Il dibattito si è sviluppato a partire dalla considerazione del forte impatto che ha avuto sul mercato assicurativo l’implementazione della Direttiva IDD con i due Regolamenti IVASS n. 40 e 41 entrati in vigore ad ottobre 2018, che, ad un solo anno di distanza, necessitano già una revisione da parte dell’Organo di Vigilanza che dovrebbe avere a sua volta vigore già dal prossimo marzo 2020
IVASS ha aperto il confronto facendo presente che anche al proprio interno l’impatto è stato molto forte (se all’esterno è stato un forte temporale in Via del Quirinale era come non avere il tetto) non solo perché le risorse umane per fare tutto questo immane lavoro sono rimaste le stesse di prima, ma anche perché quando ci si è resi conto del fatto che l’IDD richiedeva un cambio di passo sia lato produzione e distribuzione di tutto il mercato assicurativo, ma soprattutto interno affinché si potesse ottenere una Vigilanza più preventiva e più proattiva, non esclusivamente sanzionatoria e punitiva -anche grazie ai nuovi criteri di proporzionalità- al fine di consentire una distribuzione che conservi la “biodiversità” dei canali tradizionali senza incrementare la disintermediazione delle reti ed allo stesso tempo la renda più veloce, più moderna e più fluida senza perdere di vista la tutela del consumatore (sono stati creati 2 nuovi servizi per vigilare sulla “Condotta di Mercato” distribuzione di Imprese ed intermediari e per la gestione dei reclami con la figura dell’Arbitro Assicurativo in arrivo per il 2020).
Nel suo intervento ANIA sottolineando lo tsunami che il recepimento della IDD ha sinora comportato per le Imprese, soprattutto con riguardo al difficile processo necessario all’attuazione della normativa POG, ha ringraziato IVASS per il lavoro svolto ed ha accennato allo sforzo che sarà ora richiesto alle stesse imprese ed agli intermediari per adeguarsi alle nuove regole in fase di pubblica consultazione, per le quali sarebbe auspicabile avere maggior tempo per poterle comprendere, digerire e mettere in pista, stante la prevista attuazione per il marzo 2020.
La dottoressa Bignami ha spiegato che per un anno IVASS ha duramente lavorato a stretto contatto ed attraverso un non sempre facile confronto dialettico insieme CONSOB da un alto per evitare una “miifidizzazione” della distribuzione assicurativa, ma dall’altro nella direzione di riuscire a dare su tutti i canali distributivi, per tutti i prodotti (a partire da quelli distribuiti in prevalenza dal canale bancario e postale - di cui il 70% è costituito da Ibips) regole comuni ed il più possibile uguali (le cui differenze devono risultare da sole motivazioni tecniche/operative) in modo che il consumatore che acquisti un prodotto danni in banca o in posta possa ricevere lo stesso tipo di informazioni, di consulenza nonché di tutela e di assistenza che riceverebbe da un intermediario assicurativo (broker o agente) per realizzare vera la centralità del Cliente come pensata e voluta dal legislatore europeo.
I nuovi documenti in pubblica consultazione, negli stessi tempi di quelli congiuntamente richiesti da CONSOB, rappresentano un traguardo nell’ottica di riuscire a realizzare questa nuova visione della distribuzione e per arrivare ad un concreto allineamento regolamentare, a tutela del mercato degli operatori (ad oggi un operatore del canale bancario “sconta” ancora sanzioni pecuniarie di € 25K contro quelle di 700k€ comminate agli operatori del canale assicurativo per la stessa fattispecie di comportamento; inoltre una Banca ha oggi la facoltà -grazie a Mifid- non solo di individuare il target market positivo e negativo, ma anche quella di individuare il target market “effettivo” -che ben conosce a differenza degli assicuratori- cui distribuire i prodotti anche qualora il target in questione non rispecchi i criteri forniti dall’impresa ) e del consumatore.
