Tali disposizioni introducono presìdi a tutela del consumatore da adottarsi sin dal momento
del design e del lancio del prodotto, al fine di tenere adeguatamente in considerazione gli
interessi del mercato di riferimento, ossia il “target” dei clienti cui il prodotto è destinato
(cd. target market).
Tali presìdi devono mantenersi attivi per tutta la durata di vita del prodotto assicurativo,
prevedendone un controllo continuo nel tempo al fine di garantire che lo stesso continui a
rispondere agli interessi della tipologia di clienti per i quali è stato realizzato.
Si rende quindi indispensabile mettere in atto una procedura per definire le linee guida,
che identifichino comportamenti, regole di condotta nonchè presidi di controllo e monitoraggio,
da prevedere nell’ambito del proprio modello organizzativo per garantire che la distribuzione
dei prodotti assicurativi avvenga nel miglior interesse dei clienti.
La policy interna del Broker dovrà pertanto dotarsi di un nuovo assetto che:
- - coinvolga le funzioni aziendali che hanno rapporto diretto con il Cliente, che hanno rapporti con collaboratori esterni e/o con la rete distributiva del broker e che tengono i rapporti con gli Assicuratori
- - individui un responsabile per ciascuna funzione aziendale in materia di POG, per ciascuno dei quali andranno identificate e descritte le procedure da seguire e da far rispettare
- - esegua un’adeguata mappatura / ricognizione dei soggetti che a vario titolo collaborano nella distribuzione dei prodotti assicurativi al fine di verificare l’attuale flusso informativo nonché documentale in essere per individuare i necessari correttivi alle possibili criticità nel processo distributivo, anche in punto di eventuale responsabilità.
- - predisponga e formalizzi apposita sezione della policy stessa in materia di distribuzione dei prodotti assicurativi, definendone le linee guida anche con riguardo alla “complessità” dei prodotti distribuiti
- - predisponga e formalizzi apposita sotto-sezione della policy in materia di individuazione e gestione delle situazioni che possano generare conflitti di interesse, al fine di non recare pregiudizio ai Clienti (particolare attenzione dovrà essere tenuta nel caso si lavori con la PA o nell’ambito degli appalti pubblici)
- - individui e formalizzi la specifica procedura/strategia di distribuzione “propria” del broker a valere anche per la rete di cui lo stesso eventualmente si avvale (ad es: decido di non vendere mai “fuori” target market, oppure “senza” raccomandazione personalizzata)
I due Regolamenti (ci concentreremo solo sul primo) sono stati adottati rispettivamente:
- Regolamento 40 - accesso all’attività di distribuzione e suo esercizio
Ai sensi degli articoli 3, 5, 9, 109, 109bis, 110, 111, 112, 114bis, 116quinquies, 119bis,
119ter, 120, 120bis, 120quater, 121 e 191 del CAP Codice delle Assicurazioni Private
(decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni)
nonché ai sensi dell’articolo 22, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
con modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, più noto come “decreto legge Crescita” contenente misure a
favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo.
Secondo quanto previsto all’art. 9, dalla data di entrata in vigore sono abrogati:
- a) il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
- b) il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, ad eccezione dell’articolo 13;
- c) il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014;
- d) il Regolamento IVASS n. 8 del 24 febbraio 2015.
Secondo quanto previsto all’art. 107) il Regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2018,
salvo per quanto riguarda la formazione professionale, per la quale le imprese
e gli intermediari si devono adeguare entro il 23 febbraio 2019.
- Regolamento 41) – destinato alle imprese che pubblicizzano e distribuiscono
Ai sensi degli articoli 5, comma 2, 9, comma 2, 120- quater, comma 7, 182, comma 7, 183,
commi 2 e 3, 185, commi 4 e 5, 185-ter, commi 3 e 4, 191, comma 1, lettere a), b), o) e q),
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Secondo quanto previsto all’art. 48, a partire dal 1° gennaio 2019, sono abrogati:
- - il Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010;
- - la Circolare ISVAP n. 551 dell’1° marzo 2005, ad eccezione degli articoli 22, 30, 34, 35 e 36;
- - l’articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.
