Sommario





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ROAD SHOW 2018 - “LA PROFESSIONALITÀ PER IL CAMBIAMENTO” LE PRIME TAPPE E LE NUOVE DATE PER I PROSSIMI INCONTRI

Napoli, Roma e Firenze, ecco le prime tappe che hanno dato il via al Road Show ACB 2018 . A seguire una scaletta di nomi di città che si rincorrono sulla cartina geografica legate tra di loro da un sottile fil rouge che rappresenta la filosofia della manifestazione, che raggiunge i suoi associati sul territorio nazionale.


L’appuntamento del 2018 viene valorizzato da ACB con un concetto che riassume l’importanza delle competenze e dell’esperienza necessarie per un broker “La Professionalità per il Cambiamento”.

La manifestazione, che ormai rappresenta un appuntamento annuale da non perdere, affronta temi dedicati alle esigenze e alle necessità territoriali degli associati, oltre che a temi specifici di interesse associativo. Quest’anno le ultime normative (GDPR, IDD), in aggiunta al tema del Cyber Risk e alle attività dell’Associazione, costituiscono validi e fondamentali argomenti di interazione tra i partecipanti presenti ad ogni tappa.

Il Road Show ha già raggiunto Napoli e Roma il 23 e il 24 Maggio e Firenze il 19 Giugno.

La partecipazione degli associati nelle città visitate si è rivelata importante e di significativo apprezzamento e soddisfazione da parte di tutti gli intervenuti .
Una grande attenzione e un vivace dialogo , oltre che un interesse e un gradimento per la scaletta degli argomenti proposti e affrontati, hanno caratterizzato le platee di associati, e NON, protagonisti indiscussi degli incontri.

Una riflessione profonda , che il titolo di questa edizione vuole riprendere , la Professionalità per il Cambiamento, e che si è focalizzata sulla “mission” della figura del Broker, per sottolineare le peculiarità che oggi sono necessarie per essere uno specialista oltre che un consulente per gestire e consolidare il rapporto con il cliente nelle sue diverse sfaccettature.

Il periodo estivo rappresenta una pausa per la Manifestazione che riprenderà il suo cammino verso le prossime destinazioni nel mese di Settembre, e quindi ci ritroveremo :

  • -13 Settembre Verona
  • -20 Settembre Palermo
  • -25 Settembre Genova

E con il consueto appuntamento a Milano, il 16 Ottobre, città che chiude il ciclo degli incontri annuali.

Per l’iscrizione alle tappe Clicca qui

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria 02 - 89058102

Vi aspettiamo …!!

Cinzia RovidaUfficio Stampa ACB






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L’ OFFICINA DEL SAPERE – Formati ed informati

Il calendario dei Corsi preparati sui temi più importanti e di attualità del mondo assicurativo , senza tralasciare l'aggiornamento per gli addetti ai lavori.
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Tel. 02 – 89058102 info@acbbroker.it


AGGIORNAMENTO

MASTER CLASS

FORMAZIONE

Programma del corso e-learning formazione 60h
Regolamento Ivass n°6/2014

Area giuridicaModuli
Impresa di assicurazione e riassicurazione – condizioni di accesso e di esercizio
La Vigilanza assicurativa
Regole generali di comportamento degli intermediari
Contratto di assicurazione e di riassicurazione
Tutela del consumatore e Codice del consumo
Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
Principi generali sul sistema finanziario e sull’intermediazione del credito
Area tecnica assicurativa e riassicurativaModuli
Classificazione per rami di attività
Assicurazione Vita
Assicurazione Infortuni
Assicurazione Malattia
Assicurazione RCA
RCA e CVT
Assicurazione trasporti
Assicurazione Incendio e altri danni
Rischi tecnologici
Responsabilità civile
RC Prodotti
RC Professionale
Le Polizze D&O
Assicurazione Crediti
Assicurazione Cauzioni
Perdite pecuniarie
Tutela legale
Assistenza
Elementi tariffari
Elementi di tecniche di analisi dei rischi
Trattamento fiscale dei vai tipi di polizze vita e pensionistiche
Area amministrativa e gestionaleModuli
Ciclo operativo ed economico delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Elementi di contabilità
Attività e Gestione dell’intermediario
Gestione dei sinistri
Gestione dei rapporti d’intermediazione con clienti
Marketing e tecniche di comunicazione
Analisi e Prospettive
Area informaticaModuli
Navigazione web e utilizzo di internet
Strumenti di Office Automation
Area riassicurativaModuli
Riassicurazione
Area aggiornamentoModuli
Rischi catastrofali
Terrorismo
M&A
Reputazionali
Cyber Risk
Adeguatezza


I Roadshow di ACB








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DIVIETO DI CUMULO TRA INDENNITÀ ASSICURATIVA E RISARCIMENTO ED EFFICACIA ISTANTANEA DELLA SURROGA ASSICURATIVA EX ART.1916 C.C.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 12.565 in data 22.5.2018, resa nella annosa vicenda giudiziale riguardante il risarcimento dei danni chiesto dalla compagnia aerea Itavia in conseguenza del noto disastro di “Ustica” ha affrontato varie questioni di indubbio interesse.


