischio ambientale legato alle acque di spegnimento di un incendio, alla perdita di liquidi tossici o nocivi da serbatoi, al percolamento dei rifiuti, può coinvolgere tutte le aziende, indipendentemente dalla loro dimensione.
Di seguito abbiamo riportato alcuni esempi di sinistri realmente accaduti a nostri assicurati.


Scenario incendio

Un “semplice” incendio avviene all’interno del magazzino di un forno industriale. Danno: le acque di spegnimento compromettono il sito e un canale in prossimità del complesso industriale. Costi: trattamento e depurazione delle acque contaminate € 310.000 - Costi di bonifica del canale € 135.000 - Spese di emergenza € 50.000. Totale € 495.000.

Scenario birrificio

Un anomalo odore di carburante si manifesta durante la normale ispezione quotidiana. Un controllo più approfondito rivela che la condotta di alimentazione contenente gasolio era corrosa da tempo. Danno: contaminazione del suolo e della falda acquifera. Costi: attività di bonifica del suolo e di decontaminazione della falda acquifera € 340.000.

Scenario azienda alimentare con programma multinazionale

Trenta metri cubi di acqua e ammoniaca sono inavvertitamente rilasciati in un fiume adiacente all’azienda. Danno: flora e fauna compromesse per oltre 20 km, morte di 3,5 tonnellate di pesci. Costi: danno ambientale € 180.000 (spese dettate dalla recente entrata in vigore del pregiudizio ecologico in Francia) - Spese di emergenza € 50.000. Totale € 230.000.

Le aziende medio-piccole hanno fatto propria la cultura del rischio ambientale?

  • • sanno che una tempestiva e corretta gestione del rischio permette un contenimento sostanziale del danno e quindi dei costi finali?
  • • sanno che le autorità preposte al controllo e salvaguardia del bene Ambiente, hanno la facoltà di intervenire nella gestione del sinistro?
  • • sono pronte ad affrontare il contraddittorio con la Pubblica autorità, nei tempi e modi dovuti?

La soluzione assicurativa proposta da Chubb prevede, a discrezione del cliente, il supporto alla gestione del sinistro, dalle fasi iniziali (le prime 8 ore), alle fasi successive di contraddittorio con le autorità preposte.

Chubb è leader nel settore inquinamento, in Italia opera dal 2009 e offre polizze e servizi assicurativi sulla responsabilità ambientale, a tutela dei beni propri e dei danni a terzi, con prodotti distinti per aziende di grandi, medie e piccole dimensioni.

Tutte le soluzioni comprendono i costi di bonifica, di danno ambientale e di responsabilità civile.

Chubb si impegna a diffondere la cultura del rischio ambientale a favore delle aziende medie e medio piccole, anche attraverso corsi di formazione in pillole.

La squadra Green di Chubb

Da sinistra in piedi: Alessandra Besutti, Raffaele Scudo, Deborah Sola, Claudio Mauri, Simona De Angeli, Stefano Fasone. Davanti: Sara Dell’Acqua e Daniela Lo Presti.

Alessandra Besutti: programmi multinazionali; Raffaele Scudo: gestione sinistri; Deborah Sola: responsabile di linea; Claudio Mauri: programmi multinazionali; Simona De Angeli: assunzione rischi; Stefano Fasone: assunzione rischi; Sara Dell’Acqua: programmi nazionali; Daniela Lo Presti: programmi nazionali.





NEWS IN BREVE

TRATTATIVE SULLA BREXIT

La Commissione Europea ha presentato un testo normativo e sul quale è stato raggiunto un accordo con il Governo del Regno Unito per quanto riguarda il periodo di transizione. Il Mercato Unico e l'Unione Doganale proseguiranno fino alla fine del 2020; il Consiglio Europeo emanerà orientamenti aggiuntivi definendo il quadro per il futuro partenariato.

CONTO ALLA ROVESCIA VERSO IL GDPR

La prossima entrata in vigore (25 maggio 2018) del nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali pone al centro delle preoccupazioni degli operatori di mercato l’intricata questione della conformità dei propri sistemi e procedure alle nuove disposizioni normative.

IVASS E CYBER RISK

IVASS ha pubblicato con la Lettera al Mercato IVASS del 29 dicembre scorso gli esiti del sondaggio in materia di gestione dei rischi informatici; dall’indagine è emerso che sul piano della prevenzione vi è la mancanza che tra gli intermediari assicurativi di una policy di gestione del rischio informatico formalizzata in un documento scritto, nonché una scarsa frequenza dei test anti-intrusione.

SUCCESSIONE E POLIZZE ASSICURATIVE

Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 26606/2016) le polizze assicurative non rientrano nell’asse ereditario, quando nella polizza sono designati dei beneficiari; tale conclusione la si evince dall’articolo 1920 del Codice Civile che, nel disciplinare l’assicurazione a favore di un terzo, stabilisce che, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.

AEC
Chubb
jk
jk

COORDINATORE RESPONSABILE: LUIGI VIGANOTTI

HANNO COLLABORATO:

CAPPARELLI OTTORINO

CHUBB

FERRARI MARIO

GORLA LAURA

LONGO ANTONIO

PREMUTI FABRIZIO

ROVIDA CINZIA


Bimestrale – Gennaio - Febbraio 2018 - Numero 1
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