Secondo quanto previsto all’art. 49) il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019,
salvo per quanto riguarda le Imprese in merito alle “trasformazione dei contratti”
(sia danni che vita) dal 1° maggio 2019 ed in merito agli “obblighi di informativa e pubblicità”
sui prodotti danni dal 1° maggio 2020.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE e REGOLE DI COMPORTAMENTO
Art. 54 Regolamento 40
- 1. Nello svolgimento dell’attività di distribuzione e, in particolare, nell’offerta dei
contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, i distributori devono:
- a) comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;
- 2. I distributori forniscono ai contraenti informazioni sull’attività svolta e sui
prodotti distribuiti, ivi incluse le comunicazioni pubblicitarie, corrette, chiare,
non fuorvianti, imparziali e complete, secondo quanto disposto dall’articolo 119-bis del CAP.
Le comunicazioni pubblicitarie predisposte dagli intermediari sono sempre chiaramente identificabili
come tali e sono soggette alla preventiva autorizzazione delle imprese preponenti.
- 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i distributori aggiornano periodicamente le proprie
cognizioni e capacità professionali in conformità a quanto disposto dalla Parte IV.
- 4. I distributori sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che
nei confronti del soggetto per conto del quale operano o a cui sottopongono il rischio ai fini
della quotazione o dell’assunzione, nonché nei casi di cui all’articolo 189 del Codice ed in ogni
altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione.
È comunque vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente
inerenti allo svolgimento dell’attività di distribuzione, salvo espresso consenso prestato
dall’interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi della normativa vigente in materia
di protezione dei dati.
Art. 55 Regolamento 40
- 1. In ogni caso i distributori, in funzione dell’attività svolta e della
tipologia dei contratti offerti:
- a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni
nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento,
alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
- b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior
risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
- c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con
frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
- e) evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie
al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a quanto disposto
dall’articolo 119-bis, commi 4 e 5 del CAP
INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE
Art. 56 Regolamento 40
- 1. Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico nei propri locali,
anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, informazioni redatte con
caratteri tipografici di particolare evidenza e conformi al modello di cui
all’Allegato 3, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli
stessi sono tenuti a norma del Codice e del presente Regolamento.
- 2. Nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche
di comunicazione a distanza, i soggetti di cui al comma 1) consegnano o trasmettono
al contraente un documento conforme all’Allegato 3.
- 3. Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della
conclusione di un contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:
- a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’Allegato 4, da cui risultino i dati essenziali del distributore e della sua attività e le informazioni in materia di conflitti di interesse di cui all’articolo 119-bis, comma 7 e all’articolo 120-ter del CAP;
- b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, nel “tempo utile” per la presa visione atta a consentire allo stesso la comprensione del prodotto:
- a partire dal 1° ottobre 2018: DIP Danni (documento informativo pre-contrattuale per
i prodotti assicurativi Danni) in aggiunta al Fascicolo Informativo attualmente fornito;
- a partire dal 1° gennaio 2019 o da successiva diversa data eventualmente prevista con
Regolamento IVASS in attuazione di IDD ed in aggiunta alle condizioni di assicurazione,
al glossario e al modulo di adesione/proposta: il DIP Vita (per i prodotti vita diversi
dai prodotti di investimento), il DIP Danni per i prodotti Danni e il DIP aggiuntivo
(per i prodotti assicurativi Vita, diversi dai prodotti di investimento, Danni e Multirischio)
unitamente ai restanti documenti del set informativo meglio identificato nell’emanando
regolamento IVASS in materia di distribuzione assicurativa (Documento di consultazione n. 6/2018)
il quale deve contenere le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie o promozionali, integrative
e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP. Nel caso in cui ai prodotti assicurativi Vita,
diversi dai prodotti di investimento assicurativo, siano abbinate garanzie relative ai rami danni,
è redatto un unico DIP aggiuntivo Multirischi, anche laddove le garanzie oggetto di abbinamento
siano prestate da imprese differenti.
- 4. In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente
articolo sono a carico dell'intermediario che entra in contatto con il contraente.
- 5. In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso distributore,
i documenti di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), sono consegnati o trasmessi solo
qualora vi siano variazioni di rilievo delle informazioni in essi contenute.
- 6. La documentazione di cui al comma 3 può essere fornita tramite sito internet, purché
ricorrano le condizioni di cui all’articolo 120-quater, comma 5, del CAP.
- 7. I distributori, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi di cui
al presente articolo, conservano un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero
la prova di aver correttamente inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo
la documentazione o, nei casi di cui al comma 6, la comunicazione di cui all’articolo 120-quater,
comma 5, lettera c), del CAP.
- 8. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i distributori che operano
nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera r), del CAP.