In particolare, la sentenza sopra citata afferma due principi di fondamentale importanza.

Il primo di essi riguarda le ipotesi in cui può affermarsi il divieto di cumulo tra indennità dovuta in forza di un contratto di assicurazione danni a cose ed il risarcimento dovuto dal soggetto responsabile.

La Corte, sul punto, giunge ad affermare che ai fini della delineazione del criterio di selezione tra i casi in cui ammettere o negare il cumulo “occorre muovere guardando alla funzione di cui il beneficio collaterale si rivela essere espressione, per accertare se esso sia compatibile o meno con una imputazione al risarcimento”. Continua poi la stessa Corte a Sezioni Unite, suggerendo che, per decidere in quali ipotesi sussista un divieto di cumulo, si debba applicare il ragionamento secondo cui “in tanto le prestazioni del terzo incidono sul danno in quanto siano erogate in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato. La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell’attribuzione patrimoniale e l’obbligazione risarcitoria”.

In applicazione di tali principi la Corte statuisce che, poiché la Itavia aveva già ricevuto dai propri assicuratori un indennizzo del tutto capiente in relazione alla perdita del velivolo, la domanda risarcitoria della medesima compagnia aerea non poteva essere accolta.

L’affermazione di questo principio, in ogni caso, presuppone la soluzione di una questione preliminare che riguarda il momento in cui è destinata ad operare la surroga assicurativa ai sensi dell’art.1916 c.c..

Come ricorda la Suprema Corte, nell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito precedente alla decisione in commento, il funzionamento della surroga prevista dall’art.1916 c.c. era nel senso che essa diveniva attuale ed operante solo se e nel momento in cui l’assicuratore avesse comunicato al terzo danneggiante di aver corrisposto l’indennità all’assicurato e di voler esercitare l’azione in surroga. Prima di tale momento, il diritto al risarcimento non passava in capo all’assicuratore e l’assicurato poteva legittimamente trattenere l’indennizzo ricevuto ed agire per ottenere altresì il risarcimento del danno.

Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, ritengono di dover mutare orientamento affermando che la predetta tesi non può più essere “convalidata” spiegando che “Il primo comma dell’art.1916 c.c., nel disporre che l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili” collega infatti il prodursi della vicenda successoria, automaticamente, al pagamento dell’indennità assicurativa” senza quindi richiedere alcuna dichiarazione dell’assicuratore per poter operare.

Dall’affermazione dei summenzionati principi si deve quindi ritenere che, da oggi in poi, nel trattare la liquidazione dei sinistri nella assicurazione dei danni a cose, si dovrà tener conto dei seguenti principi:

  • a) nella materia della assicurazione dei danni a cose, ove in ossequio al principio indennitario l’indennità dovuta dall’assicuratore è prevista in funzione di reintegrare il danneggiato / assicurato dei danni alla cosa assicurata, sussiste il divieto di cumulo tra l’indennità ed il risarcimento nei confronti del terzo responsabile; il quale sarà soggetto all’azione in surroga dell’assicuratore;
  • b) a contrario, laddove l’indennità dovuta dall’assicuratore non sia prevista in funzione di reintegrare l’assicurato rispetto ad un danno a cose o a persone, bensì costituisca una prestazione economica convenzionale mirata a far conseguire un beneficio diverso dalla reintegrazione di un danno, in tali casi, il cumulo è ammissibile (ad es: pagamento di un capitale nelle polizze vita o pagamento di una prestazione monetaria calcolata secondo una scala convenzionale nelle polizze infortuni);
  • c) la surroga dell’assicuratore ex art.1916 c.c. nei diritti dell’assicurato si verifica in modo automatico ed immediato nel momento in cui l’assicuratore paga l’indennità dovuta; da tale momento l’assicurato perde la legittimazione a coltivare il diritto al risarcimento verso i terzi responsabili la quale passa in capo all’assicuratore;
  • d) Il trasferimento automatico dei diritti in capo all’assicuratore che paga l’indennità in forza della surroga ex 1916 c.c. può comportare delle rigidità nel momento della liquidazione dei sinistri: l’assicuratore potrebbe, infatti, subordinare il pagamento alla dimostrazione che l’assicurato abbia coltivato efficacemente e tempestivamente il proprio diritto al risarcimento danni nei confronti dei terzi responsabili, in caso contrario, potrebbe rifiutare l’indennizzo eccependo il pregiudizio all’azione in surroga

Milano, 27.6.2018

Carlo Galantini - Studio Legale Galantini & Partners







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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Solo 8 su 1000 operatori prevalentemente di e-commerce che comunicano la garanzia legale in modo ottimo. Altri 38 operatori raggiungono il punteggio di Buono.
La garanzia legale deve essere prestata dal venditore e non dal produttore, vale per i 24 mesi successivi all'acquisto e nessun bene ne è esente, neanche l'abbigliamento.
Si è conclusa in questi giorni l’analisi effettuata su come viene comunicata la garanzia legale dai primi 1.000 siti di venditori e-commerce e tradizionali operanti in Italia.


