Pubblichiamo l'intervista al Presidente di ACB Luigi Viganotti apparsa su INTERMEDIA CHANNEL _ IL QUOTIDIANO ASSICURATIVO ON LINE

LUIGI VIGANOTTI (ACB): IDD UNA SPINTA VERSO LA PROFESSIONALIZZAZIONE

Per il Presidente dell’Associazione di Categoria dei Brokers si tratta di una modifica che può cambiare il ruolo dell’intermediario. Intermediari e distributori, accessori ed esenti. La questione della consulenza e quella della remunerazione. Pog e manufacturer de facto

Il nostro appuntamento con “Road to IDD” prosegue con un’intervista a Luigi Viganotti Presidente di ACB (Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni) che si sofferma sulla necessità che la Direttiva venga recepita in modo corretto, salvaguardando così i principi di tutela del consumatore e di professionalizzazione dell’intermediario che l’hanno ispirata.

Da intermediario a distributore. Cosa cambia effettivamente con la IDD?

Siamo alla vigilia del recepimento della nuova direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa che porterà cambiamenti nel sistema Assicurativo Italiano, l’esempio più semplice è che tutti noi comprese le compagnie di Assicurazione, saremo considerati distributori di prodotti e non più intermediari.

A prima vista sembrerebbe una modifica di poco conto, in realtà il contenuto degli articoli della Direttiva può modificare sostanzialmente il nostro ruolo, è d’obbligo il punto interrogativo su questa frase perché molto dipenderà da come verrà recepita la Direttiva dal nostro legislatore.

Il giusto recepimento e l’accettazione di questa proposta, porterà in realtà una grande opportunità positiva per l’intero mercato italiano e in particolare per i consumatori.

Effettivamente, se le regole che verranno introdotte non si limiteranno ad imporre ulteriori documenti, ma viceversa daranno una nuova spinta alla professionalizzazione dell’intermediario e al suo ruolo centrale nella distribuzione assicurativa, avremo la possibilità di esercitare il nostro ruolo come veri professionisti al servizio del cliente e non come semplici distributori o venditori .

Occorrerà verificare come e in che modo sarà riformulato il registro Unico degli Intermediari alla luce di quanto verrà introdotto e se la figura dell’intermediario resterà così definita come oggi è descritta nell’art. 109 del Codice delle Assicurazioni.

Coloro che sono iscritti alla sezione B del RUI sono per definizione soggetti che rappresentano il cliente: come possono nel contempo essere considerati distributori di polizze per conto di una Compagnia assicurativa? La domanda che mi pongo è: non è forse giunto il momento di rivedere il sistema assicurativo e fare in modo che il Broker possa operare come accade in altri paesi Europei?

Regole uguali ma forse non per tutti. Cosa pensa dell’intermediario accessorio?

La Distribuzione assicurativa è definita in modo simile alla intermediazione contemplata nella IMD, ma con l’inserzione di ulteriori elementi che divengono parte integrante dell’ attività di distribuzione: tra questi, oltre ai c.d. comparatori o broker online, assumono rilevanza gli intermediari accessori: sono soggetti, diversi da enti creditizi e imprese di investimento, che esercitano a titolo oneroso e accessorio attività di distribuzione assicurativa a condizione che la loro attività principale sia diversa da quella della distribuzione assicurativa e l’attività di distribuzione sia complementare a un prodotto o a un servizio fornito dall’intermediario accessorio.

Da segnalare che questi intermediari “a titolo accessorio” sono già presenti nell’attuale sistema, ma mentre ora abbiamo gli intermediari cosiddetti esenti la Direttiva introduce una nuova figura di Intermediario accessorio, ovvero coloro che per esercitare dovranno anch’essi iscriversi nel Registro intermediari e saranno pertanto muniti del “passaporto europeo”, ossia potranno agire in tutti i paesi membri in stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.

Tipico degli intermediari accessori è comunque il collegamento che necessariamente dovrà intercorrere tra l’attività principale e quella di intermediazione assicurativa; mentre per gli intermediari “esenti” dovrà farsi riferimento alla “complementarietà”, ovvero le coperture da essi vendute dovranno essere complementari al prodotto o servizio offerto, e tali coperture non potranno avere come oggetto il Vita e la RC, per coloro che saranno iscritti al RUI, ferma restando la complementarietà, l’art. 2 n.1 al punto 4, dichiara che l’intermediario “accessorio” potrà offrire anche prodotti Vita e RC qualora questi servano ad integrare il prodotto o il servizio erogato come attività principale.