Danilo Arianno, di AIBA ha ribadito l’apprezzamento per questo nuovo orientamento dell’Istituto teso al confronto, ma, dal punto di vista dell’operatività quotidiana, ha risottolineato la necessità di chiarire i motivi per cui l’informativa precontrattuale (con specifico riferimento ai modelli 3 e 4) sia già da rivedere in maniera così significativa, anche perché le informazioni che arrivano ai Clienti sono ancora e sempre troppe (in pochi ancora le leggono) e sarebbe semmai necessario semplificarle e ridurne la portata per comunicare “chi è” l’intermediario che approccia il cliente (una sorta di “carta di identità”) per spiegare che fine fanno i soldi pagati all’intermediario (è come se fossero pagati all’Impresa, oppure no ?) e per esporre in modo chiaro quando parta effettivamente la copertura (se quando viene pagato il premio o se posticipata a quando i soldi arrivino materialmente all’impresa) e ovviamente le modalità per presentare eventuali reclami; tutte le informazioni sulle compagnie con cui lavora l’intermediario, di come percepisce le commissioni etc. sono spesso male o addirittura non comprese.
Ivass ha replicato chiarendo che lo sforzo fatto dall’Istituto e da Consob e che dovrà essere fatto anche dagli operatori, ha come unico e fondamentale obiettivo quello di intervenire per allineare nel CAP l’informativa consegnata al cliente da parte del distributore bancario e del distributore assicurativo (tenendo anche conto del fatto che quando il consumatore vuole acquistare qualcosa soprattutto on line, clicca su tutto spesso senza guardare per arrivare alla fine del processo) nel rispetto della normativa europea della IMD -che non dobbiamo dimenticare è una direttiva di armonizzazione minima, già soggetta a revisione, dove ogni stato membro ha la facoltà di agire con operazioni di gold plating-.
Troveremo quindi da un lato la carta di identità (chi sei, da chi sto comprando, con chi lavori) tra le informazioni “statiche” che vengono consegnate una sola volta -eventualmente anche attraverso il sito internet dell’intermediario- all’inizio del rapporto col Cliente, e dall’altro le informazioni “dinamiche” (che cambiano di volta in volta in relazione al prodotto distribuito).
L’intervento di Konsumer ha sottolineato le posizioni che l’associazione ha mantenuto fino ad ora riguardo alla tutela del consumatore; nonostante tutti lo pongano al centro della normativa e delle tutele previste dal sistema, sinora è rimasto estraneo alle dinamiche dei cambiamenti e che non si è ancora reso conto del cambio di prospettiva e delle conseguenti necessità organizzative sottostanti ad esso. Quindi se da un lato tutti stanno lavorando per mettere in atto delle nuove prassi dall’altro è necessario che il mercato faccia la dovuta e necessaria informazione per dare chiarezza e certezza della giungla di comportamenti in essere annacquati dalla sproporzionata fase “burocratica” del processo di acquisto dei prodotti assicurativi e finanziari, permettendo alle associazioni dei consumatori di diventare sentinelle per facilitare la correttezza di queste implementazioni.
La Dottoressa Bignami ha spiegato come non solo le Imprese e le associazioni di categoria degli intermediari ma anche IVASS, utilizzando vari strumenti ed i rispettivi siti internet, stanno intraprendendo diverse iniziative per fare educazione assicurativa e finanziaria del mercato
ANIA a riguardo è intervenuta sottolineando il fatto che il test “demand&needs” non deve essere assolutamente concepito come una necessità burocratica da adempiere per distribuire i prodotti ma rappresenta finalmente un’occasione unica, anche per gli operatori del mercato assicurativo, al fine raccogliere -non solo per buona prassi- tutte le informazioni che riguardano il cliente, per poter comprendere il Cliente e proporre soluzioni coerenti con le loro necessità assicurative e previdenziali e fare un passo avanti nella dialettica che da sempre li oppone agli operatori del mercato finanziario, che da sempre, in ottemperanza alla Mifid, utilizzano tale strumento
Per la parte agenti, Antonia Nicoletti ha elencando tutti gli oneri burocratici -spesso costosi ed anche invasivi- che l’intermediario tradizionale deve seguire per ottemperare alle previsioni della compliance legislativa.
IVASS ha giustamente replicato che gli adempimenti elencati (soprattutto quelli relativi al GDPR, all’antiriciclaggio ed anticorruzione, ai requisiti di onorabilità etc.) da assolvere per tutti ogni anno, contengono gravami amministrativi ascrivibili ad IVASS e che semmai la modalità con cui IVASS ha affrontato la modalità di completarli (leggasi ad esempio il “pdf intelligente”) ha permesso di veicolarli in modo più agile e veloce stante anche la tecnologia obsoleta e prevalentemente cartacea del mercato.