Sono stati analizzati:

  • 332 siti di Abbigliamento, Scarpe, Accessori e Gioielli,
  • 115 siti di Bellezza e Salute,
  • 78 siti Casa, Giardino, Fai da te e Animali,
  • 101 di Elettronica e Informatica,
  • 5 di Giochi e Prima infanzia,
  • 190 di Sport e tempo libero,
  • 30 di operatori GDO o Grandi Magazzini

Giova ricordare che l’analisi si è resa necessaria dall’aumento di segnalazioni arrivate all’associazione per casi di disconoscimento della garanzia legale; interventi a pagamento in vigenza della garanzia legale, sostituzione della garanzia legale con garanzie convenzionali, richieste di pagamento della garanzia al momento dell’acquisto.

Degli oltre 1000 operatori, ben 862 sono siti con e-commerce . L’analisi è stata fatta su tutti i più importanti siti e-commerce di beni di consumo presenti sul mercato ed anche i siti di tutte le principali catene di negozi o supermercati. Una mappatura sistematica che ha impegnato cinque esperti dell’associazione per ben sette mesi ed il supporto tecnico di Garanteasy che ha prestato la propria consulenza e l’algoritmo utilizzato, gratuitamente all’associazione.

Soltanto 8 i siti che risultano ottimi, secondo l’algoritmo utilizzato, per trasparenza e completezza delle informazioni sulla garanzia legale, questi risultano essere: AMAZON, APP4HEALTH, CONRAD, ePRICE, MR WORKER, ONESHOP, PIQUADRO e LUMINAL PARK.

Di seguito la tabella che ne riassume i punteggi dopo aver analizzato ben oltre 30 parametri in cui il punteggio massimo raggiungibile sarebbe 100.

In prima posizione, con il punteggio a pari merito di 94,4/100 troviamo i seguenti sei operatori: AMAZON, APP4HEALTH, CONRAD, ePRICE, MR WORKER, ONESHOP.
Tra questi, va segnalato il caso di MR WORKER che è l’unico sito e-commerce Italiano che comunica ai propri clienti non solo la garanzia legale in modo eccellente ma anche i contenuti delle garanzie convenzionali (dei produttori) disponibili sugli utensili da lavoro ed il fai da te commercializzati. Il posizionamento di eccellenza di AMAZON non stupisce soprattutto se si considera il fatto che fosse stato sanzionato dall’AGCM proprio per mancanza di trasparenza riguardo la garanzia Legale e quindi su questa materia è stata dedicata particolare attenzione. Da notare che il punteggio riguarda i prodotti venduti in e-commerce mentre sui prodotti venduti nel marketplace non sempre la comunicazione è altrettanto eccellente.
Interessante anche il caso di ONESHOP che per voce del suo Amministratore Delegato, Angelo Vottero, sottolinea come per loro la garanzia sia una leva di marketing strategica: “I clienti che comprano da noi attrezzatura per il Fitness o apparecchi elettromedicali, ci scelgono proprio per la qualità del servizio post-vendita che offriamo e che comunichiamo fin dai primi approcci usando la garanzia. “.

In seconda posizione con il punteggio di 93,3/100 PIQUADRO che è l’unico operatore del settore “Abbigliamento, Scarpe, Accessori e Gioielli” ad aver ottenuto tale punteggio proprio grazie all’aver implementato prontamente i suggerimenti, del tutto gratuiti, ricevuti dall’Associazione. Ricordiamo che in questo settore sono stati analizzati i siti di 332 operatori che, per la stragrande maggioranza, comunicano la garanzia legale in modo insufficiente nonostante tra essi vi siano brand che producono e vendono beni MADE IN ITALY che sono notoriamente di altissima qualità.

Infine, alla terza posizione tra gli OTTIMI, con il punteggio di 92,80/100, LUMINAL PARK.

Ben più nutrita la schiera di operatori che hanno preso un punteggio di BUONO. In totale sono i seguenti 38: APPLE STORE, CHICCO, COOP ONLINE, ESSELUNGA A CASA LA SPESA COMODA, FURLA, INDESIT, NECCHI, SUONIAMO, DESPAR EUROSPAR INTERSPAR, IPER LA GRANDE I, LIDL, ESSE MUSIC STORE, INGLESINA, AUCHAN, BIGPRICE, BRINKE, CFS, COMET, CV2, FERSHOP, FREESHOP, HOTPOINT, LLOYDS FARMACIA, MATERASSI MEMORY, MEDIAWORLD, MONDO CONVENIENZA, SHOPTY, SWAROVSKY, THE BRDGE, THE NORTH FACE, VODAFONE, PAM, MUSICALSTORE2005, POLAR, SAMSONITE, DORELAN, GEARBEST, SIMMONS.

