Il rapporto tra Giuseppe, un padre titolare di una
società di brokeraggio, e Giacomo, il figlio che vuole entrare nell’azienda di famiglia.
Una lettura da consigliarsi a chi vuol dare le necessarie informazioni a elementi nuovi
da inserire nella propria struttura e a chi ritiene utile ricordare i passi essenziali dell’attività.
“Ciao papà, hai un momento?”
“Certo, accomodati nel mio ufficio. Ti vedo perplesso, qualcosa non va?”
“Nulla in particolare ma leggendo la stampa specializzata sia cartacea sia on line, come
tu mi consigli sempre di fare, mi pare di aver capito
che io non ho ancora incominciato a lavorare professionalmente e già mi cambiano le regole…”
“C’è qualcosa di vero in quello che dici. Facciamo un passo indietro. Tu ricorderai che il mondo
dell’assicurazione si sviluppa in ambito europeo e fu proprio con la Direttiva 2002/92/CE che iniziò
il processo di revisione anche dell’ambito dell’intermediazione, con il Codice della Assicurazioni
Private ed i regolamenti attuativi allora da parte dell’ISVAP e poi dell’IVASS,
a cominciare dal regolamento n° 5/2006, che può essere considerata la madre di tutti i regolamenti.”
“Questo lo so, me lo avevi spiegato tu e l’ho studiato nei
corsi e nei testi dell’Associazione; ma adesso cosa sta cambiando di importante?”
“Ad esempio?”
“Evidentemente i gusti possono variare da individuo a individuo, ma come tu sai mi
appassionano di più gli aspetti tecnici che quelli amministrativi. Mi sono reso conto che non
si può totalmente ignorare nemmeno questi ultimi, che comunque, insieme ad aspetti più legali e normativi,
fanno riferimento a tematiche interessanti, quali la gestione dei rapporti di intermediazione, le procedure
e le modalità distributive e il marketing e le tecniche di comunicazione.”
“Bisogna ricordare che nel Febbraio 2016 è nata una nuova direttiva europea la 2016/97,
la c.d. IDD Insurance Distribution Directive, specificatamente dedicata alla distribuzione assicurativa, che,
dopo qualche rinvio, diventerà operativa anche in Italia entro il 2018.
Se ne hai il tempo potremo vedere insieme alcune della novità normative a cui andremo incontro.”
“Fare l’intermediario assicurativo sta diventando veramente un impegno
di cui non avevo previsto le dimensioni. Comunque andiamo avanti ...”
“Come vedrai neanche la definizione di intermediario assicurativo rimane immutata.
Adesso si parla di distributori, in quanto il campo di applicazione della nuova normativa
si estende alle stesse imprese di assicurazione ed anche ai comparatori, quali - per capirci – quei siti Internet che,
sulla base di criteri scelti dal cliente, predispongono una classifica di prodotti assicurativi,
compresi il confronto tra il prezzo e il contenuto del prodotto stesso. E viene inserita una nuova forma di intermediari,
quelli c.d. a titolo accessorio,
che in determinate circostanze devono o meno essere iscritti a quello che oggi chiamiamo RUI.”
“E cosa sono questi intermediari a titolo accessorio?”
“Sono soggetti, diversi da enti creditizi e imprese di investimento, che esercitano a titolo oneroso
e accessorio attività di distribuzione assicurativa a condizione che la loro attività principale sia diversa
da quella della distribuzione assicurativa e l’attività di distribuzione sia complementare a un prodotto o
a un servizio fornito dall’intermediario accessorio stesso.
Un buon esempio potrebbero essere le catene della grande distribuzione o i fabbricanti di beni di consumo”
“Ma hai detto che talvolta devono essere iscritti al registro e talvolta no …”
“E’ vero. Se i prodotti assicurativi che vendono sono complementari al prodotto fornito o
al servizio prestato e il limite di premio annuo non supera i 600 Euro possono anche non essere iscritti
al Registro ma non potranno comunque vendere polizze vita o di responsabilità civile.
Ci sarebbero altri dettagli, ma per ora te li risparmio onde non dover subire la tua insofferenza.”
“La direttiva riguarda sia i rami Danni che il ramo Vita?”
“Si, in relazione ai prodotti di “investimento assicurativo” (Insurance Based Investment Products)
ovvero quei prodotti assicurativi che prevedono prestazioni alla scadenza di un certo periodo, oppure riscatti,
il cui valore sia in tutto o in parte esposto, direttamente o indirettamente, alle fluttuazioni dei mercati finanziari.
Da queste normative specifiche sono esclusi i prodotti vita c.d. di pura protezione
(polizze vita che prevedono prestazioni solo in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità)
e quelli pensionistici e di previdenza integrativa.