ACB, presente con il nostro Davide Vacher, ha positivamente raccolto la vision di IVASS con la prospettiva di un maggiore confronto, presente e futuro, per esporre i dubbi dell’associazione dopo una prima lettura dei documenti in pubblica consultazione, focalizzandosi su quanto ascoltato precedentemente dalla platea e ponendo l’attenzione sulle nuove modalità di assolvere gli impegni di informativa pre-contrattuale.
L’Italia è sotto-assicurata, c’è bisogno di fare maggiore cultura, maggiore informazione, maggiore distribuzione dei prodotti assicurativi -ed è giusto in questo senso che ci sia la migliore regolamentazione possibile-, il mercato sta cambiando drasticamente ed è molto più veloce, la banca-assicurazione la sta ancora facendo sostanzialmente da padrona per via di un posizionamento più favorevole (il test demand&needs è ancora molto più difficile da ottenere per l’operatore del mercato assicurativo) e le coperture assicurative sempre più spesso vengono acquistate con pochi click.
Tornando all’allegato 4 previsto dal nuovo documento in pubblica consultazione ad ACB sembra che si stia rischiando di fare un passo indietro, infatti ora non solo esistono diversi allegati 4 a seconda del prodotto che si sta distribuendo ma -premesso che l’intermediario può distribuire solo prodotti adeguati alle esigenze assicurative e previdenziali del cliente previo aver acquisito dallo stesso tutte le informazioni necessarie ad identificare i suoi bisogni- non può distribuire alcun prodotto se prima -e se tale processo non viene rispettato sono previste sanzioni pecuniarie—non abbia consegnato al cliente tale allegato 4.
Ora nelle stesse 10 righe in cui si prevede tale nuova procedura è scritto che i punti 5 e 6 dell’art. 58 del regolamento IVASS entrato in vigore lo scorso anno (che da anni disciplinano il rifiuto da parte del cliente di fornire le informazioni utili all’intermediario per proporre un prodotto adeguato, nonché la volontà di acquisto di un particolare prodotto in caso di possibile inadeguatezza che l’intermediario deve certificare) sono da ritenersi abrogati e che l’intermediario deve fornire al cliente, che la deve sottoscrivere, una dichiarazione dalla quale si evincano i motivi per cui secondo l’intermediario, quel prodotto sia coerente alle esigenze del cliente: ma se non raccolgo tutte le informazioni utili (anche solo perché il cliente si rifiuta di fornirle) come posso giustificare la coerenza di quel prodotto e distribuirlo?
E se riferiamo la disposizione normativa alle vendite on line, come può fare il cliente a sottoscriverla? Dobbiamo regolamentare a parte tutto il comparto on-line?
La Dottoressa Bignami ha risposto molto velocemente -essendo purtroppo finito il tempo a disposizione- spiegando che probabilmente trattasi di un misunderstanding; pur confermando da un lato che se l’intermediario non acquisisce le necessarie informazioni non può distribuire il prodotto, ha illustrato come la norma cui il Dottor Vacher faceva riferimento risulti disallineata rispetto a Mifid II – essendo molto più “lassista”- e che sia stato quindi necessario un allineamento tra le 2 regolamentazioni per il fatto che si sono osservati numerosissimi casi di “miss selling” (non solo in campo finanziario) utilizzati per vendere in maniera rapida e veloce con questa forma di “manleva” generica prodotti che non rispondono alle esigenze vere del cliente .. il quale spesso non si rende nemmeno conto di quello che sta firmando.
Interviene Stella Aiello di ANIA per precisare a maggior tranquillità di tutti che il blocco di vendita si verifica solo quando non si hanno minimamente risposte dal Cliente; una volta raccolte le informazioni anche minime utili all’intermediario per identificare le esigenze assicurative e previdenziali del Cliente l’intermediario stesso può scegliere di distribuire “con consulenza” fornendo una “raccomandazione personalizzata” oppure “in appropriatezza” rilasciando una dichiarazione nella quale fornire al Cliente, che la sottoscrive, tanto i motivi per i quali il prodotto viene distribuito che, a maggior ragione, quelli per i quali l’intermediario non lo ritiene coerente.
Davide Vacher
Consigliere ACB