Sommario





Attività dell'associazione

ACB ROAD SHOW 2018 - "LA PROFESSIONALITÀ PER IL CAMBIAMENTO" IL RESOCONTO

Anche per quest’anno il Road Show ACB ha concluso la sua “corsa” a Milano, con un evento finale organizzato al Westin Palace Hotel, che ha raccolto una folta platea, tra associati, delegati, aziende ospiti e partner, che hanno partecipato attivamente alla giornata.


Salutiamo così la manifestazione che contraddistingue la nostra associazione e che è nata dall’idea di creare azioni territoriali mirate, per organizzare sul territorio momenti di aggregazione tra realtà diverse tra di loro.
La manifestazione, che viene programmata annualmente, ha come obiettivo l’incontro degli associati per affrontare temi dedicati alle loro esigenze e necessità territoriali oltre che a temi specifici di interesse associativo, e per dare la possibilità ad aziende e compagnie, di entrare in contatto con gli associati presenti sul territorio.

Poliedrico e diverso il programma delle 6 tappe di quest’anno, Napoli, Firenze, Roma, Verona, Palermo e Milano, che ha affrontato argomenti tra i più attuali, GDPR, IDD, Cyber Risk , oltre agli argomenti di competenza dei territori ed i case history.
Interesse, gradimento, empatia e apprezzamento hanno caratterizzato le platee di associati e NON, protagonisti indiscussi di tutti gli incontri.

Importanti i cambiamenti delle due ultime edizioni, 2017 e 2018 .
Nel 2017 ACB ha presentato l’edizione OPEN , cioè ha aperto le iscrizioni anche ai NON Associati, favorendo così uno scambio di opinioni e creando un dialogo con gli associati, esponendo la loro visione del mercato e il loro punto di vista sulle diverse tematiche proposte.
L’opportunità ha dato modo di far conoscere il mondo ACB con i suoi servizi e le sue metodologie di lavoro.
Nel 2018 ACB ha presentato l’edizione “La Professionalità per il Cambiamento”, un concetto che quest’anno è stato creato per sottolineare l’importanza delle competenze e dell’esperienza necessarie che un broker deve aver acquisito per offrire all’utente finale una consulenza adeguata ed efficace.

Una riflessione profonda che al termine di questi incontri , deve focalizzarsi nei confronti della “mission” della figura del broker : migliorare e rafforzare le proprie peculiarità e capacità per essere in grado di affrontare il nuovo modo di operare che oggi viene richiesto.

Al termine dei lavori e dopo i ringraziamenti ed i saluti, è stato ricordato che da sempre ACB e L’Officina del Sapere, sostengono la cultura dell’informazione e della corretta comunicazione, e che la conoscenza è alla base del nostro successo e la relazione è la nostra forza.

Cinzia Rovida
Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa ACB





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L’ OFFICINA DEL SAPERE – Formati ed informati

Il calendario dei Corsi preparati sui temi più importanti e di attualità del mondo assicurativo , senza tralasciare l'aggiornamento per gli addetti ai lavori.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria ACB:
Tel. 02 – 89058102 info@acbservices.it


AGGIORNAMENTO

MASTER CLASS

FORMAZIONE

Programma del corso e-learning formazione 60h
Regolamento Ivass n°6/2014

Area giuridicaModuli
Impresa di assicurazione e riassicurazione – condizioni di accesso e di esercizio
La Vigilanza assicurativa
Regole generali di comportamento degli intermediari
Contratto di assicurazione e di riassicurazione
Tutela del consumatore e Codice del consumo
Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
Principi generali sul sistema finanziario e sull’intermediazione del credito
Area tecnica assicurativa e riassicurativaModuli
Classificazione per rami di attività
Assicurazione Vita
Assicurazione Infortuni
Assicurazione Malattia
Assicurazione RCA
RCA e CVT
Assicurazione trasporti
Assicurazione Incendio e altri danni
Rischi tecnologici
Responsabilità civile
RC Prodotti
RC Professionale
Le Polizze D&O
Assicurazione Crediti
Assicurazione Cauzioni
Perdite pecuniarie
Tutela legale
Assistenza
Elementi tariffari
Elementi di tecniche di analisi dei rischi
Trattamento fiscale dei vai tipi di polizze vita e pensionistiche
Area amministrativa e gestionaleModuli
Ciclo operativo ed economico delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Elementi di contabilità
Attività e Gestione dell’intermediario
Gestione dei sinistri
Gestione dei rapporti d’intermediazione con clienti
Marketing e tecniche di comunicazione
Analisi e Prospettive
Area informaticaModuli
Navigazione web e utilizzo di internet
Strumenti di Office Automation
Area riassicurativaModuli
Riassicurazione
Area aggiornamentoModuli
Rischi catastrofali
Terrorismo
M&A
Reputazionali
Cyber Risk
Adeguatezza




Galantini

DUBBI E PERPLESSITÀ EMERGENTI DAI REGOLAMENTI ATTUATIVI DELLA NORMATIVA DI IMPLEMENTAZIONE DELLA IDD

Lo scorso 2 agosto la normativa di trasposizione della IDD nell’ordinamento italiano, già iniziata con la novella di buona parte delle norme del titolo IX del CAP (attraverso il D.lgs n.68/2018), si è arricchita con l’emanazione dei regolamenti attuativi dell’IVASS n.40/2018, riguardante la distribuzione assicurativa, n.41/relativo all’informativa precontrattuale e alla trasparenza ed il n.39/2018 concernente le sanzioni.


Con la presente nota vorrei evidenziare alcuni interventi - che potrebbero essere definiti di “gold-plating” - con i quali tanto il Legislatore, quanto il Regolatore, hanno introdotto nella normativa di implementazione della IDD alcune integrazioni e/o modifiche che, oltre a non essere del tutto coerenti con la lettera e lo spirito della direttiva europea, da un punto di vista pratico, non sembrano affatto agevolare l’attività degli intermediari, quanto piuttosto creare ostacoli burocratici se non, addirittura, delle vere e proprie disfunzioni operative :

1) Diversità di Status tra gli intermediari accessori e divieto di collaborazione orizzontale con gli stessi.

Nella IDD gli intermediari accessori iscritti rappresentano una nuova figura di intermediari assicurativi che, seppure con diversi limiti di operatività, hanno diritto di iscriversi nei Registri degli intermediari ed operare in autonomia, sia che intrattengano rapporti di collaborazione direttamente con Imprese assicurative, sia che svolgano la loro attività in collaborazione con altri intermediari iscritti.

