Sappiamo bene che in Italia la giustizia civile è al collasso e i numeri parlano chiaro.
N° di carichi penali pendenti a fine anno:
2018 601.922
2019 582.019
2020 1.584.724
Al momento i processi civili pendenti sono circa 5 milioni e per smaltirli i tribunali dovrebbero fermarsi 14 mesi.
Si tratta di uno spreco enorme per il nostro Paese, uno spreco che non solo non garantisce il diritto ai cittadini, ma che scoraggia anche gli investimenti stranieri. Una causa civile ha una durata media complessiva dell’intero giudizio pari a 2.655 giorni (più o meno sette anni e tre mesi).
“Cosa sono mille avvocati incatenati sul fondo dell’Oceano?
Un buon inizio!”
Con questa battuta, il malato terminale Andrew Beckett saluta, per l’ultima volta, il suo legale Joe Miller, nel film “Philadelphia”.
Perché questa battuta?
Perché un avvocato può servire in mille occasioni della vita quotidiana: una lite con i vicini, un problema sul lavoro... i casi possono essere tanti, ma anche i soldi necessari.
QUALI SONO GLI AMBITI DELLA RESPONSABILITA’ E LA NATURA DELLE SPESE?
Gli ambiti
Gli ambiti della responsabilità sono:
AMBITO PENALE | AMBITO CIVILE | AMBITO AMMINISTRATIVO |
Inoltre riconosciamo 2 tipi di responsabilità civile.
CONTRATTUALE | EXTRACONTRATTUALE |
Natura delle spese
Quali sono le spese previste in un procedimento giudiziario?
Le spese rimborsate riguardano l’ambito sia stragiudiziale che giudiziale per:
- compenso di un avvocato (penale o civile);
- compensi di consulenti tecnici d’ufficio, consulenti tecnici di parte e di periti in genere;
- spese liquidate giudizialmente a favore della controparte, in caso di soccombenza;
- spese relative a notificazione di atti e contributo unificato, se poste a carico dell’assicurato
Sono inoltre possibili tre esborsi ai quali l’assicurato è esposto per effetto di un giudizio:
- 1. le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
- 2. le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa richiesta;
- 3. le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato.
GESTIONE DELLA LITE
QUALI POLIZZE E QUALI DIFFERENZE?
Nel mercato assicurativo riconosciamo 2 tipologie di polizza:
• Responsabilità Civile
• Tutela Legale.
L’assicurazione di tutela legale ha presupposti, natura e disciplina diverse dall’assicurazione della responsabilità civile.
Esaminiamo le particolarità dei due prodotti.
Le spese di lite e l’assicurazione RC
La polizza RC si rivolge alla responsabilità extracontrattuale per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta da un terzo relativa a un rischio coperto dall’assicurazione di responsabilità civile (difesa passiva).
La polizza RC si rivolge alla responsabilità extracontrattuale relativa a controversie giudiziali ed extragiudiziali per richieste economiche che sorgono per sinistri riguardanti le garanzie previste in polizza.
Clausola del patto di gestione della lite
“La società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall’assicurato per spese legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese della giustizia penale”.
Si precisa che l’interesse dell’assicuratore, che in qualche modo ispira la gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali, civili e penali (…fino a quando ne ha interesse…) non può essere inteso a prescindere da quello dell’assicurato.
In nessun caso l’assicuratore, fin tanto che avrà la gestione del sinistro, potrà prescindere dagli interessi dell’assicurato, ma anzi, come un mandatario, dovrà tutelare l’interesse dell’assicurato accanto al proprio.
L’obbligo per la Compagnia di risarcire l’assicurato delle spese legali sostenute è previsto per legge anche nel caso in cui l’assicuratore non abbia assunto direttamente la difesa del medesimo
La Cassazione afferma che l’assicurato può provvedere direttamente alla nomina del difensore, a condizione che egli informi tempestivamente l’assicuratore, rimettendosi alle determinazioni dello stesso sulla successiva conduzione della difesa e nel caso che l’assicuratore abbia successivamente posto in essere un comportamento di “dubbia interpretazione”, non pretendendo la revoca del difensore nominato, si può limitare ad affiancare allo stesso un altro difensore con il compito di seguire la vertenza.
Tutela Legale
L’assicurazione di tutela legale è definita dall’articolo 173 del codice delle assicurazioni come “il contratto in virtù del quale l’impresa di assicurazione si obbliga a prendere a carico le spese legali e/o peritali e a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, sia dal lato attivo che passivo, allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale”.
La polizza Tutela Legale è operativa nei 3 ambiti: Penale, Civile, Amministrativo.
Per quanto concerne l’ambito Civile, l’assicurazione copre colui che ha provocato un danno ingiusto e deve risarcirlo al danneggiato, o chi non ha adempiuto ad una obbligazione e deve pagarne le conseguenze.
La Tutela Legale riguarda i due tipi di illecito
CONTRATTUALE
Consiste nella violazione di un dovere di comportamento che l’autore dell’illecito ha assunto nei confronti di un soggetto determinato.
Art. 1218 c.c. | EXTRACONTRATTUALE
Consiste nella violazione del generale principio di neminem leadere, ossia del divieto di arrecare danni ad altri (terzi).
Art. 2043 c.c. |
I prodotti di tutela legale, pur essendo offerti anche in versione “stand alone”, sono spesso commercializzati in abbinamento con altri prodotti a pacchetto. Naturalmente anche nel caso la garanzia sia offerta in un pacchetto assicurativo comprendente altre coperture, le condizioni contrattuali e il relativo premio della garanzia tutela legale devono essere indicati in un’apposita e distinta sezione del contratto.
Per quali reati è importante la polizza Tutela Legale abbinata alla RC Auto?
Con l’entrata in vigore della legge n. 41/2016 che introduce nel Codice Penale i reati di Omicidio stradale (art. 589 bis) e Lesioni Personali stradali gravi e gravissime (art.590 bis), diventa ancora più importante viaggiare tutelati e garantirsi un’adeguata copertura assicurativa in ambito penale.
Le nuove disposizioni hanno inasprito pesantemente le pene collegate a comportamenti pericolosi posti in essere alla guida di veicoli a motore, con un importante aumento degli anni di reclusione connessi a tali violazioni e il rischio di revoca della patente fino a trent’anni.
Se la medesima polizza copre contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile, sia quello di tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell'art. 1917 c. c.
La contestuale stipula delle due coperture avrà per effetto che:
- a) le spese legali sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta da un terzo costituiscono un rischio coperto dall’assicurazione di responsabilità civile, nei limiti ed alle condizioni per questa concordate;
-
b) l’assicurazione di tutela legale coprirà di norma – salvo diversa delimitazione del rischio – le restanti spese legali, e cioè:
-
b1) le spese legali sostenute per introdurre una lite nella veste di attore;
- b2) le spese legali per resistere ad una domanda non avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito od inadempimento contrattuale;
- b3) le spese legali extragiudiziali;
- b4) le spese legali eccedenti il 25% del massimale garantito dalla copertura di R.C.
Gian Franco Franzosini