2021

La sentenza del Tar del Lazio del 23 Giugno scorso, accoglie con il ricorso dello SNA il profondo disagio in cui si sono trovati gli intermediari assicurativi ed in particolare i brokers che si sono visti sommergere di richieste da parte delle imprese di Assicurazione in merito alla conoscenza dei rapporti di collaborazione orizzontali.


Le disposizioni volte ad ampliare gli obblighi di comunicazione e pubblicazione di collaborazioni orizzontali, a nostro avviso, erano tali da limitare la concorrenza sul mercato dei prodotti assicurativi, con la conseguenza che il cliente finale si trovasse in un mercato compresso con minori possibilità di scelta.

L’annullamento di tali disposizioni, a mio avviso, riporta la concorrenza ad uno stadio iniziale.

Inoltre, tale annullamento dell’obbligo di consegnare al cliente una dichiarazione attestante la congruità del contratto assicurativo offerto, sanifica una situazione paradossale relativa alla consegna di un documento non sottoscritto e riferito ad un adempimento più volte citato in altri articoli del provvedimento, ovvero che l’intermediario deve consegnare al cliente un contratto che soddisfi le sue esigenze e richieste.

ACB si ritiene molto soddisfatta della sentenza relativa al ricorso SNA soprattutto per l’impegno che l’Associazione ha dato rispetto alla causa.

Attraverso un lavoro di equipe sono state infatti, a suo tempo, depositate le osservazioni all’IVASS, richiamate poi dal TAR del Lazio a supporto delle tesi presentate nel ricorso dello SNA.

Ci auguriamo che questa sentenza contribuisca ad aprire una nuova era di collaborazione e confronto con le Istituzioni per trovare le più idonee soluzioni alle problematiche che oggi ci troviamo ad affrontare per il futuro della categoria nel rispetto delle normative europee.

Un ringraziamento da parte di ACB allo SNA al quale abbiamo fornito il nostro supporto nelle sedi opportune.





2021


ACB | La Forza del Territorio è l’iniziativa che vuole raccontare e mettere in evidenza le esperienze, le novità e il confronto con gli intermediari.
E' un appuntamento per riflettere in un’atmosfera informale su tematiche quali il ruolo del broker oggi alla luce dei cambiamenti normativi e della nuova modalità di gestione professionale nell’era post Covid.
Non mancheranno il dibattito, i commenti e gli spunti di riflessione sulle novità associative e sui progetti in corso che vedranno coinvolti gli intermediari in prima persona




2021

Gli incontri di ACB

L'evento digitale è una rubrica esclusiva attraverso la quale e con l’aiuto di casi concreti, sarà possibile tracciare un percorso completo che porti alla verifica delle effettive necessità per la salvaguardia del patrimonio del cliente, offrendo soluzioni innovative, sicure ed efficaci.


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07 luglio Gli Incontri di ACB - AEC Asseverazioni e Tutela Legale

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Galantini

La sentenza del TAR di accoglimento del ricorso SNA ed i suoi potenziali effetti ‘benefici’ nella interlocuzione con IVASS per la ‘rivisitazione’ di altre regole disfunzionali che affliggono la distribuzione assicurativa.

La sentenza del Tar Lazio del 23.6.2021 con la quale è stato accolto uno dei più recenti ricorsi presentati dallo SNA è ormai nota, essendo stata diffusa sulle principali riviste on-line di settore.

Possiamo quindi dire che, stanti gli effetti esecutivi immediati delle sentenze del TAR, le statuizioni annullate, sin dalla loro emanazione e per il futuro, non vincolano e non vincoleranno più gli intermediari assicurativi a svolgere le seguenti attività:

  • a) comunicare alle Imprese di assicurazione “mandanti interessate” tutti gli accordi di collaborazione orizzontale sottoscritti con altri intermediari di prima fascia (N.B. obbligo che, secondo il nostro Regolatore avrebbe dovuto applicarsi anche ai broker, che notoriamente non hanno Imprese mandanti);
  • b) rendere disponibile nei propri locali o tramite il sito internet l’elenco delle Imprese assicurative con le quali l’intermediario intrattiene rapporti d’affari per mezzo delle collaborazioni orizzontali in essere con altri intermediari, fermo restando il dovere di rendere disponibile l’elenco delle Imprese con le quali intrattengono mandati o rapporti d’affari diretti;
  • c) rilasciare al cliente la dichiarazione di coerenza del prodotto assicurativo prima della sua conclusione.

