Il rapporto tra Giuseppe, un padre titolare
di una società di brokeraggio, e Giacomo, il figlio che vuole entrare nell’azienda
di famiglia.
Una lettura da consigliarsi a chi vuol dare le necessarie informazioni
a elementi nuovi da inserire nella propria struttura e a chi ritiene
utile ricordare i passi essenziali dell’attività.
Giacomo si affacciò all’ufficio del padre
“Posso disturbarti?”
“Ci mancherebbe” rispose con un sorriso Giuseppe “a tua disposizione”
““Abbiamo spesso parlato di aspetti propriamente assicurativi e ancor di più ne parleremo
quando incomincerò davvero a dare il mio contributo pratico all’attività dell’azienda.
Ma mi capita spesso di imbattermi in regole o leggi che, pur non essendo specificatamente
di nostra esclusiva pertinenza,
sembrano comunque poterci ampiamente coinvolgere.”
“Ad esempio…”
“Ce ne sarebbero molte, ma sono rimasto incuriosito dal D.Lgs. 231/2001…”
“E’ in effetti un argomento interessante e tutt’altro che universalmente conosciuto.”
“Prova a farmene qualche accenno, per favore.”
““Tieni presente che, fino a quel Decreto, non esisteva un sistema normativo che prevedesse
conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti delle aziende per reati posti in essere, a vantaggio
di queste ultime, da amministratori, dirigenti o dipendenti: per dare un tocco di cultura potremmo
dire che allora “societas delinquere non potest”. Nel 2001, per la prima volta nell’ordinamento
italiano, superando quel dogma, viene introdotta una forma di responsabilità diretta ex crimine,
che assume i connotati di una responsabilità di tipo penale (anche se viene definita “amministrativa”).
Quindi il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto il principio di responsabilità amministrativa
derivante da reato delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica: da allora “societas delinquere potest”
“Ma a chi si applica il decreto?”
“Il D.Lgs. 231/2001 si applica a tutte persone giuridiche, società e associazioni
anche prive di personalità giuridica. Restano esclusi gli Enti pubblici territoriali,
Enti pubblici non economici ed Enti che svolgono attività di rilievo costituzionale.
Con il D. Lgs. 231/2001 il legislatore ha inteso contrastare quei fenomeni di criminalità
che si annidano dietro lo schermo della personalità giuridica, o comunque in quegli interstizi
che separano la persona fisica dagli enti collettivi, che di essa rappresentano la longa manus.
Già da tempo, infatti, apparivano inadeguate le sanzioni (anche di natura penale) inflitte alle
singole persone fisiche componenti l'organigramma societario: o perché il reato non era ad essi
direttamente riconducibile o perché comunque la loro condanna in nulla intaccava la possibilità
per l'impresa di far propri i guadagni illecitamente conseguiti e di reimpiegarli sul mercato,
falsando così l'operatività del naturale principio di concorrenza.”
“E quali sono i reati previsti?”
“I reati si evolvono nel tempo. Per averne un minimo di conoscenza basta
ripercorrere gli articoli del Decreto:
- Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (in vigore dal 2001)
- Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati (in vigore dal 2008)
- Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata (in vigore dal 2009)
- Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (in vigore dal 2001)
- Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (in vigore dal 2001)
- Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio (in vigore dal 15 agosto 2009)
- Art. 25-ter Reati societari (in vigore dal 2002)
- Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (in vigore dal 2003)
- Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (in vigore 2006)
- Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale (in vigore dal 2003)
- Art. 25-sexies Abusi di mercato (in vigore 2005)
- Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (in vigore dal 2007)
- Reati transnazionali Reati associativi, immigrazione clandestina, favoreggiamento personale, induzione a rendere dichiarazioni mendaci (in vigore dal 2006)
- Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (in vigore dal 2007)
- Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (in vigore 2009)
- Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (in vigore dal 2009)
- Art. 25-undecies Reati ambientali (in vigore dal 2011)
- Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (in vigore dal 2012)
Il Decreto era nato essenzialmente per combattere la corruzione in ambito pubblico e progressivamente,
come hai visto, ha incluso altri reati e questa tendenza continuerà certo anche in futuro.