Nel corso di questi sette mesi di analisi tutte le aziende analizzate hanno ricevuto una comunicazione via PEC dei risultati ed è stata offerta la possibilità di confrontarsi, del tutto gratuitamente, con gli esperti dell’Associazione e ricevere consigli riguardo il come migliorare la completezza e trasparenza della comunicazione sulla garanzia legale.
Alcune decine di aziende hanno risposto alle sollecitazioni attivando i propri studi legali e mandato diffide o addirittura minacciando, telefonicamente, di passare ad azioni fisiche. Un comportamento inaccettabile per il quale l’associazione si cautelerà con denunce all’autorità. Tra i tanti avvocati che hanno sono stati coinvolti la maggior parte ha fatto tesoro dei chiarimenti ricevuti. Ad esempio un caso esemplare è stato quello che ha riguardato FURLA, notissima azienda di pelletteria che, inizialmente, aveva ottenuto un punteggio insufficiente.
I loro avvocati, dopo aver compreso la natura del problema si sono fatti carico di informare la società inglese che segue il loro e-commerce e di fargli aggiungere le informazioni mancanti con il risultato di aver risolto tutti i problemi ed ottenuto un punteggio di 88,9/100 ovvero BUONO, quasi OTTIMO, Sentiamo il dovere di ringraziare chi come Furla ha compreso l’approccio costruttivo che l’associazione, sobbarcandosi di costi non minimi, ha voluto dare al proprio lavoro. Anche alcuni big player dell’e-commerce, seppur solo dopo essere stati segnalati all’AGCM, hanno recepito le indicazioni ed ora comunicano la garanzia legale in modo più che sufficiente.

In tutto sono circa un centinaio le aziende che hanno recepito i suggerimenti e, quindi, migliorato la comunicazione sulla garanzia legale ma, come dichiara il Presidente dell’Associazione Konsumer Italia Fabrizio Premuti: “Noi miriamo a fare in modo che tutti ottengono OTTIMO. Perché tutti gli operatori che vendono prodotti di qualità non hanno nulla da temere dal comunicare in modo completo e trasparente la Garanzia Legale. Solo chi vende prodotti che durano poco, fatti di materiali scadenti o rifiniti con approssimazione, ha interesse a non dire ai propri clienti che quei prodotti hanno 2 anni di garanzia. Tutti gli altri, al contrario, hanno solo vantaggi a rafforzare la comunicazione sulla garanzia proprio perché in questo modo valorizzano la qualità dei propri prodotti. L’obiettivo della nostra Associazione è, soprattutto, quello di migliorare i rapporti tra consumatori ed aziende valorizzando le occasioni in cui gli interessi sono convergenti come nel caso della garanzia intesa come indicatore di qualità ed affidabilità sia dei prodotti che dei venditori”.

Dal lavoro svolto verrà editato un libro bianco sulla garanzia legale che prevediamo di poter presentare già al convegno che terremo nei primi giorni del mese di Luglio coinvolgendo nel dibattito operatori, authority, consumatori.

Fabrizio Premuti – Presidente Konsumer







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IL CAMBIAMENTO NON SI PUÒ CONTRASTARE, VA CAVALCATO

Quando cominciai a fare l’assicuratore negli anni ’80, le compagnie facevano i loro piani con frequenza decennale. Oggi non è più possibile, il cambiamento ha subito una tale accelerazione che i piani vanno necessariamente fatti annualmente con revisione trimestrale in corso di anno.
Questo cosa ci insegna? Semplicemente che non possiamo o meglio non dobbiamo contrastare il cambiamento.


Nel nostro settore poi, questa esigenza oramai è imprescindibile. Dalle polizze scritte a mano e costruite sulle esigenze del cliente e con un consumatore ignaro di qualsiasi diritto, siamo passati a polizze standardizzate e con il consumatore preparato e pronto a documentarsi presso altri intermediari facendo confronti su confronti. Inoltre l’enorme numero di normative ha costretto gli intermediari a diventare sempre di più burocrati e sempre meno consulenti. Ma non basta, ecco arrivare nuovi player quali Poste, Amazon, Google e Banche che destabilizzano e rendono meno competente il mercato delle polizze.

Quindi cosa possono fare gli intermediari di oggi?

Nulla, semplicemente assecondare il cambiamento. In questo gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI sono avvantaggiati in quanto gli Agenti sono oramai prigionieri delle mandanti, con costi elevati e libertà limitata, i Broker invece, rappresentando il cliente, uscendo quindi dal meccanismo perverso della concorrenza sul prezzo, possono meglio degli altri beneficiare del forte cambiamento in atto. Per poter però stare al passo dei tempi, gli iscritti alla sez. B hanno il dovere progredire nella digitalizzazione, tenersi continuamente aggiornati sugli aspetti tecnici/normativi e rendere il processo di gestione della propria clientela sempre più snello e veloce.

