Il prossimo agosto entrerà in vigore l’Insurance Act 2015 Uk, in uno scenario globale in cui si moltiplicano anche le minacce geopolitiche e quelle cyber.
Un workshop organizzato dall’Ania lo scorso 3 maggio ha analizzato i fronti più caldi, e i relativi pericoli, per chi oggi trasporta merci via mare.

Si appresta a irrompere nello scenario assicurativo europeo un elemento che introduce diverse novità per tutti gli assicuratori che operano in ambito marine.
Si tratta dell’Insurance Act 2015, legge approvata dal Parlamento del Regno Unito nel febbraio dello scorso anno e che entrerà in vigore, a tutti gli effetti, il prossimo agosto.

Una novità che presenta ripercussioni ben al di là dei confini britannici. Basti pensare alle tante polizze per il trasporto merci via mare stipulate in Italia ma disciplinate da clausole inglesi e quindi assoggettate alle leggi in vigore nel Regno Unito. Le ripercussioni dell’Insurance Act sul mercato italiano, e il più ampio tema dei rischi geopolitici per le assicurazioni marine, sono stati al centro di un workshop, il 3 maggio a Milano, organizzato dall’Ania in collaborazione con lo studio legale BonelliErede.
A introdurre alla platea tutte le novità che andranno a modificare l’attuale scenario è stato l’avvocato dello studio BonelliErede, Giulio Ponzanelli, professore ordinario
di Istituzioni di diritto privato all’Università Cattolica di Milano. Con lui sono intervenuti anche due avvocati dello studio legale inglese 7Kbw Barristers, il Queen’s
counsel Gavin Kealey, e Harry Wright.

ECCO COSA CAMBIA CON LA NUOVA LEGGE
Il Regno Unito è un Paese di common law, modello di ordinamento giuridico basato sui precedenti giurisprudenziali più che su leggi e atti normativi. Per questo il nuovo Insurance Act 2015 rappresenta il più grande cambiamento dall’introduzione del Marine Insurance act del 1906. Come accennato, la legge entrerà in vigore a 18 mesi dalla sua approvazione, “per dare il tempo di rivedere termini e clausole contenute nelle polizze, sintonizzando i testi contrattuali con le nuove norme”, ha spiegato Ponzanelli.

L’avvocato ha individuato come principale novità “l’allontanamento dal principio dominante, nel Regno Unito, dell’uberrima fides”. Un concetto che viene ora rimpiazzato dando all’assicurato l’obbligo di effettuare una fair presentation di tutte le circostanze materiali: tutto ciò che può o che deve sapere, e dunque comunicare all’assicuratore.
Se l’assicurato non è in grado di provvedere a ciò, sarà compito dell’underwriter svolgere le opportune indagini per valutare il rischio. Inoltre, in caso di breach (inadempimento) del duty of fair da parte dell’assicurato, da ora in poi si distinguerà se tale inadempimento sarà colposo o doloso: nel primo caso, il contratto può considerarsi nullo; nel secondo, l’assicuratore può decidere di rivalersi: perché non avrebbe mai assunto il rischio; oppure perché lo avrebbe assunto a condizioni diverse; o, ancora,perché lo avrebbe assunto con un premio diverso. Ad ogni modo, l’assicurato avrà ora la possibilità di sanare l’inadempimento e permettere alla polizza di sussistere.

IRAN: SONO DAVVERO FINITE LE SANZIONI?
Il workshop ha poi ampliato il proprio spettro di analisi, entrando nel terreno dei rischi geopolitici.
Uno dei più recenti risvolti riguarda l’accordo raggiunto dal Piano d’azione congiunto globale (Pacg) sul nucleare iraniano. Tra i più noti esiti dell’accordo c’è la revoca delle sanzioni nei confronti dell’Iran.
Questo è per la verità un punto piuttosto complesso (e controverso), per via della variegata gradualità e tipologia di sanzioni che ogni Stato o organismo internazionale aveva posto in essere. Come ha spiegato l’avvocato dello studio BonelliErede, Andrea La Mattina, “si tratta di un cammino in corso, visto che non tutte le sanzioni sono state abolite”. Permangono le sanzioni primarie Usa, che impediscono l’intervento in Iran di banche, assicuratori e riassicuratori statunitensi; al tempo stesso, si apre un considerevole spazio per gli assicuratori europei. Tuttavia, l’incertezza che accompagna il cammino dell’accordo, nonché la complessità che regola il meccanismo delle sanzioni a seconda del Paese che le impone, suggerisce agli assicuratori una certa cautela, da tradurre in pratica, ad esempio, con l’inserimento di una sanction clause nei contratti di polizza.

RISCHIO GEOPOLITICO E SICUREZZA MARITTIMA
Paolo Quercia, analista del Cenass (Center for near abroad strategic studies) ha poi svolto una mappatura delle minacce alla sicurezza marittima attraverso un’analisi del rischio geopolitico nei Paesi situati nell’area dell’Oceano Indiano. Quercia ha individuato “una saldatura tra diverse aree di instabilità”, sottolineando il processo di costante insicurezza e caduta di governance in vari Stati. “Il trasporto marittimo, che per noi è una supply chain, è al tempo stesso terreno di conquista per le organizzazioni criminali internazionali, che spesso hanno risorse per mettere in piedi vere e proprie entità statali parallele”. Quercia individua quattro forme di quella che ha definito come “minaccia asimmetrica”: pirateria, terrorismo, guerriglia e traffici criminali. Se la minaccia rappresentata dal gruppo somalo di Al Shabaab (emblematico per la grande leva finanziaria che ha messo in piedi) sembra per ora attenuata, altri fronti di pericolo restano caldi: in particolare, nello Yemen e nelle Filippine, dove il gruppo terroristico di Abu Sayyaf sta diventando sempre più pericoloso.

Articolo Estratto da Insurance Trade_ Insurance Daily del 5 maggio 2016 per vedere l'articolo completo clicca qui