Ma almeno per ora limitiamoci a parlare dei rami Danni.
“Immagino che ci saranno comunque delle normative concernenti regole di comportamento e conflitti di interesse …”
“Certamente ed ulteriormente enfatizzate: si parla dell’obbligo di agire sempre in modo onesto, imparziale
e professionale nel miglior interesse dei clienti. Ed anche che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni
di marketing, devono essere imparziali, chiare e non fuorvianti. Vi è poi il divieto per i distributori di
offrire ai propri dipendenti un compenso valutando le loro prestazioni in modo tale da confliggere con il loro
dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Ed anche il divieto di adozione di disposizioni in tema di
compenso o obiettivi di vendita che incentivino la raccomandazione ai clienti di un certo tipo di prodotto,
quando possano fornire prodotti diversi che risponderebbero meglio alle esigenze del cliente.”
“Ho letto che viene inserito il termine advice …”
“Sì, può essere tradotto con il termine consulenza, che viene definita come la fornitura
di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa del distributore,
in relazione a uno o più prodotti assicurativi. Per semplificare: il distributore è tenuto
ad effettuare il c.d. “needs and demands test” e a fornire un prodotto che sia in linea con le
esigenze assicurative del cliente e le richieste da esso formulate; in altre parole, è tenuto a
fornire un prodotto “adeguato”. In aggiunta, se il distributore offre appunto una consulenza cioè
l’advice, egli è tenuto a fornire una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui
un particolare prodotto sarebbe più indicato a soddisfare le esigenze e le richieste del cliente.
L’advice sembra essere qualcosa in più rispetto a quella verifica dell’adeguatezza da condursi
secondo il test dei bisogni e delle richieste del cliente. Comunque in tempo utile prima della
conclusione del contratto sarà necessario informare il cliente se l’intermediazione è svolta con o senza advice.”
“Ho anche sentito parlare di PID e di POG; sembrano personaggi dei cartoni animati. …”
“Ma non lo sono. In estrema sintesi posso dirti che il distributore assicurativo, in relazione
ai prodotti non vita e che non rientrino nella categoria dei “grandi rischi”, sarà tenuto a fornire al
cliente il c.d. “PID” ossia il “Product Information Document”,
vale a dire una scheda del prodotto che si sta per collocare, nella quale ne siano riassunte le principali caratteristiche.”
“Quindi si tratta di informazioni abbastanza simili a quelle già previste nel CAP e nei Regolamenti ISVAP/IVASS …”
“Sostanzialmente sì. Discorso nuovo è invece quello del POG “Product Oversight and Governance arrangements” relativo
alle disposizioni sui requisiti organizzativi in materia di governo e controllo del prodotto assicurativo, che introduce in
capo ai produttori e ai distributori di tali prodotti obblighi di product governance. Tali disposizioni introducono presìdi
a tutela del consumatore dal momento del design e del lancio del prodotto, per assicurare che siano adeguatamente tenuti in
considerazione gli interessi del mercato dei clienti a cui il prodotto è destinato, il c.d. target market. I presìdi di
tutela si estendono lungo tutta la durata di vita del prodotto, prevedendone un monitoraggio nel tempo per garantire
che lo stesso continui a rispondere agli interessi della tipologia di clienti per i quali è stato realizzato.”
“Anche il distributore è coinvolto in queste problematiche?”
“Ogni tanto provo a citarti qualche testo nella speranza di incuriosirti e spingerti a qualche consultazione in più.
Il “Consultation Paper on Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive”,
cioè il “Technical Advice” richiesto dalla Commissione Europea, riprende il contenuto delle linee guida, prevedendo che
anche i distributori che si limitino a distribuire i prodotti progettati
dalle imprese elaborino e attuino una policy sulla distribuzione dei prodotti, soggetta a periodica revisione.
Ricorda che nel contesto generale della normativa in materia di POG, per “produttore” si intende sia l’impresa
di assicurazione sia l’intermediario assicurativo c.d. “manufacturer de facto” che realizzano prodotti assicurativi
da vendere ai clienti; per “distributore” si intende sia l’impresa che vende direttamente sia l’intermediario
assicurativo che distribuisce prodotti assicurativi realizzati da altri. Secondo il Technical Advice anche un
intermediario assicurativo è considerato “produttore” ove svolga un ruolo decisionale nella progettazione e
sviluppo di un prodotto assicurativo per il mercato. In definitiva egli si qualifica come “manufacturer de facto”
quando, sia nella realizzazione di un nuovo prodotto sia nella modifica di un prodotto esistente, ne determini
autonomamente gli elementi significativi quali la copertura, i costi, le prestazioni e le garanzie, rispetto ai quali
l’impresa di assicurazione, che assume i relativi rischi, non apporti modifiche sostanziali.”