Nella normativa di trasposizione italiana, invece, gli intermediari accessori che collaborano con le imprese hanno uno Status diverso rispetto a quelli che collaborano con altri intermediari: i primi infatti si iscrivono autonomamente alla sezione F del RUI e possono essere titolari di conto separato, oltre a poter nominare a loro volta propri collaboratori da iscrivere in E; i secondi, debbono necessariamente essere iscritti nella sezione E del RUI ad istanza dell’intermediario con cui collaborano (il quale risponde in solido dei loro atti) e, nonostante l’iscrizione in E, non possono intermediare se non prodotti accessori.

Inoltre, ai sensi del Regolamento attuativo, gli intermediari accessori non sono abilitati a svolgere collaborazione orizzontale con altri intermediari.

A mio modo di vedere questo assetto normativo penalizza ingiustificatamente gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D, attribuendo, invece, alle Imprese di assicurazione indubbi vantaggi, con un forte incentivo a sottrarre la distribuzione di prodotti di massa agli intermediari tradizionali per spostarla sui nuovi intermediari accessori.

E invero, gli intermediari iscritti alle sezioni A, B e D, se vogliono fruire delle potenzialità acquisitive e delle liste clienti degli intermediari accessori debbono iscriverli a loro cura e spese, assicurarli e rispondere in solido dei loro atti, per di più iscrivendoli in una sotto-sezione della lettera E del RUI con facoltà ridotte di svolgere attività distributiva. Per contro, le Imprese sono messe in condizione di fruire della collaborazione degli intermediari accessori trattandoli come intermediari autonomi, senza troppi appesantimenti burocratici e prospettando loro la possibilità di iscriversi autonomamente al RUI, con uno Status più premiante rispetto a quello che verrebbe loro attribuito se collaborassero con degli intermediari.

Questa situazione di discriminazione avrebbe potuto essere riequilibrata se si fosse permesso agli intermediari tradizionali di svolgere collaborazioni orizzontali con gli accessori, ma la cosa sembra essere stata esplicitamente negata.

E’ mia convinzione che la diversità di Status fra le due categorie di intermediari, coniata dal nostro Legislatore e Regolatore, sia in contrasto con il dettato della Direttiva IDD e, pertanto, si potrebbe auspicare che il nostro Legislatore, spontaneamente o su pressione degli enti di supervisione UE, sia indotto a modificare la normativa interna nel senso di far iscrivere in F tutti gli accessori lasciando loro la facoltà di intrattenere collaborazioni orizzontali con gli altri intermediari di prima fascia.

2) Limitazione delle collaborazioni orizzontali solo tra intermediari muniti di mandato dalle imprese.

Il Regolamento IVASS n.40/2018, contiene una norma con la quale si indica che le collaborazioni orizzontali possono avvenire solo tra intermediari di prima fascia (ossia A, B, D) e – fatta eccezione per il broker – a condizione che tali intermediari abbiano in essere un mandato distributivo da parte delle Imprese.

Simile ‘precisazione’ non consente che le banche (le quali per essere iscritte al RUI non hanno bisogno di avere un mandato distributivo in corso) possano collaborare in via orizzontale con i broker. Il che blocca alcune importanti sinergie come nel caso in cui il broker sia il soggetto collocatore di prodotti espressamente studiati per la comunità dei clienti della banca e quest’ultima, quale intermediario iscritto in D, contatti la propria clientela in qualità di intermediario proponente.

Questa restrizione della facoltà di collaborazione orizzontale tra intermediari di prima fascia, riconosciuta dalla Legge n.221/2012, non si giustifica e, con tutta probabilità, qualora ve ne fosse l’interesse e l’occasione, potrebbe essere censurata come in contrasto al dettato della cennata legge, che dovrebbe prevalere rispetto alla norma regolamentare.

3) Apparente possibilità per le banche di distribuire prodotti non standardizzati tramite collaborazione con i broker.

Sempre il Regolamento n.40/2018 all’art.47 n.3 lett. b), prevede che anche i broker possano collaborare con le banche ai fini di permettere loro di distribuire prodotti non standardizzati.

Tuttavia, questa positiva e doverosa estensione rischia di rivelarsi solo apparente dal momento che tale ampliamento delle prerogative del broker è condizionato alla circostanza che lo stesso broker abbia in corso un rapporto di libera collaborazione con la stessa Impresa di assicurazione che ha rilasciato il mandato distributivo alla banca.

Senonchè, nel prescrivere tale regola il Regolatore non tiene conto del fatto che:

  • - nei rapporti di collaborazione orizzontale (quale è quella tra banca e broker) è sufficiente che il rapporto con l’Impresa l’abbia l’intermediario collocatore, che nel caso di distribuzione di prodotti non standardizzati dovrebbe essere il broker, mentre la banca dovrebbe svolgere il compito di intermediario proponente;
  • - se il broker è chiamato a dare assistenza alla banca nella distribuzione di prodotti non standardizzati solo a condizione che la banca abbia un obbligo di distribuire tali prodotti in forza di un mandato con un ‘Impresa, allora ci si chiede se il broker operi “su incarico” del cliente o non piuttosto su incarico dell’Impresa, il che sarebbe in contrasto con il ruolo stabilito per gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI;
  • - è virtualmente impossibile che una banca abbia un mandato per la distribuzione di prodotti non standardizzati da parte di una impresa, poiché questo è precluso dalla normativa vigente, sicchè – nelle condizioni prescritte dal citato art.47 del Regolamento n.40 - è assai difficile che un broker possa distribuire prodotti non standardizzati mediante la collaborazione allo sportello con una banca.

Queste sono solo alcune delle criticità che emergono dal testo dei Regolamenti attuativi, ma lo spazio riservato a queste note non mi consente di toccare altri aspetti che pure meritano di essere evidenziati.

Viene da pensare che alcune di queste previsioni siano frutto di scarsa attenzione e, pertanto, si confida che, grazie anche alle sollecitazioni delle associazioni di categoria, vengano promosse iniziative volte a sensibilizzare il MISE e l’IVASS affinchè procedano al riesame e, se del caso alla modifica, almeno di alcune delle disposizioni che si pongono in contrasto con la Direttiva IDD o che, in vari modi, comportano ingiustificate restrizioni all’operatività degli intermediari o inutili aggravi burocratici.

