Con distinti comunicati diffusi attraverso i propri canali istituzionali, l’IVASS ha segnalato i seguenti siti internet non riconducibili a intermediari iscritti nel Registro Unico degli Intermediari (RUI):

www.feliciesicuri.it

www.insiemesicuri.it

www.assidiamante.com

A seguito delle verifiche espletate, l’Istituto ha accertato che l’attività di intermediazione assicurativa svolta attraverso i siti citati è irregolare e, conseguentemente, ne ha chiesto l’oscuramento alle Autorità competenti.

L’IVASS raccomanda ancora una volta di adottare le opportune cautele nella sottoscrizione tramite internet di contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea, verificando, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese e tramite intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it:

L’IVASS mette ulteriormente in guardia suggerendo di verificare – nel sito dell’Istituto – che ove il beneficiario del pagamento del premio sia un intermediario, si tratti di un iscritto al RUI e che, in caso di richiesta di pagamento a favore di conti (anche on-line) o di carte ricaricabili, l’intermediario iscritto sia il titolare del conto e/o della carta.

In ogni caso, l’IVASS richiama l’attenzione sulla circostanza che i siti internet o i profili Facebook (o di altri social network) degli intermediari che esercitano l’attività tramite internet devono sempre indicare: a) i dati identificativi dell’intermediario; b) l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica; c) il numero e la data di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.

I siti o i profili Facebook (o di altri social network) che non contengono le informazioni sopra riportate, ammonisce l’Istituto, non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte.

Per gli intermediari dello Spazio Economico Europeo (SEE) abilitati ad operare in Italia, infine, il sito internet deve riportare, oltre ai dati identificativi ed ai recapiti sopra indicati, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria nonché la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

Fonte_IVASS