IVASS ha adottato con il Provvedimento n. 83 dello scorso 29 gennaio, nuove disposizioni a favore dei cittadini colpiti dagli eventi sismici 2016 e 2017 in Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria e nell’isola d’Ischia (comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio).

In particolare, l’Istituto ha disposto l’ulteriore differimento del periodo di sospensione temporanea dei termini per il pagamento dei premi (previsto dal Provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018), ora fissato al 1° gennaio 2020. Il provvedimento del 2018 disciplinava il differimento del periodo di sospensione temporanea del pagamento dei premi assicurativi e la loro rateizzazione per gli eventi sismici del 2016-2017 (a modifica ed integrazione delle precedenti decisioni dell’Istituto in relazione agli eventi sismici susseguitisi a partire dal 2016).

Il nuovo provvedimento IVASS è intervenuto anche in materia di sospensione dei termini di pagamento dei premi per i beni siti nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, territori nei quali l’obbligo del pagamento dei premi assicurativi (e/o delle rate di premio) è sospeso fino al 1° gennaio 2020 per coloro che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda – secondo quanto previsto dalla normative vigenti – e che forniscano prova all’impresa di assicurazione dell’avvenuta trasmissione della dichiarazione di inagibilità stessa.

Il provvedimento disciplina, infine, per quanto riguarda le coperture assicurative dei soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l’inagibilità dei beni ubicati in una zona rossa “istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018”. Per quanto concerne questi territori – ed i beni oggetto di copertura – l’obbligo del pagamento del premio assicurativo (o della rata di premio) non si applica fino al 31 dicembre 2020.

Fonte_IVASS