Come noto, la nuova direttiva IDD e, conseguentemente
la normativa interna di recepimento, prevedono che il distributore, possa vendere prodotti
assicurativi sulla base di una analisi delle esigenze assicurative e delle domande del
cliente (il c.d. demands & needs test), oppure fornendo a quest’ultimo anche una
“consulenza”, da intendersi come una “raccomandazione personalizzata”, la quale
impone di rilasciare al cliente una attestazione (consegnata e controfirmata)
dei motivi per i quali si deve ritenere che il prodotto offerto soddisfi al meglio
le esigenze del cliente stesso.
Questa novità normativa, per quanto qui interessa, deve poi essere confrontata con il ruolo e la operatività del broker.
In questo contesto ci si possono porre i seguenti interrogativi:
- a) esiste una differenza tra la vendita in base al solo test delle “demands & needs” e la vendita con consulenza? Ed in caso positivo in che cosa consiste?
- b) può il broker, che istituzionalmente opera su incarico del cliente, vendere senza consulenza?
- c) quando il broker si fa rilasciare un mandato di brokeraggio in esclusiva da parte del cliente per lo studio e la copertura dei propri rischi, può poi vendere allo stesso cliente prodotti senza consulenza?
Una risposta esaustiva a queste domande richiederebbe un approfondimento che esula dalle finalità di questa
newsletter, mi limiterò quindi a svolgere alcune considerazioni di massima ed a formulare qualche suggerimento
che possa aiutare l’operatore ad orientarsi nell’immediato.
In merito alla domanda di cui ad a), in tutta onestà non si può negare che, da un punto di vista meramente
logico-semantico, posto che, comunque, l’intermediario deve preliminarmente procedere al test delle
“demands & needs”, la differenza tra la vendita con o senza consulenza è alquanto evanescente.
È però altrettanto innegabile che: tale differenza è presente nel dettato legislativo, l’intermediario ha
l’obbligo di dichiarare se presta o meno consulenza, e, se la presta, deve rilasciare una attestazione in
tal senso da far controfirmare al cliente in sede di stipula e da conservare nei propri archivi oltre ad
elevare il livello di diligenza in base al quale sarà valutata la propria prestazione professionale in caso
di controversia col cliente.
Per risolvere l’empasse, occorre quindi contestualizzare la problematica.
In altri termini si deve partire dalla constatazione che la attuale IDD è il risultato della scelta del
Legislatore comunitario di uniformare, per quanto possibile, la disciplina della distribuzione di prodotti
assicurativi a quella della distribuzione dei prodotti e servizi finanziari (c.d. “mifidizzazione” della
distribuzione di prodotti assicurativi) e che, pertanto, in caso di dubbi relativi alla interpretazione del
significato e della portata di nuovi istituti, si può – ed è corretto – far riferimento alla disciplina
della distribuzione di questi ultimi prodotti (attualmente la c.d. MiFID II), peraltro richiamata per quel
che qui interessa anche dalla IDD nella parte dedicata ai prodotti di investimento assicurativi (c.d. IBIP’s).
Con riguardo alla domanda di cui alla lettera b), ossia se può il broker, che istituzionalmente opera su
incarico del cliente, vendere senza consulenza. La risposta è senz’altro affermativa, posto che anche il broker
è un intermediario e, in tale veste, fruisce del regime generale previsto dalle norme di implementazione della
IDD per tutti gli intermediari. Agire su incarico del cliente vuol dire che si svolge attività di distribuzione
perché un cliente ha chiesto di provvedere alla copertura di un determinato rischio, ma ciò non significa che,
in questi casi, il broker non possa collocare i prodotti in base al semplice test delle demands & needs in
relazione ad ogni polizza.
La questione di cui alla lettera c) è più complessa e le risposte possono variare caso per caso, ma
volendo dare delle indicazioni di massima si può dire che tutto dipende dall’ampiezza della prestazione che
il cliente richiede e che il broker promette nel momento in cui viene conferito il c.d. mandato di brokeraggio.
In assenza, però, della previsione pattizia secondo cui la distribuzione viene svolta “senza consulenza”,
credo che, nelle ipotesi in cui il broker si fa rilasciare un mandato di brokeraggio in esclusiva da parte
del cliente per lo studio e la copertura di alcuni suoi rischi o di intere categorie di rischi o dei c.d.
“programmi assicurativi”, nel momento in cui vengono acquistate le coperture si debba ritenere che il broker
svolga la propria attività fornendo altresì la consulenza.
In tali mandati, infatti, viene specificata la fase di studio dei rischi del cliente, da intendersi come una
analisi approfondita delle caratteristiche e delle esigenze assicurative soggettive del cliente, anche a
prescindere dal confronto con le coperture contenute in uno specifico prodotto. Per cui, quando sopravviene
la fase del collocamento delle coperture, è difficile sostenere che il broker non abbia valutato anche gli
impatti che l’acquisto di queste ultime possono avere sulle condizioni soggettive del cliente stesso e che
al broker è stato chiesto di indagare preventivamente.
In conclusione sul punto si può dire che, il conferimento dell’incarico al broker non necessariamente
implica l’obbligo di prestare consulenza, esso può essere assunto o meno e tale opzione deve essere chiaramente
specificata nel negozio di incarico o prima del collocamento del prodotto (come del resto impone la attuale
normativa). In ogni caso, va tenuto presente che la distribuzione senza consulenza è sicuramente compatibile
con l’incarico per la distribuzione di singole coperture (soprattutto per coperture retail),
mentre è difficilmente compatibile con un incarico generale che ricomprenda uno studio preventivo sulla
situazione di esposizione al rischio del cliente, ove, in assenza di patti contrari, si presume che
l’incarico sia conferito con obbligo di prestare consulenza.
Alla luce di queste considerazioni mi sento di dire che:
- i. per distribuire in base al semplice test delle demands & needs, specialmente per le coperture dei rischi di massa (c.d. mercato retail), si potrà verificare in concreto se il cliente corrisponde
alla tipologia descritta nel dossier del POG fornito dalle imprese per ogni prodotto;
- ii. in ogni caso sarà opportuno che ogni broker proceda a clusterizzare i clienti e prodotti secondo
tipologie omogenee così da individuare le aree della propria attività in cui egli è disposto e preparato
a vendere con consulenza;
- iii. all’esito di questa analisi si potrà poi valutare se vi sia la capacità di erogare vera consulenza
e potere contrattuale per chiedere un fee di consulenza in aggiunta alla provvigione corrisposta dall’Impresa.
Per rendere possibile questo step molto dipenderà dalla diffusione nel mercato (sempre più dominato dal
ricorso alla velocità dei processi di distribuzione), dell’esigenza di una vera assistenza alla clientela, che,
proprio per motivi istituzionali, i broker sono meglio in grado di fornire.
Carlo Galantini - Studio Legale Galantini & Partners