Avv. Carlo F. Galantini - Studio Legale Galantini & Partners









Consulente

LA FATTURA ELETTRONICA: SOGGETTI OBBLIGATI E CONTENUTO

Dal 1° gennaio 2019 scatta l’obbligo generalizzato per tutti i contribuenti fatta eccezione per i contribuenti minimi e forfetari.


La legge Finanziaria 2018 (commi 909, 916, 917, 920 e 921 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha apportato rilevanti modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria dall’1.1.2019 per tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari. Sono escluse altresì le operazioni effettuate (attive e passive) con controparti non stabilite nel territorio dello Stato (tali operazioni dovranno essere comunicate separatamente tramite un c.d. “esterometro”).

Ai fini dell’approssimarsi dell’entrata in vigore dell’obbligo di emissione della fattura elettronica l’Amministrazione finanziaria ha fornito istruzioni operative tramite l’emissione:

  • del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018 n. 73203/2018 recante l’”individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”;
  • del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757/2018 recante “regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;
  • della circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 8/E recante chiarimenti in merito all’emissione della fattura elettronica relativamente ad acquisti di carburante e della circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2018, n. 13/E contenente ulteriori chiarimenti in merito all’emissione della fattura elettronica.

Secondo quanto stabilito nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, completo delle specifiche tecniche contenute nell’Allegato A:

  • la fattura elettronica deve essere emessa per documentare operazioni effettuate sia nei confronti di controparti esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo (B2B) sia nelle operazioni effettuate nei confronti di consumatori privati (B2C);
  • la fattura elettronica è rappresentata da un file in formato xml e deve contenere le informazioni di cui agli artt. 21 e 21-bis, D.P.R. n. 633/72 (stessi elementi della fattura cartacea). La stessa deve contenere anche le informazioni necessarie per la gestione dell’invio della stessa tramite SdI (Sistema d’interscambio), quali il codice destinatario, di 7 caratteri alfanumerici, che identifica il canale sul quale far transitare la fattura elettronica ovvero l’indirizzo PEC del destinatario che si intende utilizzare per il recapito della fattura elettronica. Oltre ai predetti dati (obbligatori), è altresì possibile indicare ulteriori dati, a discrezione del soggetto emittente;
  • la fattura elettronica in formato xml può essere emessa utilizzando i servizi resi disponibili dall’Amministrazione finanziaria (procedura web, app per dispositivi mobili, software da installare su PC) ovvero tramite software disponibili sul mercato;
  • la trasmissione al SdI può riferirsi ad una singola fattura ovvero ad un lotto di fatture;
  • il SdI verifica innanzitutto che il nome del file da trasmettere riporti:
    • - il “Codice Paese”;
    • - l’“ Identificativo univoco del soggetto trasmittente”, rappresentato dal codice fiscale di 11/16 caratteri. In tale fase è verificato soltanto che sia presente tale dato ma non se lo stesso è valido/esistente o coerente con i dati riportati in fattura;
    • - il “Progressivo univoco del file”, rappresentato da una stringa alfanumerica di massimo 5 caratteri. Tale progressivo ha lo scopo di differenziare i file trasmessi dal SdI dal medesimo soggetto e non deve necessariamente seguire una stretta progressività. Es. ITAAABBB99T99X999W_00001.xml;

In un prossimo contributo saranno illustrate le modalità di emissione e di ricezione della fattura elettronica con l’analisi delle connesse problematiche legate alla detrazione dell’IVA ex articolo 19 del D.P.R. 22 ottobre 1972, n. 633.

Stefano Rossetti
Commercialista c/o DDP Partners







Davide Vacher

LE NUOVE REGOLE DELLA IDD IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

COSA CAMBIA ?
LA PRODUCT OVERSIGHT GOVERNANCE
IN RELAZIONE AI REGOLAMENTI IVASS N. 40/41 DEL 2 AGOSTO 2018
L’art. 25 della Direttiva UE n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (c.d. Direttiva IDD) introduce requisiti organizzativi in materia di governo e controllo del prodotto (Product Oversight and Governance arrangements - POG) in capo ai produttori ed ai distributori che realizzano qualsiasi tipologia di prodotto assicurativo da vendere ai clienti.


Tali disposizioni introducono presìdi a tutela del consumatore da adottarsi sin dal momento del design e del lancio del prodotto, al fine di tenere adeguatamente in considerazione gli interessi del mercato di riferimento, ossia il “target” dei clienti cui il prodotto è destinato (cd. target market).

Tali presìdi devono mantenersi attivi per tutta la durata di vita del prodotto assicurativo, prevedendone un controllo continuo nel tempo al fine di garantire che lo stesso continui a rispondere agli interessi della tipologia di clienti per i quali è stato realizzato.

Si rende quindi indispensabile mettere in atto una procedura per definire le linee guida, che identifichino comportamenti, regole di condotta nonchè presidi di controllo e monitoraggio, da prevedere nell’ambito del proprio modello organizzativo per garantire che la distribuzione dei prodotti assicurativi avvenga nel miglior interesse dei clienti.

La policy interna del Broker dovrà pertanto dotarsi di un nuovo assetto che:

  • - coinvolga le funzioni aziendali che hanno rapporto diretto con il Cliente, che hanno rapporti con collaboratori esterni e/o con la rete distributiva del broker e che tengono i rapporti con gli Assicuratori
  • - individui un responsabile per ciascuna funzione aziendale in materia di POG, per ciascuno dei quali andranno identificate e descritte le procedure da seguire e da far rispettare
  • - esegua un’adeguata mappatura / ricognizione dei soggetti che a vario titolo collaborano nella distribuzione dei prodotti assicurativi al fine di verificare l’attuale flusso informativo nonché documentale in essere per individuare i necessari correttivi alle possibili criticità nel processo distributivo, anche in punto di eventuale responsabilità.
  • - predisponga e formalizzi apposita sezione della policy stessa in materia di distribuzione dei prodotti assicurativi, definendone le linee guida anche con riguardo alla “complessità” dei prodotti distribuiti
  • - predisponga e formalizzi apposita sotto-sezione della policy in materia di individuazione e gestione delle situazioni che possano generare conflitti di interesse, al fine di non recare pregiudizio ai Clienti (particolare attenzione dovrà essere tenuta nel caso si lavori con la PA o nell’ambito degli appalti pubblici)
  • - individui e formalizzi la specifica procedura/strategia di distribuzione “propria” del broker a valere anche per la rete di cui lo stesso eventualmente si avvale (ad es: decido di non vendere mai “fuori” target market, oppure “senza” raccomandazione personalizzata)

I due Regolamenti (ci concentreremo solo sul primo) sono stati adottati rispettivamente:

- Regolamento 40 - accesso all’attività di distribuzione e suo esercizio

Ai sensi degli articoli 3, 5, 9, 109, 109bis, 110, 111, 112, 114bis, 116quinquies, 119bis, 119ter, 120, 120bis, 120quater, 121 e 191 del CAP Codice delle Assicurazioni Private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni) nonché ai sensi dell’articolo 22, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, più noto come “decreto legge Crescita” contenente misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo.

