Il Parlamento Europeo ha approvato in data odierna la relazione sul testo di compromesso in merito alla revisione della Direttiva sulla distribuzione assicurativa IDD. La votazione odierna chiude la fase di prima lettura, ora il testo della nuova Direttiva dovrà essere approvato dal Consiglio.
L'obiettivo della direttiva sulla distribuzione assicurativa è quello di frenare ulteriormente la frammentazione del mercato UE degli intermediari e dei prodotti assicurativi, stabilire condizioni che favoriscano una concorrenza equa e rafforzare i diritti dei consumatori.

Contesto
L'obiettivo della Direttiva del 2002 sull'intermediazione assicurativa IMD1 è quello di stabilire un mercato unico per gli intermediari assicurativi e la vendita di assicurazioni al dettaglio. Secondo la Commissione, tuttavia, la direttiva è stata applicata in modo diverso
tra gli Stati membri dell'UE e contiene una serie di disposizioni da precisare maggiormente. Inoltre, la crisi finanziaria ha gettato nuova luce sui rischi e sui costi dei prodotti assicurativi e sul loro impatto sulla protezione dei consumatori. In reazione alle carenze della IMD1, nel luglio 2012 la Commissione ha presentato la sua proposta di rifusione della direttiva sull'intermediazione assicurativa IMD2.

Dalla Direttiva sull'intermediazione assicurativa alla Direttiva sulla distribuzione assicurativa: obiettivi e ambito di applicazione
Nel giugno 2015 il Parlamento Europeo, la Commissione e il Consiglio hanno concordato di revisionare e abrogare la IMD1 cambiandone la denominazione da Direttiva sull'Intermediazione Assicurativa a Direttiva sulla Distribuzione Assicurativa.
La nuova Direttiva mira a creare condizioni di parità e a frenare ulteriormente la frammentazione del mercato UE delle assicurazioni al dettaglio e dei relativi intermediari.
Essa mira altresì a ridurre gli oneri di accesso transfrontaliero e stabilisce un unico sistema di registrazione elettronica per gli intermediari nell'UE.
L'ambito di applicazione della IDD sarà esteso a tutti i canali di distribuzione di prodotti assicurativi, prevedendo anche requisiti proporzionati per i singoli che vendono prodotti assicurativi a titolo accessorio.
Vi sono però delle eccezioni a norma del nuovo articolo 1, paragrafo 2 bis, la IDD non si applica ai fornitori a titolo accessorio qualora l'assicurazione sia complementare rispetto al bene o servizio e se l'importo del premio ripartito proporzionalmente su base annua non è superiore a 600 euro. Nei casi in cui la durata del servizio sia pari o inferiore a tre mesi (ad esempio assicurazione di annullamento viaggio), la IDD non si applica se l'importo del premio versato per persona non è superiore a 200 euro.

ll PE rafforza i requisiti di qualificazione, la trasparenza e i diritti dei consumatori
La relazione della commissione per i problemi economici e monetari, votata in prima lettura il 26 febbraio 2014 (relatore: Werner Langen, PPE, Germania), ha sottolineato tra l'altro i seguenti punti: 1) le competenze dei venditori di prodotti assicurativi devono essere garantite ed essi pertanto devono conformarsi a una serie di norme riguardanti le qualifiche; 2) le commissioni e gli onorari dei venditori di prodotti assicurativi devono essere trasparenti per i consumatori; 3) il nuovo quadro normativo mira inoltre a frenare la "vendita vincolata" (che subordina la conclusione di un contratto a obblighi supplementari che non hanno alcun nesso con l'oggetto del contratto) e altre pratiche commerciali sleali; 4) gli Stati membri dovrebbero introdurre "documenti informativi standardizzati" che spieghino ai consumatori il rischio, il tipo e la portata dei prodotti assicurativi offerti, nonché i termini e la durata di eventuali contratti sulla base di un modello fornito dall'Autorità Europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali EIOPA.

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio della testo della Direttiva, gli Stati membri disporranno di un periodo di due anni per recepire la IDD nel diritto nazionale.

Fonte EPRS – Servizio Ricerca del Parlamento Europeo