Art. 57 Regolamento 40 - remunerazioni
- 1. Ai sensi dell’articolo 120-bis del CAP, le informazioni concernenti il compenso
percepito con riferimento al contratto distribuito sono comunicate al contraente:
- a) dall’intermediario che distribuisce il contratto;
- b) dall’impresa di assicurazione, con riferimento ai dipendenti direttamente coinvolti
nella distribuzione del contratto.
Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E
del Registro, l’informazione è relativa al compenso percepito rispettivamente dall’intermediario
proponente ovvero da quello per
il quale l’intermediario iscritto nella sezione E del Registro opera.
- 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al contraente prima della conclusione
del contratto nell’ambito dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lettera a),
e ogni qual volta il contraente effettui pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti
programmati già previsti nel contratto concluso.
- 3. Resta fermo quanto previsto in materia di trasparenza delle provvigioni dall’articolo
131 del CAP e relative disposizioni di attuazione e dall’articolo 28 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modifiche e integrazioni.
La policy in materia di remunerazione ed incentivazioni deve prevedere presidi atti ad evitare
che il broker riceva o offra ai suoi dipendenti e collaboratori compensi contrari a quanto
previsto dal CAP (art.199 bis, commi 4 e 5) e non ne valuti le prestazioni in modo contrario
al dovere di agire in modo onesto, equo e professionale
nel rispetto del migliore interesse dei Clienti; deve pertanto definire i criteri per:
- valutare se gli incentivi corrisposti o percepiti abbiano ripercussioni negative sulla qualità del servizio
offerto al Cliente;
- non raccomandare un particolare prodotto assicurativo, al quale viene riservata una interessante forma di
remunerazione, nel caso in cui possa offrire un prodotto, anche con minore remunerazione a suo favore, che soddisfi
meglio le necessità e le esigenze del cliente
Inoltre, deve prevedere come comunicare alla Clientela le informazioni su remunerazione e incentivazione,
che includono la natura del compenso ricevuto in relazione
al contratto per il quale viene svolta l’attività e, in particolare, se la remunerazione sia corrisposta:
- sulla base di un fee, ossia il compenso corrisposto direttamente dal Cliente. In questo specifico caso,
inoltre, l’intermediario deve informare il contraente anche dell’importo del compenso o, laddove ciò
non sia possibile, del metodo per calcolare l’onorario;
- sulla base di una commissione di qualsiasi natura, ossia il compenso incluso nel premio assicurativo;
- sulla base di altri tipi di compensi, compreso un beneficio economico di qualsiasi tipo offerto o ricevuto
in virtù del contratto di assicurazione;
- sulla base di una combinazione tra qualsiasi tipo di compenso di cui ai sopra elencati punti.
Art. 58 Regolamento 40 –
Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente
Viene superato il concetto di obbligo di “adeguatezza” dei contratti
- 1. I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e
previdenziale del contraente o dell’assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o,
qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare
le sue richieste ed esigenze.
- 2. In particolare, ai fini di cui al comma 1, i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e
sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell’assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici
riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria
ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e
durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle
caratteristiche e della complessità del contratto offerto.
Attenzione a come viene effettuata la raccolta dei dati
L'articolo 22 del Regolamento Europeo 679/2016, paragrafo 1, chiarisce l'ambito di applicazione delle norme
in materia di profilazione del cliente, attività ammessa unicamente quando:
- 1) il trattamento è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e il titolare;
- 2) il trattamento è autorizzato da una legge o regolamento, che prevede altresì misure
idonee a tutelare i diritti dei soggetti interessati;
- 3) vi è esplicito consenso al trattamento (ricordiamo che il consenso alla profilazione
deve essere distinto rispetto al consenso relativo ad altri trattamenti).
Nel primo e nel terzo caso, il titolare del trattamento deve attuare misure appropriate
per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato.
Le Compagnie stanno già facendo circolare propri questionari molto generici per la raccolta delle
informazioni sui clienti, apparentemente destinati all'individuazione delle esigenze assicurative per
la sottoscrizione di specifici contratti, che in realtà sottendono un’attività di profilazione
estremamente invasiva (vietata) che può portare a danni ed abusi a carico degli utenti ed anche
e soprattutto a provvedimenti e sanzioni in capo a chi la eserciti (art. 58 ed 83 GDPR).
La profilazione, infatti, può venire utilizzata per raggiungere direttamente il cliente, scavalcando l’intermediario.
Inoltre questo consentirebbe alle Imprese di fornire direttamente non solo pubblicità personalizzata agli utenti,
ma anche portare a differenti offerte commerciali (price discrimination) a seconda della persona o della
categoria nella quale essa è inclusa, con ciò determinando forme di diseguaglianza sociale o discriminazioni
verso alcune categorie di Clienti, che potrebbero non essere mai raggiunte da alcune offerte.