Secondo quanto previsto all’art. 9, dalla data di entrata in vigore sono abrogati:

  • a) il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
  • b) il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, ad eccezione dell’articolo 13;
  • c) il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014;
  • d) il Regolamento IVASS n. 8 del 24 febbraio 2015.

Secondo quanto previsto all’art. 107) il Regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2018, salvo per quanto riguarda la formazione professionale, per la quale le imprese e gli intermediari si devono adeguare entro il 23 febbraio 2019.

- Regolamento 41) – destinato alle imprese che pubblicizzano e distribuiscono

Ai sensi degli articoli 5, comma 2, 9, comma 2, 120- quater, comma 7, 182, comma 7, 183, commi 2 e 3, 185, commi 4 e 5, 185-ter, commi 3 e 4, 191, comma 1, lettere a), b), o) e q), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Secondo quanto previsto all’art. 48, a partire dal 1° gennaio 2019, sono abrogati:

  • - il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010;
  • - la Circolare ISVAP n. 551 dell’1° marzo 2005, ad eccezione degli articoli 22, 30, 34, 35 e 36;
  • - l’articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.

Secondo quanto previsto all’art. 49) il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, salvo per quanto riguarda le Imprese in merito alle “trasformazione dei contratti” (sia danni che vita) dal 1° maggio 2019 ed in merito agli “obblighi di informativa e pubblicità” sui prodotti danni dal 1° maggio 2020.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE e REGOLE DI COMPORTAMENTO

Art. 54 Regolamento 40

  • 1. Nello svolgimento dell’attività di distribuzione e, in particolare, nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono:
    • a) comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;
  • 2. I distributori forniscono ai contraenti informazioni sull’attività svolta e sui prodotti distribuiti, ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie, corrette, chiare, non fuorvianti, imparziali e complete, secondo quanto disposto dall’articolo 119-bis del CAP. Le comunicazioni pubblicitarie predisposte dagli intermediari sono sempre chiaramente identificabili come tali e sono soggette alla preventiva autorizzazione delle imprese preponenti.
  • 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i distributori aggiornano periodicamente le proprie cognizioni e capacità professionali in conformità a quanto disposto dalla Parte IV.
  • 4. I distributori sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini della quotazione o dell’assunzione, nonché nei casi di cui all’articolo 189 del Codice ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. È comunque vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività di distribuzione, salvo espresso consenso prestato dall’interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

Art. 55 Regolamento 40

  • 1. In ogni caso i distributori, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:
    • a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
    • b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
    • c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
    • d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
    • e) evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a quanto disposto dall’articolo 119-bis, commi 4 e 5 del CAP

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

Art. 56 Regolamento 40

  • 1. Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, informazioni redatte con caratteri tipografici di particolare evidenza e conformi al modello di cui all’Allegato 3, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli stessi sono tenuti a norma del Codice e del presente Regolamento.
  • 2. Nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti di cui al comma 1) consegnano o trasmettono al contraente un documento conforme all’Allegato 3.
  • 3. Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:
    • a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato 4, da cui risultino i dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, comma 7 e all’articolo 120-ter del CAP;
    • b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, nel “tempo utile” per la presa visione atta a consentire allo stesso la comprensione del prodotto:
    • a partire dal 1° ottobre 2018: DIP Danni (documento informativo pre-contrattuale per i prodotti assicurativi Danni) in aggiunta al Fascicolo Informativo attualmente fornito;
    • a partire dal 1° gennaio 2019 o da successiva diversa data eventualmente prevista con Regolamento IVASS in attuazione di IDD ed in aggiunta alle condizioni di assicurazione, al glossario e al modulo di adesione/proposta: il DIP Vita (per i prodotti vita diversi dai prodotti di investimento), il DIP Danni per i prodotti Danni e il DIP aggiuntivo (per i prodotti assicurativi Vita, diversi dai prodotti di investimento, Danni e Multirischio) unitamente ai restanti documenti del set informativo meglio identificato nell’emanando regolamento IVASS in materia di distribuzione assicurativa (Documento di consultazione n. 6/2018) il quale deve contenere le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie o promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP. Nel caso in cui ai prodotti assicurativi Vita, diversi dai prodotti di investimento assicurativo, siano abbinate garanzie relative ai rami danni, è redatto un unico DIP aggiuntivo Multirischi, anche laddove le garanzie oggetto di abbinamento siano prestate da imprese differenti.
  • 4. In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente articolo sono a carico dell'intermediario che entra in contatto con il contraente.
  • 5. In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso distributore, i documenti di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), sono consegnati o trasmessi solo qualora vi siano variazioni di rilievo delle informazioni in essi contenute.
  • 6. La documentazione di cui al comma 3 può essere fornita tramite sito internet, purché ricorrano le condizioni di cui all’articolo 120-quater, comma 5, del CAP.
  • 7. I distributori, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi di cui al presente articolo, conservano un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi di cui al comma 6, la comunicazione di cui all’articolo 120-quater, comma 5, lettera c), del CAP.
  • 8. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del CAP.

Art. 57 Regolamento 40 - remunerazioni

  • 1. Ai sensi dell’articolo 120-bis del CAP, le informazioni concernenti il compenso percepito con riferimento al contratto distribuito sono comunicate al contraente:
    • a) dall’intermediario che distribuisce il contratto;
    • b) dall’impresa di assicurazione, con riferimento ai dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto.
    Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informazione è relativa al compenso percepito rispettivamente dall’intermediario proponente ovvero da quello per il quale l’intermediario iscritto nella sezione E del Registro opera.
  • 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al contraente prima della conclusione del contratto nell’ambito dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lettera a), e ogni qual volta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati già previsti nel contratto concluso.
  • 3. Resta fermo quanto previsto in materia di trasparenza delle provvigioni dall’articolo 131 del CAP e relative disposizioni di attuazione e dall’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modifiche e integrazioni.