Questo risultato è senza dubbio importante, ma piace pensare che esso costituisca solo un primo step di un processo più ampio di semplificazione, sburocratizzazione ed effettiva “liberalizzazione” dell’attività di distribuzione assicurativa, che va condotto in costante e costruttivo confronto con IVASS e con gli altri stakeholders interessati.
Sotto questo profilo la motivazione della sentenza in commento è interessante per aver fatto una efficace applicazione, nella materia della distribuzione assicurativa, dei seguenti fondamentali principi:

  • i. divieto di violazione di legge: il regolamento attuativo non può travalicare il dettato e lo spirito della norma di legge primaria che è chiamato a specificare; nella motivazione della sentenza in commento si vede come questo principio sia stato invocato al fine di annullare l’obbligo di comunicazione alle imprese di tutte le collaborazioni orizzontali sottoscritte dall’intermediario ricordando che la norma dell’art.22 della L.221/12 non prevedeva un tale dovere e che, anzi, come sottolineato dall’associazione ACB in sede di pubblica consultazione, un simile obbligo di comunicazione si sarebbe posto in contrasto con la previsione (contenuta nella citata legge 221/12) diretta a comminare la nullità di qualsiasi pattuizione diretta a impedire o rendere più difficoltosa la collaborazione tra intermediari;
  • ii. proporzionalità: consacrato nell’art.191 comma 2 del CAP, ricordando che, come specificato in tale disposizione, in base a tale principio viene imposto in capo al Regolatore il dovere di elaborare previsioni attuative proporzionate nel senso che debbano essere dirette a raggiungere il fine voluto dalla norma “con il minor sacrificio per i soggetti destinatari”; questo principio pare fondare la decisione del TAR di eliminare l’obbligo di fornire al cliente la c.d. “dichiarazione di coerenza”; afferma infatti il giudice amministrativo che, stante il già introdotto obbligo di collocare solamente prodotti coerenti con le esigenze e le domande del cliente, con contestuale eliminazione delle modalità con le quali potevano distribuirsi prodotti non adeguati, il predetto obbligo di dichiarazione di coerenza deve considerarsi burocraticamente oneroso e tutto sommato inutile, in quanto non aggiunge nulla all’obbligo già stabilito dalla legge.
  • iii. partecipazione attiva: nello svolgimento della propria attività regolatoria IVASS è tenuto al rispetto del principio della “partecipazione attiva” dei soggetti vigilati tramite la procedura di pubblica consultazione; il TAR precisa che tale principio è assimilabile al più generale principio cui agli artt.7 e 10bis della L.241/90 (accesso agli atti amministrativi), ispirati dalla medesima ratio, e che, quindi, la mancata preventiva sottoposizione della regola alla pubblica consultazione, ne determina l’annullabilità; tali garanzie partecipative, precisa il TAR, sono volte a scongiurare l’adozione di provvedimenti “a sorpresa”; in applicazione di questo principio il TAR annulla gli obblighi di comunicazione alle Imprese delle collaborazioni orizzontali oltre a quelli di pubblicazione negli uffici o sui siti internet della ricorrenza di rapporti d’affari con Imprese anche per il tramite di collaborazioni orizzontali.