La raccolta dei dati, secondo quanto prevede l’IDD, deve essere finalizzata unicamente all’individuazione
delle caratteristiche del Cliente in relazione al target market ed allo specifico prodotto assicurativo distribuito
- 3. Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari e ai dipendenti di cui si avvalgono per
la distribuzione dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione
dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto.
- 4. Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura
e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni
oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro
elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.
- 5. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni di cui al comma 2 deve risultare da apposita dichiarazione,
da allegare alla proposta o alla polizza, sottoscritta dal contraente e dal distributore, dalla quale risulta la
specifica avvertenza che tale rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le richieste
ed esigenze del contraente.
- 6. I distributori che ricevono proposte assicurative e previdenziali non coerenti con le richieste ed esigenze
del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione,
sottoscritta dal contraente e dal distributore.
- 7. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti
dall’intermediario che entra in contatto con il contraente.
In base a quanto previsto dall’art. 42 -modalità di esercizio dell’attività da parte degli intermediari- mentre resta
stabilito al comma 5) che gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione
tra di loro rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale
attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni , viene anche con chiarezza definito che:
non configurano rapporti di collaborazione orizzontale quelli instaurati tra iscritti nelle sezioni A e B del Registro,
quando gli stessi siano stati ratificati dall’impresa con autorizzazione all’incasso dei premi ai sensi
dell’articolo 118 del CAP.
(è quindi fondamentale per tutti, rivedere accuratamente i rapporti di collaborazione in essere e farne
le dovute considerazioni in punto di responsabilità !!)
- 8. Dell’attività svolta sulla base del presente articolo i distributori conservano traccia
documentale ai sensi dell’articolo 67.
- 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai distributori di prodotti
assicurativi che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano
le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del CAP.
La policy in materia di valutazione delle richieste ed esigenze del contraente del broker dovrà predisporre
e formalizzare le opportune procedure interne, nonchè da impartire alla propria rete, per:
- la rilevazione, il tracciamento e la conservazione delle informazioni utili e pertinenti da richiedere ai Clienti per individuare le loro esigenze assicurative e previdenziali
- la rilevazione, il tracciamento e la conservazione delle informazioni utili e pertinenti ottenute dai Clienti con riguardo alla rispondenza alle loro esigenze di ogni prodotto assicurativo distribuito, tenuto conto della relativa complessità di ciascuno
- definire le modalità di trasmissione delle informazioni di feed-back al proprio interno e soprattutto verso le imprese, in materia di distribuzione dei prodotti, in particolare:
- qualora si evidenzi che un prodotto non sia in linea con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento individuato dall’Impresa
- qualora alcune circostanze legate al prodotto possano arrecare danno al Cliente,
- qualora si evidenzi l’opportunità, per un determinato prodotto assicurativo, di valutare una diversa strategia di distribuzione da parte del broker stesso o da parte dell’Impresa
- identificare e monitorare i controlli da predisporre sui dipendenti, sui collaboratori e sulla propria rete al fine di
verificare che i flussi dei set informativi siano fluidi e rispettati
- attivare le opportune linee di comunicazione interne e predisporre il più adeguato processo di archiviazione e gestione
documentale delle informazioni (anche attraverso implementazioni del sistema informativo e gestionale adottato,
che tengano ovviamente conto delle norme in vigore in tema di trattamento e trasmissione dei dati nonché di cyber security)
- predisporre con cadenza continua (si consiglia una frequenza almeno mensile fintantoché il processo non sia giunto
a regime) incontri e verifiche con i responsabili individuati delle varie funzioni allo scopo di:
- verificare la comprensione delle caratteristiche dei prodotti assicurativi da distribuire ai Clienti
Art. 59 Regolamento 40
Vendita con consulenza
- 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 58, se viene offerta una consulenza prima della conclusione
di un contratto, il distributore fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell’articolo
119-ter, comma 3, del CAP, contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare
le richieste ed esigenze del contraente medesimo.
- 2. Se la consulenza è basata su una analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119- ter, comma 4,
del Codice, l’intermediario assicurativo fonda tale consulenza sull’analisi di un numero sufficiente di contratti
e di fornitori disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata,
secondo criteri professionali, in merito al
contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del contrente.
- 3. La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui al presente
articolo, debitamente sottoscritta dal contraente, è conservata con le modalità di cui all’articolo 67.