La policy in materia di remunerazione ed incentivazioni deve prevedere presidi atti ad evitare che il broker riceva o offra ai suoi dipendenti e collaboratori compensi contrari a quanto previsto dal CAP (art.199 bis, commi 4 e 5) e non ne valuti le prestazioni in modo contrario al dovere di agire in modo onesto, equo e professionale nel rispetto del migliore interesse dei Clienti; deve pertanto definire i criteri per:

  • valutare se gli incentivi corrisposti o percepiti abbiano ripercussioni negative sulla qualità del servizio offerto al Cliente;
  • non raccomandare un particolare prodotto assicurativo, al quale viene riservata una interessante forma di remunerazione, nel caso in cui possa offrire un prodotto, anche con minore remunerazione a suo favore, che soddisfi meglio le necessità e le esigenze del cliente

Inoltre, deve prevedere come comunicare alla Clientela le informazioni su remunerazione e incentivazione, che includono la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto per il quale viene svolta l’attività e, in particolare, se la remunerazione sia corrisposta:

  • sulla base di un fee, ossia il compenso corrisposto direttamente dal Cliente. In questo specifico caso, inoltre, l’intermediario deve informare il contraente anche dell’importo del compenso o, laddove ciò non sia possibile, del metodo per calcolare l’onorario;
  • sulla base di una commissione di qualsiasi natura, ossia il compenso incluso nel premio assicurativo;
  • sulla base di altri tipi di compensi, compreso un beneficio economico di qualsiasi tipo offerto o ricevuto in virtù del contratto di assicurazione;
  • sulla base di una combinazione tra qualsiasi tipo di compenso di cui ai sopra elencati punti.

Art. 58 Regolamento 40 –
Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente
Viene superato il concetto di obbligo di “adeguatezza” dei contratti

  • 1. I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze.
  • 2. In particolare, ai fini di cui al comma 1, i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell’assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.

Attenzione a come viene effettuata la raccolta dei dati

L'articolo 22 del Regolamento Europeo 679/2016, paragrafo 1, chiarisce l'ambito di applicazione delle norme in materia di profilazione del cliente, attività ammessa unicamente quando:

  • 1) il trattamento è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e il titolare;
  • 2) il trattamento è autorizzato da una legge o regolamento, che prevede altresì misure idonee a tutelare i diritti dei soggetti interessati;
  • 3) vi è esplicito consenso al trattamento (ricordiamo che il consenso alla profilazione deve essere distinto rispetto al consenso relativo ad altri trattamenti).

Nel primo e nel terzo caso, il titolare del trattamento deve attuare misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato.

Le Compagnie stanno già facendo circolare propri questionari molto generici per la raccolta delle informazioni sui clienti, apparentemente destinati all'individuazione delle esigenze assicurative per la sottoscrizione di specifici contratti, che in realtà sottendono un’attività di profilazione estremamente invasiva (vietata) che può portare a danni ed abusi a carico degli utenti ed anche e soprattutto a provvedimenti e sanzioni in capo a chi la eserciti (art. 58 ed 83 GDPR).

La profilazione, infatti, può venire utilizzata per raggiungere direttamente il cliente, scavalcando l’intermediario.

Inoltre questo consentirebbe alle Imprese di fornire direttamente non solo pubblicità personalizzata agli utenti, ma anche portare a differenti offerte commerciali (price discrimination) a seconda della persona o della categoria nella quale essa è inclusa, con ciò determinando forme di diseguaglianza sociale o discriminazioni verso alcune categorie di Clienti, che potrebbero non essere mai raggiunte da alcune offerte.

La raccolta dei dati, secondo quanto prevede l’IDD, deve essere finalizzata unicamente all’individuazione delle caratteristiche del Cliente in relazione al target market ed allo specifico prodotto assicurativo distribuito

  • 3. Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari e ai dipendenti di cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto.
  • 4. Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.
  • 5. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni di cui al comma 2 deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta dal contraente e dal distributore, dalla quale risulta la specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le richieste ed esigenze del contraente.
  • 6. I distributori che ricevono proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le richieste ed esigenze del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dal distributore.
  • 7. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti dall’intermediario che entra in contatto con il contraente.

In base a quanto previsto dall’art. 42 -modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari- mentre resta stabilito al comma 5) che gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni , viene anche con chiarezza definito che: non configurano rapporti di collaborazione orizzontale quelli instaurati tra iscritti nelle sezioni A e B del Registro, quando gli stessi siano stati ratificati dall’impresa con autorizzazione all’incasso dei premi ai sensi dell’articolo 118 del CAP.

(è quindi fondamentale per tutti, rivedere accuratamente i rapporti di collaborazione in essere e farne le dovute considerazioni in punto di responsabilità !!)

  • 8. Dell’attività svolta sulla base del presente articolo i distributori conservano traccia documentale ai sensi dell’articolo 67.
  • 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del CAP.

La policy in materia di valutazione delle richieste ed esigenze del contraente del broker dovrà predisporre e formalizzare le opportune procedure interne, nonchè da impartire alla propria rete, per:

  • la rilevazione, il tracciamento e la conservazione delle informazioni utili e pertinenti da richiedere ai Clienti per individuare le loro esigenze assicurative e previdenziali
  • la rilevazione, il tracciamento e la conservazione delle informazioni utili e pertinenti ottenute dai Clienti con riguardo alla rispondenza alle loro esigenze di ogni prodotto assicurativo distribuito, tenuto conto della relativa complessità di ciascuno
  • definire le modalità di trasmissione delle informazioni di feed-back al proprio interno e soprattutto verso le imprese, in materia di distribuzione dei prodotti, in particolare:
    • qualora si evidenzi che un prodotto non sia in linea con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento individuato dall’Impresa
    • qualora alcune circostanze legate al prodotto possano arrecare danno al Cliente,
    • qualora si evidenzi l’opportunità, per un determinato prodotto assicurativo, di valutare una diversa strategia di distribuzione da parte del broker stesso o da parte dell’Impresa
  • identificare e monitorare i controlli da predisporre sui dipendenti, sui collaboratori e sulla propria rete al fine di verificare che i flussi dei set informativi siano fluidi e rispettati
  • attivare le opportune linee di comunicazione interne e predisporre il più adeguato processo di archiviazione e gestione documentale delle informazioni (anche attraverso implementazioni del sistema informativo e gestionale adottato, che tengano ovviamente conto delle norme in vigore in tema di trattamento e trasmissione dei dati nonché di cyber security)
  • predisporre con cadenza continua (si consiglia una frequenza almeno mensile fintantoché il processo non sia giunto a regime) incontri e verifiche con i responsabili individuati delle varie funzioni allo scopo di:
    • verificare la comprensione delle caratteristiche dei prodotti assicurativi da distribuire ai Clienti

Art. 59 Regolamento 40
Vendita con consulenza

  • 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 58, se viene offerta una consulenza prima della conclusione di un contratto, il distributore fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del CAP, contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo.
  • 2. Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119- ter, comma 4, del Codice, l’intermediario assicurativo fonda tale consulenza sull’analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del contrente.
  • 3. La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui al presente articolo, debitamente sottoscritta dal contraente, è conservata con le modalità di cui all’articolo 67.