Si segnala poi che lo stesso TAR ha superato in scioltezza l’argomento secondo cui gli obblighi di comunicazione delle collaborazioni orizzontali alle imprese e di pubblicazione sui siti risulterebbero giustificati dall’esigenza di implementare gli obblighi previsti dalla neo-introdotta disciplina sul POG spiegando che: (a) in primo luogo tale risultato è, in astratto conseguibile attraverso diverse modalità operative (quali la consultazione del RUI, come suggerite da SNA in sede di consultazione) e che (b) le esigenze di comunicazione generalizzata dell’esistenza delle collaborazioni orizzontali si rivolgevano al contraente, più che alle imprese, come previsto dal D.L. 197/12 convertito nella L.221/12.

Altra utile statuizione è quella con la quale il TAR ha riaffermato con chiarezza la separazione tra le norme che disciplinano la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo e quelle che regolano la distribuzione di prodotti non vita, confermando l’annullamento delle disposizioni impugnate nonostante l’obbligo di comunicazione delle collaborazioni orizzontali sia presente nella prima delle normative sopra indiate.

Ebbene, credo i vizi riconosciuti dal TAR nelle disposizioni del Provvedimento IVASS 97 per la violazione dei principi sopra ricapitolati possano riscontrarsi, singolarmente o cumulativamente nell’impianto di base di alcune regole che ancora rendono più difficile lo svolgimento dell’attività degli intermediari assicurativi quali:

  • i. le disposizioni in materia di controllo sulle reti da parte delle imprese, che dovrebbero essere orientate al controllo sulla distribuzione dei prodotti, anziché al controllo sui requisiti di operatività dei distributori;
  • ii. le disposizioni inerenti gli obblighi di comunicazione degli stretti legami;
  • iii. le disposizioni del Regolamento 40 che condizionano la libertà di collaborazione orizzontale tra soggetti iscritti in A, B, D, alla contestuale ricorrenza di un mandato distributivo in capo agli intermediari, o per i Broker, di incarico proveniente dalla stessa impresa che ha conferito mandato distributivo all’iscritto in D, presupposti, questi, che non si rinvengono in alcuna norma primaria o di matrice comunitaria;
  • iv. l’orientamento interpretativo di IVASS con il quale si sono espresse perplessità circa l’ammissibilità delle collaborazioni orizzontali plurime;
  • v. le disposizioni che impongono l’obbligo di registrazione delle conversazioni telefoniche nelle vendite a distanza senza specificare quali esattamente siano le fattispecie cui tale regola si debba applicare

Ancor più a seguito dell’emanazione della sentenza qui commentata è auspicabile che venga aperto un tavolo di confronto con IVASS, nel quale si possano esporre e discutere le proposte di revisione delle disposizioni sopra accennate, così come di altre che si rivelano disfunzionali, ragionando anche in base alle motivazioni che hanno ispirato la predetta sentenza del TAR, così che lo stesso Regolatore, con un approccio costruttivo e ispirato ad una autotutela preventiva, verifichi la possibilità del loro accoglimento in sede non contenziosa.

Milano, 27.6.2021

Avv. Carlo F. Galantini






Benpower

Benpower e la gestione delle emergenze. Una questione di tempestività

Il territorio fragile e la dimensione poco strutturata sono i punti deboli delle imprese italiane quando si parla di rischio. In caso di danno, non intervenire in maniera rapida e competente può rappresentare la condanna dell’azienda: molti broker e intermediari assicurativi stanno scegliendo di fornire ai propri clienti un servizio di bonifica e ripristino avvalendosi di società specializzate.


Per un’azienda che ha subito un sinistro, l’impatto del danno diretto è spesso solo la punta dell’iceberg delle criticità da affrontare per riuscire a riprendere la propria attività. Il basso livello di resilienza in caso di evento imprevisto è uno degli elementi che caratterizzano la debolezza strutturale del sistema produttivo italiano, costituito da una quantità di piccole e medie imprese che – spesso più per contenimento dei costi che per mancanza di consapevolezza – limitano gli interventi di protezione e sicurezza all’adesione formale alla normativa.

