PROFESSIONISTI ED EQUO COMPENSO
Equo compenso esteso a tutti i professionisti, anche a quelli non iscritti a ordini e collegi.
Questa la novità contenuta in un emendamento al Decreto Legge Fiscale (n. 148/2017) approvato dalla Commissione Bilancio del Senato.
Il testo allarga la misura, inizialmente prevista esclusivamente per gli avvocati, a tutti i lavoratori autonomi.
Prende così corpo una delle maggiori richieste espresse dal mondo delle professioni nell’ultimo anno: una misura che garantisce una paga per i professionisti “commisurata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione” offerta. Una parola fine, dunque, a quello che veniva definito un vero e proprio “caporalato intellettuale”.
L’altra importante novità riguarda la Pubblica Amministrazione, inserita tra i soggetti obbligati a corrispondere un equo compenso alle prestazioni professionali. La norma precedente prevedeva il dovuto rispetto della disposizione esclusivamente in capo a imprese bancarie, assicurative e alle grandi aziende, quelle che non rientrano nelle categorie di micro, piccole o medie imprese. La paradossale offerta d’incarichi professionali gratuiti o a un euro, legittimata addirittura da una decisione dei giudici amministrativi (TAR), sarà solo un brutto ricordo.
L’approvazione dell’emendamento ha trovato il favore di tutti i vertici degli ordini e delle associazioni di categoria, oltre che delle forze politiche.
La modifica normativa oltre a definire cosa s’intenda per equo compenso, che è tale quando commisurato alla quantità e alla qualità della prestazione, considera vessatorie, e quindi nulle, alcune clausole che determinano un significativo squilibrio contrattuale a sfavore del professionista; tra le clausole vessatorie sono considerate quelle che offrono al cliente di: modificare unilateralmente le condizioni del contratto; rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali dello stesso; pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito; prevedere la rinuncia del rimborso spese; stabilire termini di pagamento superiori ai 60 giorni.
Fonte_Intermedia Channel_Il Quotidiano Assicurativo On Line_ Today News_20.11.2017