Nella policy in materia di disclosure sull’attività svolta e sulla propria remunerazione il broker dovrà prevedere adeguati presidi per decidere e comunicare correttamente al cliente se:

  • detenga una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nella Compagnia;
  • se una Compagnia, o l’impresa controllante della Compagnia, detenga una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’Intermediario;
  • se fornisca consulenze in base a un’analisi imparziale e personale;
  • se sia tenuto, in virtù di un obbligo contrattuale, a esercitare l’attività di distribuzione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione, nel qual caso comunicando la denominazione di tali imprese;
  • se non sia vincolato ad alcun obbligo contrattuale di esercitare attività di distribuzione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione e non fornisca consulenze in base a un’analisi imparziale e personale, nel qual caso comunicando la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari.

In particolare, il Regolamento 40 prevede ulteriori specifiche previsioni, sulle quali ritorneremo, con comunicazioni dedicate, nel caso in cui l’intermediazione venga svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza (art. da 69 a 76) e nel caso in cui la distribuzione dei prodotti avvenga mediante siti internet e profili di social network (art. da 77 a 83).

Per concludere riteniamo utile soffermarci su due ultimi argomenti, di fondamentale importanza per poter implementare al meglio la policy aziendale in materia di POG.

Art. 66 Regolamento 40
Contratti in forma collettiva

  • 1. Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere del pagamento dei premi, le disposizioni degli articoli 55, 56, comma 3, lettera b), 57, 58, 60 e 61 si applicano nei confronti degli aderenti, oltre che del contraente.

    Gli obblighi di cui al presente comma sono adempiuti dal distributore, anche attraverso la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull'operato di quest'ultimo di cui è responsabile.

    La consegna agli aderenti della documentazione precontrattuale e contrattuale è effettuata con le modalità scelte dal contraente ai sensi dell’articolo 120-quater del CAP.

  • 2. Con riferimento ai contratti in forma collettiva che prevedono un’assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a € 100,00, il distributore consegna anche all’aderente, con le modalità di cui al comma 1, la documentazione di cui all’articolo 185, commi 1 e 2, del CAP e relative disposizioni di attuazione.
  • 3. Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l’onere del pagamento del premio, ricevono l’informativa contrattuale con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, lettere b) e c), del Regolamento IVASS in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

Art. 67 Regolamento 40 - conservazione dei documenti

Al comma 1) punto b si specifica che la documentazione relativa ai contratti conclusi, da conservare per 5 anni, include quella di cui agli articoli 58 (la “valutazione delle richieste ed esigenze del contraente” conosciuta anche come “demands & needs test”, che dovrà accompagnare e costituirà, d’ora in poi, la base di ogni trattativa) e 59 (la eventuale “consulenza” o “advice” forniti al cliente), nonché la prova delle attività svolte per il tramite del contraente ai sensi dell’articolo 66 (relativamente ai contratti in forma collettiva);

E’ da tenere presente che l’Art. 61, nel precisare che 1) gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal presente Regolamento sono adempiuti con le modalità di cui all’articolo 120-quater del CAP, in base alla scelta effettuata dal contraente di cui il distributore conserva traccia, informando il contraente della possibilità di modificare in ogni momento (per le comunicazioni successive) la scelta effettuata, stabilisce anche che 2) qualora il contraente abbia scelto di comunicare tramite posta elettronica, il distributore conserva traccia anche dell’indicazione relativa all’indirizzo dallo stesso fornito e dei relativi aggiornamenti ed anche che 6) la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice non autorizza l’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali, soggette a preventivo consenso da prestare in maniera esplicita come disposto dall’Art. 82

Art. 68 Regolamento 40

I distributori, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti e degli aderenti, adottano modalità di gestione della documentazione idonee ad evitare che venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo contraente, e che risulti ancora in corso di validità.

Davide Vacher - Mansutti Spa











UNA VITA DA  INTERMEDIARIO

UNA VITA DA INTERMEDIARIO - AD USUM DELPHINI Settima Puntata

Il rapporto tra Giuseppe, un padre titolare di una società di brokeraggio, e Giacomo, il figlio che vuole entrare nell’azienda di famiglia.
Una lettura da consigliarsi a chi vuol dare le necessarie informazioni a elementi nuovi da inserire nella propria struttura e a chi ritiene utile ricordare i passi essenziali dell’attività.


Giuseppe incontrò il figlio Giacomo nel corridoio davanti al suo ufficio.

“Come sta Alessandro?” gli chiese subito

“Poteva andar peggio, ha subito profonde ferite alla mano sinistra ma il braccio non è lesionato”.

“Ma come è andata?”

“Sai che Alessandro esercita la professione di orafo e la sua vera passione nel tempo libero è la caccia. Per l’apertura della stagione era stato invitato, da un suo facoltoso cliente, in una riserva. È in quest’occasione che Alessandro ha fortunatamente riflettuto sull’opportunità di avere una copertura infortuni, come io gli avevo proposto molte volte. Ma aveva sempre rimandato la decisione per i più svariati motivi. Venerdì, uscito dal suo laboratorio, si è recato nei nostri uffici e, dopo attente riflessioni ha concluso la polizza di assicurazione contro gli infortuni poco prima dell’orario di chiusura. Con il pagamento del premio, avendo utilizzato una Compagnia che espressamente ci delega all’incasso, il contratto si è perfezionato e quindi anche sotto l’aspetto amministrativo non dovrebbe esserci alcun problema”.

“Avete preso in considerazione anche tutti gli aspetti tecnici…”

“Credo di sì. La copertura è completa 24 ore su 24 e vale per i rischi professionali ed extra. I capitali erano naturalmente significativi, sia per il caso morte, sia per l’invalidità permanente, sia per l’inabilità temporanea, diarie da ricovero e spese sanitarie. Sono riuscito comunque a mantenere basse le franchigie: Alessandro voleva la copertura più ampia possibile e ho verificato i prodotti di diverse compagnie per identificare quale potesse essere quello per lui più adeguato.
Naturalmente ho fatto inserire apposita clausola per la copertura dei rischi connessi all’esercizio della caccia. E data la sua abilità nel creare e costruire a mano i gioielli abbiamo anche previsto una clausola di supervalutazione, che tenesse anche conto del suo mancinismo.”