Parlare di business continuity management è lontano dalla realtà produttiva del nostro Paese, anche se i fatti di cronaca e le catastrofi naturali recenti pongono sotto gli occhi di tutti le conseguenze. Il divario con il resto dell’Europa è sensibile: “Su temi come la prevenzione e le coperture assicurative per danni l’Italia rappresenta ancora il fanalino di coda”, afferma Ben Isufaj, fondatore e amministratore di Benpower.

Tra le cause di interruzione della produzione la principale è l’incendio, nella maggior parte dei casi attivato da cause banali come il surriscaldamento di un macchinario, ma sufficiente a creare danni collaterali come fumo e allagamento da acque di spegnimento: si determina quindi una situazione che richiede il fermo delle attività produttive per il ripristino delle strutture e il recupero dei macchinari. “Spesso per ridurre le conseguenze di un evento dannoso sarebbe sufficiente predisporre un piano di prevenzione e continuità operativa, eppure sono ancora poche le piccole e medie imprese che sono preparate ad affrontare le emergenze”, osserva Isufaj. “E i sinistri sono molto più frequenti di quanto non emerga dalle cronache. Benpower gestisce ogni anno circa 500 cantieri solo sul territorio italiano - dal piccolo danno come la rottura di una tubatura all’evento catastrofico”.

Fondamentali in caso di sinistro sono la tempestività e la competenza dell’intervento: la chiave per riportare l’azienda nel minor tempo possibile all’operatività è quella di affrontare la situazione puntando al recupero di strutture, macchinari e contenuti in genere - piuttosto che la sostituzione -, una scelta che consente di ridurre i costi e i tempi di intervento. “Ciò che conta primariamente per chi è vittima di un danno è poter tornare quanto prima alla normalità” spiega Isufaj, “soprattutto in considerazione dei danni indiretti del fermo della produzione, che significano sospensione delle entrate, ma anche perdita dei clienti e di quote di mercato”.

Per il cliente in difficoltà, la possibilità di beneficiare di un servizio di ripristino ha un valore intangibile ed è proprio questa logica di servizio e di valore aggiunto alla copertura che determina l’interesse del settore assicurativo: “Quasi il 95% dei sinistri che gestiamo in Italia sono in collaborazione con broker e assicuratori”, conclude Ben Isufaj. Nell’efficientamento di tutto il processo che porta all’erogazione del risarcimento, gioca un ruolo fondamentale poter effettuare un intervento di ripristino affidandolo a un unico interlocutore, che operi nei tempi prefissati, con metodologie e tecniche testate.

Mercoledì 9 giugno, nell’ambito degli incontri organizzati dall’Officina del Sapere di ACB, Renato Vecchio, Direttore Assicurativo e Risk Management di Benpower, ha tenuto un corso specifico sulle attività di consulenza sviluppate da Benpower nell’ambito della gestione del rischio. Risk Management, Business Continuity Plan e Disaster Recovery Plan sono servizi che permettono di affiancare le aziende mappandone i rischi e le criticità peculiari, sviluppando piani integrati per la prevenzione dei danni property, ma allo stesso tempo di gestire con la massima celerità e competenza le operazioni di pronto intervento e ripristino a seguito di danno da incendio, allagamento ed evento naturale.

In foto, esempi di interventi di bonifica eseguiti da Benpower applicati a diverse realtà imprenditoriali.






Qubo

Capacità finanziaria autotrasporto

L’attestazione di capacità finanziaria è una certificazione rilasciata da un soggetto professionalmente qualificato (azienda di credito od intermediario finanziario) in virtù del quale viene documentato il possesso da parte di un determinato soggetto di determinati mezzi economico/patrimoniali. L’attestazione di capacità finanziaria non è una garanzia (reale o personale), ma si sostanzia in una dichiarazione autorevole alla quale il sistema normativo attribuisce una determinata conseguenza e particolari effetti giuridici.


