RIMBORSO DEL PREMIO NON GODUTO IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL FINANZIAMENTO

L’IVASS è intervenuto sulle imprese di assicurazione, sulle banche e sulle società finanziarie che distribuiscono polizze collegate a finanziamenti per garantire che, anche in caso di estinzione anticipata parziale (e non solo totale) del finanziamento sottostante, venga restituita all’assicurato la quota parte del premio assicurativo corrispondente al rischio cessato.

L’intervento è scaturito dalla rilevazione che non tutte le imprese e i distributori adottano procedure che garantiscono l’automatica restituzione di questi importi ai Consumatori.

Imprese e distributori dovranno quindi adeguare le procedure entro 90 giorni dalla comunicazione dell’Istituto e adottare da subito ogni idonea misura per procedere alla restituzione della parte di premio non goduta in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento.

Intervento IVASS