Sarà quindi opportuno che il legislatore in sede di recepimento si curi di precisare meglio in che cosa consista il requisito di “integrazione”, altrimenti ci si potrebbe trovare nella situazione di avere un intermediario che a tutti gli effetti potrà operare come un intermediario tradizionale pur non avendo l’intermediazione quale sua attività principale.

Quello che vorremmo evitare è che l’intermediario accessorio possa avvalersi della opportunità del contatto con il cliente per fornire soluzioni assicurative non funzionali al servizio o al prodotto che costituisce la sua attività principale. Ricordiamoci l’indagine svolta da IVASS dal titolo “Sei assicurato e forse non lo sai”.

Altro fattore di cui si dovrà assolutamente tenere conto, sarà la preparazione e la formazione professionale di persone o aziende che come “core business” hanno tutt’altro che l’attività di intermediazione, e non saranno certamente le 15 ore annue di formazione previste dalla IDD che potranno ovviare alla mancanza di conoscenza ed esperienza. Credo quindi che particolare attenzione dovrà essere riposta nella formazione dell’intermediario accessorio affinché il consumatore non abbia ripercussioni negative da una offerta non mirata alle sue reali esigenze.

Adeguatezza, consulenza e remunerazione: Quali le novità?

E’ all’ordine del giorno il concetto di “advice”, che nei fatti sembra essere qualcosa in più rispetto a quella verifica dell’adeguatezza da condursi secondo il test dei bisogni e delle richieste del cliente.

Non è facile tracciare una differenza apprezzabile tra i due concetti; si potrebbe ipotizzare che quando il distributore offre consulenza, debba stabilire con il cliente una interlocuzione personalizzata ‘bidirezionale’ in cui l’intermediario acquisisca informazioni non totalmente predeterminate, ma che mutino in dipendenza delle risposte ricevute. Verosimilmente il punto dovrà essere approfondito a livello normativo in sede di trasposizione della Direttiva in norma interna del nostro Ordinamento.

Comunque in tempo utile prima della conclusione del contratto, l’intermediario dovrà informare il cliente se l’intermediazione è svolta con “advice” o “senza advice” e segnalare al cliente se egli rappresenta il cliente o se sta agendo per conto dell’impresa assicuratrice.

E questo aspetto inciderà anche sugli ambiti della “remuneration”

L’IDD, in generale, non prevede la disclosure obbligatoria circa la misura delle provvigioni, né un divieto di essere remunerati con commissioni pagate dal fornitore del servizio assicurativo anziché a fees: l’obbligo di disclosure riguarda, infatti, solo la natura della remunerazione ed il soggetto su cui grava l’onere di pagare le commissioni; per di più, il testo sembra ammettere che l’intermediario venga retribuito con provvigioni, con fees ed anche con altri tipi di remunerazioni o benefici economici che possono anche cumularsi fra loro; ovviamente questa constatazione deve coordinarsi con il precetto generale che pone limiti agli incentivi economici che influiscano negativamente sulla qualità del servizio di distribuzione;

Da notare, però, che tanto nel campo della distribuzione dei prodotti non vita, quanto in relazione ai prodotti di investimento assicurativo (IBIP’s) la IDD prevede la libertà per gli Stati membri di imporre regimi più restrittivi o di limitare o persino di vietare la possibilità che i distributori di prodotti assicurativi percepiscano commissioni da parte di soggetti terzi rispetto al Cliente: e questa è una preoccupazione da cui non possiamo prescindere e che dovrà essere attentamente monitorata ed oggetto di discussione con l’autorità di vigilanza. .

Cosa pensa della disciplina dei POG?

Come noto le linee guida EIOPA anticipano le disposizioni sui requisiti organizzativi in materia di governo e controllo del prodotto (Product Oversight and Governance arrangements – POG) previste dall’articolo 25 della Direttiva IDD, che introduce in capo a produttori e ai distributori che realizzano prodotti assicurativi – mutuandoli dalla Direttiva UE n. 65/2014 (c.d. Direttiva MiFID II) – obblighi di product governance.

Tali disposizioni introducono presìdi a tutela del consumatore dal momento del design e del lancio del prodotto, per assicurare che siano adeguatamente tenuti in considerazione gli interessi del mercato dei clienti a cui il prodotto è destinato (cd. target market). I presìdi di tutela si estendono lungo tutta la durata di vita del prodotto, prevedendone un monitoraggio nel tempo per garantire che lo stesso continui a rispondere agli interessi della tipologia di clienti per i quali è stato realizzato.