“E il sinistro…”

“Il lunedì mattina ho ricevuto un avviso che preannunciava che nel corso del week-end si era verificato un incidente di caccia nella battuta svoltasi la domenica nella tenuta nella quale Alessandro era stato invitato, a cui sarebbe seguita denuncia dettagliata.”

“Cosa diceva la denuncia?”

“Ce l’ho qui, te la leggo: il sottoscritto Alessandro riferisce che nel corso della battuta di caccia svoltasi domenica 2 ottobre del corrente anno, nella tenuta Ferrero in Moncalvo d’Asti, località la Morra, è rimasto vittima di un infortunio. Sul terreno, reso scivoloso dalla pioggia, scesa copiosa nella giornata di sabato, cadeva e inavvertitamente appoggiava la mano sulla canna della doppietta dalla quale partiva un colpo. Le conseguenze dell’infortunio risultano in maniera dettagliata da quanto si allega. Ci si riserva di far seguito con documentazione rilasciata dal pronto soccorso in cui si evidenziano profonde ferite alla mano sinistra. ”

“Proprio una grande sfortuna. Adesso dovremo incominciare ad occuparci degli aspetti liquidativi.”

“Ho naturalmente istruito la pratica e inviato il tutto alla Compagnia. Si può ipotizzare una percentuale di invalidità permanente che dia origine a un risarcimento cospicuo, anche in relazione alla supervalutazione prevista per l’attività svolta, tenuto conto del mancinismo.
Ma su queste quantificazioni dovremo ancora aspettare. Alessandro è in ospedale e non sono stati ancora definiti gli interventi chirurgici. La polizza può comunque già venir interessata per il rimborso delle spese mediche e per gli aspetti di assistenza: avevamo anche previsto il trasporto da e per il Pronto Soccorso, il servizio di consegna medicinali, analisi mediche e così via. E anche le diarie andranno opportunamente calcolate.”

“Mi sembra che tu abbia fatto un buon lavoro e, nella sfortuna, l’apporto di una buona polizza assicurativa può fare ancora la differenza: come recita la definizione classica si definisce INFORTUNIO un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, l’invalidità permanente, oppure l’inabilità temporanea del soggetto assicurato ed è quindi uno dei momenti più evidenti della necessità delle polizze di rischio alla persona. E il destino ha voluto limitare i suoi influssi negativi attirando la vostra attenzione proprio su una copertura che avrebbe immediatamente rivelato la sua utilità. Ma vorrei ricordarti che l’approccio alle necessità di un cliente non deve limitarsi all’esigenza contingente. Credo di averti già accennato, quando abbiamo chiacchierato di regolamenti e normative europee, che è necessario avere una visione complessiva di demands and needs del cliente, per proporgli soluzioni valide e adeguate nei diversi aspetti delle realtà assicurative. La spinta del contingente non sempre può considerarsi valida e la nostra attività, specialmente se si esprime nell’ambito della consulenza, potrà diventare sempre più un banco di prova della nostra professionalità ed esprimersi nel miglior interesse del cliente. Avere dal cliente una visione completa delle sue esigenze, coordinandole per un giusto equilibrio tra esigenze di protezione e costi assicurativi, è la base della nostra attività e sono certo che anche questa specifico sinistro potrà migliorare ulteriormente la tua esperienza”

“Hai sicuramente ragione ed avremo altre occasioni per approfondire questi argomenti, ma adesso scusami voglio andare a trovare Alessandro e sono già in ritardo.”

Mario Ferrari ACB







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Condivisione, Connessione e Tecnologia per fare la differenza

Con NoteUp puoi gestire la documentazione completamente in digitale

Siamo nell’era digitale, il mondo sta cambiando velocemente e la tecnologia supporta le aziende nel lavoro ed i cittadini nella vita quotidiana. Sono molti gli studi condotti sul tema, il risultato è che in questo periodo, nessuna azienda, se vuole migliorare il proprio business, può agire da sola, ma deve cercare connessioni con altre realtà anche fuori dal territorio nazionale.

Uno studio condotto da Gartner, società leader mondiale nella consulenza strategica, ricerca e analisi nel campo dell'Information Technology, afferma che entro il 2021 il numero di organizzazioni che utilizzeranno connessioni sarà più che raddoppiato e che l’impegno attivo di queste organizzazioni con industrie in ecosistemi al di fuori del loro settore nativo sarà quasi triplicato. Se ci chiediamo perché tutto stia succedendo così in fretta, dobbiamo analizzare i bisogni continui che l’urbanizzazione globale sta inducendo nei singoli cittadini. Anche i CEO delle società si stanno muovendo più rapidamente per trovare soluzioni e creare prodotti innovativi.

L’interconnessione diventa così un elemento importante per il business digitale anche nel comparto assicurativo. La gestione dei documenti in formato elettronico, la tracciabilità delle fatture e lo scambio di informazioni tra fornitori e clienti è fondamentale per rimanere al passo con le esigenze del mercato.

Il prodotto NoteUp, sviluppato da HiT, affronta in modo innovativo tutte le tematiche digitali, permettendo ad esempio la dematerializzazione dei documenti cartacei, l’ottimizzazione dell’operatività interna dei processi, la tracciabilità dei flussi informativi di vendita, la mappatura delle aziende prospect e dei relativi preventivi.

Tutto mantenendosi conforme alle norme di compliance richieste dal GDPR e dalla IDD.

Con NoteUp, la gestione della propria rete di vendita viene completamente automatizzata in modo digitale : tutti i dati fluiscono attraverso lo scambio di informazioni, generate e gestite dal programma.

I risultati tangibili per l’intermediario si possono riassumere nei seguenti punti:

  • - Riduzione dell’uso della carta
  • - Riduzione delle operazioni di scansione dei documenti
  • - Riduzione dei costi di stampa
  • - Riduzione dei tempi di esecuzione delle operazioni documentali
  • - Riduzione dei tempi di attesa della documentazione originale e conseguente chiusura delle operazioni di vendita
  • - Archiviazione automatica dei documenti
  • - Riduzione degli errori nello scambio di documenti

Ogni operazione viene tracciata, per cui è possibile conoscere quando è stato effettuato il caricamento o la generazione di un documento, così da poterlo salvare, in futuro, in conservazione digitale a norma.

