Via libera della Consob al nuovo Regolamento in materia di informazioni di carattere non finanziario.

Il Regolamento - adottato in attuazione di una Direttiva Europea (2014/95/UE), recepita nell'ordinamento nazionale (decreto legislativo 254/2016) - disciplina le modalità di pubblicazione, verifica e vigilanza sulle dichiarazioni di carattere non finanziario.

A partire dai bilanci relativi agli esercizi avviati nel 2017 le società quotate, le banche e le assicurazioni di grandi dimensioni (che abbiano almeno 500 dipendenti e soddisfino determinati requisiti dimensionali) dovranno redigere, a corredo della tradizionale rendicontazione finanziaria, anche una dichiarazione sui temi di carattere non finanziario (la Dnf), come gli aspetti ambientali, sociali, quelli attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva .

La Dnf intende armonizzare, sia pure con rilevanti margini di flessibilità, la pubblicazione delle informazioni non finanziarie con l'obiettivo di renderle facilmente accessibili a investitori e consumatori.

Il Regolamento prevede un regime diversificato di pubblicazione e di trasmissione diretta alla Consob della Dnf, a seconda che la società che redige la dichiarazione sia o meno quotata in un mercato regolamentato o diffusa tra il pubblico in misura rilevante. In particolare, al fine di contenere gli oneri gravanti sulle imprese, è previsto che le società quotate e diffuse utilizzino i canali di pubblicazione e trasmissione già previsti dall'attuale disciplina del Testo Unico della Finanza, mentre per le altre società è prevista la pubblicazione della Dnf sul proprio sito internet al fine di garantire un più facile accesso a tutti gli stakeholder interessati.

Per quanto riguarda la verifica di conformità della Dnf, effettuata dal revisore legale, le imprese potranno scegliere fra due forme di attestazione (limited assurance e reasonable assurance), connotate da livelli crescenti di approfondimento. L'opzione potrà essere totale o parziale, combinando i due metodi di verifica.

Con riguardo alle modalità e ai termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle Dnf, in analogia con quanto avviene per l'informativa finanziaria, è previsto che la vigilanza sulle dichiarazioni avvenga su base campionaria valorizzando le segnalazioni dei sindaci, dei revisori e degli altri stakeholders.

Fonte_Consob