Premessa
ACB Associazione di Categoria Brokers di Assicurazione e Riassicurazione con sede in Milano, Via Luigi Majno 40 , (Cod Fisc. 97170100156 P.Iva 12075130158) è un’ Associazione di categoria senza fini di lucro, che riunisce brokers di assicurazione e riassicurazione iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, Istituito presso l’ IVASS (ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI).
ACB quale Associazione di categoria è dotata di un Atto Costitutivo e di uno Statuto che disciplina le condizioni e le modalità di iscrizione; in base a quanto disposto dalle norme statutarie di seguito riportate:
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(art. 4 Statuto ACB ) :
«Può far parte dell’Associazione chi, persona fisica o giuridica iscritta al R.U.I. (Registro Unico Intermediari di
assicurazione e riassicurazione) alle Sezioni B od E (quale incaricata di un intermediario appartenente alla sezione B),
eserciti stabilmente attività di intermediazione assicurativa secondo le norme di cui al D.Lgs 209/2005 - con le sue
eventuali successive modificazioni ed integrazioni - ed al Regolamento Isvap n. 5/2006, nonché qualsiasi persona
persona fisica e/o giuridica iscritta al Registro di un Paese dell’Unione Europea, nonché qualsiasi persona fisica e/o giuridica iscritta al Registro di qualsiasi altro Paese che riservi trattamento di reciprocità ai Brokers Italiani, nonché, in via temporanea, qualsiasi persona fisica e/o giuridica che, in possesso dei requisiti previsti dal menzionato D.Lgs. abbia in corso domanda di iscrizione al R.U.I.»
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(art. 6 Statuto ACB)
«Ogni Associato è tenuto a versare i contributi secondo la misura e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo».
ACB ha lo scopo di essere il punto di riferimento riferimento e di stimolo stimolo per favorire favorire la crescita crescita professionale professionale della categoria categoria dei brokers, a tal fine propone e sostiene iniziative che mirino a migliorare l’attività dei propri iscritti.
ACB è titolare esclusiva dei marchi collettivi depositato all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).
ART. 1 OGGETTO
I marchi sono rappresentati rappresentati dai seguenti seguenti loghi:
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Logotipo 1 |
Logotipo 2 |
LOGOTIPO N. 1:
Segno distintivo costituito dalla combinazione di elementi verbali e figurativi collocati su due righe.
ELEMENTI VERBALI: Prima riga
- • Composta dalla scritta ACB che corrisponde all’acronimo ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA BROKERS;
- • Carattere tipografico utilizzato per la scritta disegno vettoriale.
- • Colore utilizzato per la scritta BLU (pantone 295C)
ELEMENTI VERBALI: Seconda Riga
- • Composta dalla scritta ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA BROKERS DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
- • Carattere Tipografico utilizzato per la scritta: Futura;
- • Colore utilizzato utilizzato per la scritta scritta: BLU (pantone pantone 295C)
ELEMENTI FIGURATIVI
L’elemento figurativo è collocato sulla prima riga e posto alla sinistra dell’acronimo ACB, esso rappresenta un arcobaleno in forma stilizzata, caratterizzato da due semilune di color ARGENTO (pantone 877C).
Il Logotipo n. 1 viene registrato per contraddistinguere l’Associazione, le attività ed i servizi svolti dall’Associazione ed servizi prestati dai propri associati e riportati nell’Allegato 1 in base alla classificazione di Nizza 9° Edizione
LOGOTIPO N. 2:
Segno distintivo costituito dalla combinazione di elementi verbali e figurativi collocati su due righe.
ELEMENTI VERBALI: Prima riga
- • Composta dalla scritta ACB che corrisponde all’acronimo ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA BROKERS
- • Carattere tipografico utilizzato per la scritta disegno vettoriale.
- • Colore utilizzato per la scritta BLU (pantone 295C)
ELEMENTI VERBALI: Seconda Riga
- • Composta dalla scritta SERVICES
- • Carattere Tipografico utilizzato per la scritta: Futura;
- • Colore utilizzato per la scritta: BLU (pantone 295C)
ELEMENTI FIGURATIVI
L’elemento figurativo è collocato sulla prima riga e posto alla sinistra dell’acronimo ACB, esso rappresenta un arcobaleno in forma stilizzata, caratterizzato da due semilune di color ARGENTO (pantone 877C)
Il marchio marchio viene registrato registrato per contraddistinguere contraddistinguere i prodotti prodotti ed i servizi servizi nell 'Allegato 2 in base alla classificazione classificazione di Nizza 9° Edizione.
Art. 2 Concessione del Marchio - Individuazione dei Soggetti
L’uso del marchio è concesso a:
- a) Per il Logotipo 1 agli associati associati ACB (persone (persone fisiche fisiche, ditte individuali individuali, persone persone giuridiche) giuridiche) regolarmente regolarmente iscritti iscritti allAssociazione ’Associazione ed in regola con il pagamento della quota associativa al fine di accrescere il valore dell’attività professionale svolta
dagli stessi relativamente.