Si arriverà molto presto a società di brokeraggio molto automatizzate, con poco personale di back-office e molto dedicato invece alla consulenza. Bisognerà ricominciare a “frequentare” la clientela puntando sulla relazione e non cadendo nella trappola del prezzo, dove ovviamente, i colossi della distribuzione, saranno sempre vincenti. Anche l’RC Auto andrà gestita diversamente, solo come hub di sottoscrizione di polizze dirette rinunciando, su questo prodotto a grossi guadagni.

Questo quadro però, a mio avviso non ci deve preoccupare anzi è esaltante. Noi intermediari avremo finalmente la possibilità di tornare a fare il mestiere dell’assicuratore, usando i social come strumento di acquisizione di nuove relazioni, tornando ad essere, per il nostro cliente il vero fiduciario che lo consiglia e gli risolve i problemi legati alla rischiosità del proprio lavoro e della vita privata. Solo così i piccoli Broker non verranno travolti dai grandi intermediari. Non dobbiamo assolutamente cadere nella logica della grande distribuzione dove i negozi di quartiere sono stati “uccisi” prima dai supermercati e poi dai centri commerciali. Noi assicuratori dobbiamo differenziarci.

Per tornare al cambiamento quindi abbiamo il dovere, se vogliamo essere protagonisti, di assecondarlo approfittando di tutte le opportunità che questo ci riserva.

LE CHIAVI DEL CAMBIAMENTO

  • 1. LA PAURA
    “La mente che si apre ad una nuova idea non torna mai alla dimensione precedente."
    Albert Einstein
  • 2. IL POTERE DELLA RESPONSABILITA’
    “Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla.”
    Martin Luther King
  • 3. LA MAGIA DELLE PAROLE
    “Attento mentre parli. Con le tue parole tu crei un mondo intorno a te"
    Proverbio Navajo
  • 4. LE ABITUDINI POTENZIANTI
    “Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. Albert Einstein

  • 5. L’ARTE DEI PICCOLI PASSI
    “Ho scoperto che imparo sempre più dai miei errori che dai miei successi.
    Se non fai degli sbagli, non stai cogliendo abbastanza opportunità.” John Sculley

Leonardo Alberti – Parco della Vittoria









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QUESITO IN MATERIA DI GDPR

COSA CAMBIA PER LE AZIENDE IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI? .


L’Associazione risponde

Il GDPR avrà un notevole impatto nelle singole aziende che dovranno adeguarsi alla normativa elaborando sistemi e procedure idonee a gestire correttamente i dati raccolti.
In generale il GDPR ha cambiato profondamente l’approccio alla protezione dei dati personali, introducendo un innalzamento del diritto alla protezione di tali dati, quale diritto fondamentale della persona umana.
Con il GDPR si passa da un sistema in cui le imprese dovevano adeguarsi alla cd misure minime di sicurezza ad un sistema di responsabilizzazione in cui ciascun titolare del trattamento è responsabile, secondo il principio di accountability, dell’adeguatezza delle misure che adotta nella propria impresa in funzione della tipologia dei dati che tratta e dei trattamenti che effettua.

ACB







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UNA VITA DA INTERMEDIARIO - AD USUM DELPHINI Sesta Puntata

Il rapporto tra Giuseppe, un padre titolare di una società di brokeraggio, e Giacomo, il figlio che vuole entrare nell’azienda di famiglia.
Una lettura da consigliarsi a chi vuol dare le necessarie informazioni a elementi nuovi da inserire nella propria struttura e a chi ritiene utile ricordare i passi essenziali dell’attività.


Giacomo si affacciò all’ufficio del padre

“Posso disturbarti?”

“Ci mancherebbe” rispose con un sorriso Giuseppe “a tua disposizione”

““Abbiamo spesso parlato di aspetti propriamente assicurativi e ancor di più ne parleremo quando incomincerò davvero a dare il mio contributo pratico all’attività dell’azienda. Ma mi capita spesso di imbattermi in regole o leggi che, pur non essendo specificatamente di nostra esclusiva pertinenza, sembrano comunque poterci ampiamente coinvolgere.”

“Ad esempio…”

“Ce ne sarebbero molte, ma sono rimasto incuriosito dal D.Lgs. 231/2001…”

“E’ in effetti un argomento interessante e tutt’altro che universalmente conosciuto.”

“Prova a farmene qualche accenno, per favore.”

““Tieni presente che, fino a quel Decreto, non esisteva un sistema normativo che prevedesse conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti delle aziende per reati posti in essere, a vantaggio di queste ultime, da amministratori, dirigenti o dipendenti: per dare un tocco di cultura potremmo dire che allora “societas delinquere non potest”. Nel 2001, per la prima volta nell’ordinamento italiano, superando quel dogma, viene introdotta una forma di responsabilità diretta ex crimine, che assume i connotati di una responsabilità di tipo penale (anche se viene definita “amministrativa”). Quindi il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto il principio di responsabilità amministrativa derivante da reato delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica: da allora “societas delinquere potest”

“Ma a chi si applica il decreto?”

