AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI: VALE LA LEGGE DEL PAESE DEL SINISTRO
(di Marina Castellaneta – Quotidiano del Diritto)
Alle azioni di risarcimento danni avviate a seguito di un incidente stradale va applicata la legge del luogo in cui il danno primario si verifica. Poco importa se i familiari, residenti in un altro Stato Ue, subiscono conseguenze indirette nel proprio Paese. Di conseguenza, il giudice italiano, adito dai parenti di una cittadina straniera vittima di un incidente in Italia, deve applicare la legge italiana. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza di ieri (C-350/14) su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trieste, relativo all’interpretazione del regolamento 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”).
La vicenda ha preso il via dai ricorsi di cittadini rumeni che hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non provocati dalla morte della figlia, vittima di un incidente stradale in Italia. In base all’articolo 4 del regolamento 864/2007, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del Paese in cui il danno occorre. In linea con la giurisprudenza costante della Corte, per rispettare l’obbligo di interpretazione uniforme e il principio di uguaglianza, il termine danno include ogni conseguenza derivante da fatto illecito.
Nel caso di incidente stradale, quindi, ciò che conta è il luogo in cui è stata subita la lesione diretta «alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale» e, quindi, il luogo del sinistro. Così – precisano gli eurogiudici – per gli incidenti stradali è agevole individuare il sorgere del danno diretto che è l’elemento di collegamento per richiamare la legge applicabile. Le conseguenze indirette dell’incidente, invece, non svolgono un ruolo nell’individuazione della legge. È così assicurato un certo grado di prevedibilità nell’individuazione della legge da applicare e si evita l’attuazione di leggi diverse a seconda dei luoghi in cui i soggetti, in questo caso i familiari, subiscono il danno.
Fonte: Intermedia Channel_Il Quotidiano Assicurativo_ Today News_11.12.2015