TUTTE LE NOVITA' SUL CODICE DEGLI APPALTI
LE NOVITA' CHE RIGUARDANO FIDEJUSSIONI E ASSICURAZIONI
La bozza di decreto legislativo appena licenziata, accanto ad una vera rivoluzione di tutto il comparto degli appalti pubblici e delle concessioni, ci riserva alcune novità anche in materia di obblighi assicurativi.
Qui di seguito un breve riassunto di tutte le principali modifiche che riguardano fideiussioni e assicurazioni a cui subito seguirà il commento sulla garanzia provvisoria (tenendo conto che si tratta delle primissime osservazioni):
- tutti gli obblighi assicurativi sono nella norma primaria in quanto il regolamento di attuazione verrà totalmente abolito (non subito)
- estensione della richiesta di garanzia provvisoria, oltre ai settori ordinari, anche per gli appalti sotto soglia, per i settori speciali e per le concessioni e per i servizi tecnici
- la garanzia provvisoria non dovrà piu’ essere presentata secondo gli schemi tipo
- la sanzione pecuniaria di cui al soccorso istruttorio a pagamento non è piu’ garantita dalla cauzione provvisoria
- la fideiussione definitiva non potrà piu’ essere dimezzata in presenza di determinate certificazioni
- la fideiussione definitiva potrà essere escussa, in corso di validità del contratto, anche negli appalti di servizi e forniture e nelle concessioni
- non vi è traccia delle modalità di svincolo della fideiussione definitiva in caso di convenzioni, contratti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
- la fideiussione per la rata di saldo andrà presentata anche per gli appalti di servizi e forniture
- non vi è traccia della possibilità di erogare un’anticipazione negli appalti di lavori
- le fideiussioni , definitiva e rata di saldo, devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze
- al posto della garanzia globale di esecuzione, solo per l’esecuzione di lavori di particolare valore andrà presentata una nuova garanzia, denominata “extra costi”
- tutte le garanzie dovranno prevedere la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l’eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore
- confermate le richieste di polizza Car e RC decennale postuma solo per gli appalti di lavori
- Scompare l’obbligo di presentare una polizza di Rct per il verificatore
- Resta l’obbligo di polizza di Rct per progettisti interni ed esterni
- Viene introdotto un obbligo di assicurazione per Rup
- Per le polizze Car, RC decennale, dei progettisti e del RUP non vi è obbligo di schema tipo
Ed inoltre:
- confermate le richieste di garanzie per la finanza di progetto
- richieste di garanzia definitiva per il contratto di disponibilità
- richiesta di garanzia provvisoria per Cessione di immobili in cambio di opere
- Viene normato il cd “baratto amministrativo”(con problematiche assicurative connesse)
Fonte_Assinews.it_Il Quotidiano Assicurativo_07.03.2016