- b) Per il Logotipo 2 a soggetti (persone fisiche, ditte individuali, persone giuridiche) con le quali ACB ha stipulato specifiche
convenzioni in favore dei propri associati per la fornitura di beni e servizi che consentono agli associati di
migliorare la propria professionalità ed efficienza
Art. 3 Concessione del Marchio - Modalita' di utilizzo del Marchio
L’utilizzo del marchio viene concesso secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento:
a) Per il Logotipo 1
Gli associati ACB (persone fisiche, ditte individuali, persone giuridiche) regolarmente iscritti all’Associazione ed in regola con il pagamento della quota associativa potranno esporre il marchio nei propri locali e riprodurlo anche su
- • carte da lettere lettere e relative relative buste;
- • biglietti da visita;
- • carta da imballaggi e nastro adesivo;
- • cataloghi, depliants;
- • nella pubblicità televisiva, radiofonica, cinematografica, redazionale, tabellare e a mezzo stampa;
- • targhe e insegne;
- • in fiere ed esposizioni sia in Italia che all’estero.
b) Per il Logotipo 2
I soggetti (persone fisiche, ditte individuali, persone giuridiche) con le quali ACB ha stipulato specifiche convenzioni in favore dei propri associati potranno:
- • utilizzare il marchio di ACB esclusivamente per contrassegnare i prodotto ed i servizi che verranno offerti agli associati ACB in base alle condizioni economiche concordate nelle specifiche convenzioni;
- • non utilizzare il marchio ACB per contrassegnare prodotti diversi da quelle sopra specificati; in ogni caso a non utilizzare il marchio ACB qualora i prodotti di cui sopra venissero offerti a soggetti diversi dagli associati
In ogni caso i soggetti autorizzati all’utilizzo del marchio (Logotipo 1; Logotipo 2):
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1) devono riprodurlo nei colori che risultano indicati nelle premesse e all’art. 1 del presente Regolamento e sempre nella sua interezza, anche con dimensioni differenti da quelle di cui ai prospetti grafici originali purché siano
rispettate le proporzi i on compositive;
- 2) possono riprodurlo sia da solo sia affiancato al proprio marchio o logo, o altro segno distintivo; in ogni caso il marchio:
- a) non può essere utilizzato quale segno distintivo prevalente rispetto ai loghi o marchi d’impresa per i prodotti o i servizi ai quali verrà abbinato;
- b) deve essere utilizzato in modo tale da non essere confuso, assimilato;
- 3) sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione o ragione sociale del soggetto autorizzato all’utilizzo;
- 4) devono evitare comportamenti che possano ingenerare nei confronti del terzo la convinzione che la propria
attività sia subordinata o connessa, o diretta,o controllata da ACB; i soggetti autorizzati devono ben specificare all’esterno, con qualsiasi mezzo, l’autonomia della propria attività rispetto a quella di ACB;
- 5) devono evitare qualunque comportamento imprenditoriale o di utilizzo del marchio che possa arrecare nocumento
o pregiudicare il valore distintivo del marchio ACB ed in ogni caso evitare qualunque comportamento che possa
arrecare arrecare danno all immagine ’immagine dell’ Associazione Associazione;
- 6) non devono depositare e/o utilizzare marchi, ditte, insegne, ragioni sociali o denominazioni e altri segni distintivi
che possano dar luogo a rischio di confusione o di associazione con il marchio ACB;
- 7) devono, qualora vengano a conoscenza di violazioni del marchio da parte di terzi, darne immediata conoscenza ad
ACB;
- 8) devono immediatamente immediatamente porre fine all utilizzo ’utilizzo del marchio marchio qualora qualora perdano perdano i presupposti presupposti soggettivi soggettivi ed oggettivi oggettivi di cui all’art. 2 del presente Regolamento; ovvero per espressa e specifica comunicazione di ACB; in tal caso devono provvedere, a propria cura e spese, al ritiro di quanto contrassegnato dal marchio.
Il diritto all’uso del marchio ACB (Logotipo 1; Logotipo 2) è strettamente riservato ai soggetti di cui all’art. 2 e non può essere ceduto.
Il soggetto autorizzato all’utilizzo del marchio che non ottemperi alle previsioni ed alle modalità d’uso del marchio, previste dal presente Regolamento, sarà soggetta alle sanzioni di cui al successivo art. 4
Art. 4 Procedure - Sistema di Controllo - Sanzioni
Il controllo del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dal presente Regolamento d’uso compete ad ACB, sia all’atto della concessione della licenza che periodicamente per la verifica del mantenimento dei requisiti.
A garanzia del corretto utilizzo del marchio ACB ha facoltà di svolgere (direttamente o tramite terzi) tutte le attività necessarie per verificare che i soggetti autorizzati all’utilizzo del marchio si conformino alle condizioni d’uso del
presente Regolamento.
Gli incaricati di ACB possono accedere nelle sedi dei soggetti autorizzati all’utilizzo del marchio in qualsiasi momento dell’orario di apertura e senza obbligo di preavviso.
In caso di violazione al corretto uso del marchio e del presente Regolamento può applicare le seguenti sanzioni:
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• diffida: nel caso di atti gravi a seguito dei quali sussista il rischio di una concreta compromissione della corretta immagine del marchio o l’utilizzazione del marchio in modo non conforme al presente Regolamento;
- • revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all’immagine del marchio, nonché nel caso di reiterate minori inosservanze che denotino il perdurare di
I provvedimenti di cui sopra dovranno essere comunicati ai soggetti di cui all’art. 2 a mezzo di lettera raccomandata A.R. con le relative motivazioni.
Art. 5 Modifiche al Regolamento
ACB può predisporre modifiche al presente Regolamento in qualsiasi momento. Ciascuna modifica ha efficacia dal momento in cui viene comunicata ai soggetti autorizzati all’utilizzo del sito.
Regolamento d’Uso approvato dal Consiglio Direttivo seduta del 3 Novembre 2010
Allegato 1
Allegato 2
Documento globale