Il programma NoteUp è integrato con il gestionale assicurativo GENIAS, strumento fondamentale per l’organizzazione dell’ufficio dell’intermediario, che contiene e gestisce gli archivi dei propri clienti, produttori e compagnie.

Nell’ottica della condivisione e dello scambio di informazioni assume un ruolo importante anche l’Associazione SHARE di cui HiT fa parte fin dalla fondazione, avvenuta nel marzo 2016. SHARE comprende le maggiori società di software del mondo assicurativo, che collaborando in modo sinergico hanno creato uno standard per facilitare il passaggio dei dati tra la Compagnia e l’Intermediario; oltre che tra l’Intermediario ed il Consumatore. Il tracciato proposto, prende il nome di SSF (Share Standard Format) ed inizia ad essere adottato da diverse Compagnie.

La strada è tracciata, gli intermediari hanno tutti gli strumenti per poter svolgere un ottimo lavoro e soddisfare completamente i propri clienti.

Per ulteriori informazioni più approfondite, Vi invitiamo a contattarci attraverso il sito www.genias.org oppure contattando il Dott. Nicola Tonegato al numero 045-6209711.

Maria Teresa Paroli - Amministratore Delegato HIT







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RISCHIO SISMICO IN ITALIA

Solo il 6% degli italiani ne è consapevole

Purtroppo, ad oggi, le calamità naturali che affliggono il nostro Paese e non solo, occupano con frequenza i titoli dei giornali e spazi nei notiziari, ma soprattutto continuano ad avere un devastante impatto sulla nostra vita.

Non è necessario guardare alle news del resto del mondo per trovare storie di uragani o altre catastrofi; terremoti, alluvioni, trombe d’aria sono ormai una triste costante e ogni anno interessano diverse zone del nostro Paese. Basti pensare, solo nel corso dell’ultimo anno, al terremoto che ha colpito il Centro Italia e la più recente alluvione di Livorno.

Secondo uno studio del CRED (Centre for the Epidemiology of Disaster), le catastrofi naturali stanno colpendo tutti i cinque continenti, segno che i cambiamenti climatici sono purtroppo una realtà diffusa. L'Italia raggiunge il settimo posto a livello mondiale dei Paesi colpiti, con le 299 vittime del terremoto che il 24 agosto colpì il Centro, distruggendo Amatrice.
L'Italia inoltre è uno dei pochi paesi al mondo in cui rischio sismico, rischio idrogeologico e rischio vulcanico si sovrappongono. Per densità di popolazione e ridotta estensione areale c'è solo il Giappone che ci batte (e ci batte anche in materia di prevenzione).

Nonostante questi dati allarmanti, solo il 6% degli italiani è consapevole di vivere in un territorio soggetto a movimenti tellurici particolarmente dannosi. Investire in prevenzione costa un decimo della spesa per la ricostruzione in seguito ad eventi naturali disastrosi, eppure l’estensione assicurativa contro le catastrofi naturali è limitata al solo 2% delle unità abitative assicurate per incendio, e di queste circa l’80% è situato nel Nord Italia.

In conclusione, SOLO un’abitazione su 50, in Italia, è coperta da una polizza assicurativa contro i rischi di catastrofi naturali (terremoto, alluvione o entrambi).

JK Underwriting s’impegna per migliorare costantemente i propri testi assicurativi per offrire soluzioni realmente utili in caso di danni di questa entità così che la catastrofe non possa mai cogliere i Vostri clienti impreparati. Siamo in grado di elevare i limiti d’indennizzo per terremoto, alluvione, trombe d’aria al 100% delle somme assicurate, con relativo aumento dei tempi di ricostruzione, inclusione degli oneri della ricostruzione stessa, oltre ad altre migliorie che saremo lieti di discutere con Voi, qualora di Vostro interesse.

Giulia Camellini - Account Executive

JK







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NEWS IN BREVE

IMPRONTA VOCALE: LE NUOVE FRONTIERE DELLA TECNOLOGIA

Identificherà il cliente con la voce – impronta vocale - offrendo la possibilità di gestire automaticamente la propria assicurazione dal telefono cellulare o utilizzando la tecnologia chatbot.
Questa è la nuova frontiera della tecnologia anche in ambito assicurativo, l’impronta vocale consentirà di riconoscere senza errori l’utente in quanto non è trasferibile come le impronte digitali o l'iride.

COMPARTO AUTO 2012-2017: PUBBLICATI I DATI DA IVASS

L’IVASS rende disponibili i dati sull’assicurazione dell’intero comparto auto, incluse le garanzie accessorie non obbligatorie (“corpi di veicoli terrestri”).
Il comparto auto raccoglie 16 miliardi di euro di premi e rappresenta il 49,6% del totale dei rami danni (la quota, in calo negli ultimi anni, era pari al 57,1% nel 2012).

RISCHIO IDROGEOLOGICO

La Banca d’Italia raccoglie, con cadenza annuale, informazioni sull’attività ordinaria e straordinaria di un campione stratificato di imprese italiane operanti nei settori industriali e dei servizi non finanziari con almeno 20 addetti.
Nel questionario dell’indagine del 2016 era presente una sezione dedicata al rischio idrogeologico; il 43,7% delle imprese intervistate risulta in possesso di una copertura contro frane e alluvioni.

IVASS THE REVISION OF SOVENCY II

Si è svolta il 1° ottobre a Roma la Terza Conferenza IVASS “THE REVISION OF SOLVENCY II.
Da quanto emerso durante l’incontro, il percorso di revisione del regime prudenziale europeo, ormai in corso da alcuni mesi e destinato a trovare una organica definizione nel 2021, è accompagnato e stimolato dalle istanze che vorrebbero il settore assicurativo più coinvolto nel supporto all’economia e più presente nel fornire garanzie a fronte dei mutamenti che interessano tanto le dinamiche demografiche-sociali quanto i cambiamenti climatici e la c.d. finanza sostenibile.

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COORDINATORE RESPONSABILE: LUIGI VIGANOTTI

HANNO COLLABORATO:

CARLO GALANTINI

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CINZIA ROVIDA

DAVIDE VACHER

JK

LAURA GORLA

MARIA TERESA PAROLI

MARIO FERRARI

STEFANO ROSSETTI


Bimestrale – Settembre - Ottobre 2018 - Numero 5
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