Prima che venga rilasciata un’attestazione di capacità finanziaria, viene effettuata un’analisi di tutte le componenti economiche e patrimoniali dell’impresa; solo dopo questo esame può essere deliberata una linea di affidamento il cui importo è funzione della possibilità di finanziamento per l’impresa (cd. capacità finanziaria).

Il nostro ordinamento in diverse ipotesi prevede che per l’esercizio a determinate tipologie di attività venga preventivamente dimostrata la capacità finanziaria dell’impresa; la ratio di queste disposizioni è da ricercare nella volontà del Legislatore di voler effettuare una selezione a monte dei soggetti che intendono esercitare determinate attività. In affetti, con la richiesta di attestazione di capacità finanziaria si è inteso delegare a soggetti terzi (aziende di credito od intermediari finanziari) l’analisi di tipo patrimoniale che dovrebbe garantire stabilità al settore e naturale selezione degli operatori economici.

Attestazione di capacità finanziaria per l’Iscrizione Albo Autotrasportatori di cose per conto di terzi (L. 298/1974): il D.D. 291 del 25/11/2011, entrato in vigore il 04/12/2011, in esecuzione del Regolamento Europeo n. 1071/2009, stabilisce che le imprese (ditte individuali e società) che intendono esercitare l’attività di trasporto di merci (cose) su strada hanno l’obbligo di iscriversi all’ “… albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi …”; l’art. 7 del predetto decreto dirigenziale dispone che l’impresa dimostri il possesso del requisito di capacità finanziaria di euro 9.000,00 per il primo veicolo e di euro 5.000,00 per ogni veicolo successivo al primo.

Documenti occorrenti per la presentazione di una richiesta di attestazione di capacità finanziaria per autotrasporto c/terzi sotto forma di fidejussione per terzi creditori:

  • Visura Camerale
  • Carta identità e codice fiscale legale rappresentante
  • Ultimi due bilanci
  • Iscrizione albo autotrasporto
  • Iscrizione al REN
  • Numero mezzi e relativi libretti
  • Importo da garantire

Qubo Insurance Solutions è al fianco di broker e agenti con il prodotto di Capacità Finanziaria.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti, Vi invitiamo a contattarci attraverso il sito www.qubo-italia.eu oppure contattandoci al numero 0464-036106 oppure sulla nostra email sottoscrizione@qubo-italia.eu






Afi-esca

Afi Esca Académie 2021: siti web, social network e tecniche di consulenza per le polizze vita

Si è tenuto mercoledì 16 giugno il primo appuntamento con Afi Esca Académie 2021, il progetto in tema di formazione ed offerta consulenziale rivolto agli intermediari assicurativi, promosso da Afi Esca in collaborazione con ACB: Associazione Categoria Brokers e con il patrocinio de l’Officina del Sapere.


Dopo il grande successo della versione digitale di Afi Esca Académie del 2020, anche quest’anno, visto il protrarsi della situazione pandemica, la compagnia italiana del gruppo Burrus, ha deciso di riproporre il suo progetto di formazione per i broker in formato webinar sulla piattaforma multimediale di ACB.

In questo nuovo, primo appuntamento con Afi Esca Académie, le tematiche principali sono state due: la comunicazione e proposizione digitale delle polizze vita e le tecniche di consulenza più appropriate da utilizzare con il cliente finale.

Nella prima parte dell’incontro, Luca Loforese e Gloria Farris, Marketing e Comunicazione di Afi Esca, hanno illustrato le potenzialità e le opportunità che il digital marketing, soprattutto quando associato ad una strategia di comunicazione sui social media, può fornire a tutti i player assicurativi coinvolti nel processo di contatto e vendita al cliente finale.
I due interventi si sono concentrati, rispettivamente, su come strutturare i siti web aziendali per renderli funzionali e compliant alle normative IVASS e su come ottimizzare l’integrazione dei social network nella propria strategia di comunicazione aziendale, per raggiungere efficacemente il “nuovo consumatore digitale”.