“Il D.Lgs. 231/2001 si applica a tutte persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Restano esclusi gli Enti pubblici territoriali, Enti pubblici non economici ed Enti che svolgono attività di rilievo costituzionale. Con il D. Lgs. 231/2001 il legislatore ha inteso contrastare quei fenomeni di criminalità che si annidano dietro lo schermo della personalità giuridica, o comunque in quegli interstizi che separano la persona fisica dagli enti collettivi, che di essa rappresentano la longa manus. Già da tempo, infatti, apparivano inadeguate le sanzioni (anche di natura penale) inflitte alle singole persone fisiche componenti l'organigramma societario: o perché il reato non era ad essi direttamente riconducibile o perché comunque la loro condanna in nulla intaccava la possibilità per l'impresa di far propri i guadagni illecitamente conseguiti e di reimpiegarli sul mercato, falsando così l'operatività del naturale principio di concorrenza.”

“E quali sono i reati previsti?”

“I reati si evolvono nel tempo. Per averne un minimo di conoscenza basta ripercorrere gli articoli del Decreto:

  • Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (in vigore dal 2001)
  • Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati (in vigore dal 2008)
  • Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata (in vigore dal 2009)
  • Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (in vigore dal 2001)
  • Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (in vigore dal 2001)
  • Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio (in vigore dal 15 agosto 2009)
  • Art. 25-ter Reati societari (in vigore dal 2002)
  • Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (in vigore dal 2003)
  • Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (in vigore 2006)
  • Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale (in vigore dal 2003)
  • Art. 25-sexies Abusi di mercato (in vigore 2005)
  • Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (in vigore dal 2007)
  • Reati transnazionali Reati associativi, immigrazione clandestina, favoreggiamento personale, induzione a rendere dichiarazioni mendaci (in vigore dal 2006)
  • Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (in vigore dal 2007)
  • Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (in vigore 2009)
  • Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (in vigore dal 2009)
  • Art. 25-undecies Reati ambientali (in vigore dal 2011)
  • Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (in vigore dal 2012)

Il Decreto era nato essenzialmente per combattere la corruzione in ambito pubblico e progressivamente, come hai visto, ha incluso altri reati e questa tendenza continuerà certo anche in futuro.
Per riassumere, il sistema della Responsabilità Amministrativa degli Enti (Ente è la terminologia che usa il Decreto per indicare la persona giuridica e che anche noi useremo da adesso) si basa su tre capisaldi: la realizzazione di un reato c.d. presupposto da parte di una persona fisica, il tipo di rapporto funzionale che lega la persona fisica all’Ente e l’interesse o vantaggio per l’Ente”

“Quindi la responsabilità dell’Ente sorge per connessione con la realizzazione di un reato, compreso tra quelli tassativamente indicati dal legislatore, da parte di una persona fisica che sia legata all’Ente da un rapporto funzionale e la responsabilità dell’Ente sorge quando il reato è commesso “nell’interesse” o a “vantaggio” dell’Ente.”

“Hai capito perfettamente: se il reato è stato commesso nell’interesse dell’Ente, non occorre anche che da esso l’Ente abbia tratto un vantaggio. Viceversa, se il reato è commesso esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi, non si potrà delineare la responsabilità dell’Ente.”

“E come può l’Ente difendersi in queste situazioni?”

“L’Ente non risponde del reato commesso se prova di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; di aver affidato ad un Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, curandone il loro aggiornamento e che il reato è stato commesso da una persona fisica eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e gestione senza che ci sia stata insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo incaricato”

“Quindi gli elementi essenziali sono il Modello di organizzazione e l’Organismo di vigilanza: ma il modello è obbligatorio? ”

“La mancata adozione del Modello, in effetti, non è soggetta ad alcuna sanzione, ma espone l’Ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Inoltre, l’Amministratore che esponesse l’Ente all’applicazione delle sanzioni, per mancata adozione del Modello, sarebbe certamente esposto ad azione di responsabilità da parte dei soci.”

“Le sanzioni in caso di reato sono elevate?”

“Ci sono sanzioni pecuniarie e interdittive. Le prime, applicate secondo un sistema per quote, vanno da un minimo di 25.800 Euro ad un massimo di 1.549.000, ma le seconde possono essere ancor più pesanti, potendo prevedere l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni fino al divieto di contrarre con la PA. Questi aspetti sono una buona esemplificazione di come anche le società di brokeraggio possano essere pesantemente coinvolte in queste problematiche. Vi è poi anche la possibilità che il Giudice ordini la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali e mediante affissione nell’albo del Comune dove l’Ente ha sede.”