Nella policy in materia di disclosure sull’attività svolta e sulla propria remunerazione il broker
dovrà prevedere adeguati presidi per decidere e comunicare correttamente al cliente se:
- detenga una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nella Compagnia;
- se una Compagnia, o l’impresa controllante della Compagnia, detenga una partecipazione diretta o indiretta pari
o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’Intermediario;
- se fornisca consulenze in base a un’analisi imparziale e personale;
- se sia tenuto, in virtù di un obbligo contrattuale, a esercitare l’attività di distribuzione assicurativa
esclusivamente con una o più imprese di assicurazione, nel qual caso comunicando la denominazione di tali imprese;
- se non sia vincolato ad alcun obbligo contrattuale di esercitare attività di distribuzione assicurativa
esclusivamente con una o più imprese di assicurazione e non fornisca consulenze in base a un’analisi imparziale
e personale, nel qual caso comunicando la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe
avere rapporti d’affari.
In particolare, il Regolamento 40 prevede ulteriori specifiche previsioni, sulle quali ritorneremo,
con comunicazioni dedicate, nel caso in cui l’intermediazione venga svolta mediante tecniche di
comunicazione a distanza (art. da 69 a 76) e nel caso in cui la distribuzione dei
prodotti avvenga mediante siti internet e profili di social network (art. da 77 a 83).
Per concludere riteniamo utile soffermarci su due ultimi argomenti, di fondamentale importanza per poter implementare
al meglio la policy aziendale in materia di POG.
Art. 66 Regolamento 40
Contratti in forma collettiva
- 1. Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente
o indirettamente, l’onere del pagamento dei premi, le disposizioni degli articoli 55, 56, comma 3,
lettera b), 57, 58, 60 e 61 si applicano nei confronti degli aderenti, oltre che del contraente.
Gli obblighi di cui al presente comma sono adempiuti dal distributore, anche attraverso la collaborazione del contraente,
fermo il dovere di vigilanza sull'operato di quest'ultimo di cui è responsabile.
La consegna agli aderenti della documentazione precontrattuale e contrattuale è effettuata con le modalità scelte
dal contraente ai sensi dell’articolo 120-quater del CAP.
- 2. Con riferimento ai contratti in forma collettiva che prevedono un’assicurazione accessoria
ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura,
indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a € 100,00,
il distributore consegna anche all’aderente, con le modalità di cui al comma 1,
la documentazione di cui all’articolo 185, commi 1 e 2, del CAP e relative disposizioni di attuazione.
- 3. Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l’onere del
pagamento del premio, ricevono l’informativa contrattuale con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3, lettere b) e c),
del Regolamento IVASS in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.
Art. 67 Regolamento 40 - conservazione dei documenti
Al comma 1) punto b si specifica che la documentazione relativa ai contratti conclusi, da conservare per 5 anni,
include quella di cui agli articoli 58 (la “valutazione delle richieste ed esigenze del contraente” conosciuta
anche come “demands & needs test”, che dovrà accompagnare e costituirà, d’ora in poi, la base di ogni trattativa)
e 59 (la eventuale “consulenza” o “advice” forniti al cliente), nonché la prova delle attività svolte per il
tramite del contraente ai sensi dell’articolo 66 (relativamente ai contratti in forma collettiva);
E’ da tenere presente che l’Art. 61, nel precisare che 1) gli obblighi di comunicazione e di consegna previsti
dal presente Regolamento sono adempiuti con le modalità di cui all’articolo 120-quater del CAP, in base
alla scelta effettuata dal contraente di cui il distributore conserva traccia, informando il contraente
della possibilità di modificare in ogni momento (per le comunicazioni successive) la scelta effettuata,
stabilisce anche che 2) qualora il contraente abbia scelto di comunicare tramite posta elettronica,
il distributore conserva traccia anche dell’indicazione relativa all’indirizzo dallo stesso fornito e
dei relativi aggiornamenti ed anche che 6) la scelta di cui all’articolo 120-quater del Codice non
autorizza l’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali,
soggette a preventivo consenso da prestare in maniera esplicita come disposto dall’Art. 82
Art. 68 Regolamento 40
I distributori, al fine di ridurre gli oneri a carico dei contraenti e degli aderenti,
adottano modalità di gestione della documentazione idonee ad evitare che venga richiesta,
in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria
o di cui già dispongano, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo
contraente, e che risulti ancora in corso di validità.
Davide Vacher - Mansutti Spa