Una breve pausa caffè e di nuovo tutti collegati per la seconda parte di Afi Esca Académie in cui, Francesca Dinnella della Direzione Commerciale di Afi Esca e il Consigliere di ACB, Luca Lambertini, hanno illustrato ai Broker presenti come operare una corretta consulenza sui prodotti vita nel pieno rispetto della Normativa IVASS vigente. Francesca Dinnella è poi intervenuta sui frequenti cambiamenti che hanno recentemente caratterizzato il settore delle assicurazioni vita ed in particolare su come la trasformazione tecnologica e digitale, l’Insurtech, stiano modificando questo settore assicurativo.

Luca Lambertini ha poi affrontato il tema delle strategie possibili, in questo scenario in veloce trasformazione, per accompagnare il consumatore nell’analisi dei rischi attraverso un approccio basato su una consulenza emozionale.

Vista la numerosa partecipazione dei broker associati ACB e il riscontro più che positivo ottenuto in seguito all’incontro, l’appuntamento con Afi Esca Académie 2021 verrà riproposto il 29 settembre, sempre in versione digitale, per garantire a quanti più broker possibile di prendervi parte da tutta Italia, potendo continuare il percorso di formazione che sta alla base del rapporto tra Afi Esca e i suoi intermediari.

afiesca








Chubb

4 cose da sapere sui rischi legati al trasporto merci

Il trasporto delle merci è una pratica molto comune, tuttavia non è privo di rischi. Spostare merci, oltre a perderne il controllo diretto, può comportare conseguenze dannose e a volte disastrose per le aziende. Ti invitiamo a scoprire 4 cose da sapere sui rischi legati al trasporto merci.


chubb

1 – Le diverse modalità di trasporto merci

Si stima che ogni anno nel mondo vengano trasportati 10 miliardi di tonnellate di merci.

Le modalità di trasporto che possono essere utilizzate sono diverse. In successione l’una con l’altra o singolarmente, tutte presentano vantaggi e svantaggi.

Il trasporto marittimo da solo rappresenta il 70% dell’intero trasporto merci. Questa modalità di trasporto è particolarmente apprezzata perché è economica e può essere utilizzata per tutti i tipi di merci. Tuttavia, comporta un tempo di spedizione relativamente lungo e può essere difficile localizzare le merci in transito.

Il trasporto terrestre rappresenta il 20% del trasporto merci e comprende sia il trasporto stradale sia il trasporto ferroviario. Il trasporto su strada è economico e consente consegne rapide. Inoltre, offre la possibilità di trasportare prodotti fragili oppure la cui temperatura debba essere controllata, come farmaci e prodotti deperibili. Tuttavia, la velocità di consegna è legata anche al flusso del traffico.

Il trasporto ferroviario risulta veloce e affidabile, pur offrendo costi accessibili. Con questa modalità è possibile trasportare le merci alla rinfusa, anche su lunghe distanze. Il principale svantaggio di questo mezzo di trasporto è che non può essere utilizzato da solo. Infatti, è necessario utilizzare un vettore stradale per finalizzare la consegna della merce.

Infine, il trasporto aereo rappresenta sicuramente la modalità di trasporto più veloce, con una durata media di 24-48 ore. Tuttavia questa soluzione è costosa e, proprio come per il trasporto ferroviario, richiede di utilizzare un mezzo di trasporto aggiuntivo per trasportare le merci dall'aeroporto al punto di consegna finale.

2 – I principali rischi di trasporto e le relative cause di danno

Ogni modalità di trasporto espone le merci al rischio di deterioramento o di distruzione.

Il trasporto marittimo comporta il rischio di naufragio, mentre il trasporto su strada è particolarmente esposto ai rischi di furto, incidente e incendio. Infine, anche il trasporto aereo non esclude rischi, sebbene la probabilità di un incidente aereo rimanga bassa.

Oltre ai rischi che corrono le merci nelle varie modalità di trasporto, ci sono anche rischi legati direttamente alla merce stessa. Questo è particolarmente vero nell’ambito della logistica per le merci deperibili o fragili, dove il rischio in caso di cattiva gestione è elevato e può quindi causare il deterioramento ogni volta che esse vengono spostate.