“Problemi grossi…”

“Proprio così. Nell’ipotesi di coinvolgimento di un Ente in un procedimento penale, il Magistrato dovrà valutare se il Modello esiste, se è adeguato sulla carta in quanto conforme alle linee-guida di categoria, se è adeguato alla realtà propria dell’Ente e se è effettivamente attuato.”

“Quindi si può dire che il modello di organizzazione ha tra gli altri requisiti anche la necessità di un’attività di Risk Management…”

“Certo. Non dimenticare che la gestione del rischio aziendale è un processo posto in essere dal consiglio di amministrazione, dal management e da altri operatori della struttura aziendale, che viene utilizzato per la formulazione delle strategie in tutta l’organizzazione e progettato per individuare eventi potenziali che possono influire sull’attività aziendale, al fine di contenere il rischio entro limiti accettabili. Quindi l’implementazione pratica del Modello di organizzazione dovrà prevedere la rilevazione del sistema organizzativo della società, l’esame del sistema delle deleghe e dei poteri di firma, l’esame dei processi aziendali, la mappatura delle aree a rischio di commissione dei reati e la valutazione del livello di rischio, nonché l’esame delle procedure aziendali esistenti, la loro implementazione e la redazione di nuovi protocolli comportamentali. Si dovrà anche procedere all’elaborazione del Codice Etico ed alla predisposizione di un Sistema disciplinare.”

“Ci sono quindi degli aspetti organizzativi da rivedersi anche in relazione alle esigenze di controllo…”

“In effetti Il sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni. Nell’ambito del sistema organizzativo, l’attenzione deve essere p.e. prestata ai sistemi premianti dei dipendenti e di altri rappresentanti la cui attività sia rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Tali sistemi sono necessari per indirizzare le attività del personale operativo e manageriale verso l’efficiente conseguimento degli obiettivi aziendali. Dovranno quindi venir approntate procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni punti di controllo. I poteri autorizzativi e di firma dovranno essere assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.”

“Quindi immagino che andrà inoltre implementato un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità generale e particolare.”

“Vero. E bisogna anche dire che due importanti requisiti del modello ai fini del suo buon funzionamento sono la comunicazione al personale e la sua formazione. La comunicazione deve riguardare ovviamente il Codice Etico ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell’operare quotidiano. E accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta.”

“E il Sistema sanzionatorio?”

“Il Sistema sanzionatorio è un elemento essenziale insito nel Modello organizzativo e va applicato nei confronti di tutti i dipendenti e collaboratori dell’azienda. Il Sistema sanzionatorio dovrà punire tutti coloro che, per conto dell’imprenditore, pongono in essere operazioni in violazione del Modello organizzativo e delle procedure stilate in conformità alla norma in oggetto. Il sistema sanzionatorio previsto dall’imprenditore in relazione al D. Lgs. 231/2001 non potrà comunque contrastare i dettami stabiliti dallo Statuto dei Lavoratori.”

“Non dimentichiamoci il Codice Etico…”

“Il Codice Etico infatti enuncia taluni principi e norme di comportamento che devono essere rispettati da quanti operano all’interno ed all’esterno dell’impresa nello svolgimento delle loro attività. Il Codice Etico costituisce uno degli elementi predisposti dall’impresa allo scopo di assicurare una efficace attività di prevenzione, rilevazione e contrasto di violazioni delle leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili alle attività. L’osservanza dei principi generali e delle norme di comportamento contenuti nel Codice Etico deve considerarsi per tutti i collaboratori e dipendenti parte integrante delle obbligazioni contrattuali.”

“Ma l’Organismo di Vigilanza?”

“Il Decreto prevede, proprio tra le condizioni esimenti, che sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, e di curarne l’aggiornamento, ad un Organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo. E naturalmente da parte di tale organismo non deve mai esserci omessa o insufficiente vigilanza. L’Organismo di vigilanza deve essere dotato di autonomia e indipendenza, di professionalità e di continuità d’azione, cioè essere preferibilmente composto da personale dedicato principalmente all’ attività di controllo.”

“Per finire, fammi qualche esempio di attività sensibili…”

“Dalla gestione degli acquisti al processo di reclutamento e selezione del personale, dalle promozioni e sponsorizzazioni alla gestione del contenzioso e al conferimento delle consulenze; dal controllo delle note spese al sistema degli incentivi, compensi e benefit, fino agli adempimenti con la PA inerenti l’amministrazione del personale; e si potrebbe continuare a lungo.”

“Concludendo, mi pare di aver capito che è un argomento non sufficientemente conosciuto, ma di potenziale notevole importanza sia direttamente per i broker sia per i loro clienti: un’opera di approfondimento in merito potrebbe incidere positivamente sulla nostra professionalità e migliorare la nostra immagine”

“E’ l’ulteriore dimostrazione di come si possa fare l’intermediario assicurativo ad un livello sempre più alto ed efficiente: so di ripetermi ma cultura, anche con la c minuscola, e professionalità devono sempre più essere le caratteristiche della nostra attività e solo su tale base potremmo sviluppare anche la nostra redditività. Cerca di ricordarlo.”