“E quindi noi Broker possiamo venir considerati anche produttori di fatto …”
“Potenzialmente sì, ma tieni conto che lo stesso Technical Advice non considera attività idonee a
qualificare l’intermediario come manufacturer de facto la personalizzazione e l’adattamento di prodotti
assicurativi esistenti, quali l’attività di design di contratti c.d. “tailor-made” su richiesta di uno
specifico cliente, al fine di soddisfarne le particolari esigenze assicurative, nonché la mera possibilità
di proporre al cliente diverse linee di prodotti e clausole contrattuali, opzioni o sconti di premio. “
“E l’IVASS cosa dice?”
“L’IVASS con una lettera al mercato ha già incominciato a definire cosa è necessario iniziare a fare.
I produttori dovranno effettuare una gap analysis dei processi e delle misure in essere relativi sia alla fase
di design dei prodotti assicurativi sia alla fase di collocamento degli stessi, dovranno valutare se la propria
struttura organizzativa sia adeguata, in termini di risorse umane e competenze, per lo svolgimento delle nuove
attività richieste in materia di POG e verificare se la propria struttura informatica sia idonea a supportare
le unità aziendali coinvolte nei nuovi processi e a consentire adeguati scambi informativi con la rete distributiva.
Dovranno anche definire le procedure per individuare, con un sufficiente livello di granularità, le diverse tipologie
di clienti a cui i prodotti saranno destinati, individuare le informazioni sui prodotti da fornire ai distributori
in modo da agevolare gli stessi nel percorso di preparazione agli adempimenti richiesti dalla nuova disciplina e
pianificare adeguate modalità di scambio di informazioni con la rete di vendita.”
“E invece noi distributori?”
“Noi dovremo valutare la compliance degli attuali flussi informativi esistenti per individuare le
ulteriori informazioni che è necessario ottenere dal produttore al fine di adeguarsi alle nuove indicazioni
e individuare i canali informativi più efficienti per gestire le comunicazioni con il produttore nonché con
la nostra rete distributiva, affinché sia garantita l’osservanza delle modalità operative richieste dalla
disciplina sul POG per il collocamento dei prodotti. Inoltre saremo anche noi tenuti ad effettuare una gap
analysis dei processi in essere attinenti alla distribuzione dei prodotti per valutare se
e quali misure correttive adottare per garantire il raggiungimento degli obiettivi.”
“E ritornando all’adeguatezza …”
“A titolo riassuntivo, potremmo dire che quando la distribuzione avviene con “advice”,
il distributore è tenuto a collocare prodotti che siano adeguati e adatti alla situazione personale del singolo cliente,
da valutarsi in concreto, la c.d. suitability; mentre se la distribuzione avviene senza “advice” il distributore
è tenuto a chiedere quale sia la conoscenza e l’esperienza del cliente in relazione al tipo di prodotto intermediato,
al fine di verificare che il prodotto sia appropriato,
ossia adatto alla categoria di clientela cui appartiene il potenziale contraente, la c.d. appropriateness.”
“Non mi sembra una materia facile …”
“In effetti non lo è, anche perché ci sono ancora varie zone d’ombra non sufficientemente definite.
Negli schemi di decreto relativi al recepimento di queste norme vengono trattati anche altri argomenti quali
la revisione del RUI, le modalità nel versamento dei premi alle Compagnie da parte degli Agenti, il nuovo
modello sanzionatorio e molteplici aspetti gestionali e tecnici che verranno in buona parte progressivamente
regolati dall’IVASS. Vedremo quindi cosa accadrà durante
il corrente anno e quale sarà a bocce ferme il contesto effettivo a cui dovremo riferirci.”
“Sembra proprio che il mondo assicurativo voglia rendere sempre più difficoltoso il mio ingresso tra i suoi operatori …”
“Vedi l’aspetto positivo. Anche in questo caso si incominciano a vedere i presupposti di un mercato a maggiore
professionalità, in cui sarà proprio la professionalità a fare la differenza e a permettere lo sviluppo dei più preparati
ed organizzati. Tu avrai anche il vantaggio di non essere condizionato da abitudini e consuetudini di un passato in cui
ci si poteva permettere anche atteggiamenti più superficiali e talvolta più disinvolti. Se saprai documentarti e fare
le scelte più appropriate per il futuro, sotto l’aspetto sia organizzativo sia tecnico commerciale,
la nostra azienda potrà fare significativi passi avanti ed io riposarmi un po’ di più.”
“Va bene, conta su di me. Non contare invece sul tuo obiettivo di maggior riposo: temo che avrò ancora più bisogno di te. Ci vediamo”
Mario Ferrari ACB