In aggiunta, vi sono i rischi di furto, rapina o smarrimento della merce durante il trasporto.

Infine, la fase di trasporto ha una particolarità: una volta che il proprietario della merce ha affidato il carico al trasportatore, il primo non ha più alcun controllo su di essa.

Per mitigare i rischi in cui incorre la merce trasportata, è possibile adottare alcune misure:

  • ● selezionare con attenzione i propri fornitori di servizi per il trasporto e per la logistica delle merci
  • ● dare istruzioni chiare e precise, in particolare sulla movimentazione delle merci durante il carico e lo scarico. È possibile dare indicazioni anche sulle misure da adottare durante il trasporto
  • ● scegliere l'assicurazione adatta alle proprie merci trasportate. Essa dovrebbe prevedere la copertura delle perdite relative ai rischi ordinari (incidente, incendio ecc.), nonché di quelle relative ai rischi particolari connessi a furti, bagnamento, carico e scarico, scioperi o atti di terrorismo. Infine, l'assicurazione trasporto merci dovrebbe coprire sia il trasporto locale che quello internazionale.

3 – Alcune merci sono maggiormente esposte ai rischi legati al trasporto

In generale, tutte le merci sono esposte a rischi legati al trasporto. Tuttavia, alcuni fattori di rischio possono aggravare la situazione facilitando il verificarsi di un sinistro. Tra questi vi sono:

  • ● la modalità di trasporto
  • ● il tipo di imballaggio (in contenitori, sfusi, imballati singolarmente, in casse, ecc.)
  • ● le operazioni di movimentazione

In modo più specifico, alcune merci sono per natura più esposte ai rischi legati al trasporto rispetto ad altre. È il caso, ad esempio, dei generi alimentari deperibili, dei prodotti farmaceutici e, più in generale, delle merci che devono essere conservate a una determinata temperatura.

Allo stesso modo, le merci di valore corrono maggiori rischi associati al loro trasporto. Da un lato, perché sono spesso oggetti particolarmente fragili e dall'altro perché qualsiasi danno arrecato a un tale bene ne fa perdere parte del suo valore, in alcuni casi fino ad annullarne l’intero valore. Infine, i beni di valore, quali le opere d'arte, l’elettronica di consumo e gli articoli di alta moda, corrono un rischio di furto maggiore rispetto ad altri.

4 – Le conseguenze di un sinistro per rischi legati al trasporto di merci

Ogni volta che un'azienda si affida a un vettore per la consegna della sua merce, ha l'interesse a stipulare un contratto di assicurazione. Questo vale per il trasporto sia locale sia internazionale.

L'assicurazione per il trasporto delle merci copre il rischio di danni e la perdita delle merci stesse nel caso si verifichi un sinistro durante il trasporto.

In caso di danni alla merce verificatisi durante il transito, il destinatario della merce può ritenere responsabile il vettore senza dover verificare, e tanto meno provare, l'esistenza di una specifica colpa. La sola constatazione di un danno o di un’avaria è sufficiente per richiedere il rimborso.

Tuttavia, a seconda della modalità di trasporto e del tipo di trasporto (nazionale o internazionale), si applicano alcune limitazioni a questa responsabilità oggettiva del trasportatore. A quest’ultimo verrà così riconosciuta la responsabilità limitata e dovrà rimborsare le perdite solo in parte.

Ad esempio, per il trasporto terrestre nazionale, si applica il limite di 1 Euro al chilo di merce perduta o danneggiata mentre nei trasporti terrestri internazionali si applica il limite di 8,33 DSP al chilo.

Il termine DSP si riferisce ai Diritti Speciali di Prelievo o Special Drawing Rights (SDR).

