COVIP: PREVIDENZA COMPLEMENTARE E RECLAMI
(di Carlo Giuro – Milano Finanza)
In sostanza, coloro che intendono lamentare irregolarità, criticità o anomalie riguardanti un fondo pensione devono in primo luogo presentare un reclamo al fondo pensione interessato. Le istruzioni per la trattazione dei reclami sono contenute nella Deliberazione della Covip del 4 novembre 2010, in vigore dal primo aprile 2011. L’obiettivo che l’Autorità di vigilanza si pone è quello di favorire la costruzione di un rapporto tra i fondi pensione e i loro aderenti nel convincimento che gli organismi previdenziali debbano rappresentare il luogo naturale di composizione dei contrasti. L’impulso e lo stimolo successivo nelle intenzioni della Commissione di vigilanza sono l’attivazione di virtuosi meccanismi di auto-correzione che favoriscano più elevati livelli di efficienza del sistema di previdenza integrativa. Al contempo, la Covip intende valorizzare gli esposti, intesi come quelle comunicazioni scritte con le quali si intendono segnalare all’Autorità di vigilanza irregolarità, criticità o anomalie relative alla gestione delle forme pensionistiche complementari, quali rìlevatori di effettive problematicità presenti nel funzionamento degli stessi, potenziando e accrescendo l’efficacia dell’attività di vigilanza ad essa affidata.
Il quadro di interventi si compone delle «Istruzioni», recanti disposizioni di tipo essenzialmente organizzativo per la trattazione da parte dei fondi pensione dei reclami agli stessi pervenuti. La maggior parte delle situazioni è infatti risolvibile mediante un contatto diretto con il fondo, il quale è tenuto a dare riscontro al reclamo ricevuto in modo chiaro, tempestivo ed efficace. Se il fondo non ha fornito una risposta o ha fornito una risposta non soddisfacente, è possibile segnalare la situazione alla Covip. È possibile scrivere all’Autorità di vigilanza se il fondo pensione interessato non ha fornito una risposta entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta e la risposta fornita non è ritenuta soddisfacente. È comunque possibile scrìvere direttamente alla Covip in situazioni di particolare gravità e urgenza, potenzialmente lesive per la collettività degli iscritti al fondo: di norma, sono tali le situazioni segnalate da associazioni o da altri organismi di rappresentanza degli iscritti. La Covip non prende in considerazione gli esposti anonimi.
Per non sbagliare, sul sito internet della stessa Autorità, è disponibile una Guida su «La trasmissione degli esposti alla Covip», che ha l’obiettivo di chiarire le finalità e le modalità con cui gli esposti vengono trattati dalla Commissione. Nella Guida, sottolinea la Covip, sono indicate le modalità di inoltro dell’esposto ed è anche inserito un fac-simile volto a facilitarne la predisposizione. Una presentazione corretta, chiara nella ricostruzione della fattispecie e corredata della documentazione utile a un preciso inquadramento della questione sollevata, costituisce un primo passo importante per consentire alla Autorìtà di vigilanza le verifiche di propria competenza e accertare la riconducibilità delle situazioni a più generali disfunzioni nei processi di attività del fondo interessato.
Si prevede ancora una segnalazione statistica periodica, volta a consentire all’Autorità di vigilanza di avere evidenza, in modo sintetico, della numerosità e delle caratteristiche dei reclami che pervengano ai fondi pensione nonché della relativa trattazione. La disciplina tende poi a chiarire il ruolo di ciascun attore del sistema (in particolare, fondi pensione e Vigilanza) nella trattazione dei reclami e degli esposti che riguardino il funzionamento dei fondi pensione.
Fonte_Intermedia Channel_Il Quotidiano Assicurativo On Line_ Today News_30.08.2016