Per riassumere, il sistema della Responsabilità Amministrativa degli Enti (Ente è la terminologia
che usa il Decreto per indicare la persona giuridica e che anche noi useremo da adesso) si basa su
tre capisaldi: la realizzazione di un reato c.d. presupposto da parte di una persona fisica,
il tipo di rapporto funzionale che lega la persona fisica all’Ente e l’interesse o vantaggio per l’Ente”
“Quindi la responsabilità dell’Ente sorge per connessione con la realizzazione di un reato,
compreso tra quelli tassativamente indicati dal legislatore, da parte di una persona fisica che
sia legata all’Ente da un rapporto funzionale e la responsabilità dell’Ente sorge
quando il reato è commesso “nell’interesse” o a “vantaggio” dell’Ente.”
“Hai capito perfettamente: se il reato è stato commesso nell’interesse dell’Ente,
non occorre anche che da esso l’Ente abbia tratto un vantaggio. Viceversa, se il reato è
commesso esclusivamente
nell’interesse proprio o di terzi, non si potrà delineare la responsabilità dell’Ente.”
“E come può l’Ente difendersi in queste situazioni?”
“L’Ente non risponde del reato commesso se prova di aver adottato ed efficacemente attuato,
prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati
della specie di quello verificatosi; di aver affidato ad un Organismo dell’Ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli,
curandone il loro aggiornamento e che
il reato è stato commesso da una persona fisica eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione
e gestione senza che ci sia stata insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo incaricato”
“Quindi gli elementi essenziali sono il Modello di organizzazione e l’Organismo di vigilanza: ma il modello è obbligatorio? ”
“La mancata adozione del Modello, in effetti, non è soggetta ad alcuna sanzione, ma espone
l’Ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Inoltre,
l’Amministratore che esponesse l’Ente all’applicazione delle sanzioni, per mancata adozione del Modello,
sarebbe certamente esposto ad azione di responsabilità da parte dei soci.”
“Le sanzioni in caso di reato sono elevate?”
“Ci sono sanzioni pecuniarie e interdittive. Le prime, applicate secondo un sistema per quote,
vanno da un minimo di 25.800 Euro ad un massimo di 1.549.000, ma le seconde possono essere ancor più
pesanti, potendo prevedere l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o revoca di
autorizzazioni, licenze o concessioni fino al divieto di contrarre con la PA. Questi aspetti sono
una buona esemplificazione di come anche le società di brokeraggio possano essere pesantemente
coinvolte in queste problematiche. Vi è poi anche la possibilità che il Giudice ordini la
pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali
e mediante affissione nell’albo del Comune dove l’Ente ha sede.”
“Problemi grossi…”
“Proprio così. Nell’ipotesi di coinvolgimento di un Ente in un procedimento penale,
il Magistrato dovrà valutare se il Modello esiste, se è adeguato sulla carta in quanto
conforme alle linee-guida di categoria,
se è adeguato alla realtà propria dell’Ente e se è effettivamente attuato.”
“Quindi si può dire che il modello di organizzazione ha tra gli altri requisiti anche la necessità di un’attività di Risk Management…”
“Certo. Non dimenticare che la gestione del rischio aziendale è un processo posto in essere
dal consiglio di amministrazione, dal management e da altri operatori della struttura aziendale,
che viene utilizzato per la formulazione delle strategie in tutta l’organizzazione e progettato
per individuare eventi potenziali che possono influire sull’attività aziendale, al fine di contenere
il rischio entro limiti accettabili. Quindi l’implementazione pratica del Modello di organizzazione
dovrà prevedere la rilevazione del sistema organizzativo della società, l’esame del sistema delle deleghe
e dei poteri di firma, l’esame dei processi aziendali, la mappatura delle aree a rischio di commissione
dei reati e la valutazione del livello di rischio, nonché l’esame delle procedure aziendali esistenti,
la loro implementazione e la redazione di nuovi protocolli comportamentali. Si dovrà anche procedere
all’elaborazione del Codice Etico ed alla predisposizione di un Sistema disciplinare.”
“Ci sono quindi degli aspetti organizzativi da rivedersi anche in relazione alle esigenze di controllo…”
“In effetti Il sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro,
soprattutto per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica
ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio,
la contrapposizione di funzioni.