Nel contesto generale della normativa in materia di POG, per “produttore” si intende sia l’impresa di assicurazione sia l’intermediario assicurativo (c.d. “manufacturer de facto”) che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti; per “distributore” si intende sia l’impresa che vende direttamente sia l’intermediario assicurativo che distribuisce prodotti assicurativi realizzati da altri.

Secondo il Technical Advice un intermediario assicurativo è considerato “produttore” ove svolga un ruolo decisionale nella progettazione e sviluppo di un prodotto assicurativo per il mercato. In definitiva egli si qualifica come manufacturer de facto quando, sia nella realizzazione di un nuovo prodotto sia nella modifica di un prodotto esistente, ne determini autonomamente gli elementi significativi (ad es. la copertura, i costi, i rischi, le prestazioni e le garanzie), rispetto ai quali l’impresa di assicurazione, che assume i relativi rischi, non apporti modifiche sostanziali.

Il Technical Advice non considera invece attività idonee a qualificare l’intermediario come manufacturer de facto la personalizzazione e l’adattamento di prodotti assicurativi esistenti, quali l’attività di design di contratti cd. “tailor-made” su richiesta di uno specifico cliente, al fine di soddisfarne le particolari esigenze assicurative, nonché la mera possibilità di proporre al cliente diverse linee di prodotti e clausole contrattuali, opzioni o attivi sottostanti, ovvero sconti di premio.

E’ importante che, sin da ora, in attesa del recepimento della Direttiva IDD e dell’attuazione dei relativi Atti Delegati, imprese e intermediari avviino un percorso di avvicinamento alla nuova disciplina, in modo da giungere preparati alla sua entrata in vigore.

Comunque tutti i distributori iscritti nella sezione D e quelli iscritti nelle sezioni A e B del RUI aventi una struttura complessa sono invitati ad effettuare una gap analysis dei processi in essere attinenti alla distribuzione dei prodotti per valutare se e quali misure correttive adottare per garantire il raggiungimento degli obiettivi (inizialmente erano considerati distributori a struttura complessa gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI, costituiti in forma di persona giuridica, aventi un numero di collaboratori iscritti nella sezione E del RUI pari o superiore a 30 unità, ma questo concetto è forse ora oggetto di revisione).

La policy elaborata dal distributore attiene alla fase preliminare alla distribuzione del prodotto, fermo restando l’obbligo del distributore di osservare le disposizioni in materia di conflitti di interesse e valutazione di idoneità e adeguatezza dei contratti offerti, riferite al momento della vendita vera e propria.La policy elaborata prevede misure proporzionate al livello di complessità e rischiosità del prodotti distribuiti nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta dai distributori.

Sebbene si faccia espresso riferimento al principio di proporzionalità, dovrà attentamente verificarsi come tutti gli oneri emergenti da queste normative siano effettivamente sopportabili dalle aziende di brokeraggio, complesse o meno, che già vedono sempre più ridursi la possibilità di dedicare la loro attività ai momenti produttivi e di concreto servizio alla clientela.

In conclusione, quali sono le linee di sviluppo di ACB per il prossimo futuro dell’intermediazione modificata dalla IDD?

Come si vede molti sono i punti che riguardano da vicino la nostra attività: dalla nuova figura del Distributore Accessorio al POG, alla distribuzione con consulenza o senza consulenza, alla definizione del manufacturer de facto, al grande tema delle sanzioni, ecc…

Dovremo vigilare e chiedere un confronto costante e continuo con le istituzioni, al fine di fornire il nostro contributo di esperienza e di conoscenza del mercato per addivenire ad una stesura della normativa che comprenda i valori introdotti dalla normativa europea. Il confronto con le istituzioni è già iniziato, e la nostra speranza e il nostro impegno farà in modo che si continui sulla strada intrapresa e che si possa raggiungere un obiettivo comune e condiviso.

Molti sono quindi gli impegni che ci attendono, da quello appena menzionato, al raggiungimento di obiettivi comuni per il contenimento dei costi di gestione delle nostre società, allo sviluppo di sistemi informatici che rendano più semplice e meno dispendioso il colloquio con gli Assicuratori.

Dobbiamo creare innovazione tecnologica, trovare sistemi che pur mantenendo fede al nostro ruolo di consulenti dell’assicurato, ci permetta di operare con prontezza, conoscenza del mercato, fornendo risposte adeguate e tracciando un percorso insieme al nostro cliente che definisca e soddisfi le sue esigenze.

ACB sta lavorando in questa direzione.

Fonte_Intermedia Channel_Il Quotidiano Assicurativo On Line_9 giugno 2017