Le polizze Unit Linked al centro di due recenti sentenze, che ribadiscono in sostanza che le polizze Unit Linked non sono assicurazioni, ma contratti di intermediazione finanziaria: i risparmiatori possono chiedere il rimborso delle somme investite.
 
La prima sentenza  riguarda una polizza Po Vita, alienata da una banca per un’impresa assicuratrice.
Il Tribunale di Parma aveva già accolto la domanda con ordinanza, dopo un procedimento durato pochi mesi, e condannato l’istituto di credito al risarcimento dei danni pari alla somma investita di €14.614,50, oltre interessi.
Dopo l’appello della banca, la Corte d’appello di Bologna con sentenza n. 1360/17 ha respinto il gravame e confermato l’appellata sentenza, riformandola però in motivazione, come richiesto dall’avv. Franchi.
La domanda è stata, infatti, accolta, in quanto è stato ravvisato il difetto del contratto generale d’investimento, richiesto dall’art. 23 TUF per la validità degli investimenti bancari.
 
La seconda sentenza è la n. 591/17 del Tribunale di Ravenna, ottenuta da una risparmiatrice contro Ergo Previdenza, con la condanna di quest’ultima a rifonderle la somma di € 6.952,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria, così da arrivare a circa € 10.000,00. 
La stessa era stata convinta dalla Compagnia a stipulare 6 pseudo polizze assicurative, denominate “Attiva per Te” col versamento della complessiva somma di € 31.000,00, ma ricevendo alla scadenza una somma inferiore di € 6.952,99.
 
Il Tribunale, come richiesto dall’avv. Franchi, ha escluso che nel caso in questione fossimo al cospetto di vere e proprie assicurazioni, in quanto la restituzione della somma versata non era certa, ma subordinata al valore di titoli di credito.
Visto che il contratto, in quanto avente ad oggetto un investimento finanziario, doveva ritenersi sottoposto alle norme del d.lgs. n. 58/98 (TUF, ossia Testo Unico Finanziario), il giudice ha ritenuto che fossero mancate le informazioni prescritte dall’art. 21 di quel provvedimento e condanno Ergo al risarcimento del danno.
 
Non è questa la prima volta che si ottiene per un risparmiatore una condanna di Ergo – ha dichiarato l’avv. Giovanni Franchi - ma è soprattutto importante che questa polizze, come le Po Vita ed ogni altra definita index o unit linked, siano qualificate dalla giurisprudenza come contratti di intermediazione finanziaria e sottoposti alla normativa del TUF. Dal che discende – continua l’avv. Franchi – che chi ha fatto questi contratti, ossia pseudo assicurazioni connesse ad investimenti bancari, ha una notevole speranza di recuperare i denari perduti".