Nell’ambito del sistema organizzativo, l’attenzione deve essere p.e. prestata ai sistemi premianti dei
dipendenti e di altri rappresentanti la cui attività sia rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Tali sistemi sono necessari per indirizzare le attività del personale operativo e manageriale verso
l’efficiente conseguimento degli obiettivi aziendali. Dovranno quindi venir approntate procedure
manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni
punti di controllo. I poteri autorizzativi e di firma dovranno essere assegnati in coerenza con le
responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale
indicazione delle soglie di approvazione delle spese.”
“Quindi immagino che andrà inoltre implementato un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza
e dell’insorgere di situazioni di criticità generale e particolare.”
“Vero. E bisogna anche dire che due importanti requisiti del modello ai fini del suo buon
funzionamento sono la comunicazione al personale e la sua formazione. La comunicazione deve
riguardare ovviamente il Codice Etico ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi,
le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca
a dare trasparenza nell’operare quotidiano. E accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato
un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriatamente
tarato in funzione dei livelli dei destinatari, che illustri le ragioni di opportunità, oltre
che giuridiche,
che ispirano le regole e la loro portata concreta.”
“E il Sistema sanzionatorio?”
“Il Sistema sanzionatorio è un elemento essenziale insito nel Modello organizzativo e
va applicato nei confronti di tutti i dipendenti e collaboratori dell’azienda.
Il Sistema sanzionatorio dovrà punire tutti coloro che, per conto dell’imprenditore,
pongono in essere operazioni in violazione del Modello organizzativo e delle procedure
stilate in conformità alla norma in oggetto. Il sistema sanzionatorio previsto
dall’imprenditore in relazione al D. Lgs. 231/2001 non potrà comunque contrastare
i dettami stabiliti dallo Statuto dei Lavoratori.”
“Non dimentichiamoci il Codice Etico…”
“Il Codice Etico infatti enuncia taluni principi e norme di comportamento che
devono essere rispettati da quanti operano all’interno ed all’esterno dell’impresa nello
svolgimento delle loro attività.
Il Codice Etico costituisce uno degli elementi predisposti dall’impresa allo scopo di assicurare
una efficace attività di prevenzione, rilevazione e contrasto di violazioni delle leggi e delle
disposizioni regolamentari applicabili alle attività.
L’osservanza dei principi generali e delle norme di comportamento contenuti nel Codice Etico deve
considerarsi per tutti i collaboratori e dipendenti parte integrante delle obbligazioni contrattuali.”
“Ma l’Organismo di Vigilanza?”
“Il Decreto prevede, proprio tra le condizioni esimenti, che sia affidato il compito di
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, e di curarne l’aggiornamento, ad un
Organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo. E naturalmente da parte di tale
organismo non deve mai esserci omessa o insufficiente vigilanza. L’Organismo di vigilanza deve
essere dotato di autonomia e indipendenza, di professionalità e di continuità d’azione, cioè
essere preferibilmente
composto da personale dedicato principalmente all’ attività di controllo.”
“Per finire, fammi qualche esempio di attività sensibili…”
“Dalla gestione degli acquisti al processo di reclutamento e selezione del personale,
dalle promozioni e sponsorizzazioni alla gestione del contenzioso e al conferimento delle consulenze;
dal controllo delle note spese al sistema degli incentivi, compensi e benefit, fino agli adempimenti con la
PA inerenti l’amministrazione del personale; e si potrebbe continuare a lungo.”
“Concludendo, mi pare di aver capito che è un argomento non sufficientemente conosciuto,
ma di potenziale notevole importanza sia direttamente per i broker sia per i loro clienti:
un’opera di approfondimento in merito potrebbe incidere positivamente sulla nostra professionalità e
migliorare la nostra immagine”
“E’ l’ulteriore dimostrazione di come si possa fare l’intermediario assicurativo ad
un livello sempre più alto ed efficiente: so di ripetermi ma cultura, anche con la c minuscola,
e professionalità devono sempre più essere le caratteristiche della nostra attività e solo su
tale base potremmo sviluppare anche
la nostra redditività. Cerca di ricordarlo.”
“Promesso. E grazie ancora.”
Mario Ferrari ACB