I rischi legati al trasporto delle merci possono avere conseguenze molto pesanti per l’azienda proprietaria delle merci e, soprattutto nei trasporti internazionali, è utile essere adeguatamente supportati per gestire le problematiche legali, giuridiche e le prassi di mercato.

È quindi fondamentale tutelarsi sottoscrivendo un'assicurazione trasporto merci dedicata.

Per ulteriori informazioni:
Paolo Poddigue
Marine Manager, Italy and Iberia
paolo.poddigue@chubb.com







AEC

I chimici: una professione in crescita
Quando la pandemia fa riscoprire l’importanza delle professioni scientifiche

Se in passato fattori come gli alti livelli di costo della ricerca e sviluppo e situazione economica generale instabile, hanno ostacolato il diffondersi della professione dei chimici, oggi stiamo osservando una importante controtendenza nello sviluppo del settore.

Sicuramente la maggiore attenzione da parte degli organi di governo, del sistema impresa e in ultimo gli eventi pandemici, a settori come quello farmaceutico, biochimico, nell'agrochimica, nell'industria della plastica, nel settore petrolchimico, ambientale e della cosmesi (solo per citare alcuni dei possibili sbocchi della categoria nelle aziende), hanno dato la giusta spinta alla crescita e specializzazione di professioni legate al mondo della chimica.
Grazie a un valore della produzione pari a 55 miliardi di euro, l'Italia si conferma il terzo produttore chimico europeo, con una quota del 9,5% di valore di produzione europea. Il numero di addetti alla ricerca e sviluppo rappresentano il 7,5% degli addetti del settore. Oggi gli iscritti all’ordine dei chimici – fisici sono oltre 12.000 professionisti. Le attività di maggiore impiego della categoria sono diverse e tutte di alto profilo di rischio:

  • - Analisi chimiche qualitative e quantitative su campioni di sostanze
  • - Documentazione dei dati di analisi e interpretazione dei risultati
  • - Ricerca e sviluppo di nuovi materiali, sostanze o processi chimici
  • - Utilizzo e manutenzione della strumentazione scientifica di laboratorio
  • - Perizie, consulenze, e pareri in materia di chimica pura e applicata;
  • - Progettazione e realizzazione d'impianti e opere quali impianti chimici industriali, impianti per la lavorazione di prodotti alimentari, laboratori, impianti pilota, impianti di depurazione, di trattamento e di smaltimento rifiuti, discariche, antinquinamento, bonifiche di siti inquinati
  • - Assunzione della responsabilità tecnica di: Stazioni di trasferimento di rifiuti urbani, stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato, impianti di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e pericolosi, impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico dei rifiuti, impianti di discarica di rifiuti e impianti di termodistruzione di rifiuti per un numero di abitanti totali superiore a 100.000.
  • - Qualità e autorizzazioni come previsto dalla Legge n. 818 del 7 Dicembre 1984 e dal Decreto Ministeriale 25 Marzo 1985.
  • - Verifica d'impianti ai sensi della Legge n. 46 del 5 Marzo 1990 e s. m. i
  • - Consulenza e assistenza per le procedure di autocontrollo delle imprese alimentari e la redazione del manuale HACCP (D.lgs. 155/97 e s. m. i.), nonché per le procedure di autocontrollo di prodotti in genere.

Un quadro così complesso unito all’obbligo assicurativo, rende inevitabile pensare ai chimici come una categoria professionale a sé su cui ritagliare coperture dedicate. AEC spa ha studiato un programma completo per i rischi della categoria divisi in tre Aree: Responsabilità Civile, tutela legale, Rischi della Persona.
La nostra polizza di Rcp opera nella modalità all risk con massimali che possono arrivare fino a € 7.500.000. La formula è la classica Claims made; è prevista la postuma decennale sia per morte che per cessazione dell’attività e del contratto; è inoltre incluso un periodo di retroattività di 5 anni estendibile su richiesta ad illimitata .

FABRIZIO PETRACHI
Senior Underwriter







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Mensile – Giugno 2021 - Numero 6
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