“Promesso. E grazie ancora.”

Mario Ferrari ACB







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Innovazione tecnologica avanzata - Credito d’imposta per investimenti in R&S

La possibilità di aggiornare i propri sistemi informativi con nuovo hardware e software innovativo, è una opportunità che diversi broker stanno utilizzando, approfittando del Decreto del 27 maggio 2015, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, recante le disposizioni necessarie all’attuazione della disciplina del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.


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Il credito d’imposta è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il meccanismo di calcolo del credito d’imposta è di tipo incrementale: viene calcolato sulle spese sostenute in ciascun periodo di imposta agevolato in eccedenza, rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, ovvero dalla costituzione se questa è avvenuta da meno di tre anni.

Il credito d’imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni per ciascun beneficiario, ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta, in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione, ammonti almeno a 30.000 euro.

L’agevolazione ha carattere automatico: per ottenerla non occorre un’autorizzazione, ma è sufficiente indicarla nella dichiarazione dei redditi.

La società HiT si avvale di consulenti specializzati, che supportano i broker nella produzione, compilazione e gestione della documentazione necessaria per ottenere la facilitazione.

Negli ultimi anni sono stati sviluppati da HiT, numerosi progetti di innovazione software, utilizzando questo tipo di agevolazione, che ha permesso di creare soluzioni performanti per gli intermediari, con notevole risparmio sia dal punto di vista economico che organizzativo.

L’attuale tendenza del mercato, sulla spinta del nuovo GDPR, della IDD e delle future norme antiriciclaggio, induce i broker a trovare soluzioni sempre più performanti ed automatizzate, che li supportino nella gestione della burocrazia quotidiana, sempre più impegnativa e costosa.

Per gli intermediari che condividono il proprio portafoglio con produttori sparsi sul territorio, l’automatizzazione dei processi è doverosa, perché evita l’oneroso passaggio di documenti cartacei e facilita il controllo dei flussi.

Le soluzioni che proponiamo come HiT sono diverse: il programma Genias, ha come principale obiettivo la gestione ed il controllo del portafoglio dell’intermediario, oltre alla possibilità di effettuare statistiche ministeriali ed estrazioni personalizzate; mentre il programma QuotUp, aiuta nella preventivazione RCA, velocizzando la ricerca del miglior prezzo sulla base degli sconti concordati con le varie Compagnie. La velocità e la personalizzazione dei risultati, sono elementi che caratterizzano l’applicazione.

Per un approfondimento e ulteriori informazioni, Vi invitiamo a contattarci attraverso il sito www.genias.org oppure contattando il Dott. Nicola Tonegato al numero 045-6209711.

Maria Teresa Paroli (Amministratore Delegato HIT)





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NEWS IN BREVE

IVASS: PIANO STRATEGICO 2018-2020

Nella Relazione Annuale sull’attività svolta dall’Istituto è stato illustrato il proprio Piano Strategico per il prossimo triennio.
Per garantire un adeguato livello di protezione degli assicurati, l’IVASS intende perseguire quattro obiettivi strategici: rafforzare il sistema di vigilanza prudenziale basato sul rischio; semplificare e innovare processi e modelli organizzativi; intensificare le azioni di protezione del consumatore anche alla luce della rivoluzione digitale in atto; contribuire al processo di evoluzione normativa internazionale e nazionale.

PUBBLICATO IL DECRETO CHE RECEPISCE IDD

E’ stato pubblicato sulla G.U. del 16 giugno u.s. il Decreto Legislativo che introduce una serie di novità per allineare la normativa italiana alla Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio (la cosiddetta Insurance Distribution Directive, IDD) in materia di distribuzione assicurativa.

GDPR E NUOVE NORME SUL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR), che sostituisce la Direttiva 95/46/EC sulla Protezione dei Dati.
I principi fondamentali in tema di privacy e protezione dei dati sono rimasti invariati, ma il nuovo regolamento tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nel mondo digitale e si applica in tutti gli stati della UE.

MILIONI DI PERSONE A RISCHIO FINAZIARIO IN UK

Milioni di persone nel Regno Unito e nel resto d'Europa sono a rischio finanziario a causa della Brexit, ha rivelato una ricerca dell'organismo di servizi finanziari TheCityUK .
Il rischio deriva dalle domande su ciò che accadrà a milioni di contratti transfrontalieri quando il Regno Unito lascerà l'UE.

Chubb
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COORDINATORE RESPONSABILE: LUIGI VIGANOTTI

HANNO COLLABORATO:

CARLO GALANTINI

CHUBB

CINZIA ROVIDA

FABRIZIO PREMUTI

LAURA GORLA

LEONARDO ALBERTI

MARIA TERESA PAROLI

MARIO FERRARI


Bimestrale – Maggio - Giugno 2018 - Numero 3
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