L'attività di distribuzione assicurativa è definita dall’art. 106 del D.lgs n. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni Private e “consiste nel proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.
Rientra nell’attività di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso”.
Il Broker è definito dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 come l' intermediario che agisce su incarico del
cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione".
La professione del broker presuppone le seguenti caratteristiche:
ONORABILITÀ
ovvero:
- - godere dei diritti civili;
- - non aver riportato condanne irrevocabili, o sentenze irrevocabili di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale
- - non essere stato stato sottoposto a procedure concorsuali
Professionalità
Il Broker deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali,
ottenute attraverso una maturata esperienza sul campo, o avendo superato un esame di abilitazione,
il mantenimento delle capacità professionali viene garantito dai corsi di aggiornamento annuali.
Indipendenza
Il Broker non deve avere vincoli di qualsiasi natura con Compagnie di Assicurazione,
qualora vi fossero delle partecipazioni incrociate superiori al 10%,
il Broker deve darne comunicazione al proprio cliente con la informativa precontrattuale.
Inoltre il Broker non deve avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte di IVASS (art, 109, comma 4 sexies, Codice delle Assicurazioni Private).
Trasparenza
Chiarezza totale nel rapporto con il cliente.
Garanzia
Il Broker ha l'obbligo di stipulare polizza di RC
professionale per la copertura di eventuali danni causati ai clienti per errori derivanti da imperizia,
imprudenza o negligenza propria o dei propri collaboratori.
Inoltre il Broker aderisce ad un Fondo di Garanzia, che ha lo scopo
di risarcire assicurati e compagnie per danni causati dagli intermediari e non coperti dalla polizza.
Libertà
Il Broker deve adoperarsi per il reperimento delle migliori coperture assicurative
esistenti sul mercato senza condizionamenti dettati da vincoli imposti da compagnie di Assicurazioni o da chicchessia.