POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 8/E del 1 aprile con cui fornisce chiarimenti in ordine alle modifiche introdotte dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito “legge di stabilità 2015”) in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.
Il riferimento normativo è rappresentato dalle disposizioni contenute nella Legge di stabilità 2015 che limitano dal 1 gennaio 2015 (con riferimento ai proventi percepiti da tale data anche qualora l’evento morte sia avvenuto anteriormente a tale data) l’esenzione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell’assicurato, a copertura del rischio demografico, dai beneficiari di assicurazioni sulla vita. In precedenza si prevedeva invece una assoluta esenzione con riferimento all’intera somma che risarciva il verificarsi dell’evento morte a prescindere dalla natura finanziaria di parte della prestazione corrisposta ai beneficiari dell’assicurazione sulla vita per il caso di morte dell’assicurato.
Sul piano operativo, osserva la circolare, la modifica normativa determina una diversificazione del regime fiscale applicato ai capitali erogati in dipendenza di polizze assicurative sulla vita per il caso morte aventi differenti caratteristiche contrattuali Nel caso di contratti di assicurazione “temporanea caso morte”, i cui premi sono finalizzati interamente alla copertura del rischio demografico, si applica la totale esenzione dall’IRPEF di quanto corrisposto ai beneficiari.
Diversamente, nel caso delle cosiddette polizze vita “miste”, è esente dall’IRPEF il capitale erogato a copertura del “rischio demografico” mentre la parte restante della prestazione corrisposta sarà imponibile in capo ai beneficiari come reddito di capitale considerando come prestazione imponibile la differenza fra il “valore di riscatto” che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato, determinato al momento individuato sulla base delle condizioni contrattuali e l’ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte.
Con riferimento alle prestazioni ricorrenti caso vita e caso morte l’Agenzia delle Entrate ricorda di avere fornito in passato chiarimenti con riferimento al trattamento fiscale da applicare ad alcune tipologie di polizze assicurative sulla vita collegate ad un titolo strutturato costituito, ad esempio, da una componente obbligazionaria e da una componente derivata. Tali polizze, oltre a corrispondere un capitale a scadenza, che potrebbe essere anche inferiore all’ammontare dei premi versati, prevedono l’erogazione di prestazioni ricorrenti.
Coerentemente con i criteri di tassazione precisati con la risoluzione n. 138/E del 17 novembre 2004, le prestazioni ricorrenti di una polizza sono tassabili qualora, alle prestabilite scadenze periodiche, sia determinabile con certezza la sussistenza di un vero e proprio rendimento finanziario della polizza stessa. Sempre in base al medesimo documento di prassi, si precisa che le prestazioni ricorrenti assumono rilevanza ai fini della tassazione qualora, alla scadenza contrattuale o in occasione dell’eventuale riscatto anticipato il loro importo, aumentato dell’eventuale capitale minimo garantito, ecceda i premi versati.
Con riferimento alle polizze a vita intera si chiarisce come in genere, non sussiste certezza per tassare il capitale corrisposto al momento dell’erogazione della singola prestazione, poiché la polizza non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, circostanza verificabile solo alla scadenza del contratto. L’investitore, infatti, si assume il rischio collegato all’andamento negativo del valore delle quote di OICR o dei predetti fondi interni che può risultare inferiore ai premi versati.
Tale eventualità, osserva l’Agenzia, induce ad escludere l’imponibilità delle prestazioni ricorrenti erogate nel corso della durata contrattuale in quanto alla data della loro corresponsione non sono maturati rendimenti che presentino il carattere della certezza tali da determinare l’esistenza delle condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del DPR n. 600 del 1973. La tassazione delle prestazioni ricorrenti è, pertanto, sospesa fino al momento dell’erogazione del capitale assicurato a seguito di riscatto o a scadenza del contratto.
L’ imposta sostitutiva si applicherà sull’eventuale reddito venutosi a determinare al momento dell’erogazione della prestazione, qualora sussista un differenziale positivo tra l’ammontare delle prestazioni ricorrenti programmate aumentato della prestazione corrisposta alla scadenza o al riscatto anticipato, e l’ammontare dei premi versati.